Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30799 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30799 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
sul ricorso 13961/2021 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOMEte domic. in Roma presso l’AVV_NOTAIO dal quale sono rappres. e difesi, con procura speciale in atti;
–COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME: COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOMENOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; elettivamente domiciliati in Roma, presso l’AVV_NOTAIO dal quale sono rappres. e difesi, con procura in calce al ricorso;
-ricorrenti incidentali-
-contro-
PRESIDENZA del RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., NOMEte domic. in Roma, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale sono rappres. e difesi;
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 12035/2019, del Tribunale di Roma, pubblicata il 7/6/2019, confermata a seguito di ordinanza d’inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., RAGIONE_SOCIALEa Corte d’app ello di Roma, pubblicata il 17.3.2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con ordinanza del 17.3.2021 la Corte d’appello di Roma dichiarava l’inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘appello propost o da vari medici specializzandi avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 7.6.19 che, nel ritenere la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE, aveva rigettato le loro domande aventi ad oggetto la condanna RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE e dei Ministeri citati ( RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ) al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze di remunerazione ed ai benefici economici, ed a titolo di carriera rispetto agli specializzandi che avevano frequenta to i corsi a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, nonché alla condanna di quanto dovuto a titolo di indicizzazione annuale e di rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/91.
In particolare, nell’atto introduttivo del giudizio gli attori esponevano: di essersi iscritti a diversi corsi di RAGIONE_SOCIALE in varie discipline, conseguendo i rispettivi diplomi; che avevano dedicato a tale formazione la propria attività professionale per l’intera durata del
corso, espletando le relative prestazioni mediche nelle strutture ospedaliere nelle quali erano inseriti a tempo pieno e in regime di esclusività; in base alle citate direttive europee in materia di formazione dei medici specialisti, erano state prescritte a tutti gli Stati membri le modalità di svolgimento dei corsi di RAGIONE_SOCIALE, prevedendo un’adeguata remunerazione; con il d.lgs. n. 257/91 il legislatore RAGIONE_SOCIALE aveva attuato le suddette direttive introducendo, tra l’altro, un trattamento economi co non retributivo di euro 21.500,00 annuali, da rivalutarsi; in data 5.4.93 era stata approvata la direttiva 93/16/CEE che sostituiva le precedenti, attuata con il d.lgs. n. 368/99; l’art. 37 di tale decreto pre vedeva per gli specializzandi un contratto di formazione-lavoro e un trattamento economico annuo, a scadenze mensili; con successiva direttiva 05/36/CE, recepita con la l. n. 13/07 e con il d.lgs. n. 206/07, era stato stabilito che la formazione avvenisse a tempo pieno con adeguata retribuzione.
Ciò premesso, gli attori convennero innanzi al Tribunale i suddetti enti, rilevando la mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe norme comunitarie, con conseguente responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato per il periodo dal 1993 al 1999, a carico RAGIONE_SOCIALEe Regioni e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che, non avendo implementato i contratti nel breve periodo di vigenza del d.lgs. n. 368/99, non avevano ottemperato agli obblighi di legge.
La Corte d’appello, nella predetta ordinanza d’inammissibilità, osservava che: la direttiva n. 16/93 non aveva apportato alcuna variazione rispetto alle precedenti in tema di formazione dei medici specialisti; la remunerazione, RAGIONE_SOCIALEa quale le stesse direttive non contenevano la definizione, era da considerarsi adeguata; pertanto, non era sorto nessun vincolo in sede di trasposizione RAGIONE_SOCIALEa direttiva in ordine al paramento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione adeguata; in materia era comunque da ritenere valido parametro di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione- cui era commisurato il ritardo del recepimento RAGIONE_SOCIALEa
direttiva- la somma di lire 13.000.000 annui per gli specializzandi immatricolati fino all’anno accademico 1990 -1991; non emergeva la inadeguatezza del trattamento economico dei medici specializzandi, dovendosi escludere che il loro fosse un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato ; di conseguenza era da escludere l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato agli obblighi comunitari in ordine alla remunerazione adeguata, considerando che il trattamento economico di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368/99 s’applicava a i medici specializzandi solo a decorrere dall’anno 2006 -2007 e non anche a quelli iscritti prima ai quali spettava invece la borsa di studio non rivalutabile; tale diversità di trattamento non era irragionevole data la libertà del legislatore di differire gli effetti di una disciplina e la diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione italiana rispetto a quella degli altri paesi europei.
I soggetti indicati in epigrafe ricorrono in cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, con cinque motivi; con successivo ricorso, da considerare incidentale, altri medici specializzandi ricorrono in cassazione con due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE e i vari suddetti Ministeri resistono con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.. 348 bis , e RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, comma 2, Cost., per aver il Tribunale trascurato l’interpretazione, pur minoritaria, adottata dai giudici di merito in ordine alla questione RAGIONE_SOCIALEa adeguata remunerazione dei medici specializzandi.
Il secondo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 13, 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76, 3 Cost., 37, 38 d.lgs. n. 368/99, per aver il Tribunale e la Corte d’appello escluso che l’attuazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo comunitario sarebbe avvenuto solo con i DPCM del 2007, con la
conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe decorso solo da tale ultima data.
Il terzo motivo denunzia violazione del l’art. 36 Cost., per la mancata qualificazione del rapporto di formazione specialistica in questione come rapporto di lavoro subordinato.
Il quarto motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 257/91, per il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘incremento RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio.
Il quinto motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, cpc, per aver il Tribunale e la Corte d’appello condannato i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE‘assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione esaminata circa la quale non si era ancora formato, all’atto RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio, un orientamento consolidato.
Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione RAGIONE_SOCIALEe norma in tema di risarcimento per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5, 189 Trattato CEE, direttive 75/362, 75/363, 82776, 93/16, 5/36CEE, 10Cost., 1,10,11,12 preleggi, 6 d.lgs. n. 257/91, 11 l. n. 370/99, 37,38,39,40,41,45,466, d.lgs. n. 368/99, 8 d.lgs. n. 517/99, 1, l. n. 266/05, in relazione all’art. 360, nn.3,4,5, c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per la mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, assumendo che il parametro di riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del danno consisteva nel trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368/99, con il quale lo Stato Italiano aveva discrezionalmente stabilito l’importo RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione, sulla base RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta inad eguatezza RAGIONE_SOCIALE‘importo di cui al d.lgs. n. 257/91.
I ricorrenti chiedono altresì effettuarsi rinvio pregiudiziale alla CGUE, tendente a chiarire se lo Stato abbia l’obbligo di remunerare e
mantenerne nel tempo l’adeguatezza nel caso di svalutazione monetaria.
Il secondo motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALEe norma in tema di risarcimento per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5, 189 Trattato CEE, direttive 75/362, 75/363, 82776, 93/16, 5/36CEE, 10Cost., 1,10,11,12 preleggi, 6 d.lgs. n. 257/91, 11 l. n. 370/99, 37,38,39,40,41,45,466, d.lgs. n. 368/99, 8 d.lgs. n. 517/99, 1, l. n. 266/05, 7, c.5, prorogato fino al 31.12.05, 1, c. 33, l. n. 549/95, 22, l. n. 488/99, 36, l. n. 289/02, 1, c. 33, l. n. 549/95, 112 , c.p.c., in relazio ne all’art. 360, nn. 3,4,5, c.p.c., per no n avere la Corte d’appello applicato la rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe somme riconosciute agli attori, a causa del blocco derivante da Corte Cost. n. 432/77, e da quello triennale collegato ai miglioramenti stipendiali dei medici del RAGIONE_SOCIALE.
Il motivi dal secondo al quarto del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili.
Si è affermato, dalla giurisprudenza – ormai consolidata – di questa Corte, che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative RAGIONE_SOCIALE solo a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perché la direttiva n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr., ad esempio, già Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf. Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 24/05/2019, n. 14168, Cass., 27/10/2022, n. 31875,
con richiamo di diffusa giurisprudenza); la decisione impugnata è conforme a questa impostazione.
Va quindi ribadito che il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza d elle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 -quest’ultimo ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua -e non in forza del nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui al d.lgs. n. 368 del 1999.
Invero, quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 16 del 1993 che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 362 e n. 363 del 1975, con le relative successive modificazioni -ha riorganizzato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato ‘contratto di formazione lavoro’ e successivamente ‘contratto di formazione specialistica’) da s tipulare, e rinnovare annualmente, tra RAGIONE_SOCIALE (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali. T ale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamente consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione si nallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass., 19/11/2008, n.
27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670; conf. Cass., n. 4449 del 2018, cit., e succ. conf.).
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, gli effetti RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 -le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economicosono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.
Per gli iscritti -come gl i odierni ricorrenti -alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici anteriori al 2006-2007 è stato, invece, espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico. La direttiva n. 16 del 1993, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha pertanto registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
L a previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991.
L ‘importo RAGIONE_SOCIALEa predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento degli indicati obblighi comunitari, rimasti, si ripete, immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa
Corte che ne hanno riconosciu to l’adeguatezza nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa (Cass., 26/05/2001 n. 11565; 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti RAGIONE_SOCIALEa borsa alla svalutazione monetaria).
Il nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamen to RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore RAGIONE_SOCIALE, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi, e come tale non lesiva del principio ex art. 3 Cost. o dei principi unionali (Cass. n. 4449 del 2018, cit.).
L ‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazi one del d.lgs. n. 257 del 1991, per il che non vi è neppure spazio alcuno per rinvii pregiudiziali. Quanto esposto rende, altresì, ragione del perché, come implicitamente statuito anche dalla Corte territoriale, non è applicabile ai soggetti in parola neppure lo status previdenziale connesso al regime retributivo configurato dal d.lgs. n. 369 del 1999 (art. 41); in questo quadro è stato chiarito ch e l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio in parola non è
soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass., n. 4449 del 2018, cit., Cass., 20/05/2019, n. 13572, Cass., 18/10/2022, n. 30507).
Quanto ai pretesi danni ulteriori è evidente che, come pure in tal caso, deve ritenersi implicitamente statuito dalla Corte territoriale, in assenza di allegazioni e prove specifiche, che non sono ipotizzabili maggiori danni che superino la complessiva remunerazione satisfattiva ricostruita; dalla aestimatio legislativa complessiva deriva cioè un’obbligazione costituente debito di valuta la quale (contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari RAGIONE_SOCIALEa Commissione riguardo, peraltro, alle liquidazioni per i corsi anteriori al 1991: cfr. Cass., 21/12/2021, n. 41076), contempla (anch’essa) la risarcibilità del maggior danno -solo qualora provato oltre che la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ., senza che ciò sposti, logicamente, le conclusioni inerenti alla distinta indicizzazione di cui si è discusso.
Infine, sono parimenti inammissibili il primo e quinto motivo del ricorso principale in quanto diretti al riesame dei fatti.
Invero, circa il primo, la Corte d’appello ha correttamente pronunciato a norma del l’art. 348 bis, avendo escluso ogni ragionevole probabilità d’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione con ampia argomentazione, come esposto riguardo all’esame degli altri motivi.
Il quinto motivo esprime invece un’inammissibile doglianza in ordine alla condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese dei due gradi di giudizio, fondata correttamente sulla piena soccombenza dei ricorrenti.
Per tali ragioni – essendo la decisione fondata su un orientamento ampiamente consolidato di questa Corte, e non offrendo l’impugnazione, in questa sede proposta, ragioni valide per rivedere tale indirizzo – il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i due ricorsi e condanna i ricorrenti, in via principale ed in via incidentale, in solido, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio che liquida nella somma di euro 12.200,00, oltre alle spese prenotate a debito, maggiorazione del 15%, iva ed accessori di legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115/02, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio 2023.