Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23402 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23402 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18059-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 111/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 23/12/2019 R.G.N. 53/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado che avevano accolto l’opposizione proposta
Oggetto
Gestione commercianti
R.G.N. 18059/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 10/06/2025
CC
da COGNOME Leonardo avverso un avviso di addebito relativo a omessa contribuzione dovuta alla Gestione degli artigiani e dei commercianti.
Riteneva la Corte che non dovesse computarsi, nella base imponibile su cui calcolare i contributi dovuti dall’iscritto alla Gestione predetta, il reddito percepito in qualità di socio di capitale in una s.r.l. ove non svolgeva alcuna attività lavorativa. Tale reddito aveva natura di reddito di capitale e non di reddito d’impresa, cui solo fa riferimento l’obbligo contributivo.
Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3 -bis d.l. n.348/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, in connessione con la l. n. 233/90. Sostiene che l’approdo al quale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di una erronea ricostruzione, in quanto la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, e producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici.
Il ricorso è da respingere.
Risulta dagli atti che il controricorrente è socio di una società a responsabilità limitata in seno alla quale non ha svolto alcuna attività lavorativa.
L’Inps pretende che tali redditi debbano considerarsi al fine di individuare il reddito complessivo da sottoporre a contribuzione.
Ai sensi dell’art. 1 l. n.233/90, il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti ‘ è
‘.
In seguito, l’art. 3 -bis, co.1 d.l. n. 3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, ha disposto che ‘ l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono ‘
Con orientamento consolidato cui si intende dare continuità, questa Corte ha affermato che la norma, facendo riferimento al ‘reddito d’impresa’, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di ‘reddito da capitale’. In particolare (Cass.21540/19, seguita tra le altre da Cass.3829 e 3637/21, Cass.4180/21, Cass.20626/23, Cass.30316/24, Cass.7272/25), ha specificato che sono redditi da capitale i redditi da partecipazioni in società di capitali -come è la RAGIONE_SOCIALE -presso le quali non si svolga attività lavorativa. Tali redditi vanno quindi esclusi dalla base di calcolo individuata dal citato art. 3-bis, co.1.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’Inps.
P.Q.M.