Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27372 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27372 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18563/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall ” AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALE STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli
avvocati COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge;
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 4979/2023 depositata il 11/07/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione alla cartella esattoriale ad essa notificata dalla RAGIONE_SOCIALE, per il recupero dei contributi concessi dal RAGIONE_SOCIALE delle attività produttive alla RAGIONE_SOCIALE, nel cui interesse la società attrice aveva rilasciato due polizze fideiussorie in favore del predetto RAGIONE_SOCIALE, per il finanziamento di un programma di RAGIONE_SOCIALE e industrializzazione.
A fondamento dell’opposizione deduceva che il RAGIONE_SOCIALE non poteva vantare alcuna ragione di credito in quanto aveva revocato le agevolazioni quando le garanzie si erano già estinte. Sulla base di tale circostanza di fatto conveniva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, quale debitrice principale, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che avevano garantito la società attrice, obbligandosi solidalmente a tenerla indenne da ogni pagamento, chiedendo che:
fosse annullata la cartella esattoriale opposta;
i convenuti fossero condannati in solido al pagamento della somma portata dalla cartella di pagamento, a titolo di garanzia, nonché a rimborsare ogni somma che essa aveva eventualmente pagato in dipendenza della garanzia fideiussoria.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
In data 24 luglio 2015 (e, quindi, tardivamente) si costituivano anche la RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte nei loro confronti.
La RAGIONE_SOCIALE si costituiva successivamente (il 19.9.2017) a mezzo di altro difensore.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10930/2019, rigettava: sia la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’allora RAGIONE_SOCIALE, argomentando sul fatto che le due garanzie erano state attivate correttamente nei termini; sia la domanda di manleva, formulata in via di regresso, contro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME, mancando la prova del pagamento.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado RAGIONE_SOCIALE proponeva appello. In particolare (p. 12 ss), in ordine al rigetto della domanda di manleva, parte appellante ribadiva che il fatto di non avere ancora pagato non impediva un utile pronunciamento sul diritto di regresso, che dunque andava dichiarato in via condizionale, come già richiesto in primo grado.
Si costituivano tutti gli appellati, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE in via preliminare eccepiva altresì la tardività dell’appello.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4979/2023, in accoglimento dell’eccezione sollevata in via preliminare dal RAGIONE_SOCIALE, dichiarava inammissibile l’appello nei confronti di quest’ultimo, mentre lo rigettava nei confronti degli altri appellati (non sul presupposto che l’accertata inesistenza di obbligazioni della RAGIONE_SOCIALE verso la PA faceva venir meno il presupposto del regresso della HDI, ma) in quanto il Tribunale di Napoli, in un separato giudizio (a cui la HDI era rimasta
estranea), aveva dichiarato che il decreto di revoca era legittimo, ma, in ogni caso, la RAGIONE_SOCIALE non era debitrice del RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la compagnia RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I difensori di entrambe le parti resistenti hanno depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La compagnia RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso sei motivi. Precisamente:
con il primo motivo denuncia: violazione degli artt. 2909 c.c., 324 cpc; 1362 c.c. in relazione all’ art. 1 delle condizioni di polizza; 1374 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la sentenza del giudice di primo grado potesse svolgere effetti riflessi sulla domanda di rivalsa condizionata, da essa proposta, omettendo però di considerare che detta sentenza:
non era formalmente passata in giudicato, mancando in atti la produzione della necessaria attestazione di cui all’art. 124 cpc;
era stata comunque pronunziata in un giudizio in cui essa compagnia non era stata evocata e a cui non aveva partecipato;
non solo non aveva statuito sul diritto di rivalsa della RAGIONE_SOCIALE, ma a ben vedere aveva affermato la legittimità del decreto di revoca del RAGIONE_SOCIALE; con la conseguenza che – anche volendo far derivare da quella sentenza effetti riflessi sulla causa di merito – essa costituiva il presupposto per affermare (e non per negare) il suo diritto di rivalsa della RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE. Secondo la ricorrente, l’affermazione
secondo cui l’accertata inesistenza di obbligazioni della società RAGIONE_SOCIALE verso la PA farebbe venir meno il presupposto della sua domanda di regresso sarebbe frutto di una insufficiente e comunque errata interpretazione delle clausole di polizza (artt. 1 e 2 delle condizioni di polizza, puntualmente riportate in ricorso). Sostiene che la corte territoriale, se avesse correttamente considerato la portata autonoma dell’obbligo del garante rispetto al rapporto principale, non avrebbe potuto considerare l’obbligo fideiussorio, travolto dalla sentenza 1822.2020 del Tribunale di Napoli. In definitiva, secondo la ricorrente, la corte avrebbe dovuto indagare sulla effettiva portata ed effetti delle suddette clausole di polizza, onde rilevare che si trattava o no di forme di garanzia indipendenti dal rapporto principale (e quindi autonome);
con il secondo motivo denuncia: violazione dell’art. 1950 c.c. e dell’art. 7 delle condizioni di polizza; violazione del contratto denominato coobbligazione di assunzione di impegno solidale di rivalsa di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e violazione delle regole di diritto in tema di regresso condizionale nella parte in cui la corte territoriale ha negato il diritto di rivalsa, senza considerare che tale diritto andava comunque riconosciuto anche in via condizionale, e quindi pur in difetto dell’avvenuto pagamento e pur in presenza dell’accertata inesistenza del debito della RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE. In sintesi, si duole del fatto che la corte di merito, omettendo di considerare l’art. 1950 c.c. (come interpretato da questa Corte) e l’art. 7 delle condizioni di polizza in materia di regresso, ha rigettato il suo appello sulla domanda di regresso per il solo fatto che essa RAGIONE_SOCIALE non aveva ancora effettuato l’esborso, mentre avrebbe dovuto accogliere la domanda di regresso condizionatamente (a tale evento);
-con il terzo motivo denuncia violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato di cui all’art. 112 cpc, nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di pronunziarsi sulla specifica
domanda di emissione di una sentenza di regresso condizionale, pur in presenza di una domanda ritualmente, da essa proposta in primo e secondo grado.
con il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, con motivazione illogica e perplessa, ha ritenuto che il venir meno del presupposto delle domande, da essa azionate nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei coobbligati, risiedesse nella circostanza che il Tribunale di Napoli aveva accertato la insussistenza di obblighi della RAGIONE_SOCIALE verso il RAGIONE_SOCIALE. Sostiene che il suddetto ragionamento è illogico ed anzi apparente, se si considera che: a) in base all’art. 7 delle condizioni di polizza, la rivalsa del fideiussore era automaticamente collegata al pagamento della garanzia fideiussoria, con la conseguenza che il venir meno del presupposto della rivalsa avrebbe potuto configurarsi solamente in presenza della rinunzia da parte del RAGIONE_SOCIALE alla garanzia; rinunzia che invece l’amministrazione non ha mai manifestato avendo invece escusso le polizze tramite la emissione della cartella esattoriale; b) in ogni caso la sentenza del Tribunale di Napoli, avendo accertato la legittimità del decreto di revoca, costituiva semmai il presupposto logico per affermare (e non per negare) il diritto di rivalsa;
con il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato di cui all’art. 112 cpc nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente interpretato la domanda del RAGIONE_SOCIALE;
con il sesto motivo denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della L. 352.1969 nella parte in cui la corte territoriale ha considerato la disputa fra la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE quale giudizio vertente su materia esecutiva, omettendo invece di considerare che opponendo la cartella, essa RAGIONE_SOCIALE aveva incardinato (non una controversia esecutiva
stricto sensu , ma) un giudizio di cognizione ordinaria per l’accertamento negativo della pretesa e al contempo per la manleva.
Il motivo sesto è preliminare rispetto agli altri, essendo relativo alla domanda principale proposta dalla compagnia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, ma lo scrutinio di detto motivo è superfluo, in quanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (con gli effetti di seguito precisati) ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ..
Invero, questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 3870/2024) che, in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizioni esecutive non « recuperatorie » compete unicamente all’agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell’ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all’integrazione del contraddittorio di cui all’art. 102 cod. proc. civ., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario c.d. sostanziale.
Successivamente è stato precisato (Cass. n. 25272/2024) che il suddetto principio riposa, in sintesi, sui seguenti argomenti:
l’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, non soltanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore; ma è, anzi, l’unico legittimato passivo necessario, proprio perché soggetto titolare in via esclusiva dell’azione esecutiva, avendo l’onere di chiamare eventualmente in giudizio l’ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 39 del d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
diversa è la situazione delle opposizioni c.d. recuperatorie, nelle quali cioè la parte deduce che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa, in ragione
della nullità o della inesistenza della notificazione degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo: in tal caso, avendo l’opposizione lo scopo effettivo di recuperare la tutela relativa alla stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, sussiste legittimazione concorrente necessaria dell’agente della riscossione e dell’ente creditore;
c) al contrario, nelle opposizioni esecutive riconducibili nell’àmbito dell’art. 615 cod. proc. civ., quale quella sottesa al ricorso in esame, il principio generale è quello dettato dal citato art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999: norma che onera l’agente della riscossione, nelle liti che « non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi » di chiamare in causa l’ente creditore interessato, sotto pena di rispondere delle conseguenze della lite.
Da questa disposizione – dettata per agevolare l’esercizio del diritto di difesa del debitore, con l’individuazione sicura dell’agente della riscossione quale soggetto da convenire in giudizio – si inferisce che la opposizione esecutiva può legittimamente svolgersi senza la partecipazione dell’ente creditore, il quale, pertanto, non assume la veste di litisconsorte necessario, ma di eventuale chiamato in causa,
Tanto non impedisce al debitore che proponga una opposizione esecutiva in seno ad una procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, di evocare in giudizio, oltre l’agente della riscossione, anche l’ente creditore con l’unico effetto (non di ingenerare un invero inesistente litisconsorzio necessario, ma) di rendere superflua la chiamata ad opera dell’agente della riscossione.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui venga evocato in giudizio esclusivamente l’ente creditore, soggetto privo di legittimazione (processuale) passiva, ma non venga evocato anche l’agente della riscossione – che, si ribadisce, è l’unico effettivo legittimato necessario – la domanda è inammissibile, non sussistendo i presupposti per l’emissione di un ordine giudiziale ex art. 102 cod. proc. civ..
In applicazione di tale principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuità (e che non è attinto da un’isolata decisione di questa Corte che, senza affrontare la questione, ha invece esaminato il merito delle pretese dell’opponente), l’originaria inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione per difetto di legittimazione processuale passiva dei soggetti evocati (che non ha formato oggetto di espressa pronuncia da parte dei giudici del merito e, quindi, non è coperta da giudicato interno, che sarebbe ostativo al rilievo qui operato) importa, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta, con conseguente caducazione degli effetti non soltanto della sentenza impugnata ma anche di quella di primo grado (che da quella impugnata era stata sostituita) e l’assorbimento dei motivi di ricorso proposti a suffragio dell’impugnazione, quanto alla sola domanda principale dell’opponente compagnia assicuratrice nei confronti dell’ente creditore RAGIONE_SOCIALE.
Il regolamento delle spese dell’intero giudizio, limitatamente a tale domanda ab origine improponibile, segue il principio della soccombenza, con liquidazione operata, secondo le tabelle dei parametri approvate con d.m. n. 147/2022, in maniera partitamente distinta per i due gradi di merito e per il presente grado di legittimità, come in dispositivo.
La definizione della domanda principale non preclude, però, la disamina della controversia oggetto di quella accessoria o di manleva, siccome correttamente qualificabile (e come tale in concreto qualificata dalla Corte d’appello) come scindibile.
Al riguardo, vanno, ora, esaminati i motivi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, i quali hanno tutti ad oggetto il rigetto nel merito della domanda di manleva o regresso nei confronti dei debitori diretti (RAGIONE_SOCIALE e i suoi soci/garanti).
Ciò posto, va esaminato con priorità, per il suo carattere logicamente preliminare, il motivo secondo: il quale è fondato.
Vero è che in base ad un risalente orientamento giurisprudenziale, fondato sul testo letterale degli artt. 1299 e 2055 c.c., in tanto il coobbligato solidale può proporre azione di regresso, in quanto abbia già effettuato un pagamento valido ed efficace, che, da un lato, giustifichi la richiesta di rivalsa della somma eccedente la propria quota e, dall’altro, assicuri ai condebitori escussi l’estinzione dell’obbligazione nei loro confronti.
Ma è anche vero che, secondo la più recente e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (già ripercorsa in via di sintesi da Cass. n. 13087/2010, pp. 20-21, e ad oggi non superata):
non è vietata una azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell’azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori; il quale pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l’eventualità che quell’azione sfoci nella condanna del convenuto;
risponde all’esigenza dell’economia dei giudizi che lo stesso giudice adito possa giudicare anche della domanda di regresso;
in tal caso la sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso, è che il coobbligato solidale, condannato a pagare al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l’altro coobbligato, solo dopo il pagamento, da parte sua, dell’intero debito; L’estinzione dell’intera obbligazione funziona quindi pur sempre come condizione, non più dell’azione cognitiva di regresso, bensì dell’azione esecutiva contro l’altro coobbligato).
Sul tracciato di detto ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è stato precisato (cfr. Cass. n. 12300/2003, richiamata di recente Cass. n. 11962/2022, p. 15) che:
<>.
In definitiva, occorre qui ribadire che, in un processo (anche soltanto in origine, come nella specie) simultaneo, il fideiussore può chiedere il regresso in via anticipata, condizionando l’esecuzione della condanna al successivo pagamento.
A tale principio di diritto non si è attenuta la corte territoriale nella impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato l’appello sul regresso per il solo fatto che HDI non aveva ancora effettuato l’esborso, mentre avrebbe dovuto pronunciarlo condizionatamente.
Per la ragione che precede, dell’impugnata sentenza, assorbiti i restanti motivi (primo, terzo, quarto e quinto: in quanto relativi al merito della domanda accessoria erroneamente reputata preclusa), s’impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, dando applicazione ai suindicati disattesi principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte:
decidendo sul sesto motivo ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata sull’opposizione di RAGIONE_SOCIALE, perché
la domanda principale non poteva essere proposta; e condanna la medesima odierna ricorrente alla refusione delle spese dell’intero giudizio in favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidate:
-per il primo grado di giudizio, in euro 27.840 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge;
-per il giudizio di appello, in euro 18.000 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge;
-per il giudizio di legittimità, in euro 14.000 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge;
accoglie il motivo secondo e – assorbiti i motivi primo, terzo, quarto e quinto – cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa Sezione e comunque in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame nel merito della domanda accessoria dispiegata da RAGIONE_SOCIALE, provvedendo pure sulle relative spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l ‘ 8 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME