Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30338 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30338 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 30147-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente al l’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente a ll’ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1220/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/05/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME evocava in giudizio NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e il RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Padova, chiedendo l’accertamento dei confini tra il suo fondo e quelli dei convenuti, la condanna di questi ultimi al rilascio delle porzioni occupate ed il risarcimento del danno.
Si costituivano NOME e COGNOME NOME, aderendo alla domanda di regolamento del confine ma resistendo a quella risarcitoria.
Si costituiva altresì COGNOME NOME, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta
usucapione RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE porzione del fondo dell’attore occupata.
Rimaneva invece contumace il RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 2207/2018 il Tribunale accertava il confine e rigettava la domanda riconvenzionale del NOME.
Con la sentenza impugnata, n. 1220/2022, la Corte di Appello di Venezia rigettava l’impugnazione principale proposta dall’odierno ricorrente, in relazione alla condanna dello stesso a restituire una porzione di terreno a COGNOME NOME e COGNOME NOME, ed accoglieva invece quella incidentale, proposta avverso la decisione di prime cure dal COGNOME, accertando l’usucapione RAGIONE_SOCIALE porzione di terreno dallo stesso occupata.
Propone ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE pronuncia di secondo grado NOME, affidandosi a due motivi.
Resistono con separati controricorsi:
NOME e COGNOME NOME;
COGNOME NOMENOME NOME, NOMENOMENOME NOME e NOME, eredi di COGNOME NOME;
il RAGIONE_SOCIALE.
Con istanza del 26.4.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione RAGIONE_SOCIALE proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria, nonché copia RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Venezia n. 1428/2023, che ha accolto l’istanza di revocazione proposta, avverso la sentenza impugnata, dagli eredi COGNOME, invocando la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere in relazione al secondo motivo di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso si articola nei seguenti motivi:
violazione dei contratti di acquisto del 31.7.1996 e dell’art. 950 c.c. ed omessa valutazione di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricostruito il confine tra le proprietà delle parti in causa, in modo difforme da quanto previsto dai titoli;
violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe accertato l’usucapione, in favore degli eredi COGNOME, di una porzione immobiliare diversa da quella oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale a suo tempo spiegata dal loro dante causa.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso statuizione di accertamento dei confini con ordine al NOME di restituire a NOME e NOME la porzione occupata, nonché di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal NOME nei confronti del NOME.
Primo motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE prova condotta dal giudice di merito in relazione all’accertamento del confine. La Corte di Appello ha ritenuto decisiva la circostanza che l’unico fondo, originariamente appartenente all’RAGIONE_SOCIALE, fosse stato frazionato, con creazione di due diversi mappali, poi ceduti al COGNOME (il primo) ed a COGNOME e COGNOME (il secondo) con atti che richiamavano l’unico frazionamento di cui anzidetto. La sentenza è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui ‘A norma
dell’art. 950 c.c. è ammissibile qualsiasi mezzo di prova per la determinazione del confine tra due fondi; tuttavia, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà’ (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 12322 del 23/06/2020, Rv. 658460; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8327 del 01/09/1997, Rv. 507421).
Secondo motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso si censura l’erronea indicazione, nella sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE porzione di terreno RAGIONE_SOCIALE quale è stata accertata l’intervenuta usucapione in favore del NOME. La censura propone una lettura alternativa del compendio istruttorio, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE propria decisione una
fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)’ .
Il Collegio condivide il contenuto RAGIONE_SOCIALE proposta ex art. 380bis c.p.c., rilevando il carattere meritale delle censure proposte.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Considerato il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda