Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36338 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36338 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 148/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE PRATOLA PELIGNA, PETRELLA LUIGI
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 617/2020 depositata il 23/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
il RAGIONE_SOCIALE di Pratola Peligna, proprietario di una strada a margine della quale insiste la proprietà della società in accomandita semplice RAGIONE_SOCIALE, conveniva davanti al Tribunale di Sulmona detta società per la regolamentazione dei confini e per la rimozione di una recinzione apposta dalla convenuta asseritamente su parte della sede stradale, larga 0,90 centimetri e lunga 10 metri. NOME COGNOME, proprietario in un terreno sul lato della strada opposto a quello ove insiste la proprietà della società RAGIONE_SOCIALE -anch’egli convenuto dal RAGIONE_SOCIALE, con domanda di regolamento dei confini -chiedeva l’arretramento della medesima recinzione in quanto determinativa di un restringimento della sede stradale lesivo del proprio diritto di servirsi di quest’ultima per accedere al terreno anche con mezzi agricoli. Il Tribunale determinava il confine, accertava il posizionamento della recinzione sulla sede stradale, accoglieva le domande di arretramento e condannava la società RAGIONE_SOCIALE alle spese processuali, liquidate, per ciascuna controparte, in 7250,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, ‘tenendo conto del valore indeterminabile della controversia’. La Corte di Appello de L’Aquila, con la sentenza in epigrafe confermava la decisione del Tribunale sia in punto di fondatezza della domanda di NOME COGNOME sia in punto di spese;
la società RAGIONE_SOCIALE ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello;
gli appellati sono rimasti intimati;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione dell’art. 360, n.3, c.p.c. con riferimento all’art. 15, commi
2, e 3 c.p.c. e dell’art. 5 del D.M. n. 55/2014, commi 1 e 3′ per avere la Corte di Appello confermato la liquidazione delle spese operata dal primo giudice in riferimento ai parametri stabiliti per le cause di valore indeterminabile laddove invece, tenuto conto del fatto che trattavasi di causa di regolamento di confini, che la parte di proprietà controversa era stata indicata nella citazione del RAGIONE_SOCIALE ed era stata accertata dal Tribunale come larga 90 centimetri e lunga 10 metri e che, inoltre, vi era in atti, allegata alla relazione del consulente tecnico del Tribunale, la visura catastale del terreno di essa ricorrente, con indicazione del relativo reddito dominicale, le spese avrebbero dovuto essere liquidate in riferimento al valore dell’area in contestazione così come determinato in rapporto all’estensione del terreno di essa ricorrente e al relativo valore dominicale;
2.con il secondo motivo di ricorso la critica mossa alla sentenza impugnata con il primo motivo viene riproposta, sotto la rubrica, di ‘violazione dell’art. 360, n.5 c.p.c.’, con particolare riguardo all’omesso esame, da parte della Corte di Appello, delle risultanze della menzionata visura catastale;
3.con il terzo motivo viene lamentata ‘violazione dell’art. 360, n.3, c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.’ per avere la Corte di Appello confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di NOME COGNOME e conseguentemente disposto in favore di quest’ultimo la liquidazione delle spese, affermando che ‘non risulta provato che, sull’area antistante la proprietà COGNOME la recinzione apposta dalla RAGIONE_SOCIALE non restringesse il sedime stradale’;
4.con il quarto motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione dell’art. 360, n.4, c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 132, n.4 c.p.c.’ per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare o comunque di pronunciare motivatamente in ordine al
rigetto del motivo di appello con cui la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di NOME COGNOME era stata attaccata per un errore di valutazione delle risultanze della consulenza tecnica del RAGIONE_SOCIALE che, se valutate correttamente, avrebbero portato ad escludere il restringimento della sede stradale in corrispondenza dell’accesso della proprietà COGNOME in quanto i ’10 metri di confine in contestazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono prima dell’accesso’ medesimo;
vanno esaminati per primi i motivi terzo e quarto per priorità logica rispetto agli altri riguardanti l’entità delle spese poste dai giudici di merito a carico della società RAGIONE_SOCIALE in quanto soccombente tanto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE quanto nei confronti di NOME COGNOME. I due sopraddetti motivi veicolano censure tendenti a mettere in discussione il presupposto stesso della condanna alle spese nei confronti di NOME COGNOME;
6. detti motivi sono infondati.
6.1. È infondato il terzo motivo in quanto la ricorrente censura una affermazione della Corte di Appello -‘non risulta provato che, sull’area antistante la proprietà COGNOME la recinzione apposta dalla RAGIONE_SOCIALE non restringesse il sedime stradale’ -isolandola dal contesto. Dalla motivazione della sentenza nel suo complesso emerge che detta affermazione ha un significato diverso da quello che la ricorrente sostiene abbia ed emerge che la Corte di Appello ha rispettato la regola di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. Nella motivazione della sentenza viene ricordato che la società RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto che ‘lo sconfinamento evidenziato solo nel tratto precedente l’accesso alla proprietà’ COGNOME, viene altresì ricordato che la consulenza svolta in primo grado aveva accertato lo ‘sconfinamento’ e il restringimento della sede stradale su l’intero tratto stradale indicato dal RAGIONE_SOCIALE. In questo contesto, l’affermazione sopra riportata assume
chiaramente il significato per cui la recinzione era presente ‘sull’area antistante la proprietà COGNOME‘ e determinava, in corrispondenza anche di quell’area, il restringimento determinato sull’intero tratto stradale occupato. È infondata quindi la tesi per cui la Corte di Appello avrebbe confermato l’accoglimento della domanda di NOME COGNOME malgrado non ne fosse stato dimostrato il fondamento e quindi in violazione dell’art. 2697 c.c.
6.2. È infondato il quarto motivo di ricorso. La Corte di appello, in primo luogo, non ha omesso di pronunciare sulla richiesta della RAGIONE_SOCIALE di rivalutazione delle risultanze della consulenza d’ufficio. Non ha violato l’art.112 c.p.c. Ha infatti confermato quanto, da dette risultanze, ricavato dal giudice di primo grado affermando, come già evidenziato, che la recinzione era stata apposta in modo tale da determinare un restringimento dell’intero tratto stradale sul quale era stata apposta ed escludendo che fosse stato dimostrato che il restringimento interessava non l’intero tratto stradale ma solo il tratto non antistante l’area di proprietà COGNOME.
Da quanto precede emerge anche che la Corte di Appello ha pienamente rispettato l’obbligo motivazionale richiesto dall’art. 132 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 111, comma 6, Cost. Va aggiunto che nel corpo del motivo sono contenuti riferimenti ad asseriti errori commessi dal consulente del giudice di primo grado. Detti riferimenti attengono al merito e sono inammissibili in questa sede di legittimità in cui sarebbe stato solo possibile denunciare, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, un vizio specifico di omesso esame di fatti storici, siccome risultanti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, discussi tra le parti e aventi carattere di decisività, con conseguente onere del rigoroso rispetto da parte del ricorrente delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e fermo restando che l’omesso esame
di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. SU Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
il terzo e il quarto motivo di ricorso devono essere rigettati. Resta ferma quindi la pronuncia della Corte d’Appello di soccombenza della odierna ricorrente riguardo anche a NOME COGNOME oltre che al RAGIONE_SOCIALE di Pratola Peligna;
il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali viene veicolata la stessa censura, sono infondati.
8.1. Ai sensi dell’art. 15 del c.p.c., ‘ Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno … alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà, per cento per le cause relative all’usufrutto, all’uso, all’abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell’enfiteuta, per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù. Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente. Se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile’. Ai sensi dell’art. 5 del d.m. 55 del 2014, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa è (salvo eccezioni che qui non rilevano’ ‘determinato a norma del codice di procedura civile’.
La Corte d’Appello ha confermato la decisione del Tribunale con la quale il valore della causa di regolamento di confini era stato
ritenuto ‘indeterminato’ ed era stata così applicata la norma residuale dell’ultimo comma dell’art. 15.
La ricorrente dà conto del fatto che non vi era in atti documentazione relativa al valore dominicale della strada.
Evidenzia che vi era in atti, allegata alla relazione del consulente tecnico d’ufficio, la visura catastale della sua proprietà con indicazione del relativo reddito dominicale e assume che il valore della causa avrebbe dovuto essere calcolato in relazione a questo valore sulla parte del terreno in contestazione, larga 90 cm e lunga 10 metri.
L’assunto è errato: la legge, laddove stabilisce che ‘Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa’, va intesa nel senso che il valore della causa, una volta stabilito che la parte di proprietà terriera controversa appartiene interamente ad uno dei soggetti in causa (come, nella specie, al RAGIONE_SOCIALE attore), si determina in relazione al valore dominicale del terreno nel quale la parte controversa è inglobata. L’assunto della ricorrente è errato in quanto illogico: il valore della causa dovrebbe essere determinato in relazione all’estensione della parte controversa rispetto all’estensione totale di un terreno, e in rapporto al reddito dominicale di un terreno, diverso da quello nel quale la parte è inglobata;
i primi due motivi devono essere rigettati;
10. al rigetto del ricorso segue l’applicazione dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002 mentre non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che i convenuti sono rimasti intimati.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r . 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di ciascuna delle due parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma 12 dicembre 2023.