Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23401 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23401 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17657-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2018/2019 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 16/12/2019 R.G.N. 1231/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Gestione commercianti
R.G.N. 17657/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 10/06/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso un avviso di addebito relativo a omessa contribuzione dovuta alla Gestione degli artigiani e dei commercianti.
Riteneva la Corte che non dovesse computarsi, nella base imponibile su cui calcolare i contributi dovuti dall’iscritto alla Gestione predetta, il reddito percepito in qualità di socio di capitale in due s.r.l. ove non svolgeva alcuna attività lavorativa. Tale reddito aveva natura di reddito di capitale e non di reddito d’impresa, cui solo fa riferimento l’obbligo contributivo.
Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso , l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3 -bis d.l. n.348/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, in connessione con la l. n. 233/90. Sostiene che l’approdo al quale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di una erronea ricostruzione, in quanto la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di
commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, e producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da parte controricorrente, poiché l’atto d’impugnazione si mostra sufficientemente perspicuo nell’individuare le ragioni di critica alla sentenza, e prospetta una questione di puro diritto.
Tanto premesso, il motivo è da respingere.
Risulta dagli atti che il controricorrente è socio di due società a responsabilità limitata in seno alle quali non ha svolto alcuna attività lavorativa.
L’Inps pretende che tali redditi debbano considerarsi al fine di individuare il reddito complessivo da sottoporre a contribuzione.
Ai sensi dell’art. 1 l. n.233/90, il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti ‘ è
‘.
In seguito, l’art. 3 -bis, co.1 d.l. n. 3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, ha disposto che ‘ l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono ‘
Con orientamento consolidato cui si intende dare continuità, questa Corte ha affermato che la norma, facendo riferimento al ‘reddito d’impresa’, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di ‘reddito da capitale’. In particolare (Cass.21540/19, seguita tra le altre da Cass.3829 e 3637/21, Cass.4180/21, Cass.20626/23, Cass.30316/24, Cass.7272/25), ha specificato che sono redditi da capitale i redditi da partecipazioni in società di capitali -come è la RAGIONE_SOCIALE -presso le quali non si svolga attività lavorativa. Tali redditi vanno quindi esclusi dalla base di calcolo individuata dal citato art. 3-bis, co.1. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese s eguono la soccombenza dell’Inps e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.