Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5384 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33013/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CASSINO n. 418/2019 depositata il 28/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il tribunale di Cassino, riformando la decisione del giudice di pace di Sora, ha respinto l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo che le era stato notificato da NOME COGNOME, in restituzione di una somma da lui pagata in adempimento di obbligazioni rateali discendenti da un contratto di finanziamento: il finanziamento era relativo a un impianto fotovoltaico da realizzare a opera della società RAGIONE_SOCIALE , ma l’ obbligazione, secondo il sovvenuto, era stata estinta per remissione.
Il tribunale ha motivato la decisione affermando che il debito del sovvenuto COGNOME si era estinto a seguito di un a ‘liberatoria’ da considerare atto di remissione della banca, e che l’assunto della banca remittente, per cui la remissione era stata basata su una falsa rappresentazione della realtà integrata dalla mancata realizzazione dell’impianto, non poteva assumere rilevanza in quanto la dichiarazione di remissione -atto unilaterale abdicativo -non necessita di accettazione.
Essa era quindi divenuta irreversibile nel momento stesso in cui era stata portata a conoscenza del destinatario, salvo che questi entro un congruo termine non avesse dichiarato (cosa non avvenuta) di non volerne profittare.
Dopodiché il tribunale ha aggiunto che se pure ci fosse stato un errore da parte della banca dichiarante l’errore non sarebbe stato imputabile ad altri che a lei.
Contro la sentenza la banca ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.
L’intimato ha replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. – Coi tre motivi di ricorso la banca deduce nell’ordine: (i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1236, 1324, 14239, 1431 e 1442 cod. civ. per avere la sentenza assunto l’irrilevanza dell’errore senza considerare che le norme in materia di contratti, comprese quelle sull ‘annullabilità per errore ( ove essenziale e riconoscibile dall’altra parte), si estendono anche agli atti unilaterali; (ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 cod. civ., attesa la mancata qualificazione della quietanza come riconoscimento di debito; (iii) l’o messo esame di fatto decisivo e la violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 329 cod. proc. civ. , nonché dell’art. 2733 cod. civ., per non avere il tribunale considerato che l’impianto fotovoltaico era stato regolarmente consegnato al sovvenuto COGNOME: cosa emergente dalla confessione di questi e dall’accertamento operato dal giudice di pace con statuizione sul punto non impugnata.
II. -Il primo e il terzo motivo di ricorso, congiuntamente esaminabili per connessione, sono inammissibili.
III. -Deve premettersi che la qualificazione giuridica data dal tribunale alla ‘liberatoria’ della banca non ha formato oggetto di censura.
Tale ‘liberatoria’ (che la stessa banca ammette di aver trasmesso al debitore il 19-4-2011) è stata invero qualificata come atto di remissione di debito.
Va osservato che è discutibile che la questione sottesa potesse esser declinata mediante riferimento a un istituto del genere, che mal si attaglia a debiti rateali che, come nella specie, si assumano già pagati.
La remissione è considerata, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, alla stregua di negozio unilaterale recettizio mediante il quale il creditore rinuncia gratuitamente a un credito.
Essa si sostanzia (art. 1236 cod. civ.) nella ‘ dichiarazione del creditore di rimettere il debito ‘.
Questa dichiarazione in sé, quando comunicata al debitore e salvo che questi dichiari (in un ‘ congruo termine ‘) di non volerne profittare, ‘ estingue l’obbligazione ‘.
La remissione presuppone quindi che il debito del destinatario non sia stato già a sua volta estinto in altro modo, e non appare logicamente concepibile un effetto estintivo di un’obbligazione che risulti già estinta per effetto di un pagamento.
-A ogni modo è decisivo constatare che di tutto questo nel ricorso non si discute affatto, e che una questione di tal genere non è stata punto sollevata.
Nel ricorso si discute, invece, della rilevanza della successiva revoca della anzidetta ‘liberatoria’ , di cui al fax inviato dalla banca il 16-11-2011, asseritamente per la scoperta di un errore in ordine alla supposta mancata realizzazione dell’impianto al quale era stato destinato il finanziamento.
Su tale base oggi si addebita alla corte territoriale di non aver tenuto conto del fatto che l’errore determina l’annullabilità sia del contratto che dell’atto unilaterale .
In sostanza, la banca assume che l’errore che il tribunale ha considerato irrilevante per la remissione – avrebbe invece dovuto rilevare nella prospettiva dell’annullabilità, perché essenziale e riconoscibile da parte del destinatario.
-Ora il punto è che, né dalla sentenza, né (in prospettiva di autosufficienza) dal ricorso emerge che una questione del genere sia stata mai sottoposta al giudizio di merito.
Nella parte appositamente dedicata alla sommaria esposizione dei fatti la ricorrente ha sottolineato di avere essa ‘annullato la liberatoria
del 19 aprile’ (e quindi di averla revocata a novembre) dopo il risconto, in sede di sopralluogo, dell’avvenuta consegna a COGNOME dell’impianto fotovoltaico.
Come conseguenza di tale (mera) circostanza di fatto la banca dice di aver chiesto al giudice di pace di revocare il decreto ingiuntivo ottenuto da COGNOME per la restituzione delle rate e di respingere la sua domanda.
Quando e come sia stata posta – dinanzi al giudice di pace e dinanzi al tribunale la questione dell’annullabilità della ‘ liberatoria ‘ per errore essenziale e riconoscibile non è dato di sapere.
Ciò determina l’inammissibilità de i citati motivi di ricorso nella parte essenziale, laddove si dice che il tribunale avrebbe dovuto invece accogliere ‘l’eccezione di annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 1442 c.c. a fronte dell’avversaria domanda di adempimento’.
Questa cosa determina a sua volta la retrocessione al rango dell’irrile vanza del dato storico relativo alla consegna del l’impianto fotovoltaico, così come accertato dal giudice di pace con statuizione che si assume coperta da giudicato.
VI. -È inammissibile anche il secondo motivo, per difetto di interesse.
La ricorrente sostiene che nel non qualificare la missiva del 19-42011 come quietanza di pagamento il tribunale avrebbe violato gli artt. 1988 e 2697 cod. civ.
Ma è evidente che l ‘inammissibilità dei restanti mezzi priva codesta circostanza di ogni rilievo.
Nessun effetto favorevole alla ricorrente sortirebbe infatti da una tale qualificazione.
VII. -In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese poste a carico della banca soccombente.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 1.700,00 EUR. di cui 200,00 EUR
per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione