Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33002 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33002 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 4962NUMERO_DOCUMENTO R.G. per regolamento di competenza d’ufficio proposto nel giudizio tra: COGNOME NOME
-attore- contro BANCA INTESA SANPAOLO SPA
-convenuta- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO, nel proc.to n. 4963/2022, depositata il 15/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, con ordinanza pronunciata all’esito della
camera di consiglio del 15/12/2022, – nel giudizio promosso, con atto di citazione del 7/12/2020, da NOME COGNOME nei confronti della Banca Intesa San Paolo spa, dinanzi al Tribunale di Brescia al fine di sentire accertare l’inesistenza di garanzie fideiussorie rilasciate dall’attore per le obbligazioni contratte da RAGIONE_SOCIALE e, in via subordinata, per sentire accertare la nullità, anche parziale, della fideiussione « di cui la Banca convenuta dovesse fornire documentazione in corso di causa », oltre condannare la convenuta al risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE, giudizio definito dal Tribunale adito con ordinanza riservata emessa il 16/11/2021, dopo la prima udienza di trattazione e la concessione dei termini ex art.183 VI comma c.p.c., di declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, ritenuto competente in ordine sia alla domanda di nullità dei contratti per violazione della normativa antitrust sia per le restanti domande, soggettivamente ed oggettivamente connesse con quella di nullità delle fideiussioni e successivamente riassunto nel termine di cui all’art.50 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano, – ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza indicando il Tribunale di Brescia, originariamente adito.
In particolare, riassunta la causa e rilevato « dal giudice istruttore alla prima udienza che l’eccezione e la conseguente declaratoria di incompetenza del Tribunale di Brescia erano intervenute oltre i termini previsti dall’art. 38 c.p.c., prospettando quindi l’eventualità di dover sollevare d’ufficio regolamento di competenza, invitava le parti a precisare le conclusioni e rimetteva la causa al Collegio, previa concessione dei termini di legge per scambio di comparse conclusionali e memoria di replica » (come si legge nell’ordinanza collegiale ex art.45 c.p.c.).
Il Tribunale Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, richiamato il disposto dell’art.38, primo e
terzo comma, c.p.c., quale modificato dalla l.69/2009, non ha condiviso quanto ritenuto dal Tribunale di Brescia circa l’ammissibilità della eccezione, sollevata dalla banca convenuta, di incompetenza funzionale, oltre la prima udienza di trattazione ma nella « prima occasione utile » successiva alla proposizione da parte dell’attore, con la prima memoria ex art.183 c.p.c. , della domanda di nullità della fideiussione (prodotta in sede di costituzione dalla Banca) per violazione della normativa antitrust , atteso che doveva essere rispettato il rigido sistema delle preclusioni processuali, rispondente a ragioni di ordine pubblico, e l’obiettivo perseguito dal legislatore con la formulazione del nuovo testo dell’art.38 citato è quello di evitare spostamenti della competenza in fasi avanzate del giudizi .
Il P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Brescia, ritenuto ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio anche quando si faccia questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza o sul tempestivo rilievo officioso della stessa (Cass. Sez.Un. 21858/2007; Cass. 27908/2020) e rilevato che il Tribunale di Brescia ha declinato la propria competenza dopo il termine di legge di cui all’art.38 c.p.c., per effetto della modifica della domanda di accertamento della nullità delle garanzie, già formulata in citazione e poi precisata e modificata dall’attore con riferimento alla normativa antitrust , a seguito delle difese della convenuta.
Ragioni della decisione
Il presente regolamento di competenza d’ufficio è ammissibile e fondato.
In punto di ammissibilità, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 c.p.c., purché
promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede.
Nella specie, il Tribunale di Milano in composizione collegiale (essendo la Sezione specializzata in materia di imprese) ha proposto il regolamento di competenza all’esito della prima udienza di trattazione dopo la riassunzione ex artt. 50 c.p.c., avendo -in quella sede -il G.I. prospettato alle parti l’ « eventualità di dover sollevare d’ufficio regolamento di competenza », rimettendo subito, a scioglimento della riserva assunta, la causa al collegio, previa concessione di termini per lo scambio di conclusionali e repliche.
Ciò è dipeso dalla cognizione collegiale della Sezione adita. Vedasi per fattispecie simile Cass. 26072/2019: « In materia di responsabilità civile dei magistrati, nel procedimento camerale di cui all’art. 5 della l. n. 117 del 1988, “ratione temporis” applicabile, il giudice istruttore, nel rimettere al Collegio la decisione sull’ammissibilità della domanda di cui all’art. 2 della citata legge, in sede di prima udienza di trattazione deve rilevare, a norma dell’art. 38 c.p.c., la questione di competenza in ordine alla quale l’organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d’ufficio a norma dell’art. 45 c.p.c. In mancanza del suddetto tempestivo rilievo, il regolamento stesso dev’essere dichiarato inammissibile perché tardivo »
Il regolamento è poi ammissibile anche alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. 21858/2007): « Nel regime dell’art. 38 cod. proc. civ. novellato dall’art. 4 della legge n. 353 del 1990 – nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d’ufficio, entro tempi stabiliti – la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza; pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando
esista una questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di cassazione – ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio – deve dichiarare la tardività dell’eccezione o del rilievo ».
Nel merito della questione di competenza, il mancato rispetto di detto termine comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all’udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo (Cass. 27731/2019).
In particolare, è inammissibile il conflitto di competenza quando sono stati già concessi i termini ex art. 183 c.p.c. (Cass. 21944/2018; Cass. 23106/2015). Si è, altresì, precisato che In materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza (nella specie, questa Corte ha ritenuto il regolamento inammissibile perché richiesto dopo l’udienza ex art. 183 c.p.c. nel testo introdotto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 maggio 2005, 80 -, nella quale era stato disposto un mero rinvio, senza, peraltro, che neppure nell’udienza successiva fosse stato sollevato il conflitto, essendosi il giudice attivato a norma dell’art. 45 c.p.c. solo a scioglimento della riserva assunta dopo la concessione di termini per il deposito di note illustrative, estranee, oltretutto, alla questione di competenza; cfr. Cass. 16143/2015). Nel caso concreto, l’eccezione di incompetenza (a favore della sezione imprese) è stata sollevata dalla banca nella
seconda memoria ex art. 183 c.p.c., dopo che nella prima memoria il debitore aveva dedotto – per la prima volta – la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust .
Il Tribunale di Brescia ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano, quale sezione per le imprese competente per Brescia.
Il rilievo dell’incompetenza e la successiva rimessione al Tribunale di Milano sono avvenute, tuttavia, a fase di trattazione – compreso il prosieguo scritto ex art. 183 c.p.c. -chiusa. Per cui la competenza così affermata non avrebbe più potuto essere rimessa in discussione.
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.