Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30209 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30209 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2025
ORDINANZA
sul procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. per regolamento di competenza d’ufficio nel giudizio pendente dinanzi al TRIBUNALE COGNOME n. 8092/2024, tra
RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-attori- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) ,
-resistente- sollevato con ordinanza di TRIBUNALE COGNOME depositata il 10/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, la RAGIONE_SOCIALE Banca spa, già Banca Carige S.p.A. RAGIONE_SOCIALE Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE, per sentire: « 1) dichiarare per i motivi esposti in narrativa dell’atto di citazione, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto corrente, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero, nell’ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente e/o dei contratti relativi alle linee di credito concesse, perché inserite nei contratti con rinvio a parametri generici ed indeterminati come le clausole uso mercato, uso piazza e/o similari; 2) dichiarare nulle in quanto prive di causa, perché non contrattualmente previste, e/o comunque indeterminate le clausole che impongono spese e costi di tenuta del conto per cui è causa; 3) dichiarare, altresì, la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta relativamente a tutti i rapporti meglio specificati in narrativa, perché prive di causa, in quanto non contrattualmente previste e/o comunque indeterminate ed illegittime per tutti i motivi su esposti; 4) accertare l’illegittimità del contratto di conto corrente, nonché la mancata e/o illegittima pattuizione del tasso di interesse ultralegale relativo a detto contratto, in quanto non avente forma scritta, e per l’effetto dichiarare che non sono dovuti gli interessi addebitati o, in via subordinata, laddove dovuti, limitarli agli importi eventualmente ricalcolati applicando i tassi sostituitivi ex art. 117 TUB o, ulteriormente subordinatamente al tasso legale pro tempore vigente ai sensi dell’art. 1284 c.c.; 5) rideterminare il saldo del conto corrente, epurandolo dal tasso ultralegale di interessi, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese, con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa; 6) dichiarare non dovute le somme imputate a titolo di interessi passivi e di
commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il rapporto risulti pari a zero e, per l’effetto, condannare l’istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sui conti di riferimento contrassegnati in narrativa, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze; 7) da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale del conto de quo; 8) all’esito del predetto ricalcolo dell’attuale saldo del conto corrente per cui è causa intrattenuto presso Banca Carige s.p.a., accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell’odierna attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima ed eventualmente condannare la convenuta a riconoscere alla RAGIONE_SOCIALE la differenza dovuta, oltre ad un ulteriore incremento valutabile nell’ordine del 15% delle somme effettivamente dovute da Banca Carige alla RAGIONE_SOCIALE in virtù delle superiori causali o in quell’altra somma che sarà quantificata dalla C.T.U. in corso di giudizio, a itolo di restituzione di indebito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; 9) ritenere e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo chirografario n. 02562 8835607 001 e l’illegittimità del successivo mutuo chirografario n. 02562 8835607 004, per tutti i motivi dedotti al numero 4 della narrativa dell’atto di citazione e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che per detti contratti nulla è dovuto da parte di RAGIONE_SOCIALE, se non il solo tasso di interessi legali; 10) Dichiarare nulle le fideiussioni prestate dai Sig.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME, per l’effetto, dichiarare che alcuna somma è dovuto da quest’ultimi a Banca Carige s.p.a. in virtù della eventuale esposizione debitoria che risulterà a carico della RAGIONE_SOCIALE in dipendenza dei rapporti bancari in essere fra le parti, per i motivi esposti in narrativa; 11) Dichiarare nulle le fideiussioni prestate dai Sig.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME in quanto in evidente contrasto
con quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust) e, per l’effetto, dichiarare che alcuna somma è dovuto da quest’ultimi a Banca Carige S.p.A. -Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in virtù della eventuale esposizione debitoria che risulterà a carico della RAGIONE_SOCIALE, in dipendenza dei rapporti bancari in essere fra le parti; 12) Dichiarare la nullità della clausola n. 6 dei contratti di fideiussione sottoscritti dai Sig.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME in quanto la banca non ha dato specifica prova che detta clausola sia stata oggetto di specifiche trattative fra le parti ».
Gli attori hanno chiesto, anzitutto, di accertare che, a causa di una serie di condotte illegittime di Banca Carige e di contratti e/o clausole nulli, la debitrice garantita RAGIONE_SOCIALE, negli anni, è stata costretta a procedere a numerosi pagamenti non dovuti (interessi ultralegali, interessi usurai, spese e commissioni) e, poi, di accertare la nullità delle fideiussioni prestate dai sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME per violazione della normativa antitrust , perché in evidente contrasto con quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust), e della clausola n. 6 delle predette, in quanto la banca non ha dato prova che la stessa sia stata oggetto di specifiche trattative fra le parti.
Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 18/10/2024 si dichiarava incompetente, ritenendo sussistente la competenza per materia della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli a decidere la controversia, oltre che in relazione alla domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa Antitrust anche nella parte relativa alle domande di nullità dei contratti di conto corrente e di mutuo chirografario, delle singole clausole degli stessi, di conseguente ricalcolo di saldo ed interessi e di ripetizione dell’eventuale indebito. Il giudice considerava che la domanda di nullità di un contratto di fideiussione per violazione del
diritto della concorrenza, proposta ex art. 33, comma 2, della Legge n. 287/1990, dovesse ritenersi ricompresa nella competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 4, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 168/2003 (aggiunto dall’art. 18 del D. Lgs. n. 3/2017), allorquando proposta in via principale, come nel caso di specie, e ha rilevato, inoltre, che detta sezione risulterebbe competente, altresì, per connessione ai sensi dell’art. 3, co 3, D. Lgs. 168/03 anche sulle altre domande connesse, inerenti la nullità dei rapporti bancari garantiti, dedotti in giudizio (conto corrente ordinario e mutui chirografari) e delle clausole negoziali degli stessi, oggetto di impugnazione, nonché la ripetizione dell’eventuale indebito.
Riassunto il giudizio dagli originari attori dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Imprese, alla prima udienza di trattazione e comparizione, il Giudice istruttore sollevava d’ufficio la questione di incompetenza in ordine alle domande non relative alla violazione della normativa antitrust, invitando le parti a discutere sul punto.
Con ordinanza n.cronol. 5213/2024 del 10/12/2024, il Tribunale di Napoli, Sez. Specializzata in materia di Impresa, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, ritenendo che il Tribunale adito in riassunzione, mentre è competente in relazione alla domanda avente per oggetto la declaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate personalmente dai sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME, per violazione della normativa antitrust, sia, invece, incompetente, in favore del Tribunale ordinario di Palermo, in merito alle domande di nullità dei contratti di conto corrente e di mutuo chirografario, delle singole clausole degli stessi e conseguente ricalcolo di saldo ed interessi e di ripetizione dell’eventuale indebito, in difetto di ragioni di connessione di cui all’art. 3, co. 3, cit., tali da poter comportare uno spostamento della competenza.
Si è affermato che per dar luogo alla competenza per connessione non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e segg. c.p. (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15/12/2020, n. 28456) e, pertanto, ai sensi dell’art. 3, co. 3, D. Lgs. n. 168/2003, le ragioni di connessione con le materie di cui all’art. 3, comma 1 e comma 2 del suindicato D. Lgs., in virtù delle quali spetta alla Sezione specializzata in materia di impresa la cognizione sulla domanda connessa, sussiste nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità -dipendenza o della pregiudizialità tecnica, la quale afferisce alla particolare relazione sostanziale tra i rapporti giuridici controversi contemplata dagli artt. 31 e seguenti c.p.c. .
Non sussiste tra le azioni di nullità dei contratti di conto corrente e di mutuo chirografario, di singole clausole degli stessi, e conseguente ricalcolo di saldo e interessi e di ripetizione dell’eventuale indebito, e quelle riguardanti la nullità delle fideiussioni prestate dai sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME per violazione della normativa antitrust , un rapporto di pregiudizialità giuridica o tecnica o, comunque, di connessione « qualificata » tale da giustificare la prosecuzione simultanea delle stesse innanzi all’intestato Tribunale, ma si configura « un rapporto di connessione meramente occasionale, determinata dalla proposizione contestuale delle domande relative alla nullità dei negozi principali, per vizi loro propri, e delle garanzie fideiussorie contestualmente rilasciate, per violazione della normativa antitrust » (peraltro, si è evidenziato, « i negozi principali di mutuo e conto corrente e le garanzie accessorie sono stati contratti con l’istituto di credito da soggetti diversi, ossia gli uni dalla società e le altre dai sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME »). In particolare, non sussistono i presupposti del cumulo soggettivo di cui all’art. 33 c.p.c., anche considerando che le
domande relative ai mutui e al conto corrente e alla fideiussione non presentano connessione per l’oggetto (nullità del mutuo e del conto corrente, ricalcolo di saldo ed interessi e restituzione dell’indebito; nullità della fideiussione) o per il titolo (violazione della normativa bancaria, violazione della normativa in materia di tassi di interesse; violazione della normativa antitrust per la fideiussione). Argomentare diversamente, ad avviso del Tribunale di Napoli, tradirebbe la ratio sottesa all’istituzione del tribunale delle imprese, concepito dal legislatore come un giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per la peculiarità degli interessi coinvolti, devono essere, altresì, decise celermente. E si è richiamata la pronuncia di questa Corte n. 5767/2023.
Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo affermarsi la competenza del Tribunale di Palermo sulle domande formulate da parte attrice nei confronti della banca diverse da quelle intese ad ottenere declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate dalle persone fisiche garanti della società correntista e mutuataria per contrasto con la normativa antitrust. La previsione dell’art.3 d.lgs. 168/2003 deve invero essere intesa come riferita alle sole ipotesi di connessione c-d. qualificata, al fine di contemperare i confliggenti interessi all’unitarietà del giudizio e alla celerità delle pronunce richieste alla sezione specializzata, per la peculiarità degli interessi coinvolti nelle controversie di competenza di quest’ultima, mentre, nel caso di specie, tra le domande di nullità dei contratti di conto corrente e di mutuo e di singole clausole degli stessi, con conseguente richiesta di ricalcolo del saldo interessi e di ripetizione di quanto indebitamente versato, e quelle riguardanti la nullità delle fideiussioni prestate dalle persone fisiche garanti della società correntista e mutuataria per violazione della normativa antitrust , non è configurabile alcun rapporto di connessione qualificata, in quanto tale idoneo a giustificare la contestuale trattazione delle
stesse innanzi al medesimo tribunale, non essendovi identità dell’oggetto e della causa petendi , né essendo configurabile una relazione di accessorietà, pregiudizialità o dipendenza che renda necessario il simultaneo esame delle domande nel medesimo giudizio (risultando per tale ragione modificabili le regole ordinarie di competenza); il rapporto di connessione in parola deve ritenersi quindi di natura meramente occasionale, determinato dalla proposizione contestuale di domande diverse di soggetti diversi (la società mutuataria, per ottenere la declaratoria di nullità dei negozi principali, per vizi loro propri, e le persone fisiche garanti relative alle fideiussioni rilasciate, per l’asserita violazione della normativa antitrust .
Hanno depositato memoria la RAGIONE_SOCIALE e i sign.ri COGNOME, chiedendo di affermare la competenza del Tribunale di Palermo, relativamente alle domande indicate nell’atto di citazione in riassunzione dal numero 1 al numero 9, disponendo la separazione degli atti relativi alle sole domande di diretta competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa e indicate nel predetto atto di citazione in riassunzione ai nn. 10, 11 e 12, che resteranno, pertanto, di competenza del Tribunale di Napoli -Sezione specializzata in materia di impresa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile.
Invero, in punto di ammissibilità, si è affermato che non è tale il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi soltanto di essere competente per materia (Cass. Sez. U. 18 gennaio 2018, n. 1202; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23913) o per territorio inderogabile (Cass. 29 marzo 2023, n. 8891). Si è quindi ritenuto ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio unicamente quando il giudice ad quem non solo si ritenga a sua volta incompetente per materia, ma ritenga competente per materia il giudice a quo ovvero un terzo
giudice, ossia quando il giudice ad quem sia convinto che la controversia sia pur sempre regolata dallo stesso criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che abbia dato causa alla declinatoria di incompetenza da parte del giudice a quo.
Al contrario, configurandosi l’ipotesi di conflitto negativo di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. solo in ordine alla competenza per materia o per territorio inderogabile, si è ritenuto inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio ove il giudice a quo si sia dichiarato incompetente per valore e quello della riassunzione abbia ritenuto la propria incompetenza per materia e che – anzi – la controversia non sia soggetta ad alcuna regola di competenza per materia, essendo disciplinata solo dal criterio della competenza per valore riconducibile all’ambito di competenza del primo giudice (v Cass. n. 45/1962; Cass. n. 728/1996, « nel senso che la via del conflitto di competenza si rende percorribile unicamente laddove l’altro giudice ritenga di essere a sua volta incompetente per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ. »; Cass. 19792/2008; Cass. S.U. 21582/2011). In Cass. n. 15318/2016 si è affermato che « il giudice della riassunzione non può, nel presupposto della negazione del criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile, postulare l’intervento della Corte di cassazione perché sia affermata l’esistenza di una competenza per valore o per territorio derogabile e, dunque, non può elevare conflitto ».
Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 1202/2018, hanno, in sostanza, condiviso tale orientamento restrittivo dell’art.45 c.p.c., spiegando che l’art. 45 cit. non consente il conflitto di competenza ove si controverta della competenza ratione valoris o territoriale derogabile: si tratta d’una non casuale scelta normativa che spiega quale sia la basilare preoccupazione del legislatore (quella « di evitare che un giudice conosca d’una controversia di cui la legge
percepisce una qualità tale da meritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice, ogni qual volta – invece – non via sia spazio alcuno per un riparto di competenza per materia o per territorio inderogabile è evidente che la competenza non possa che determinarsi ratione valoris »).
Si può richiamare, in tal senso, da ultimo, anche Cass. S.U. n. 5089/2025 (non massimata sul punto).
Nel caso qui in esame, il Tribunale di Napoli, che ha proposto il regolamento di competenza, ha ritenuto che nella controversia la competenza a decidere in merito alle domande diverse dalla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non spettasse in via funzionale ed inderogabile alla Sezione specializzata in materia di impresa.
Tuttavia, nell’ordinanza non si individua l’esistenza di una competenza per materia o per territorio inderogabile ex art.28 c.p.c. del giudice a quo o di un altro giudice sulle domande diverse da quelle di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust .
Si tratta invero di una citazione ordinaria, con cumulo di domande.
2.Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME