Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9553 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
Oggetto: contributi
pubblici – RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13054/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, domicilia ope legis
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 7726/2021, depositata il 22 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024
dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
-la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 22 novembre 2021, di reiezione dell’appello per la riforma dell ‘ordinanza del locale Tribunale che, accogliendo la domanda della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, la aveva condannata al pagamento in favore di quest’ultima della somma di euro 1.038.104,47, oltre interessi legali, quale contributo pubblico per l’RAGIONE_SOCIALE per l’anno 201 2 , ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 250; – la Corte di appello, premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ragione della ritenuta assenza di discrezionalità dell’ RAGIONE_SOCIALE statale sull’ an , quid e quomodo dell’erogazione richiesta, ha confermato la decisione di primo grado evidenziando che la sottoposizione della società a liquidazione coatta amministrativa costituiva causa di sospensione degli obblighi e dei pagamenti contributivi, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007, e, conseguentemente, esentava la richiedente dall’obbligo di produrre l’attestazione della regolarità contributiva previdenziale, la cui assenza era stata elevata dall’RAGIONE_SOCIALE a motivo della non concessione del contributo;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa;
-quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 168 legge fall. e 5, secondo comma, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’ammissione della società alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa determinasse una sospensione dei pagamenti rilevante ai fini della sussistenza della regolarità contributiva;
-evidenzia, in proposito, che l’art. 5, secondo comma, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007 (cd. decreto DURC), nel prevedere che la regolarità contributiva sussiste (anche) in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative, consente di considerare sussistente la regolarità contributiva nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di legge stabiliscono la «sospensione» dei pagamenti, tra le quali non può farsi rientrare il divieto di pagamenti lesivi della par condicio conseguente all’ammissione di un’impresa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
specifica che, in tema di procedure concorsuali, una sospensione legislativa dei pagamenti è prevista solo dall’art. 186 bis legge fall. in costanza di una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale il cui piano preveda una moratoria sino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tra cui rientrano i contributi previdenziali e assistenziali, in ragione della finalità di risanamento dell’impresa cui tale procedura è preordinata, ma non anche in caso di liquidazione coatta amministrativa, cui tale finalità è estranea, stante la natura liquidatoria della procedura;
aggiunge che una siffatta tesi interpretativa trova conferma nella previsione dell’art. 5 d.m. 31 gennaio 2015, che circoscrive la possibilità di riconoscere la regolarità della posizione contributiva, pur in assenza dei versamenti dovuti, solo al caso di ammissione a procedure concorsuali cd. «conservative»;
il motivo è infondato;
giova rammentare che secondo la disciplina applicabile al caso in esame ratione temporis contributi per l’RAGIONE_SOCIALE in oggetto sono erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento
(art. 1, comma 454, l. 23 dicembre 2005, n. 266) e a tal fine il richiedente è tenuto a depositare domanda entro il 31 gennaio di tale anno successivo a quello di riferimento (art. 8, secondo comma, d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223) e la relativa documentazione, a pena di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, entro il 30 settembre successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda (art. 10, secondo comma, l. 1° ottobre 2007, n. 159);
-come espressamente stabilito dall’art. 10, quarto comma, l.n. 159 del 2007, tale termine trova applicazione anche alla dimostrazione del requisito della regolarità contributiva previdenziale relativa all’anno di riferimento dei contributi imposto dall’ar t. 14, d.P.R. 27 aprile 1982, n. 268;
orbene, la Corte di appello ha ritenuto che la sottoposizione della società a liquidazione coatta amministrativa integrasse, in ragione del conseguente divieto di effettuare pagamenti, «una ipotesi generale di sospensione legale degli obblighi e dei pagamenti contributivi», tale da giustificare la mancata attestazione della richiesta regolarità contributiva da parte degli enti previdenziali;
si osserva che dopo l’ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum , come desumibile dagli artt. 51 e 52 legge fall., richiamati dal successivo art. 201, che, rispettivamente, vietano ai creditori la proposizione di azioni esecutive individuali e li assoggettano alle norme specifiche della formazione RAGIONE_SOCIALE stato passivo (cfr. Cass. 22 maggio 2020, n. 9461; vedi, anche, Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5694);
-può, dunque, condividersi l’assunto della Corte territoriale secondo cui l ‘assoggettamento della società a liquidazione coatta amministrativa ha determinato una situazione di sospensione dei pagamenti riconducibile all’operatività di disposizioni legislative, in quanto tale idonea a determinare la regolarità contributiva dell’impresa
ai sensi dell’art. 5, lett. b) del d.m. 24 ottobre 2007, secondo il quale la regolarità contributiva sussiste (anche) «in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative»;
-non persuasiva è, poi, la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE statale che fa conseguire la sospensione legale dei pagamenti solo alla domanda di concordato preventivo con continuità aziendale;
infatti, l’esistenza del divieto, previsto dall’art. 182 quinquies , quinto comma, legge fall., di effettuare pagamenti di crediti scaduti in costanza di un concordato preventivo con continuità aziendale, ossia in una situazione in cui il principio della par condicio creditorum è declinato con minor rigore in funzione del perseguimento della finalità del risanamento aziendale (cfr., in tema, Cass. 19 novembre 2018, n. 29742), se non in presenza dell’autorizzazione del tribunale (cfr. Cass. 19 febbraio 2016, n. 3324; vedi, anche, Cass. 11 maggio 2023, n. 12810), costituisce, semmai, un argomento a conforto della tesi della sussistenza di un siffatto divieto anche nei casi in cui, non avendo la procedura concorsuale quale suo obiettivo la prosecuzione dell’attività di impresa. è maggiore l’esigenza di assicurare il rispetto della parità di trattamento tra i creditori;
in secondo luogo, si osserva che la concessione del contributo in oggetto non è finalizzata ad agevolare ex ante un’impresa ancora in esercizio, in relazione a spese da sostenere in futuro, ma a sovvenzionare ex post l’impresa per le spese sostenute nel periodo di riferimento, per cui non concludente è l’argomento della destinazione della società alla cessazione della sua attività;
-a tal fine, non dirimenti sono le previsioni dell’art. 5 d.m. 31 gennaio 2015, in quanto non applicabili al caso in esame ratione temporis e, comunque, finalizzate a individuare le condizioni affinché la posizione contributiva delle imprese ammesse a procedure concorsuali cd. «conservative» possa ritenersi regolare, mentre resta ferma l ‘originaria disposizione normativa, riprodotta nell’art. 3, secondo comma, lett. b),
di tale decreto secondo cui la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc., nella parte in cui non si è pronunciata ovvero ha reso una motivazione apparente in ordine al motivo di gravame vertente sul l’esistenza di un limite invalicabile di spesa nell’erogazione de i contributi, consistente nell ‘ammontare risorse stanziate nell’apposito capitolo di bilancio della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è fondato;
come riferito dalla ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto di non potersi pronunciarsi sul motivo di gravame concernente il quantum della pretesa azionata dalla società in ragione del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE statale non ave va proceduto alla relativa contestazione con la sua comparsa di costituzione in giudizio in primo grado;
in proposito, si evidenzia che la deduzione della parte di essere debitrice di un importo inferiore rispetto a quello preteso dalla controparte non costituisce un’eccezione , ma una mera difesa, risolvendosi nella negazione della fondatezza della pretesa avversaria nella sua integralità, che può essere fatta valere in appello (cfr. Cass. 6 maggio 2020, n. 8525; Cass. 1° ottobre 2018, n. 23796), non esonerando, dunque, il giudice dall’obbligo di provvedere sul punto ; -all’accoglimento del secondo segue l’assorbimento del terzo motivo, con cui è fatta valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 62, l. 23 dicembre 2009, n. 191, e 2697 cod. civ. in quanto avente a oggetto una questione strettamente conseguenziale; – la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in
diversa composizione
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.