Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 5308 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 5308 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15221/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO) rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME E NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO NOME MASSABÒ elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME;
– controricorrenti – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. 31470/22 pendente presso il TRIBUNALE di MILANO;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 30.1.2024 dal Presidente di Sezione NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME (in accoglimento del ricorso, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano).
RILEVATO
che le sorelle NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo di essere, in virtù di successione paterna, nude proprietarie di azioni della RAGIONE_SOCIALE con sede in Curacao, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano l’altra sorella NOME COGNOME (usufruttuaria dei titoli azionari), nonché la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_SOCIALE interamente partecipata da NOME COGNOME), proponendo, previa una dettagliata ricostruzione della vicenda posta alla base della controversia, le seguenti domande:
‘1 Dichiarare che la successione di NOME COGNOME cittadino italiano nato in Milano il DATA_NASCITA si è aperta in Milano il 03.04.2005 e che questa è regolata con testamento pubblico del 12.07.2004 rogito notaio in Milano AVV_NOTAIO rep. atti ultima volontà n. 28 ed è sottoposta alla Legge Italiana;
2 in subordine e senza recesso alcuno dal superiore punto dichiarare NOME COGNOME ed NOME NOME COGNOME sono eredi di NOME COGNOME in ragione di 2/9 ciascuno;
3 accertare e dichiarare l’assenza del diritto di voto esclusivo quale usufruttuaria in capo a NOME COGNOME sulle azioni di RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto condannare NOME al risarcimento del
danno mediante restituzione dei dividendi e delle riserve disponibili della RAGIONE_SOCIALE distribuite in danno della comunione dalla data dell’apertura della successione al momento della domanda che risultano pari ad € 50.441.239,73 come dividendi e riserve distribuite, oltre rivalutazione ed interessi legali e moratori dalla data dell’incasso, per esercizio abusivo del diritto di voto;
4 condannare per violazione dell’art. 1002 c.c. NOME COGNOME al risarcimento del danno subito per l’aumento di capitale del 29.03.2016 che ha alterato i rapporti di forza all’interno della società, danno da parametrarsi in ragione del valore economico delle azioni sociali della RAGIONE_SOCIALE sottoscritte da RAGIONE_SOCIALE e dei dividendi acquisiti dalla predetta società, con rivalutazione ed interessi legali e moratori, a far tempo dal 29.03.2016;
5 condannare RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp. pro tempore, società riferibile a NOME COGNOME a restituire le azioni della RAGIONE_SOCIALE sottoscritte con l’aumento del 29.03.2016 in ragione della propria quota di spettanza ad NOME COGNOME ed NOME COGNOME, ripristinando così i rapporti di forza all’interno della RAGIONE_SOCIALE come originariamente derivanti dalle disposizioni testamentarie del de cuius e condannare la stessa alla restituzione di ogni somma incassata a titolo di dividendo o riserve disponibili e distribuibili, con interessi e rivalutazione, sia in qualità di socio, si quale cessionario di usufrutto;
6 senza recesso alcuno dai superiori punti, nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento di quanto sopra condannare NOME COGNOME in solido con RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno subito dalle sorelle NOME COGNOME ed NOME COGNOME per violazione dell’art. 1002 c.c., da parametrarsi in denaro,
con rivalutazione ed interessi legali e moratori, nella perdita del valore economico della partecipazione spettante pro quota a ciascuna delle attrici, in ragione dell’aumento di capitale deliberato della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 29.03.2016, sia come perdita di dividendo presente, sia come perdita di dividendo passato e futuro, valutandosi la redditività del gruppo COGNOME secondo i criteri contabili, nonché con riferimento al rapporto di forze all’interno della società;
7 condannare NOME COGNOME alla restituzione delle azioni rappresentanti il 6% dei voti della RAGIONE_SOCIALE ripristinando la situazione proprietaria che risultava dal bilancio consolidato del 2005-2006 o in subordine a risarcire le attrici del valore pari alle loro quote di spettanza ereditarie sia sulle azioni, sia sui dividendi rilasciati dalla società;
8 in subordine senza recesso alcuno dal superiore punto previa ricostruzione e calcolo del relictum dell’eredità di NOME COGNOME, tenendo in considerazione le limitazioni indicate nel testamento quali relatio formali, ossia limite della quota disponibile per il valore dell’usufrutto e le quote per legge, procedere allo scioglimento della comunione, assegnando alle attrici una quota della massa ereditaria pari ai 2/9 ciascuno per NOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME dei beni mobili per tali intendendosi: denaro del de cuius, partecipazioni societarie ed ogni altra utilità conosciuta o che verrà provata in corso di causa, dichiarando sin d’ora le attrici di preferire una liquidazione in denaro di quanto loro spettante sugli immobili in comunione ereditaria ‘;
che le convenute, costituitesi con separate comparse, hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano sostenendo che la lite, ad eccezione di alcune domande subordinate, investe questioni in materia di usufrutto e di rapporti societari, per cui la giurisdizione non appartiene al giudice italiano, dovendosi fare
applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
che la RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione insistendo nell’eccezione di difetto di giurisdizione in base al rilievo già segnalato davanti al Tribunale e – a suo dire -decisivo, secondo cui le domande formulate in via principale (in tema di rapporti societari e di violazioni degli obblighi dell’usufruttuario) rientrano nella giurisdizione del giudice svizzero in applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 sicchè non ricorrono le condizioni per applicare il foro dell’apertura della successione;
che le sorelle NOME ed NOME COGNOME resistono con controricorso insistendo nella tesi della natura successoria della lite, con conseguente applicabilità, ai fini della individuazione del giudice a cui devolvere la controversia, dell’art. 50 della legge n. 218/1995 e dell’art. 17 della Convenzione italo –RAGIONE_SOCIALE di stabilimento e consolare del 1868;
che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte insistendo per la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano;
che nell’imminenza dell’adunanza camerale sono pervenute memorie;
CONSIDERATO
che il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da uno dei convenuti nel giudizio di merito (la società RAGIONE_SOCIALE) nei confronti delle due attrici NOME ed NOME COGNOME non risulta notificato ad una delle parti del giudizio e precisamente all’altra convenuta NOME COGNOME;
che neppure il controricorso risulta notificato alla predetta NOME COGNOME;
che la trattazione del ricorso sul regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi in contraddittorio di tutte le parti del giudizio, nel rispetto del principio, già affermato da queste SSUU, secondo cui in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si configura il litisconsorzio necessario processuale relativamente a tutte le parti del processo cui si riferisce la richiesta di regolamento (cfr. Sez. U -, Ordinanza n. 11983 del 15/05/2017 Rv. 644250; Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 7179 del 26/03/2014; Sez. U, Ordinanza n. 22990 del 09/12/2004 Rv. 578276);
che pertanto va ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME;
visto l’art. 331 cpc;
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la trattazione del procedimento a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 30.1.2024. Il Presidente