Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33687 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9621/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato RAGIONE_SOCIALE unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 618/2023 depositata il 23/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME e NOME COGNOME ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 618 del 2023 della Corte di appello di Milano, esponendo che:
-nel gennaio 2001 RAGIONE_SOCIALE stipulava con RAGIONE_SOCIALE un contratto di autotrasporto merci in forza del quale, dal 4 settembre 2001 al 19 marzo 2002, RAGIONE_SOCIALE aveva poi effettuato, per conto di RAGIONE_SOCIALE, servizi di trasporto merci su strada;
-nel marzo 2002, sorte alcune criticità tra le parti, RAGIONE_SOCIALE comunicava a RAGIONE_SOCIALE di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto;
-nel novembre 2003, il Tribunale emetteva un decreto con cui ingiungeva a COGNOME di pagare in favore di NOME la somma di euro 248.581,57, quale credito vantato dalla ricorrente a titolo di maggiori corrispettivi dovuti in applicazione della disciplina delle c.d. ‘tariffe a forcella’ previste dalla legge n. 298 del 1974;
-proponendo opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, COGNOME eccepiva la carenza di giurisdizione del Tribunale adito per la presenza di una clausola compromissoria nel contratto fatto valere: tale giudizio, nella contumacia dell’opposta RAGIONE_SOCIALE, si concludeva con la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 117 del 2006, con cui era dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Collegio arbitrale, e revocato il decreto ingiuntivo;
-sulla base del predetto decreto ingiuntivo, già revocato, nel 2009 RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE atto di precetto chiedendo il pagamento dell’importo di euro 295.050,01, sicché RAGIONE_SOCIALE
proponeva opposizione a tale precetto introducendo così un giudizio, nel quale RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace, che si concludeva con la sentenza del Tribunale di Milano n. 954 del 2011, che accoglieva l’opposizione proposta e dichiarava la nullità della intimazione opposta;
-nelle more del giudizio, il 30 febbraio 2010, RAGIONE_SOCIALE veniva cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2490, sesto comma, cod. civ., per mancato deposito del bilancio di liquidazione per tre anni consecutivi;
-con domanda di arbitrato rituale notificata alla Corte Arbitrale Europea nel dicembre 2011, i COGNOME, in qualità di soci e successori dell’estinta RAGIONE_SOCIALE, introducevano il procedimento sulla base della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato nel 2001 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, perché fosse accertata la nullità parziale del contratto nella parte in cui erano stati pattuiti i corrispettivi per prestazioni di autotrasporto al di sotto dei limiti minimi fissati dalla legge n. 298 del 1974, e perché fosse condannata la convenuta RAGIONE_SOCIALE a pagare la somma di euro 228.162,10;
-il Collegio arbitrale accoglieva la domanda per quanto di ragione, respingendo, in particolare, l’eccezione di COGNOME secondo cui non vi era stata successione dei COGNOME nei rapporti attivi, passivi, sostanziali e processuali che facevano capo alla società estinta, in quanto, nel caso, la cancellazione della RAGIONE_SOCIALE era avvenuta d’ufficio ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma, cod. civ., in assenza di bilancio finale di liquidazione;
-la Corte di appello di Milano, davanti alla quale veniva impugnato il lodo, lo annullava osservando, in particolare, che, non essendo stata inserita la posta attiva, per cui era causa, nel bilancio, nemmeno predisposto, doveva ritenersi rinunciata la predetta
pretesa, laddove non vi era ragione per differenziare la cancellazione volontaria rispetto alla cancellazione officiosa della società, anche in pendenza di un giudizio diretto all’accertamento del credito;
-questa Corte, con sentenza n. 13534 del 2021, cassava la decisione, affermando il seguente principio di diritto: il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d’ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società risulti titolare, e non è qualificabile come negozio di remissione del debito;
-aggiungeva questa Corte che avrebbe dovuto essere il giudice di merito ad accertare se, rispetto alla circostanza dell’omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, ricorressero ulteriori circostanze che permettessero di sussumere la fattispecie dal punto di vista processuale in un procedimento presuntivo semplice e consentissero di qualificare la fattispecie di diritto sostanziale nei termini di una remissione del debito;
-la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, dichiarava nuovamente nullo il lodo osservando, in particolare, che:
-la società RAGIONE_SOCIALE non si era costituita e aveva di fatto abbandonato il giudizio promosso per il riconoscimento della propria pretesa creditoria, terminato con la dichiarazione di sussistenza della clausola compromissoria, senza rinvolgersi al giudice arbitrale;
-erano trascorsi cinque anni tra il termine di quel giudizio, nel 2006, e l’introduzione, da parte dei soci pretesi successori, del procedimento davanti agli arbitri, nel 2011, sicché l’implicita ma
univoca rinuncia alla posta creditoria doveva ritenersi precedente quest’ultimo;
-la notifica dell’atto di precetto avvenuta nel 2009 non aveva significato ostativo perché avvenuta maldestramente quando il titolo monitorio era già stato revocato;
-non vi era stata costituzione non solo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma neppure in quello di opposizione a precetto;
-il liquidatore era uno dei soci, NOME COGNOME, al tempo della stipula dell’originario contratto amministratore di RAGIONE_SOCIALE, sicché non poteva ipotizzarsi un difetto di consapevolezza in ordine al discusso credito;
al ricorso di NOME e NOME COGNOME resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato violando il vincolo proprio del giudice del rinvio, poiché l’inerzia del liquidatore era già stata ritenuta insufficiente in iure nella pronuncia cassatoria, fermo rimanendo che:
-la prescrizione estintiva non era comunque decorsa;
-evidentemente, la società RAGIONE_SOCIALE non si era costituita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con la prospettiva di instaurare il procedimento arbitrale;
-tra la cancellazione della società e l’instaurazione del procedimento davanti agli arbitri era decorso solo un anno;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2934, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la notifica del precetto, per quanto
maldestra, aveva interrotto la prescrizione, non spirando la quale il diritto era rimasto persistente posto che, per altro verso:
-la mera inerzia del liquidatore evidenziata nella pronuncia cassatoria era stata già valutata da questa insufficiente, da sola, non potendosi discorrere di mancato appostamento del credito nei bilanci in quanto non depositati;
-gli elementi della contumacia nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto erano noti a questa Corte che li aveva dunque valutati insufficienti;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nella valutazione in diritto delle presunzioni apprezzate, e infatti:
-non rispondeva al vero che fossero passati cinque anni d’inerzia, visto che tra il termine del giudizio esitato con la dichiarazione di sussistenza della clausola compromissoria, nel 2006, e l’instaurazione del procedimento arbitrale, nel 2011, come detto, vi era stata la notifica del precetto nel 2009;
-le posizioni di contumacia nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto erano dati neutri, la prima per la consapevolezza della sussistenza della clausola, la seconda perché il precetto era sprovvisto di titolo esecutivo dopo la revoca dell’ingiunzione;
-la comune identità tra liquidatore e uno dei soci era parimenti dato neutro, essendo stata accertata la manifestazione della volontà del liquidatore di recuperare il credito, ottenendo il decreto ingiuntivo e notificando il precetto.
Considerato che
il primo motivo è manifestamene infondato;
la censura non contiene una specifica deduzione del come e perché il giudice del rinvio avrebbe violato il principio di diritto prescritto dalla
sentenza cassatoria, non a caso refluendo, questo tema, nel terzo e distinto motivo del ricorso in scrutinio;
nel suddetto arresto di questa Corte è affermato (pag. 10) che « i l giudice di merito dovrà accertare se, rispetto alla circostanza dell’omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, ricorrano ulteriori circostanze che permettano di sussumere la fattispecie dal punto di vista processuale in un procedimento presuntivo semplice e consentano di qualificare la fattispecie di diritto sostanziale nei termini di una remissione del debito»;
dal che il principio di diritto a mente del quale «il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d’ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società era titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito»;
la statuizione implica che l’omesso deposito in parola avrebbe potuto e dovuto essere valutato unitamente ad altre circostanze idonee a evidenziare una remissione del debito, ed è ciò che, in tesi, ha fatto la Corte territoriale;
il suddetto Collegio lo ha fatto però errando, e tale errore è aggredito idoneamente col terzo motivo, che deve dirsi fondato, con assorbimento logico del secondo;
nella motivazione della richiamata sentenza n. 13534 del 2021 di questa Corte si trova specificato che «la circostanza evidenziata in controricorso (e poi in memoria) della contumacia del liquidatore nel giudizio di opposizione a precetto non essere valutata nella presente sede di legittimità in quanto non oggetto di accertamento da parte del giudice di merito, il quale anzi evidenziato, pur non conferendovi rilievo, che la posta attiva era ‘stata coltivata in più occasioni, anche in pendenza del procedimento estintivo’»;
a fronte di ciò il Collegio di merito ha conclusivamente poggiato la decisione in questa sede gravata sui seguenti elementi:
l’inerzia del liquidatore, ulteriore rispetto a quella, pur apprezzabile, della mancata apposizione del credito litigioso nei bilanci non depositati;
il lasso temporale intercorso tra la declinatoria della giurisdizione ordinaria, nel 2006, e l’instaurazione del giudizio arbitrale, nel 2011;
la discussa contumacia della società nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto, fermo restando che nulla di diverso avrebbe potuto significare la notifica di quest’ultima intimazione perché basata su decreto ingiuntivo revocato;
in tal modo la Corte territoriale ha fatto un utilizzo scorretto, in iure , del regime delle presunzioni atteso che, come osservato nella RAGIONE_SOCIALE sentenza di questa Corte originante il nuovo giudizio davanti alla Corte di appello, «qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri identificativi della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 26 giugno 2008, n. 17535; 4 agosto 2017, n. 19485; 16 novembre 2018, n. 29635)» (pagg. 8-9);
si tratta della nomofilachia tracciata da Cass., Sez. U., 24/01/2018, n. 1785 (pagg. 14 e seguenti);
posta, infatti, questa cornice ricostruttiva:
il mancato deposito dei bilanci e, sotto questo profilo, l’inerzia del liquidatore erano già stati indicati da questa Corte fatti da soli insufficienti, in diritto, ai fini in parola;
ii) i fatti di cui ai punti b) e c) sopra individuati sono tra di loro contraddittori ai fini in discussione, ovvero in conflitto tra loro nella medesima logica inferenziale fatta propria dalla Corte territoriale, posto che:
iii) viene obliterata, in iure , l’oggettiva valenza di manifestazione della pretesa creditoria implicata dalla notifica del precetto del 2009 nonostante la caducazione de titolo esecutivo, vagliando, inoltre, il modo artificiosamente distorto, nella chiave presuntiva temporale considerata, il lasso di anni intercorso tra il termine del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel 2006, e il tempo dell’incardinazione del giudizio arbitrale, nel 2011;
iv) viene così e al contempo apprezzata in modo insostenibilmente opposto la suddetta notifica dell’intimazione di pagamento -assumendone l’irrilevanza atteso che il sotteso decreto ingiuntivo era stato revocatoe, per converso, la contumacia nel giudizio di opposizione a quel precetto, rimarcando che tale condotta processuale palesava intenti abdicativi, mentre la contumacia è solo indice espressivo, di per sé, della mancanza di ragioni per contestare la fondatezza dell’opposizione in parola, e dunque non elemento strutturalmente rivelatore della remissione del debito;
inoltre, il fatto che non fu la società a instaurare, nel 2011, il giudizio arbitrale ma furono i soci di cui uno già liquidatore, dopo due anni dalla notifica del precetto da parte di quest’ultimo e in coerenza con la sua condotta
univocamente volta a rivendicare il credito, diviene elemento da collocare in un quadro che, espunti gli errati apprezzamenti di cui sopra, si palesa deficitario fino a risultare incomprensibile senza un nuovo e corretto vaglio complessivo da parte del giudice di merito;
occorre quindi rimarcare che l’agire nonostante la caducazione del titolo esecutivo, al contrario di quanto si dice nell’impugnata sentenza, esclude logicamente una volontà abdicativa, nel mentre la contumacia nel giudizio di opposizione a precetto si rivela solo indizio della mancanza di contestazioni spendibili, sicché non si palesa certo fatto rivelatore di una remissione del debito;
la sentenza impugnata va cassata ed il giudice di rinvio provvederà a fornire una decisione che tenga conto di quanto evidenziato;
spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il terzo, dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile del 13/11/2025.
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME