Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9026 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9026 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 16414 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei medesimi difensori.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Salerno, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE
INTIMATO
avverso la sentenza n. 589/2019 della Corte d’Appello di Salerno, udita la relazione nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023 del AVV_NOTAIO COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso al Tribunale di Salerno la Banca RAGIONE_SOCIALE chiedeva di dichiarare il fallimento della RAGIONE_SOCIALE
Deduceva di esser creditrice della RAGIONE_SOCIALE in virtù dei saldi debitori di taluni conti correnti.
Con ricorso depositato in data 11.3.2018 la RAGIONE_SOCIALE chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Allegava piano contemplante la prosecuzione dell’attività d’impresa.
Di seguito, all’udienza del 21.5.2018, formulava richiesta, anche a norma dell’art. 162, 1° co., l.fall., di concessione di un termine onde apportare al piano le opportune integrazioni e modifiche.
Il Tribunale di Salerno denegava l’ammissione alla procedura di concordato e con sentenza n. 41 del 5.6.2018 dichiarava il fallimento della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE proponeva reclamo ex art. 18 l.fall.
Resisteva il curatore del fallimento.
Resisteva la Banca di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 589/2019 la Corte d’Appello di Salerno rige ttava il reclamo e condannava la reclamante a rimborsare alle controparti le spese di lite.
Evidenziava la Corte di Salerno che erano da condividere le valutazioni, in termini di carenza e di insufficienza, espresse dal tribunale in ordine alla relazione ex art. 161, 3° co., l.fall., ‘con particolare riferimento alle prospettive di realizzazione RAGIONE_SOCIALE obiettivi prefissati’ (così sentenza impugnata, pag. 3) .
Evidenziava segnatamente che il professionista designato si era limitato a richiamare e a riprodurre i dati esposti nel piano concordatario ‘senza alcun serio e ponderato approfondimento riguardo alle concrete possibilità di realizzazione RAGIONE_SOCIALE obiettivi prestabiliti ed alle modalità attraverso le quali sarebbe stato possibile ottenere (…) l’ammontare occorrente per assolvere agli impegni concordatari ‘ (così sentenza impugnata, pag. 4) – e ad esprimere ‘giudizi ancorati a mere petizioni di principio, se n on ad affermazioni apodittiche’ (così sentenza impugnata, pag. 4) .
Evidenziava dunque che la relazione era ‘assolutamente vaga e generica riguardo ai fattori potenzialmente ostativi all’attuazione del piano concordatario’ (così sentenza impugnata, pag. 5) .
Evidenziava che ‘ad ogni modo, al di là delle carenze che contraddistinguono la relazione dell’attestatore, destinate già a revocare in dubbio la regolarità e l’ammissibilità della procedura concordataria, non emerse, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE elementi complessivamente desumibili dalla documentazione prodotta in giudizio, la fattibilità e la ragionevolezza della proposta concordataria’ (così sentenza impugnata, pag. 5) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di nove motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
La Banca RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità o di rigettare l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 161, 162 e 186 bis , 2° co., lett. a) e b), l.fall.
Deduce che, contrariamente agli assunti della Corte di Salerno, il professionista attestatore, in linea con i principi elaborati dal RAGIONE_SOCIALE e da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , ha fornito tutti i dati richiesti dalla normativa vigente (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deduce che del rest o la corte d’appello non ha rilevato, nella proposta, alcun contrasto con norme imperative (cfr. ricorso, pag. 8) né ha opinato per la manifesta assoluta inettitudine del piano (cfr. ricorso, pag. 8) , viepiù che la prosecuzione dell’attività d’impresa è inevitabilmente connotata da elementi di incertezza (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce che la dichiarazione di fallimento ha azzerato qualsivoglia ragionevole certezza di soddisfazione pur parziale del ceto creditorio (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce che la corte distrettuale per nulla ha motivato la mancata concessione del termine di quindici giorni di cui all’art. 162 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 10) .
C on il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 161, 2° co., lett. e), e 162, 1° co., l.fall.
Deduce che il tribunale non le ha accordato termine per integrare la documentazione ritenuta mancante e neppure le ha concesso di integrare il piano a seguito del contratto siglato con la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 12) .
C on il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 161, 2° co., lett. e) -come introdotto dalla legge n. 132/2015 -160, 1° co., lett. a), e 186 bis , 1° co., l.fall.
Deduce che la descrizione della sua situazione patrimoniale ed economica -oggetto della relazione ex art. 161, 2° co., lett. a), l.fall. – riflette puntualmente la circostanza per cui lo stato di crisi in cui versa, si è prodotto a seguito della sua ‘illegittima segnalazione a sofferenza nel 2004’ (cfr. ricorso, pag. 14) .
Deduce quindi che a tale fine sono state allegate le risultanze di alcuni procedimenti civili e penali intrapresi onde conseguire la restituzione delle somme che taluni istituti di credito le hanno illegittimamente addebitato (cfr. ricorso, pag. 14) .
C on il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 160, 1° co., lett. a), e 161, 2° co., lett. e), l.fall.
Premette che, in ordine al contezioso promosso nei confronti di taluni istituti di credito onde conseguire la restituzione delle somme che le sono state illegittimamente addebitate, la Corte di Salerno ha ritenuto che non fosse possibile, ‘in mancanza di dati ed elementi certi (…), stabilire in alcu n modo se e quando le somme vantate, pretese nell’ambito dei giudizi da essa instaurati, saranno mai liquidate in suo favore’ (così sentenza impugnata, pag. 9) .
Indi deduce che in tal guisa la corte d’appello ha omesso ‘di considerare che tale finanza, ove e se eventualmente ottenuta all’esito dei giudizi (…), non è assolutamente posta alla base del pagamento del piano concordatario (…), ma rappresenta una ulterio re utilità’ (così ricorso, pag. 15) , un ulteriore vantaggio
che si aggiunge ‘al pagamento già descritto nel piano’ (così ricorso, pag. 16) , quindi integrativo dell’apporto economico di cui alla proposta concordataria (così ricorso, pag. 16) .
Deduce altresì che con il reclamo ex art. 18 l.fall. ha specificamente addotto che il piano conteneva puntuale descrizione di tutti i diversi metodi di calcolo di siffatta ulteriore attività (cfr. ricorso, pag. 17) .
Co n il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 2° co., 4° co. e 6° co., legge n. 108/1996, RAGIONE_SOCIALE artt. 21, 3° co., e 23, 1° co. e 2° co., d.P.R. n. 60/2014 e dell’art. 20 legge n. 44/1999.
Premette che la Corte di Salerno in ordine al terzo motivo di reclamo, con cui aveva addotto che aveva errato il tribunale a disconoscere che fosse stata vittima ‘di fenomeni usurari, da cui potesse scaturire il diritto ad ottenere emolumenti, rimborsi o r isarcimenti’ (così sentenza impugnata, pag. 9) , ha reputato che non era possibile affermare, alla stregua RAGIONE_SOCIALE elementi di valutazione acquisiti, se, in quale misura e quando a tale titolo importi pecuniari ad essa reclamante sarebbero stati liquidati (così sentenza impugnata, pag. 11) .
Indi deduce che la Corte di Salerno non ha considerato che ‘tale nuova finanza non è posta alla base del pagamento del piano concordatario (…), ma rappresenta una ulteriore utilità’ (così ricorso, pag. 19) .
Deduce altresì che, nel piano, ha provveduto alla puntuale descrizione del procedimento pendente innanzi al RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE e ha rimarcato che, in caso di fallimento, sarebbe venuto meno il diritto alla percezione a tale titolo di qualsivoglia importo (cfr. ricorso, pag. 20) .
12. C on il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 160 e 186 bis l.fall.
Premette che la corte d ‘appello ha ritenuto che il piano determini il riavvio e non la prosecuzione dell’attività d’impresa (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce viceversa che la corte non ha dato rilievo al fatturato prodotto negli anni, alle positività correlate alle commesse straordinarie ed a ll’attività di engineering in corso (cfr. ricorso, pag. 22) .
Premette che la corte d ‘appello ha disconosciuto che l’incremento del fatturato nell’anno 2016 sia sufficiente alla ripresa (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce viceversa che la corte non ha tenuto conto che il fatturato è in linea con il fatturato RAGIONE_SOCIALE esercizi precedenti ed è destinato all’incremento per effetto delle nuove commesse e delle attività straordinarie (cfr. ricorso, pag. 23) .
Premette che la corte d ‘appello ha opinato per il cambiamento dell’oggetto sociale, incompatibile con la continuità aziendale (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce viceversa che gli elementi allegati e la descrizione dell’attività da svolgere dimostrano che non vi è possibilità di alcuna modifica dell’oggetto sociale (cfr. ricorso, pag. 23) .
Premette che la corte d ‘appello ha opinato per l’assenza di liquidità, di macchinari e di impianti ai fini della prosecuzione dell’attività d’impresa nonché per l’insufficienza dei proventi destinati a derivare dalla continuità aziendale (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce viceversa che la consulenza tecnica di parte dà ragione della funzionalità RAGIONE_SOCIALE impianti ai fini della continuità dell’attività aziendale e che il prospetto finanziario inserito nel piano dà ragione della redditività e di un significativo flusso di cassa (cfr. ricorso, pag. 23).
Premette che la corte d ‘appello ha ritenuto che le commesse straordinarie non siano documentate (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce viceversa che in ordine al progetto ‘RAGIONE_SOCIALE‘ la commissione interministeriale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha espresso parere favorevole, tant’è che il progetto è stato ammesso al la successiva valutazione istruttoria (cfr. ricorso, pag. 24) .
Premette che la corte d ‘appello ha reputato ‘i contratti di RAGIONE_SOCIALE conto terzi (…) mere enunciazioni prive di riscontri economici’ (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce viceversa che con i terzi erano in corso trattative in attesa di contrattualizzazione e che successivamente alla presentazione del piano è stato siglato contratto con la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 24) .
Deduce infine che ha errato la corte d ‘appello a ritenere che il contratto con ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per l’acquisto dell’immobile al terzo anno sia finalizzato all’acquisizione di liquidità per il pagamento anziché alla costituzione di una garanzia e che i versamenti in conto capitale avvengano solo a decorrere dal secondo anno del piano anziché dal primo (cfr. ricorso, pagg. 22 e 25 – 26) .
C on il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 182 ter e 161, 1° co. e 2° co., l.fall.
Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Salerno, la presentazione della proposta ex art. 182 ter l.fall. è espressione di una scelta dell’impresa, che ‘può, se lo ritiene, interpellare preventivamente il Fisco’ (così ricorso, pag. 27) .
Deduce che del resto la transazione fiscale è facoltativa, sicché il contribuente è abilitato alla presentazione di una domanda di concordato preventivo
contemplante il pagamento non integrale dei crediti tributari e contributivi senza che sia necessaria l’attivazione del procedimento di cui all’art. 182 ter l.fall. (così ricorso, pagg. 27 – 28) .
Deduce infine che la corte d ‘appello non ha rilevato la specifica distinzione dei crediti fiscali (così ricorso, pag. 28) .
14. Co n l’ottavo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 160, 2° co., l.fall.
Deduce che ha errato la Corte di Salerno, a fronte del mancato integrale pagamento dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione, a ritenere carente la relazione siccome inidonea -a giudizio della corte – a dar riscontro della non alterazione delle classi di privilegio (cfr. ricorso, pag. 29) .
Deduce invero che il disposto del 2° co. dell’art. 160 l.fall. risulta nella specie in toto rispettato alla stregua del tenore della relazione del professionista attestatore (cfr. ricorso, pagg. 30 – 31) .
Deduce in ogni caso che il piano, per l’ipotesi ivi indicata al n. 4, contempla il pagamento integrale dei privilegiati e dei chirografari, sicché l’attestazione è comunque integrativa (cfr. ricorso, pag. 32) .
15. C on il nono motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 161, 2° co., lett. e), l.fall.
Deduce che la Corte di Salerno non ha tenuto conto che la sua esposizione debitoria è solo ‘apparente’ ed è sub iudice alla stregua delle contestazioni addotte avverso le pretese creditorie (cfr. ricorso, pag. 33) .
Deduce che la corte d ‘appello non ha tenuto conto che i suoi debiti sono stati integralmente esposti con enunciazione delle ragioni di contestazione ‘in merito alle somme che si assumono non dovute’ (così ricorso, pag. 33) .
Deduce che l’espunzione dei crediti contestati è stata comunque rimessa alla valutazione del tribunale unicamente in relazione alle ipotesi previste dalla legge antiusura.
Il primo motivo di ricorso va respinto.
Esso reca, in fondo, censura del giudizio ‘di fatto’ cui la Corte di Salerno ha atteso nel senso della inidoneità della relazione ex art. 161, 3° co., l.fall. del professionista deputato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
In tal guisa il motivo in disamina si qualifica essenzialmente in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. , siccome è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054. Ulteriormente la ricorrente adduce, in merito evidentemente a l giudizio ‘di fatto’, che ‘l’attestatore, nel Capitolo 6 , analizza i dati in tema di fattibilità e , il c.d. (…) calando i dati nel contesto di riferimento ed esprime giudizi su tali dati (…)’: così ricorso, pag. 7) .
Ebbene, nel solco della previsione d el n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., è da escludere recisamente che taluna delle figure di ‘anomalia motivazionale’ rilevanti nel segno della statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte -e tra le quali non è annoverabile il semplice
difetto di ‘sufficienza’ della motivazione – possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui, in parte qua , risulta ancorato il dictum della corte d ‘appell o.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione ‘apparente’ (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte distrettuale ha, così come si è dapprima evidenziato, compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
In pari tempo, la corte di merito per nulla ha omesso l’esame del ‘ fatto ‘ dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua , la res litigiosa .
D’altra parte, con il motivo in esame la ricorrente sollecita questo Giudice alla rivalutazione RAGIONE_SOCIALE esiti di causa.
Invero la RAGIONE_SOCIALE ha ulteriormente addotto che la veridicità dei dati rilevati dall’attestatore ha trovato riscontro nelle valutazioni del curatore fallimentare e dei legali dal curatore nominati (cfr. ricorso, pag. 11) .
E tuttavia con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione RAGIONE_SOCIALE accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
20. Si tenga conto, poi, che, quando concede il termine previsto dall’art. 162, 1° co., l.fall. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, il tribunale esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debitore non è titolare di alcun diritto, avendo piuttosto l’obbligo di corredare la domanda di concordato di tutta la documentazione prescritta dall’art. 161 l.fall. (cfr. Cass. 4.6.2014, n. 12549) .
In tal guisa la ricorrente non ha ragione di dolersi per l’omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del termine anzidetto.
Si giustifica la disamina contestuale del secondo, del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, del settimo, dell’ottavo e del nono motivo; invero medesime sono le ragioni che inducono al loro rigetto.
È ben evidente, viepiù alla luce delle espresse puntualizzazioni operate dalla Corte di Salerno (‘ad ogni modo, al di là delle carenza che contraddistinguono la relazione dell’attestatore, destinate già a revocare in dubbio la regolarità e l’ammissibilità della procedura concordataria, (…)’: così sentenza impugnata, pag. 5) , che le motivazioni che hanno indotto la medesima corte di merito a respingere la prima ragione di doglianza (concernente la relazione del professionista attestatore) addotta dalla RAGIONE_SOCIALE con il reclamo ex art. 18 l.fall., integrano un’autonoma ‘ ratio decidendi ‘, giustapposta alle ulteriori motivazioni, integranti a loro volta autonome ‘r ationes decidendi ‘, fondanti il rigetto delle aggiuntive ragioni di doglianza veicolate dal reclamo.
In tal guisa sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle ‘ rationes decidendi ‘ rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493) .
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.
Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto nei suoi confronti assunta.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare alla controricorrente, Banca di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione, il 12 dicembre 2023.
La presidente NOME