Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31852 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31852 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12742/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende, unitamente a ll’ avvocata NOME COGNOME, per procura in calce al controricorso
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di COMO n. 23/2015 depositato il 31/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE chiese di essere ammessa allo stato passivo del Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, in prededuzione e in ogni caso in privilegio ex art. 2764 cod. civ., per tre distinti crediti vantati a titolo di: i) canoni insoluti del contratto di locazione non abitativa stipulato con la società poi fallita nel luglio 2006 e registrato nel novembre dello stesso anno; (ii) canone annuo di locazione di un bene futuro, come da contratto stipulato nel settembre 2007, non registrato; (iii) restituzione di versamenti in acconto relativi a un preliminare di compravendita di un terreno, stipulato nell’ aprile 2009 e risolto prima del fallimento.
A fondamento della domanda allegò , tra l’altro, l’esistenza di decreti ingiuntivi non opposti.
La domanda fu respinta dal giudice delegato e la società propose opposizione dinanzi al Tribunale di Como.
Con decreto del 31-3-2016, il tribunale ha accolto l’opposizione parzialmente, nei limiti cioè dell’ammissione in via chirografaria de l credito per canoni locativi di cui a uno dei decreti ingiuntivi citati (il decreto del 13-1-2012), in effetti opponibile al Fallimento, ma con scomputo delle somme di cui la società aveva riconosciuto l’avvenuta ricezione dopo l’esecuzione forzata, e del credito avente a oggetto gli acconti versati in esecuzione del preliminare risolto per mutuo consenso, il cui effettivo esborso ha ritenuto documentato da attestazioni munite di data certa anteriore al fallimento.
Ha invece respinto l’opposizione nel resto , perché gli altri decreti ingiuntivi non potevano considerarsi opponibili in difetto del l’attestazione di cui all’art. 647 cod. proc. civ. , e perché i contratti di locazione, ulteriormente posti a fondamento della domanda, dovevano considerarsi nulli per mancata o ritardata registrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto in tre motivi.
Il Fallimento ha replicato con controricorso, col quale ha proposto due motivi di ricorso incidentale.
Ha infine depositato due memorie, la seconda in asserita estensione della prima.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Contrariamente a quanto eccepito dal Fallimento, il ricorso principale non può essere dichiarato improcedibile perché depositato fuori termine.
Così non è, perché, a fronte della notificazione eseguita il 2-52016, il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è stato depositato mediante spedizione in cancelleria a mezzo posta il 19-5-2016.
Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia inviato per posta, ai fini del rispetto del termine di deposito di cui all’art. 369 cod. proc. civ. è sufficiente che il plico sia spedito prima dello scadere del termine di venti giorni decorrenti dalla notifica, a nulla rilevando che esso pervenga nella cancelleria della Corte successivamente allo spirare di tale termine (v. già Cass. Sez. U n. 7013-95 e poi Cass. Sez. 3 n. 14759-07, Cass. Sez. 3 n. 5071-10, Cass. Sez. 3 n. 684-16). Difatti deve ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta, in questi casi, già nella data della consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione.
II. -Col primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione dell’art. 96 legge fall. in relazione all’art. 647 cod. proc. civ. perché, sebbene a fronte di un orientamento giurisprudenziale contrario, sussisterebbero validi argomenti per ritenere che il giudicato sul decreto ingiuntivo possa formarsi per il mero fatto del decorso del termine di opposizione, senza necessità della declaratoria di cui all’art. 647 citato.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis cod. proc. civ., visto che in verità la ricorrente si limita a ribadire argomenti ampiamente disattesi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 cod.
proc. civ. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 6-1 n. 25191-17, Cass. Sez. 6-1 n. 21583-18, Cass. Sez. 6-1 n. 2415720).
III. -Col secondo motivo del medesimo ricorso è dedotta la v iolazione dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, attesa l’inapplicabilità della norma ai contratti di locazione non abitativi stipulati tra soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, con conseguente loro validità anche se non registrati.
Il motivo è infondato, avendo questa Corte, a sezioni unite, esplicitamente stabilito che l’art. 1, comma 346 della l. citata si applica al contratto di locazione di immobili sia a uso abitativo che a uso diverso (Cass. Sez. U n. 23601-17).
IV. -Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004 perché in ogni caso andrebbe considerato valido il contratto di locazione registrato tardivamente.
Il terzo motivo è fondato nel senso che segue.
Il Tribunale di Como ha ritenuto irrilevante l’avvenuta registrazione tardiva del contratto di locazione a uso non abitativo stipulato il 1°-7-2006, perché la mancata registrazione ne aveva provocato la nullità senza possibilità di sanatoria, non essendo espressamene prevista dalla legge speciale la facoltà di convalida ai sensi dell’art. 1423 cod. civ.
L’affermazione non è tale da sostenere il rigetto della domanda di ammissione.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui ‘i l contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente ab origine l’indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc , atteso che il
riconoscimento di una sanatoria ‘per adempimento’ è coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) ‘per inadempimento’ all’obbligo di registrazione ‘ (Cass. Sez. U n. 2360117).
A tale principio, che quindi presuppone la possibilità di una sanatoria per adempimento alla sola condizione che nel contratto sia stato indicato il canone realmente pattuito, va data continuità (e v. infatti Cass. Sez. 3 n. 32934-18, Cass. Sez. 3 n. 15582-21).
Il decreto del Tribunale di Como va cassato con riguardo alla suddetta difforme statuizione, con rinvio per nuovo esame in coordinazione col principio appena richiamato.
V. -Col ricorso incidentale il Fallimento prospetta due motivi.
Il primo, afferente alla n ullità dell’opposizione al passivo per violazione degli artt. 93 legge fall., 125 e 163 cod. proc. civ., in quanto la domanda di ammissione avrebbe dovuto esser ritenuta indeterminata, è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Invero il contrario emerge dal decreto impugnato e il ricorso, nell’insistere sulla indeterminatezza della domanda, non ne evidenzia il tenore neppure per sintesi.
VI. -Il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 45, 98 e 99 legge fall. perché l ‘eccezione di mancanza di data certa dei documenti contrattuali ex adverso prodotti non era stata superata dalle allegazioni di cui al ricorso in opposizione e perché, in ogni caso, quanto al preteso credito restitutorio, le attestazioni di pagamento provenienti dal legale rappresentante della società poi fallita si sarebbero dovute considerare irrilevanti, non avendo valore di prova legale nei confronti della curatela.
Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti.
VII. – Il tribunale ha ritenuto che la documentazione contrattuale fosse munita di data certa anteriore al fallimento perché prodotta tutta quanta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 6-62012 dinanzi al tribunale di Milano.
L ‘ affermazione di rilevanza di tale fatto -che costituisce circostanza equipollente di un’attestazione di data sui contratti è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, poiché in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini dell’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il creditore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, aventi forza di equivalente a quelli previsti dall’art. 2704 cod. civ. ai fini della data del titolo (v. Cass. Sez. 1 n. 23582-17, Cass. Sez. 6-1 n. 2987-18).
L ‘assunto del Fallimento, secondo cui ciò non era stato suffragato ‘ da idonea prova documentale’, implica una critica in fatto (tra l’altro completamente generica); critica notoriamente inammissibile in cassazione.
VIII. -Quanto al profilo della rilevanza della prova, occorre osservare che la correlata questione non risulta esser stata sollevata dinanzi al tribunale, giacché finanche nel ricorso incidentale si dice che il curatore aveva eccepito, oltre alla nullità dell’opposizione per carenza o incertezza assoluta dei requisiti di cui all’art. 163 cod. proc. civ., solo ‘l’inopponibilità dei decreti ingiuntivi e dei documenti privi di data certa anteriore’; non anche quindi la presunta irrilevanza contenutistica dei documenti medesimi in quanto non idonei a provare i crediti.
A ogni modo è risolutivo che l’ odierno assunto del Fallimento, secondo cui la quietanza sarebbe stata altresì irrilevante perché non avente ‘valore di prova legale’, non essendo il curatore subentrato nella medesima posizione del fallito, non appare rispondente alla ratio del provvedimento impugnato. Il quale non ha attribuito alla quietanza il tal valore (di prova legale), ma molto più semplicemente l’ha valutata nel contesto degli altri elementi di prova.
La valutazione della rilevanza probatoria di un documento, all’interno del quadro delle ulteriori risultanze istruttorie, attiene al merito e resta insindacabile in cassazione se non per il caso, non
dedotto, di omesso esame di circostanze di fatto decisive e previamente esposte al contraddittorio tra le parti.
IX. -In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale.
Il decreto va cassato di conseguenza.
Segue il rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame.
Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Como in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al suddetto ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione