Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7201 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 7201  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
R.G.N. 22343/19
C.C. 25/02/2025
Appalto -Servizi -Corrispettivo -Remissione del debito
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , congiuntamente con il condirettore AVV_NOTAIO, in forza di conferimento dei poteri di cui al verbale del Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2018, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo legale  rappresentante pro -tempore ,  rappresentata  e  difesa, giusta  procura  in  calce  al  controricorso  con  contestuale  ricorso incidentale  condizionato,  dagli  AVV_NOTAIO  NOME  AVV_NOTAIO  e  NOME COGNOME, nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la  sentenza  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  d’appello  di  Milano  n. 2414/2019, pubblicata il 3 giugno 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera  di consiglio  del  25  febbraio  2025  dal  Consigliere  relatore  NOME COGNOME;
viste le  conclusioni rassegnate dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, nella persona  del AVV_NOTAIO, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.  380 -bis .1.,  primo  comma,  secondo periodo, c.p.c., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la  memoria  illustrativa  depositata  nell’interesse  RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1., primo comma, terzo periodo, c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso depositato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 702 -bis c.p.c. vigente ratione temporis , notificato il 28 ottobre 2015, la RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di Milano, chiedendo che la RAGIONE_SOCIALE fosse condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 364.536,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per il servizio svolto di custodia di quattro impianti fotovoltaici, nel periodo compreso tra il collaudo e l’accettazione provvisoria, avvenuta per due di tali impianti in data 11 agosto 2010 e per gli altri due in data 12 novembre 2010, in forza RAGIONE_SOCIALEa clausola 6.6 del contratt o d’appalto stipulato il 14 ottobre 2009 tra la stessa ricorrente -in qualità di appaltatrice -e l’allora committente RAGIONE_SOCIALE, poi fusa per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE, che aveva poi ceduto l’appalto a RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE del fondo immobiliare di tipo chiuso denominato RAGIONE_SOCIALE, come da comunicazione del 5 agosto 2010.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva che le domande avversarie fossero rigettate, esponendo che la COGNOME aveva rinunciato definitivamente al credito, anche a fronte del conferimento di nuovi incarichi di realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, ed eccependo, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione RAGIONE_SOCIALEa vigenza del principio di separazione tra il patrimonio del Fondo e quello RAGIONE_SOCIALEa SGR, sicché le domande avrebbero dovuto essere svolte nei confronti di NOME, quale gestore del Fondo, e non certo nei confronti di NOME in proprio.
Quindi, il Tribunale adito, con ordinanza depositata il 23 agosto 2017, rigettava le domande proposte, evidenziando che, sebbene fosse stata provata la prestazione di custodia espletata dall’appaltatrice COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6.6 del contratto d’appalto da retribuirsi in maniera forfettaria nella misura di euro 400,00 giornalieri dal collaudo all’accettazione provvisoria -, nondimeno, dall’espletata istruttoria emergevano una serie di elementi comprovanti la tacita volontà del creditore di rimettere i debiti maturati dalla committente RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria RAGIONE_SOCIALEa relativa posizione negoziale, e segnatamente: -l’attuazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro stipulato nel dicembre 2010 per altre forniture in favore di COGNOME, cui era stata sostanzialmente condizionata la rinuncia al credito di guardiania, non potendo ritenersi quale unica condizione l’acquisto RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; – il fatto che la COGNOME avesse annullato la fattura RAGIONE_SOCIALE‘agosto 2010, con mail del 15 settembre 2010, e non avesse emesso altre fatture al
riguardo sino al 2014, ossia sino al recesso da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE terza RAGIONE_SOCIALE dai contratti di manutenzione  sia dei quattro impianti oggetto di causa, sia di altri quindici impianti di proprietà del Fondo gestito da RAGIONE_SOCIALE.
2. -Con atto di citazione notificato il 28 settembre 2017, la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure e, all’uopo, lamentava: 1) l’indebita mancata ammissione, ad eccezione del documento NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, dei documenti prodotti all’udienza, ai fini di contrastare le altrui difese, con violazione dei principi dettati per il processo sommario di cognizione, nel quale l’introduzione di elementi di prova non era soggetta a specifiche barriere preclusive; 2) l’erronea utilizzazione del criterio presuntivo, non applicabile in materia di remissione tacita del debito, che avrebbe potuto fondarsi solo sullo specifico accertamento di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito; 3) l’errata lettura RAGIONE_SOCIALEa mail del 14 settembre 2010, con cui la COGNOME aveva proposto a RAGIONE_SOCIALE di valutare la futura eventuale estinzione del debito solo ed esclusivamente a fronte RAGIONE_SOCIALE‘acquisto, da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa societ à RAGIONE_SOCIALE, mentre, con mail del 15 settembre 2010, si era riferita al solo annullamento RAGIONE_SOCIALEa fattura emessa, relativa peraltro solo ad una parte del credito controverso, in attesa RAGIONE_SOCIALE‘eventuale definizione dei futuri rapporti inter partes e, dunque, senza che ciò comportasse alcuna asserita ed inesistente remissione del debito, così come la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME del 15 ottobre 2010, inerente all’annullamento temporaneo RAGIONE_SOCIALEa fattura in attesa che le parti eventualmente si accordassero sull’acquisto, da
parte RAGIONE_SOCIALE‘appellata, RAGIONE_SOCIALEe quote di RAGIONE_SOCIALE, condizione imprescindibile per l’eventuale futura remissione del debito; 4) l’irrilevanza dei rapporti che avevano interessato il terzo COGNOME, pacificamente estraneo all’appalto e, dunque, privo di qualsiasi potere dispositivo in relazione al credito RAGIONE_SOCIALEa COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; 5) l’irrilevanza altresì RAGIONE_SOCIALEa circostanza che la COGNOME non avesse dichiarato il proprio credito a RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’esistenza e la liquidità di un credito non dipendevano dalla dichiarazione che RAGIONE_SOCIALEo stesso fosse stata eventualmente resa alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa temporanea sospensione RAGIONE_SOCIALEa fatturazione in quel periodo, in ragione RAGIONE_SOCIALEa negoziazione di eventuali future operazioni commerciali.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale instava per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, con la conseguente conferma RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, e -in via incidentale condizionata -chiedeva, per il caso in cui fosse stata accolta l’impugnazione avversaria, la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, con la riforma del capo contenente il rilievo circa l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe eccezioni di GAM relative al proprio difetto di legittimazione passiva, in favore del Fondo, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa separazione del patrimonio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello del Fondo stesso.
Decidendo  sul  gravame  interposto,  la Corte d’appello di Milano,  con  la  sentenza  di  cui  in  epigrafe,  accoglieva  l’appello principale  e,  per  l’effetto,  in  riforma  RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza  impugnata, condannava  la  RAGIONE_SOCIALE  al  pagamento,  in  favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 364.536,00, IVA compresa,  oltre  interessi  nella  misura  contrattualmente  pattuita
fino al saldo, per il titolo dedotto in causa (respingendo l’appello incidentale).
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che, sotto il profilo processuale, era pertinente la critica mossa dall’appellante in ordine alla mancata ammissione dei documenti che intendeva produrre in primo grado, posto che, da un lato, l’art. 702 -ter c.p.c. lasciava ampia discrezionalità all’organo giudicante, senza prevedere barriere preclusive, e che, dall’altro, la documentazione era utile a fornire un quadro probatorio completo e comunque quella documentazione poteva essere prodotta in appello ex art. 702quater , in quanto indispensabile ai fini del decidere, dovendosi valutare nel suo complesso il comportamento tenuto, proprio in assonanza con l’oggetto del contendere, ossia ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno di una remissione (espressa o tacita) del debito; b ) che il carattere neutro RAGIONE_SOCIALEa causa remissoria, secondo la pRAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 1236 c.c., rendeva conciliabile la figura con un particolare assetto di interessi di più ampia portata perseguito pattiziamente dal creditore e dal debitore del rapporto in cui la remissione si fosse inserita, e ciò indipendentemente da qualsiasi ipotesi transattiva, donde non poteva escludersi che la figura si presentasse legittimamente in concreto secondo lo schema del contratto, sicché, sia che l’atto remissorio si fosse inserito in una trattativa in corso, sia che avesse avuto attinenza ad un contratto concluso, nulla precludeva al remittente di condizionare sospensivamente l’efficacia estintiva del r apporto obbligatorio originario o alla conclusione del contratto o all’esecuzione del contratto stesso, in tutte le sue componenti; c )
che, oltre a manifestarsi espressamente (in modo eventualmente condizionato), la remissione del debito, pur non potendosi presumere, poteva ricavarsi anche da una manifestazione tacita, ma in tal caso sarebbe stato indispensabile che la volontà abdicativa fosse risultata da una serie di circostanze concludenti e non equivoche assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito, con l’effetto che, in applicazione di tale principio, dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti non avrebbe potuto desumersi una chiara volontà abdicativa RAGIONE_SOCIALEa COGNOME che prescindesse dall’acquisto di quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; d ) che il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa proposta in tal senso contenuta nella mail del 14 settembre 2010 non lasciava, infatti, spazio a diverse interpretazioni e la condizione ivi indicata, a cui era stata espressamente sottoposta la remissione del debito, pacificamente non si era verificata, poiché nel successivo contratto-quadro la RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto so lo all’acquisto del diritto di superficie sul quale sorgeva l’impianto e non a quello RAGIONE_SOCIALEe quote societarie, ciò che avrebbe potuto portare i vantaggi fiscali compensativi RAGIONE_SOCIALEa perdita del credito, e tanto in coerenza con il comportamento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, che aveva temporaneamente annullato la fattura emessa, relativa peraltro solo ad una parte del credito, manifestando la volontà di sospendere, e non di estinguere definitivamente, la sua pretesa creditoria per l’attività di custodia, proprio perché le part i stavano negoziando eventuali future operazioni commerciali; e ) che il solo fatto che non fossero state emesse altre fatture, sino al 2014, non poteva considerarsi comportamento inequivoco RAGIONE_SOCIALEa volontà di remissione, altrimenti la semplice inerzia del creditore nel periodo
di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione avrebbe rischiato di essere considerata ex se causa estintiva, a prescindere dal maturare del termine di legge; f ) che la circostanza che la COGNOME si fosse attivata per pretendere il dovuto, una volta venuti meno nel 2014 i contratti di manutenzione stipulati con la RAGIONE_SOCIALE terza RAGIONE_SOCIALE, sia dei quattro impianti oggetto di causa, sia di altri quindici impianti di proprietà del Fondo gestito da RAGIONE_SOCIALE, costituiva aspetto attinente più alle strategie commerciali -volte a non incrinare i rapporti con la RAGIONE_SOCIALE che poteva incrementare quell’attività che non al negozio di remissione, così come non era configurabile come confessione stragiudiziale la mancata indicazione di quel credito a RAGIONE_SOCIALE, in quanto la sua attualità ed esistenza non dipendevano certo dalla dichiarazione che RAGIONE_SOCIALEo stesso fosse stata eventualmente resa alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; g ) che, con riferimento allo spiegato appello incidentale condizionato, i fondi di investimento non costituivano soggetti di diritto a sé stanti, bensì patrimoni separati RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che li aveva istituiti, il che rendeva addirittura insostenibile la pretesa di fare intestare beni immobili al fondo, in luogo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
3. -Avverso  la  sentenza  d’appello  ha  proposto  ricorso  per cassazione, affidato a sei motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Ha  resistito, con  controricorso, l’intimata  RAGIONE_SOCIALE,  che -a sua  volta -ha  proposto  ricorso  incidentale condizionato, articolato in un unico motivo.
Ha  resistito  al  ricorso  incidentale  condizionato,  con  ulteriore controricorso, la RAGIONE_SOCIALE
4. -Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha presentato conclusioni scritte. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 101 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. nonché degli artt. 36, quarto comma, e 57, comma 6bis , T.U.F., in ordine all’eccepita carenza di legittimazione passiva, per avere la Corte di merito disatteso il rilievo circa la carenza di legittimazione RAGIONE_SOCIALEa GAM in proprio e non già in qualità di gestore del fondo RAGIONE_SOCIALE, benché le RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE) avessero un patrimonio separato da quello dei fondi comuni dalle stesse gestiti e i fondi rispondessero RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni contratte per loro conto esclusivamente con il proprio patrimonio e non certo con quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Obietta l’istante che, nel caso di specie, le domande proposte dalla  COGNOME,  nei  confronti  RAGIONE_SOCIALEa  RAGIONE_SOCIALE -convenuta  in  proprio  e non  in  qualità  di  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  del  Fondo -,  avevano  ad oggetto pretese di pagamento  pacificamente  riconducibili al Fondo dalla stessa gestito e non certo a RAGIONE_SOCIALE in proprio, a fronte appunto RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione contrattuale a cura di RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto del Fondo.
In questa prospettiva, sostiene la ricorrente principale che l’attribuzione di autonomia patrimoniale ai fondi comuni di investimento, con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa loro capacità di essere titolari di diritti sostanziali e processuali, sarebbe stata comprovata: dall’art. 36, quarto comma, T.U.F., secondo cui ciascun fondo comune di investimento avrebbe costituito patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e da quello di ciascun
partecipante nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla RAGIONE_SOCIALE medesima, con la pRAGIONE_SOCIALE ulteriore che, quanto alle obbligazioni contratte per conto del fondo, la SGR avrebbe risposto esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo; dall’art. 57, comma 6 -bis , T.U.F., nella parte in cui prevede la possibilità che i fondi comuni di investimento siano ammessi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; dall’art. 6, comma 8bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183/2011, nella parte in cui dispone che i fondi istituiti dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE possono acquistare beni immobili.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente principale prospetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per vizio motivazionale radicale e la violazione degli artt. 132, 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte territoriale condannato illogicamente al pagamento la GAM in proprio, nonostante avesse osservato che i fondi di investimento non costituissero soggetti di diritto a sé stanti, bensì patrimoni separati dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che li aveva istituiti.
Osserva l’istante che la motivazione sarebbe stata gravemente viziata, in quanto palesemente contraddittoria e frutto di contrasto tra affermazioni inconciliabili, tali da non consentire la comprensione RAGIONE_SOCIALE‘ iter argomentativo seguito, laddove -da un lato -riconosceva che i fondi di investimento costituissero patrimoni separati dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE mentre -dall’altro non accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, convenuta in giudizio in proprio e non quale titolare del fondo.
3. -Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 702bis , 702ter , 702quater , 183, 184 e 345 c.p.c., in merito all’ammissione di nuovi documenti in appello, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in tema di violazione del diritto di difesa, per avere la Corte distrettuale ritenuto che fosse sempre possibile la produzione di nuovi documenti nel corso del procedimento sommario di cognizione, senza alcuna barriera preclusiva, e che -in ogni caso -la documentazione poteva essere prodotta nel giudizio d’appello avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario, in quanto indispensabile ai fini del decidere, con precipuo riguardo alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una remissione del debito.
Espone l’istante che correttamente il Tribunale aveva dichiarato la tardività RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale versata dalla COGNOME solo nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione sull’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe istanze istruttorie, poiché, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘ iter procedimentale semplificato e deformalizzato, le parti avrebbero potuto svolgere allegazioni e formulare richieste istruttorie esclusivamente fino all’udienza fissata per la trattazione del ricorso o comunque entro i termini assegnati dal giudice per eventuali memorie ed integrazioni documentali e non oltre.
Aggiunge la ricorrente principale che la produzione di documenti  nuovi  in  appello  non  avrebbe  potuto  riguardare  le prove documentali dichiarate inammissibili nel grado precedente, poiché,  in  tal  caso,  la  richiesta  di  ammissione  avrebbe  dovuto essere  reiterata  all’udienza  di  precisazione  RAGIONE_SOCIALEe  conclusioni  nel giudizio di primo grado, dovendo altrimenti ritenersi che la parte
vi avesse tacitamente rinunciato, con la conseguente inammissibilità  RAGIONE_SOCIALEa  riproposizione  RAGIONE_SOCIALEa  medesima  richiesta  in appello, sicché, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘ammissione dei documenti, sarebbero  stati  altresì  gravemente  lesi  il  diritto  di  difesa  e l’integrità del contraddittorio processuale.
4. -Con il quarto motivo la ricorrente principale si duole, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’intervenuta remissione del debito ex art. 1236 c.c., per avere la Corte del gravame -nell’escludere, alla luce RAGIONE_SOCIALEa comparazione dei documenti esaminati, che vi fosse stata alcuna remissione del debito -tralasciato ogni valutazione su una circostanza dirimente, rappresentata dalla comunicazione via mail del 15 settembre 2010, da cui sarebbe stata ricavabile una definitiva remissione del debito da parte di COGNOME, a fronte di un accordo sulle prossime forniture.
Sicché dalla predetta mail trascurata sarebbe emerso inequivocabilmente che la remissione del debito era condizionata al conferimento di nuovi incarichi in favore di COGNOME e non più all’acquisto RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, condizione sui nuovi incarichi poi puntualmente verificatasi, anche per il tramite RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che aveva conferito a COGNOME numerosi nuovi incarichi di realizzazione e manutenzione di ulteriori impianti fotovoltaici e aveva proceduto all’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘impianto fotovoltaico di RAGIONE_SOCIALE.
5. -Il  quinto  motivo  del  ricorso  principale  investe,  ai  sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.  360,  primo  comma,  n.  3,  c.p.c.,  la  violazione  e  falsa applicazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  2735  c.c.,  con  riferimento  alla  natura  di
confessione stragiudiziale RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni inviate da COGNOME, per avere la Corte d’appello escluso che fosse configurabile una confessione stragiudiziale nella mancata indicazione del credito oggetto di causa a RAGIONE_SOCIALE, in quanto la sua attualità ed esistenza non sarebbero dipesi certo dalla dichiarazione che dallo stesso fosse stata eventualmente resa alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente erronea negazione, in modo apodittico, RAGIONE_SOCIALEa natura confessoria di tali mancate dichiarazioni, per ben quattro anni (dal 2010 al 2014), in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che aveva appunto il compito di procedere alla RAGIONE_SOCIALE del bilancio del fondo, dichiarazioni nelle quali non sarebbe stata, in alcun modo, mai menzionato l’asserito credito oggetto di lite.
Adduce l’istante che le comunicazioni inviate da COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE avrebbero integrato pienamente una confessione  stragiudiziale  resa  al  terzo,  in  quanto  si  sarebbe trattato di dichiarazioni di scienza provenienti dalla parte che ora si  assumeva essere creditrice,  aventi  come  tali,  anche  alla  luce RAGIONE_SOCIALEa  lettura  combinata  con  la  mail  del  15  settembre  2010, efficacia probatoria sulla intervenuta rinuncia del credito da parte di COGNOME.
6. -Il sesto motivo del ricorso principale riguarda, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 Cost., per avere la Corte di secondo grado reputato che l’attivazione di COGNOME, ai fini di pretendere il dovuto una volta venuti meno i contratti di manutenzione stipulati con la RAGIONE_SOCIALE terza RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2014, fosse riconducibile alle strategie commerciali e non all’integrazione di un negozio di remissione, così ap plicando
erroneamente i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei vincoli negoziali, peraltro entrando nel merito di pretese strategie commerciali che nessuna attinenza avrebbero avuto  con  il  dovere  RAGIONE_SOCIALEe  parti  nel  rapporto  obbligatorio  di comportarsi in modo solidaristico e altruistico.
Per l’effetto, ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘istante, la sentenza impugnata avrebbe finito con il giustificare l’illegittima condotta di COGNOME che -dopo aver strategicamente rinunciato al proprio diritto di credito al solo fine di fruire degli ingenti vantaggi economici derivanti alla stessa dagli ulteriori nuovi incarichi ricevuti da RAGIONE_SOCIALE (per oltre 27 milioni di euro) -aveva pensato bene, a causa del mutato scenario negoziale disvelatosi dopo diversi anni, di richiedere pretestuosamente l’adempimento di un’obbligazione da tempo estinta e rinunciata, così legittimando la malafede di COGNOME, consistente nell’attesa RAGIONE_SOCIALEa richiesta di pagamento del proprio credito, facendo credere a NOME di avervi rinunciato, al solo scopo di non incrinare i rapporti con la RAGIONE_SOCIALE e mantenere, per l’effetto, nel tempo, con l’inganno, i vantaggi economici derivanti dai nuovi incarichi conferiti da RAGIONE_SOCIALE.
Assume,  ancora,  la  ricorrente  principale  che  la  sentenza impugnata  avrebbe  altresì  violato  il  principio  di  buona  fede, inteso quale fonte di obblighi integrativi, poiché, non considerando la condotta assunta da COGNOME, non sarebbero stati esaminati  i  pregiudizi  che,  se  fosse  realmente  esistito  il  credito litigioso,  COGNOME  avrebbe  causato  a  terzi,  quali  i  creditori,  gli aventi causa e i revisori del fondo.
7. -Ha  valenza  pregiudiziale,  in  quanto  attinente  al  profilo processuale  RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità  RAGIONE_SOCIALEa  produzione  documentale  nel
corso del procedimento ‘sommario’ (oggi semplificato) di cognizione, lo scrutinio del terzo motivo.
La censura è infondata.
Ed invero il procedimento in questione non risulta connotato dalle rigide preclusioni assertive e asseverative stabilite per il procedimento ordinario, essendo piuttosto caratterizzato dall’omissione di ogni formalità non essenziale al contraddittorio e dalla discrezionalità attribuita al giudice di procedere nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione rilevanti, in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto, come prescritto dall’art. 702ter , quinto comma, c.p.c. vigente ratione temporis (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14315 del 22/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 14734 del 10/05/2022).
Ne consegue che, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza conclusiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19226 del 12/07/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 46 del 07/01/2021).
Pertanto, a fronte RAGIONE_SOCIALEa specifica contestazione mossa dall’appellante avverso la decisione del Tribunale di non ammettere  i  documenti  prodotti  nel  corso  del  procedimento sommario di cognizione, in quanto asseritamente tardivi, la Corte
d’appello ne ha correttamente ritenuto l’ammissibilità, utilizzandoli per la riforma RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza appellata.
-A  questo  punto,  il  primo  e  il  secondo  motivo  possono essere  esaminati  congiuntamente,  in  quanto  avvinti  da  evidenti ragioni di connessione logica e giuridica.
Tali doglianze sono infondate.
Infatti, i fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58/1998, e succ. mod., sono privi di un’autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; pertanto, in caso di acquisto nell’interesse del fondo, l’immobile acquistato deve essere intestato alla RAGIONE_SOCIALE promotrice o di RAGIONE_SOCIALE la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12062 del 08/05/2019; Sez. 1, Sentenza n. 16605 del 15/07/2010).
Sotto l’aspetto dei rapporti obbligatori, proprio in ragione del fatto  che  detti  fondi  sono  privi  di  un’autonoma  soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, soggetti passivi del rapporto obbligatorio sono  le  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE,  come  tali  tenute  al  pagamento  dei debiti (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33895 del 22/12/2024; Sez. 5, Ordinanza  n.  7116  del  09/03/2023;  Sez.  6-1,  Ordinanza  n. 11177 del 11/06/2020).
Concetto,  questo,  debitamente  prospettato  dalla  sentenza impugnata, senza alcuna contraddizione.
9. -Il quarto motivo è inammissibile.
Attraverso tale motivo la ricorrente principale contesta, nella sostanza, la valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello in ordine al valore dei  documenti  esaminati  (e  in  particolare  RAGIONE_SOCIALEe  mail  del  14 settembre  2010  e  del  15  settembre  2010),  elementi  da  cui  il giudicante ha tratto il convincimento che la remissione del debito fosse condizionata alla cessione RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nei  termini  anzidetti  la  doglianza  postula  una  rivalutazione degli accertamenti in fatto, che non può essere svolta in questa sede (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del  27/12/2019;  Sez.  6-5,  Ordinanza  n.  9097  del  07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
A  fortiori ineccepibile  in  termini  giuridici  è  il  ragionamento sull’integrazione dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa remissione tacita del debito e sull’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa remissione condizionata.
In ordine a tali argomenti è stata, infatti, applicata la giurisprudenza consolidata di legittimità, a mente RAGIONE_SOCIALEa quale, per un verso, pur non potendosi presumere, la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16125 del 14/07/2006; Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4 del 06/01/1982); e, per altro verso, il carattere neutro RAGIONE_SOCIALEa causa remissoria, secondo la pRAGIONE_SOCIALE tipica RAGIONE_SOCIALE‘art. 1236 c.c., rende conciliabile la figura con un particolare assetto di interessi di più ampia portata perseguito pattiziamente dal creditore e dal
debitore del rapporto, in cui la remissione si inserisca, e ciò indipendentemente da qualsiasi ipotesi transattiva; sicché in tale configurazione, sia che l’atto remissorio si inserisca in una trattativa in corso, sia che attenga, come componente, ad un contratto concluso, nulla preclude al remittente di condizionare sospensivamente l’efficacia estintiva del rapporto obbligatorio originario o alla conclusione del contratto o alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del contratto stesso in tutte le sue componenti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2921 del 14/03/1995; Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 05/08/1983; Sez. 3, Sentenza n. 936 del 09/05/1967).
Ebbene alla luce di tali direttive, con debite argomentazioni, la  Corte  d’appello  ha  escluso  che  vi  fosse  stata  una  remissione tacita e che si fosse realizzata la condizione a cui era subordinata la remissione (ossia la cessione, direttamente in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE).
10. -Il quinto motivo è infondato.
Questo  perché  il  mero  contegno  omissivo,  rappresentato dalla mancata indicazione del credito poi azionato nelle dichiarazioni  rese  alla  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  non  implica  alcuna ammissione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra parte ex art. 2730, primo comma, c.c.
Di ciò ha dato atto il giudicante, secondo un apprezzamento riservato  al giudice del  merito  ed  incensurabile  in sede  di legittimità,  in  quanto sorretto da adeguata e logica motivazione (Cass.  Sez.  3,  Sentenza  n.  12803  del  27/09/2000;  Sez.  3, Sentenza n. 6246 del 24/11/1981; Sez. 3, Sentenza n. 6298 del 02/12/1980).
Peraltro, tale mancata indicazione è avvenuta nei confronti di un  terzo,  con  la  conseguenza  che  la  ipotetica  (ma  in  realtà inesistente) confessione non avrebbe avuto, in ogni caso, valore legale, ma avrebbe dovuto essere apprezzata dal giudice unitamente  agli  altri  elementi  di  prova,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  2735, primo comma, secondo periodo, c.c. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11898 del 18/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 25468 del 16/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 29316 del 15/12/2008).
11. -Anche il sesto motivo è infondato.
Ed invero l’inerzia del creditore nell’escutere il debitore anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato -non è sufficiente ad integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11219 del 26/04/2024; Sez. L, Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020; Sez. 1, Sentenza n. 23382 del 15/10/2013).
Nella fattispecie l’interesse del titolare ad azionare il credito in  via  postuma  è  stato  prontamente  evidenziato  dalla  sentenza impugnata,  la  quale  ha  valorizzato  le  strategie  commerciali perseguite  dalla  COGNOME,  volte  a  non  incrinare  i  rapporti  con  la RAGIONE_SOCIALE che poteva incrementare l’attività inerente alla
realizzazione di impianti fotovoltaici, tanto da escludere che detto contegno inerte fosse riconducibile al negozio di remissione.
Sicché  del  tutto  legittimamente,  venuti  meno  i  contratti  di manutenzione in essere, la COGNOME ha fatto valere la pretesa di soddisfare le proprie spettanze pecuniarie in ordine alla custodia esercitata  degli  impianti  fotovoltaici  (secondo  le  condizioni  di contratto).
-Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la controricorrente chiede che, nel caso di accoglimento del ricorso principale, sia accertato e dichiarato il diritto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ad ottenere da RAGIONE_SOCIALE il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui all’art. 6.6 del contratto di appalto, per l’importo di euro 364.536,00, oltre interessi nella misura contrattualmente pattuita, ovvero -in subordine -per il diverso importo, maggiore o minore, risultante di giustizia o liquidato in via equitativa, o che sia accertato l’inadempimento di NOME, con la conseguente condanna per la somma indicata.
12.1. -L’esame, anche quanto alla verifica RAGIONE_SOCIALEa sua ammissibilità, del ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.
-In conseguenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni esposte, il ricorso principale  deve  essere  respinto  mentre  il  ricorso  incidentale condizionato è assorbito.
Le  spese  e  compensi  di  lite  seguono  la  soccombenza  e  si liquidano come da dispositivo.
Sussistono  i  presupposti  processuali  per  il  versamento  –  ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater ,  del d.P.R.  30  maggio 2002, n.  115  -,  da  parte  RAGIONE_SOCIALEa  ricorrente  principale,  di  un  ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.  Q.  M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale  condizionato  e condanna  la ricorrente alla  refusione, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  13,  comma 1 -quater ,  del  d.P.R.  n.  115  del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,  da  parte  RAGIONE_SOCIALEa  ricorrente  principale,  di  un  ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto. Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALEa  Seconda