Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5206 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 8500-2023 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – GESTIONE COMMISSARIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATI AG9, CURATELA DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 28/03/2023 R.G.N. 3022/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Agrigento, quale giudice del lavoro, con ordinanza del 28.3.2023, dichiarava improcedibile il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, diretto all’accertamento e alla declaratoria della responsabilità ex art. 2087 c.c. della RAGIONE_SOCIALE, per la condotta aziendale di mobbing e/o straining aziendale, che lo avrebbero indotto a rassegnare le proprie dimissioni nel 2016, con condanna della società dichiarata fallita al risarcimento dei danni subiti ed alla riassunzione del ricorrente, in virtù della prosecuzione delle attività in RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale aveva ritenuto che, trattandosi di richiesta a carattere meramente risarcitorio legata all’eventuale accertamento di condotta mobbizzante datoriale, non avendo il ricorrente richiesto di provare l’invalidità dell’atto unilaterale del 2016, la competenza a decidere era del tribunale fallimentare, in ragione del richiesto accertamento del diritto di credito.
Avverso detta decisione COGNOME proponeva ricorso per regolamento di competenza.
La Procura Generale concludeva per la affermazione della competenza del tribunale di Agrigento quale giudice del lavoro.
1)Con unico motivo è denunciata la violazione dell’art. 360, co.1,n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 409 c.p.c. per aver , il giudice di prime cure, disatteso la competenza funzionale del giudice del lavoro in controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro. Il motivo contesta la decisione di estraneità della materia risarcitoria alla competenza del giudice del lavoro in favore di quello fallimentare, poiché la pretesa avanzata è comunque attinente al rapporto di lavoro ed alle condotte datoriali.
Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.
Deve evidenziarsi che la questione inerente la competenza a decidere riguarda due differenti sezioni di un medesimo ufficio giudiziario; rispetto a tale circostanza questa Corte ha chiarito che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata (nella specie tra sezione lavoro e sezione civile- fallimentare), nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.( Cass. SU n. 19882/2019).
E’ stato a riguardo osservato che le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito (Cass. n. 21669/2013 Cass. n. 9030/2014; Cass. n. 15383/2014).
Quanto poi alla individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento che abbia trattato come questione di competenza una questione attinente al rito o alla ripartizione degli affari interna all’ufficio, questa Corte ha di recente chiarito che trova applicazione il cd. “principio dell’apparenza”, che impone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all’azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza;
pertanto, ove sia impugnata con regolamento di competenza una pronuncia che abbia deciso una questione attinente al rito, occorre accertare se la questione di rito sia stata erroneamente qualificata dal giudice, espressamente o comunque in modo inequivoco, come questione di competenza, creando le condizioni per una tutela dell’affidamento della parte in ordine al regime di impugnazione, dipendendo dall’esito positivo di tale accertamento l’ammissibilità del proposto regolamento (Cass. n. 18182/2021) Nel caso in esame il tribunale di Agrigento ha dichiarato improcedibile il ricorso perché centrato su domande che richiedevano l’applicazione del rito previsto per la materia fallimentare. Tale pronuncia, inequivocabilmente diretta a statuire sul rito e non sulla competenza, avrebbe potuto essere impugnata con l’appello e non come invece accaduto, con regolamento di competenza. Quest’ultimo è pertanto inammissibi le.
Nulla per le spese.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 22 novembre 2023.
La Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME