Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29201 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2074/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
PIACENTINI NOME
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di BRESCIA n. 19568/2017 depositata il 23/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera del 14/10/2024 dal Presidente di sezione NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME propose istanza di sospensione nella procedura di divisione n.r.g. 19568/2017, presso il Tribunale di Brescia, di immobile costituente l’abitazione di proprietà sua e di NOME COGNOME, ciascuno titolare del diritto per metà, a seguito della trascrizione sull’immobile di sequestro conservativo autorizzato dal Giudice Delegato nel Fallimento di RAGIONE_SOCIALE e relativo alla domanda di accertamento della responsabilità dei soci amministratori della fallita, tra cui i detti COGNOME e COGNOME, relativa al giudizio n.r.g. 9026/2023 presso il medesimo Tribunale. Con provvedimento di data 23 gennaio 2024 il Giudice dell’esecuzione, sentito il creditore procedente e ritenuto che non ricorressero i presupposti della sospensione della procedura esecutiva, rigettò l’istanza.
Ha proposto regolamento di competenza NOME COGNOME e resiste con scrittura difensiva RAGIONE_SOCIALE. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte, chiedendo la
declaratoria di inammissibilità dell’istanza. E’ stata presentata memoria dalla resistente.
Considerato che:
con il proposto regolamento osserva quanto segue la parte ricorrente.
Premesso che il giudice che aveva pronunciato il rigetto era il giudice della divisione, e non dell’esecuzione, afferma la ricorrente che la procedura intrapresa da RAGIONE_SOCIALE può proseguire a condizione che non emerga la responsabilità nei confronti del fallimento degli amministratori, mentre, ove tale responsabilità sia accertata, la vendita dovrà avvenire nell’ambito della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 107 l. fall., da cui il carattere pregiudiziale di tale giudizio rispetto alla divisione. Aggiunge che effetti del sequestro conservativo si estendono tutti i creditori fondiari esterni fallimento, ivi inclusa procedente RAGIONE_SOCIALE, portatrice di un credito chirografario, non fondiario e non avente natura privilegiata, per cui il creditore procedente dovrà intervenire nella procedura fallimentare per la partecipazione alla distribuzione di quanto ricavato dalla vendita del bene in sede di liquidazione. Osserva ancora che a supporto della sospensione erano state evidenziate alcune anomalie insite nell’avviso di vendita e che 47 l.f. prevede che possa vendersi la casa di proprietà del prima che stata liquidazione opera del Curatore. Conclude chiedendo accertarsi l’incompetenza del giudice della procedura pregiudicata RG n. 19568/2017 del Tribunale di Brescia a proseguire le operazioni di vendita, a favore di quella del giudice del giudizio RG n. 9026/2023, nonché la sospensione della procedura.
Il chiesto regolamento è manifestamente inammissibile. Va in primo luogo evidenziata, in via assorbente, la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa, requisito ricorrente anche nell’istanza di regolamento di competenza (Cass. n. 5092 del 2007). Trattasi di
requisito carente in particolar modo per quanto riguarda la descrizione della natura del procedimento nel quale è stato adottato il provvedimento impugnato.
Ciò premesso in via assorbente, va rammentato che avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione nell’esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza in tale qualità, è proponibile solo l’opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile (Cass. n. 16292 del 2011; n. 21655 del 2015; n. 20486 del 2016; n. 24045 del 2017). È inoltre inammissibile il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. proposto avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione nega la sospensione del processo esecutivo, trattandosi comunque di provvedimento negativo della sospensione e riferendosi l’art. 295 cod. proc. civ. alla sospensione del processo di cognizione e non alla sospensione di quello di esecuzione cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. cod. proc. civ. (Cass. n. 17267 del 2009; n. 14091 del 2023).
Le spese del regolamento di competenza, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione