Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32275 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32275 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
nel giudizio rubricato al n. 21886 R.G. anno 2024 tra:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO;
e
NOME COGNOME ;
sul regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale di Brescia con ordinanza depositata il 14 aprile 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
- ─ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE di San
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo NOME COGNOME chiedendone la condanna al risarcimento del danno perché, quale membro del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società lussemburghese RAGIONE_SOCIALE, aveva promosso un’operazione finanziaria con riguardo a un fondo di investimento che non poteva essere commercializzato in mancanza dell’autorizzazione dalla Commissione di sorveglianza del settore finanziario in Lussemburgo e che pertanto era privo di «passaporto comunitario» in base alla dir. 2011/61/UE. Le attrici hanno lamentato la responsabilità del predetto COGNOME a norma degli artt. 2395, 2476, 2043 e 1175 c.c. e domandato la condanna dello stesso al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Bergamo si è dichiarato incompetente ritenendo sussistente la competenza funzionale della sezione specializzata per tutte le azioni di risarcimento del danno ex artt. 2395 e 2476 c.c. esperite dal terzo nei confronti dell’amministratore di società, purché di capitali, anche se di diritto straniero.
2 . ─ La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia, avanti alla quale è stata riassunta la causa, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza rilevando come i tribunali delle imprese abbiano una competenza che, sul piano soggettivo, riguarda le sole società di capitali nazionali soggette alla disciplina codicistica, le società europee e le società cooperative europee disciplinate dai regolamenti richiamati dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero e le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.
Non sono state depositate le memorie di cui a ll’art. 47, comma 5, c.p.c.. Il Procuratore Generale ha concluso nel senso della competenza del Tribunale di Bergamo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il regolamento d’ufficio è inammissibile.
Il Tribunale di Brescia, che ha richiesto il detto regolamento, non assume che il Tribunale di Bergamo sia competente per materia o territorio inderogabile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia (Cass. Sez. U. 18 gennaio 2018, n. 1212; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23913) o per territorio inderogabile (Cass. 29 marzo 2023, n. 8891). Il principio è stato ribadito, più di recente, da Cass. 5 aprile 2024, n. 9190, secondo cui è inammissibile il regolamento di competenza proposto d’ufficio ex art. 45 c.p.c. se il giudice ad quem , che dissente dalla valutazione della sussistenza della sua competenza per materia, non individua l’esistenza di una competenza per materia del giudice a quo o di un altro giudice, e da Cass. Sez. U. n. 26 febbraio 2025, n. 5089, in motivazione, che lo ha riconosciuto proponibile in una ipotesi in cui si fronteggiavano le competenze per territorio inderogabili del tribunale delle imprese e del tribunale fallimentare.
Diversamente opinando, in ipotesi di accoglimento del regolamento, la Sezione specializzata si priverebbe della competenza secondo il criterio della competenza derogabile ratione loci , e non in quanto la competenza per materia spetta ad altro giudice: ma il regolamento d’ufficio è configurato per porre rimedio a una scorretta ripartizione della competenza per materia o territorio inderogabile, non per correggere la decisione che individui in modo errato la competenza per territorio derogabile (o per valore).
-La richiesta di regolamento di competenza d’ufficio, promuovibile ai sensi dell’art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere
incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse sostenute nella fase medesima (Cass. 1 aprile 2011, n. 7596; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1167).
Nulla deve dunque statuirsi in punto di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 23 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME