Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1695 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1695 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23621/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME dall’avvocato NOME COGNOME
Oggetto: Contratto di finanziamento
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 14/01/2026 CC
, rappresentata e difesa
-controricorrente –
avverso la sentenza della TRIBUNALE CASSINO n. 169/2021 depositata il 09/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 169/2021, il Tribunale di Cassino, nella regolare costituzione dell’appellata NOME COGNOME, ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPA avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 3695/2014, pubblicata in data 26 novembre 2011.
Quest’ultima, a propria volta, aveva respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 193/2012 col quale il Giudice di pace di Cassino aveva intimato all’odierna ricorrente il pagamento della somma di € 2. 035,50 oltre interessi e spese a favore del l’odierna controricorrente, somma pari a cinque rate mensili del finanziamento ottenuto dalla stessa NOME COGNOME per la realizzazione di un impianto fotovoltaico oggetto del contratto stipulato con la RAGIONE_SOCIALE
Come riferito nella decisione impugnata, in forza del contratto stipulato, la RAGIONE_SOCIALE si era impegnata non solo a realizzare l’impianto fotovoltaico, ma anche , da un lato, a curarne la manutenzione e la gestione produttiva onde ottenere gli incentivi presso il RAGIONE_SOCIALE , dall’altro lato, a rimborsare alla stessa NOME COGNOME, dietro cessione da parte della controricorrente del c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , le rate mensili del finanziamento che questa aveva contestualmente stipulato con RAGIONE_SOCIALE.
Nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo l’odierna controricorrente aveva premesso che RAGIONE_SOCIALE si era resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti e che, contestato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPA tale inadempimento, quest’ultima , con comunicazione del 19 aprile 2011, aveva dichiarato di non avere più nulla a pretendere in forza del contratto ed aveva chiesto indicazioni per la restituzione delle rate del finanziamento che non le erano state rimborsate da RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME, quindi, aveva chiesto l’emissione del provvedimento monitorio, invocando l’applicabilità alla fattispecie degli artt. 42 Cod. Cons. e 124 TUB.
Avverso il decreto ingiuntivo RAGIONE_SOCIALE aveva proposto opposizione, sostenendo che la missiva del 19 aprile 2011, contenente la “liberatoria” a beneficio di NOME COGNOME NOME COGNOME, era stata revocata con lettera dell’11 aprile 2012, allorquando la Banca, a seguito di accertamenti presso la proprietà dell’odierna controricorrente, aveva appurato che il gazebo fotovoltaico era stato in realtà consegnato ed installato dalla RAGIONE_SOCIALE, diversamente da quanto affermato dalla stessa NOME COGNOME NOME COGNOME.
L’opponente aveva negato l’applicabilità dell’art. 124 TUB, contestando il collegamento tra il contratto di vendita dell’impianto fotovoltaico e il finanziamento, ed aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna dell’odierna controricorrente non solo alla restituzione della somma ingiunta, corrisposta dalla Banca in ottemperanza al decreto ingiuntivo, ma anche la condanna di NOME COGNOME NOME al pagamento delle rate ulteriormente scadute.
L’opposizione era stata respinta dal Giudice di Pace, il quale aveva qualificato la missiva del 19 aprile 2011 come ‘liberatoria’, valorizzando altresì ai sensi dell’art. 42 Cod. Cons. i molteplici inadempimenti della RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Cassino ha respinto il gravame, ritenendo condivisibili le deduzioni dell’odierna controricorrente sia in ordine alla sussistenza nello specifico di un mutuo di scopo sia in ordine all’effetto di remissione del debito derivante dalla comunicazione del 19 aprile 2011, richiamando ulteriormente gli orientamenti espressi dal medesimo ufficio giudiziario in relazione a vicende similari.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cassino ricorre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPA.
Resiste con controricorso NOME COGNOME NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1236, 1324, 1429, 1431 e 1442 c.c., ‘per avere la sentenza impugnata ritenuto irrilevante, ai fini della proposizione dell’eccezione di annullamento, l’errore compiuto dalla banca allorquando ha emesso quietanza liberatoria in relazione al debito della sig.ra COGNOME di cui al contratto n. 5800671 solo per il fatto che il detto errore sarebbe ad essa imputabile ‘ .
Sostiene la ricorrente che anche rispetto agli atti unilaterali devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, ai sensi
dell’art. 1324 c.c., e quind i anche le previsioni in materia di annullamento.
Argomenta che, nella specie, l’errore era essenziale e riconoscibile, ai sensi degli artt. 1429 e 1431 c.c.; deduce che erroneamente la decisione impugnata avrebbe omesso di accogliere l’eccezione di annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 1442 c.c.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., ‘per non avere la sentenza impugnata qualificato la quietanza liberatoria quale riconoscimento di debito, superabile con l’assolvimento da parte dell’esponente all’onere della prova circa la sussistenza del debito della sig.ra COGNOME ‘ .
Deduce la ricorrente che la missiva inviata in data 13 aprile 2011 dovrebbe essere qualificata non come remissione del debito ex art. 1236 c.c., bensì come riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., e ciò in quanto la remissione di debito presuppone una scelta negoziale, per lo più a causa liberale, che nella specie sarebbe assente.
Argomenta, quindi, che, una volta correttamente qualificata la missiva come riconoscimento di debito, la stessa avrebbe determinato un mero effetto di inversione degli oneri probatori, con la conseguenza che la stessa odierna ricorrente avrebbe potuto fornire la prova della regolare esecuzione del contratto concernente l’impianto fotovoltaico.
Avrebbe quindi errato il Tribunale a non consentire di dare la prova del fatto che non sussistevano in verità i presupposti per procedere al pagamento oggetto della missiva del 19 aprile 2011 e che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere superato l’erroneo riconoscimento di debito in favore della controricorrente.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), e comunque nullità della sentenza per erronea percezione del contenuto della confessione (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) e violazione degli artt. 2730, 2733 e 2734 c.c. e 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per non avere la sentenza impugnata considerato che l’impianto foto voltaico oggetto del contratto d’acquisto con RAGIONE_SOCIALE è stato in realtà regolarmente consegnato alla sig.ra COGNOME e per avere escluso che vi fosse confessione giudiziale sul punto ‘ .
La ricorrente censura ulteriormente la decisione impugnata in quanto la stessa non avrebbe esaminato la circostanza della effettiva consegna dell’impianto fotovoltaico, circostanza che la ricorrente assume essere decisiva, in quanto (pag. 15 del ricorso) ‘ solo con riguardo alla suddetta consegna dell’impianto e non ad ulteriori obblighi assunti da RAGIONE_SOCIALE per la gestione produttiva dello stesso -pote ravvisarsi un collegamento tra il contratto concluso dall’attrice con RAGIONE_SOCIALE e quello concluso dall’attrice con la banca esponente, come confermato anche dal contratto con RAGIONE_SOCIALE .
Argomenta la ricorrente che la circostanza della consegna dell’impianto: I) sarebbe stata confessata dalla stessa NOME, con dichiarazione cui il Tribunale avrebbe erroneamente negato valenza confessoria; II) avrebbe costituito circostanza pacifica in quanto mai contestata dall’odierna controricorrente, avendo quindi il Tribunale anche violato l’art. 115 c.p.c.; III) emergerebbe da un complessivo insieme di dati probatori.
Il primo motivo deve ritenersi fondato, intendendo questa Corte confermare l’orientamento già espresso da alcuni propri precedenti in relazione a vicende dai caratteri sovrapponibili alla
fattispecie in esame, ed in particolare a quanto opinato con le decisioni Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9141 del 07/04/2025 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25494 del 17/09/2025.
La lettura della decisione del Tribunale -la cui motivazione si sostanzia in un mero richiamo per relationem alla motivazione di altra decisione del medesimo Tribunale senza che, tuttavia, i passaggi argomentativi di quest’ultima vengano minimamente esposti o sintetizzati, con esito di quantomeno opinabile compatibilità con il dettato di cui a ll’art. 132, n. 4 ), c.p.c. -induce a concludere che il Tribunale medesimo abbia ritenuto di escludere la configurabilità di un errore nell’emissione della dichiarazione genericamente definita ‘liberatoria’ da parte dell’odierna ricorrente.
Osservato che nel caso in esame -come del resto in quello affrontato da i precedenti poc’anzi richiamati -l’errore è stato fatto valere non in via di azione di annullamento, ma è stato opposto all’esecuzione del contratto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1442 c.c., era compito del Tribunale procedere alla valutazione della essenzialità e della riconoscibilità dell’errore da parte dell’altro contraente, irrilevante essendo, invece, il profilo della imputabilità o scusabilità dell’errore medesimo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5429 del 13/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 08/06/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 985 del 02/02/1998).
Si deve invece rilevare che il Tribunale sul punto non ha svolto alcuna concreta e specifica considerazione – di fatto omettendo di considerare che la sussistenza del vizio negoziale dipende dall’accertamento dei relativi presupposti di fatto, ed in particolare, oltre l’esistenza dell’errore, la sua essenzialità e riconoscibilità -e si è sostanzialmente sottratto all’onere di esaminare le doglianze
dell’odierna ricorrente , in tal modo incorrendo in un inadeguato governo delle norme di rilievo.
Non può assumere rilevanza la circostanza che il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 418/2019 -e cioè proprio la sentenza la cui motivazione viene sbrigativamente richiamata dalla decisione ora in esame -sia stato da questa Corte disatteso con ordinanza Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5384 del 29/02/2024, atteso che in quell’occasione la statuizione di questa Corte è stata nel senso della inammissibilità del ricorso, senza quindi scendere nell’esame del medesimo e quindi senza esaminare il profilo che invece in questa sede si ritiene ammissibile e fondato.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei motivi ulteriormente formulati.
Dalla fondatezza del primo motivo consegue l’accoglimento del ricorso in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa in relazione l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 14 gennaio 2026.
IL Presidente NOME COGNOME