Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18890 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
Oggetto
Regolamento di competenza d’ufficio (art. 45 c.p.c.)
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, con ordinanza del 12 febbraio 2024, comunicata in pari data, nel procedimento iscritto al n. 40/2023, promosso da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME;
contro
Comune di Cencenighe Agordino, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
nonché contro
Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), NOME COGNOME NOME
(p.e.c.: EMAIL), NOME (p.e.c.: EMAIL) e COGNOME (p.e.c.: EMAIL); Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che chiede che la Corte di Cassazione voglia affermare la competenza del tribunale di Belluno con le conseguenze di legge.
Rilevato che:
il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 26 ottobre 2022, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, in favore di quella del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, in relazione a controversia promossa da NOME ed NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE Cencenighe Agordino e della Regione Veneto, avente ad oggetto domanda risarcitoria per i danni subiti a seguito di un allagamento avvenuto il 30 ottobre 2018 (in occasione di forte piogge) asseritamente determinati da un manufatto posto a monte (c.d. «briglia selettiva») realizzato nel 2002 dai RAGIONE_SOCIALE, il quale anche a causa del difetto di manutenzione avrebbe accresciuto la velocità delle acque meteoriche, convogliandole verso la propria abitazione degli attori, collocata a valle;
ha infatti ritenuto che la «briglia selettiva» avesse natura di opera idraulica, realizzata per regimentare acque parimenti pubbliche, e che pertanto dovesse farsi applicazione del principio, affermato, ex aliis , da Cass. n. 27207 del 2020, secondo cui « spettano alla competenza
dei tribunali regionali delle acque, ai sensi dell’art. 140, lett. e) , r.d. n. 1775 del 1933, le domande risarcitorie in relazione alle quali l’esistenza dei danni dipenda dall’esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un’opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende concernenti il governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche »;
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 12 febbraio 2024, a scioglimento della riserva assunta all’udienza di discussione collegiale del 1° febbraio 2024, comunicata alle parti in pari data, ha richiesto a questa Corte il regolamento di competenza d’ufficio , rilevando che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale ordinario, l’opera in questione non serve a regimentare acque pubbliche, tali non essendo le acque piovane fintanto che non confluiscano in un torrente o in un fiume, con la conseguenza che i danni che tali opere possono cagionare a terzi non rientrano nella cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
tutte le parti hanno depositato scritti difensivi; il Comune, in particolare, ha rilevato la pregiudizialità della questione di giurisdizione da esso sollevata e sulla quale il RAGIONE_SOCIALE del T.R.A.P. non si è ancora pronunciato;
il P .M. ha concluso per l’accoglimento del proposto regolamento di competenza d’ufficio e la conseguente declaratoria della competenza
del Tribunale di Belluno Nord;
considerato che:
deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del regolamento in quanto tardivamente proposto al di là del termine fissato dall’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., pacificamente interpretato nel senso che il regolamento di competenza proposto dal giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della competenza da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo se promosso entro la prima udienza di trattazione, anche a seguito di riserva assunta in quella sede (Cass. 31/01/2022, n. 2429; 29/10/2019, n. 27731; 10/09/2018, n. 21944; 12/11/2015, n. NUMERO_DOCUMENTO; 5/12/2003, n. NUMERO_DOCUMENTO; 5/02/2002, n. 1553);
nel caso in esame risulta che all’udienza di prima trattazione del 20 aprile 2023:
─ il consigliere delegato del RAGIONE_SOCIALE chiese « chiarimenti al difensore dei ricorrenti circa la collocazione della griglia … anche al fine di valutare la competenza del Tribunale per le acque pubbliche »;
─ il predetto difensore indicò tale collocazione e si riservò di evidenziarla meglio, mediante fotografie;
─ lo stesso avvocato chiese termini ex art. 186, terzo comma, cod. proc. civ. e a tale richiesta si associò altro procuratore;
─ il Consigliere delegato concesse i detti termini e rinviò all’udienza del 14 settembre 2023 di cui ordinò la sostituzione con la trattazione scritta; facultò le parti a depositare note scritte entro il giorno stesso, preannunciando che all’esito la causa sarebbe stata trattenuta in riserva;
─ sciolse quindi la riserva con ordinanza del 14 settembre 2023, rilevando la questione della competenza per materia e rinviando quindi la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 5 ottobre 2023 sostituita con trattazione scritta;
─ con successiva ordinanza del 5 ottobre 2023, preso atto della
prospettata possibilità di un accordo conciliativo, rinviò la causa per i medesimi incombenti, su richiesta degli attori cui nulla oppose la Regione, all’udienza del 14 dicembre 2023, anche per esse prevedendo la trattazione scritta; concesse termine fino a quella data per il deposito di «note contenenti le sole conclusioni»;
─ fatte quindi precisare le conclusioni con modalità cartolare all’udienza predetta e celebrata l’udienza di discussione in data 1° febbraio 2024, con l’ordinanza collegiale suindicata il T.R.A.P. ha sollevato il conflitto di competenza;
alla luce di quanto appena evidenziato deve ritenersi, come detto, la tardività del proposto conflitto;
ed invero, come più volte precisato da questa Corte, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali (v. Cass. 02/08/2018, n. 20445, che ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza elevato d’ufficio dal giudice il quale, dopo avere rilevato la questione all’udienza ex art. 183 cod. proc. civ., aveva differito a un momento successivo la relativa richiesta, disponendo una serie di rinvii finalizzati ad acquisire il fascicolo d’ufficio e la c.t.u. espletata presso il giudice a quo , non esplicitamente motivati come strettamente funzionali all’elevazione del conflitto);
secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, i sopra ricordati principi devono ritenersi applicabili anche con riferimento al conflitto di competenza sollevato dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, e, quindi,
anche nel procedimento dinanzi a tale giudice il regolamento di competenza d’ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l’art. 38 cod. proc. civ., in virtù del rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dalla norma di salvaguardia dell’art. 208 del r .d. n. 1775 del 1933, posto che l’art. 161 dello stesso r.d. n. 1775 regola specificamente soltanto l’ipotesi del regolamento di competenza rimesso all’iniziativa delle parti (v. Cass. 27/01/2022, n. 2429; 20/09/2016, n. 18357; Cass. Sez U. 25/11/2011, n. 24903);
con sentenza n. 11866 del 18/06/2020 le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della incompetenza per materia e territorio inderogabile va individuato nell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., da intendersi anche come udienza fissata ai sensi del primo comma, del secondo comma o del terzo comma della citata norma, sicché è inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, quando egli ha già concesso alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.;
è stato pure precisato che nel caso in cui la causa sia stata rinviata per la precisazione delle conclusioni o anche venga disposta la decisione hinc et hinde , il passaggio della causa ad una fase incompatibile con l’attività compresa nella trattazione ai sensi dell’art. 183 c.p.c., esclude che nella decisione si possa sollevare il conflitto oppure rimettere la causa sul ruolo per la sua elevazione, senza che, in ogni caso rilevi che una delle parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, in quanto la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla (in tal senso, v. oltre Cass. Sez. U. 18/06/2020, n. 11866, anche Cass., ord., 3/08/2018, n. 20488; Cass., ord., 7/05/2008, n. 11185);
pertanto, il proposto regolamento di competenza, che è stato
richiesto dal giudice della riassunzione ben oltre l’udienza di trattazione va dichiarato inammissibile;
mette conto peraltro rilevare che, quand’anche il conflitto fosse stato tempestivamente proposto, lo stesso avrebbe comunque dovuto dichiararsi inammissibile;
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem , per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata da quest’ultimo va dichiarata inammissibile (cfr. Cass. Sez. U. n. 1202 del 18/01/2018; Id. n. 21582 del 19/10/2011; v. anche Cass. n. 4077 del 25/02/2005; n. 6464 del 21/03/2011; n. 17454 del 23/07/2010; n. 12152 del 16/07/2012; n. 19167 del 06/11/2012; n. 15789 del 10/07/2014; n. 728 del 19/01/2015);
nella specie il Tribunale regionale delle acque pubbliche alla pars destruens , volta a contestare l’indicazione di competenza per materia contenuta nella sentenza del Tribunale Ordinario, l’ordinanza che solleva il conflitto non fa seguire la pars costruens intesa ad individuare la competenza per materia o territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. dello stesso Giudice a quo o di un terzo giudice, con conseguente inammissibilità della istanza ex art. 45 c.p.c. e radicamento della competenza relativa alla controversia presso il giudice ad quem avanti il quale le parti hanno riassunto il giudizio;
nel caso di specie la controversia non presenta elementi che ne
indichino il necessario assoggettamento alla cognizione di un determinato giudice per ragioni legate alla materia trattata; quanto alla competenza essa resta, dunque, esclusivamente regolata dagli ordinari criteri di valore e territorio, con quel che ne consegue quanto ai presupposti ed ai limiti della contestazione del suo radicamento davanti ad un giudice che pure secondo detti criteri risulti erroneamente individuato (v. in un caso analogo, di recente, Cass. 02/08/2023, n. 23557);
il proposto regolamento d’ufficio deve dunque essere dichiarato inammissibile;
rimane assorbita ogni altra questione: è in particolare preclusa ogni valutazione sulla preliminare questione di giurisdizione sollevata dal Comune di Cencenighe , questione che ─ va precisato ─ la Corte adita in sede di regolamento avrebbe altrimenti potuto e dovuto porsi ed eventualmente rimetterne la trattazione alle Sezioni Unite;
resta naturalmente ferma la questione davanti al TRAP;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio (Cass., ord., 1/04/2011, n. 7596; Cass., ord., 17/11/2004, n. 21737).
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.
Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza