Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4955 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4955 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
Oggetto: sentenza sulla competenza e
sul merito emessa dal giudice di pace –
regolamento facoltativo di competenza inammissibilità.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento facoltativo di competenza iscritto al n. 11174/2024 R.G.,
proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ. (pec: EMAIL;
-ricorrente –
nei confronti di
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv . NOME COGNOME (pec: EMAIL, in virtù di procura rilasciata su foglio separato unito alla scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.;
-resistente – avverso la sentenza n.211/2024 del Giudice di pace di Messina, depositata il 26 febbraio 2024;
A.C. 30/01/2025
r.g.n. 11174/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2025, dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto che sia dichiarata l ‘inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza.
Rilevato che:
L’Avv. NOME COGNOME propose opposizione al decreto con cui il Giudice di pace di Messina gli aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 3.302,33, oltre interessi e spese, all’Avv. NOME COGNOME a titolo di compens i per prestazioni professionali;
oltre a contestare nel merito la sussistenza del diritto dell’ingiungente a percepire il compenso professionale, nonché quella dei presupposti del provvedimento monitorio, l’Avv. COGNOME eccepì, in rito, l’incompetenza per territorio del Giudice adìto, sull’ assunto che fosse invece competente il Giudice di pace di Roma, luogo in cui egli aveva la residenza e il domicilio, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) , del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo);
con sentenza 26 febbraio 2024, n. 211, il Giudice di pace di Messina ha rigettato sia l’ eccezione di incompetenza territoriale (richiamando, al riguardo, la precedente ordinanza del 18 giugno 2021 e riportandosi integralmente al contenuto di tale provvedimento) sia il merito dell’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo;
avverso questa sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza NOME COGNOME sulla base di un unico, articolato motivo;
NOME COGNOME ha depositato scrittura difensiva, ex art.47, ultimo comma, cod. proc. civ., invocando la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell’istanza di regolamento, con le consequenziali statuizioni sulle spese;
nel senso dell’inammissibilità dell’istanza di regolamento ha concluso anche il Procuratore Generale;
la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale; sia il ricorrente che il resistente hanno depositato memoria.
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r.g.n. 11174/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
Considerato che:
il ricorso è manifestamente inammissibile;
invero, la statuizione sulla competenza resa dal Giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell ‘ art.46 cod. proc. civ., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 dello stesso codice non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice (tra le molte: Cass. 18/02/2020, n. 4001; Cass.18/01/2021, n.711; Cass. 03/02/2023, n. 6441; Cass. 17/05/2023, n. 13610);
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo , tenuto conto dell’attività difensiva spiegata dal resistente vittorioso; al riguardo, è appena il caso di rilevare l” inesattezza formale (oltreché l’ infondatezza sostanziale) del fuorviante rilievo compiuto dal ricorrente nella memoria depositata in v ista dell’ odierna adunanza camerale, secondo cui egli non avrebbe ‘ mai ricevuto la notifica del controricorso ex art.370 c.p.c. ‘ dalla controparte; quest’ultima, avut a la notifica del ricorso per regolamento di competenza, ha infatti ritualmente depositato scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47, ult. comma, cod. proc. civ. (norma che prescrive solo il deposito e non anche la notifica), invocando la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso; richiesta poi reiterata in sede di memoria illustrativa, unitamente a quella di condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali;
il ricorrente soccombente va anche condannato al pagamento, in favore del resistente vittorioso, di una somma che si stima equo determinare nella metà dell’importo delle spese processuali, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché al pagamento della somma (che si stima equo mantenere nella misura minima prevista dalla legge) di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi del quarto comma della citata disposizione;
la proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile in palese violazione delle regole che escludono espressamente l’ applicabilità
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Pres. Frasca
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delle disposizioni in tema di regolamento di competenza, sia necessario che facoltativo, nei giudizi dinanzi al Giudice di pace, costituisce -unitamente alla fuorviante evocazione di una inesistente inerzia difensiva della controparte -indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale de i diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, dev e tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi dell’ ‘abuso del processo’, si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, c od. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
4. a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n.4315);
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del regolamento, che si liquidano in complessivi Euro 2.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;
condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, della somma equitativamente determinata di Euro 1.400,00, oltre interessi legali dal deposito della presente ordinanza al saldo, nonché al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende;
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r.g.n. 11174/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
a i sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della