SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1038 2026 – N. R.G. 00005300 2022 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 11 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2022 , avente ad oggetto: opposizione ad esecuzione esattoriale in tema di recupero di agevolazioni alle RAGIONE_SOCIALE ex lege 662/1996
TRA
c.f.
) rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ( c.f. ) con studio in Napoli al INDIRIZZO in virtù di procura alle liti apposta in calce all’atto di appello P. C.F.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), in proprio e n.q. di chiamato all’eredità di , nata a Massa Lubrense (NA) il DATA_NASCITA (C.F.: ) ed ivi deceduta in data 04/06/2022, e (C.F.: ) nella sola qualità di chiamata all’eredità di tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti conferita su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e inserita nella medesima busta telematica contenente il presente atto, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (C.F.: ) e (C.F.: ) C.F. RAGIONE_SOCIALE.
APPELLATI
NONCHE’
(c.f. ), subentrante ex lege alla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica munito di poteri di rappresentanza processuale nella qualità di procuratore speciale in forza di procura per AVV_NOTAIO da Roma Repertorio nr 177893 R accolta nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (cod. fisc. ) come da procura apposta in calce al presente atto su separato documento, parte integrante della comparsa di costituzione P. C.F.
APPELLATA
in persona del legale rappresentante in
carica
APPELLATA CONTUMACE SVOLGIMENTO del PROCESSO e CONCLUSIONI
Dalla sentenza di primo grado risulta che, con una citazione notificata in data 8.11.2017 i signori e ‘proponevano opposizione, rispettivamente, avverso le cartelle di pagamento n. 071 2017 0052045762 001 e n. 071 2017 0052045762 002, entrambe notificate in data 12.09.2017 ad opera di
con le quali era stato loro intimato, in qualità di fideiussori in solido della fallita società in relazione al contratto di finanziamento stipulato dalla predetta società con Banca Monte dei Pasch i di Siena s.p.a…., il pagamento della medesima somma pari ad Euro 178.612,00 a titolo di recupero agevolazioni ex lege 662/1996. Articolavano i seguenti motivi: 1) insussistenza di un valido titolo esecutivo, in particolare per mancanza dei requisiti di c ui all’art. 474 c.p.c., trattandosi di RAGIONE_SOCIALE contestato e sub iudice per giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già pendente innanzi a questo Tribunale; 2) inesistenza e nullità del titolo esecutivo per illiceità del RAGIONE_SOCIALE, derivante da contratto di finanziamento viziato da usura originaria e stipulato in violazione della disciplina antiusura; 3) conseguente nullità della RAGIONE_SOCIALE fideiussoria; 4) illegittimità della surroga ad opera di
5) violazione dell’art. 67 D.P.R. 143/1988 e dell’onere motivazionale ex art. 3 L. 241/1990; 6) genericità/inesattezza dell’indicazione circa la procedura di contestazione esperibile avverso cartelle esattoriali. Si costituiva la
eccependo: 1) inammissibilità dell’opposizione in relazione ai motivi di cui al suindicato punto ‘4’; 2)difetto di legittimazione passiva; 3) la legittimità della formazione della propria pretesa esattoriale. Chiedeva altresì di autorizzarsi la chiamata in causa di Banca Monte dei Paschi di Siena. Si costituiva l’ eccependo la legittimità del procedimento notificatorio, nonché di quello di formazione dell’atto impositivo. Si costituiva, infine, che eccepiva l’irritualità della chiamata in causa da parte di con valore di domanda riconvenzionale ma carente dei requisiti richiesti.’ ( così in sentenza).
Successivamente alla riserva in decisione il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo sottoponendo alle parti una questione rilevata d’ufficio suscettibile di determinare l’esito del giudizio. Con l’ordinanza del 16.2.2022 solleva, infatti, la seguente questione: ‘ premesso che il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo sia la sua sopravvenuta caducazione, entrambe determinanti l’illegittimità dell’esecuzione con effetto ‘ e x t u n c ‘ (Cass. civ. 13249/2014; 15363/2011; Cass. civ. 22430/2004), dubita questo giudicante, sulla scorta di un orientamento già più volte espresso (cfr. tra le altre sentenza resa in data 7.11.2020 nel giudizio n. 2926/2017; sentenza dell’1.10.2021 nel giudizio n. 5223/2017) e conforme ad altra giurisprudenza di merito, che la
possa procedere tramite ruolo alla riscossione nei confronti della impresa beneficiaria e dei suoi garanti senza la necessità di munirsi previamente di un titolo esecutivo; ciò posto, dal momento che nel caso di specie la pretesa RAGIONE_SOCIALEria trasfusa nel ruolo non si fonda su di un titolo esecutivo precostituito (non potendo a tanto assurgere la fideiussione in scrittura privata allegata in atti), il diritto dell’ e della di procedere in executivis nei confronti degli opponenti andrebbe negato sulla scorta di una ratio decidendi diversa da quelle che hanno costituito oggetto del contraddittorio tra le parti ‘ . Raccolte le posizioni processuali delle parti, con la sentenza appellata, n. 1388/2022, il Tribunale riteneva che:
-la legittimità della riscossione tramite ruolo poteva essere affermata solo se preceduta da titolo esecutivo e ciò tanto nei confronti del debitore principale quanto dei garanti ;
-la questione trattata era regolata, ratione temporis , (in base alla data di stipula del contratto di finanziamento e della contestuale fideiussione, risalenti al 2010), dalla disciplina di cui al d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, il cui art. 2 ( Omissis ), comma 4, richiama il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, che dispone all’art. 9, comma 5: ‘ per le restituzioni di cui al comma 4 (Omissis) i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751 -bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni ‘ .
-l’accesso a finanziamenti erogati da Istituti di RAGIONE_SOCIALE privati, può essere agevolato dalla RAGIONE_SOCIALE prevista dal RAGIONE_SOCIALE, istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/1996. L’art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/1996 dispone: ‘Nell’ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai
commi 96 e 97, il può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di RAGIONE_SOCIALE costituito presso il allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concess i dagli istituti di RAGIONE_SOCIALE a favore delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
-tale RAGIONE_SOCIALE comporta una tutela di natura privatistica a favore del negozio di mutuo in riferimento al quale la
in qualità di gestore del RAGIONE_SOCIALE, in considerazione della surrogazione legale conseguente l’escussione della RAGIONE_SOCIALE da p arte dell’istituto di RAGIONE_SOCIALE mutuante, viene ad assumere la medesima posizione del RAGIONE_SOCIALEre originario ;
-a seguito della costituzione del RAGIONE_SOCIALE, le norme intese a regolare la struttura e le modalità di RAGIONE_SOCIALE dello stesso sono contenute nell’art. 15, L. 7 agosto 1997, n. 266 che rinvia ad un decreto attuativo. Il decreto attuativo è stato emanato ed ha disciplinato l’applicabilità della procedura di riscossione delle somme garantite dal RAGIONE_SOCIALE attraverso il procedimento di riscossione esattoriale . In particolare, l’art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005, recante la rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del RAGIONE_SOCIALE, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 2005, n. 152 stabilisce che ‘…nello svolgimento delle procedure di recupero del RAGIONE_SOCIALE per conto del RAGIONE_SOCIALE si applica, così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 4 6′.
-l ‘art. 17 del D.lgs 46/99dispone: ‘1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici ‘, quindi anche le entrate erariali, di qualsiasi natura e genere, ivi ricomprese le entrate attinenti agli enti pubblici;
-t uttavia, l’utilizzo del ruolo esattoriale è soggetto a modalità procedimentali differenziate in relazione alla natura delle somme oggetto di recupero. Segnatamente, il ruolo esattoriale assume, in via generale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 D.p.r. 602/1973, natura di titolo esecutivo e, se ricompreso nella cartella di pagamento, assume natura di titolo esecutivo e precetto: da tanto consegue che, ai sensi dell’art. 49 D.p.r. 602/1973, l’esecuzione esattoriale è fondata esclusivamente sul ruo lo;
-a norma de ll’art. 21 del D.Lgs. 46/1999 che così dispone: ‘1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva ‘ deve ritenersi che per la riscossione di entrate fondate su rapporti di natura privatistica il ruolo esattoriale non assume
ex se natura di titolo esecutivo, quindi l’Ente è tenuto a munirsi del titolo e solo successivamente all’acquisizione di quest’ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumeranno la funzione dell’atto di precetto ;
-la lettura combinata degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. 46/1999 consente di affermare che sono suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti dell’ingiunzione fiscale e dell’iscrizione al ruolo, nell’accezione sopra chiarita, le sole entrate pubblicistiche, ovvero le entrate tributarie ma non le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici ;
-per le entrate di diritto privato il ruolo ha natura di solo precetto per le quali permane, invece, la necessità di un autonomo e precedente titolo esecutivo;
-le entrate gestite da per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell’escussione del RAGIONE_SOCIALE di cui alla L. 662/1996, assumono natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica, non derogata da alcuna disposizione intesa ad attribuire natura esecutiva agli atti posti in essere dall’Ente ;
-il mutuo (in uno con la fideiussione, in esso contenuta) rispetto al quale il agisce, attraverso il meccanismo della surroga legale, non risulta fornito dei crismi del titolo esecutivo in quanto non redatto né nelle forme dell’atto p ubblico, né come scrittura privata autenticata (art. 474 co. 2 numeri 2 e 3 c.p.c.), dal che discende che l’esecuzione minacciata dalla per il tramite del ruolo azionato dall non può dirsi preceduta dalla rituale formazione di un titolo esecutivo e, per tale via, si rivela carente di un presupposto/requisito di legittimità;
-la fideiussione prestata da e risulta redatta in forma di mera scrittura privata, come tale non riconducibile al novero dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 c.p.c., senza che possa farsi distinzione tra il rapporto esistente tra l’istituto finanziatore e l’impresa beneficiaria e tra quello tra finanziatore e fideiussori, rapporto quest’ultimo che è fondato sul contratto di finanziamento.
Ritenuta la questione rilevata d’ufficio di natura assorbente, il giudice di primo grado ha accolto l’opposizione e compensato integralmente le spese di lite nel rapporto tra opponenti ed Non si è pronunziato sulle spese nel rapporto tra opponenti e
Con una citazione notificata il 2.12.2022 il ( da ora ha convenuto in appello ed -il primo anche in proprio quale cofiudiussore, entrambi chiamati all’eredità dell’altro cofideiussore -l’ e la er ottenere la radicale riforma della sentenza di primo grado nel senso di rigettare
l’opposizione dei fideiussori all’esecuzione intrapresa per il recupero dei benefici concessi ex lege 662/1996, con vittoria di spese del doppio grado.
Ha contestato:
la natura privatistica dei crediti de quibus ;
la praticabilità, nel caso di specie, della disciplina ex 46/1999;
art. 21 D.lgs. n.
-la ‘ridotta’ portata applicativa delle disposizioni di cui all’art. 9, co. V,
D.lgs. n. 123/1998;
-l’inapplicabilità dell’art. 8 -bis , co. III, L. 33/2015;
-l’assenza di specialità in capo alle norme settoriali regolanti l’esazione dei crediti del RAGIONE_SOCIALE;
la sostituzione nella medesima posizione creditizia, originariamente in capo alla banca, di per effetto della liquidazione della perdita.
Ha lamentato il fatto che il Tribunale si è discostato dagli univoci indirizzi giurisprudenziali del Supremo Collegio circa:
la natura pubblicistica dei crediti ascrivibili al RAGIONE_SOCIALE;
-l’inconferenza del richiamo normativo dell’art. 21 D.lgs. n. 46/1999;
-l’interpretazione estensiva del dictum ex art. 9, co. V, D.lgs. n. 123/1998;
lo status di norme speciali in capo alle disposizioni che governano
l’attività di reintegro delle somme spettanti a
la non sovrapponibilità del garante RAGIONE_SOCIALE nella posizione della banca,
beneficiaria del ristoro della perdita per effetto dell’escussione del RAGIONE_SOCIALE.
In estrema sintesi ha censurato la decisione del Tribunale adottata sulla questione sollevata d’ufficio in relazione alla asserita, dal giudice di primo grado, natura privatistica del debito e, di conseguenza, alla impossibilità del di procedere a mezzo esecuzione esattoriale mediante ruolo senza disporre di un titolo esecutivo precedentemente acquisito.
Con una comparsa di costituzione depositata il 22.4.2024 si sono costituiti gli appellati rassegnando le seguenti conclusioni ‘ Rigettare il proposto appello e confermare la sentenza n. 1388 del 12.06.2022, pubblicata il 13.06.2022 nel procedimento n. R.G. 7065/2017 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. III, sulla questione
preliminare ed assorbente circa l’inesistenza del titolo per il quale veniva emesso il ruolo e la conseguente illegittimità della preannunziata esecuzione della e dell’ nei confronti di e in forza delle cartelle di pagamento n. 071 2017 0052045762 001 e n. 071 2017 0052045762 002;
In via meramente subordinata, nel merito:
Accogliere le conclusioni formulate in primo grado da intendersi ripetute e trascritte.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio’ .
Hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello in ragione della violazione del modello processuale di cui all’art. 342 c.p.c., stante la ritenuta genericità delle doglianze.
Hanno allegato che ‘ il finanziamento (con fidejussione -) è del 2010, la società (esercente attività edile) è stata dichiarata fallita nel 2013, Banca Monte dei Paschi di Siena notificava ricorso per Decreto Ingiuntivo nel 2014 e la comunicazione di surroga è stata inviata ai fideiussori nel 2016, nel corso del giudizio di opposizione a D.I. Tra l’altro, nel giudizio di opposizione a D.I., in sede di CTU, è stata accertata (con sentenza passata in giudicato) l’usurarietà del finanziamento (e l’illegittimità delle condizioni applicate ai rapporti di conto corrente) per cui non solo la relativa sentenza n. 39/2019 ha considerevolmente ridotto il RAGIONE_SOCIALE della banca rispetto all’importo ingiunto ma non può revocarsi in dubbio che il vizio del rapporto di base si estende anche alla RAGIONE_SOCIALE di in ragione della gravità del vizio’ .
A contrasto dei motivi di appello hanno argomentato la correttezza della decisione di primo grado ribadendo a) ‘ la mancanza di titoli per procedere all’esecuzione forzata e la conseguente illegittimità della successiva iscrizione a ruolo ‘ ; b) la natura privatistica del rapporto instaurato con tenuto conto del fatto che l’accesso a finanziamenti erogati da Istituti di RAGIONE_SOCIALE privati può essere agevolato dalla RAGIONE_SOCIALE prevista dal RAGIONE_SOCIALE, istituito ai sensi de ll’art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/1996, ‘… allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di RAGIONE_SOCIALE a favore delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e che la banca prestando la RAGIONE_SOCIALE per far ottenere ai beneficiati il mutuo, ha assunto, in considerazione della surrogazione legale conseguente l’escussione della RAGIONE_SOCIALE, la medesima posizione del RAGIONE_SOCIALEre originario, quindi, una posizione di diritto privato, incompatibile con l’esecuzione esattoriale tramite ruolo, riservata ai crediti pubblicistici. Hanno quindi ribadito l’inapplicabilità ai fidejussori della procedura di riscossione tramite ruolo poiché il negozio di fidejussione non è titolo esecutivo ai fini dell’applicabilità al garante della procedura di riscossione coattiva ma è una RAGIONE_SOCIALE accessoria fornendo la quale il si è surrogato, ai sensi dell’art. 1203 c.c., nella medesima posizione della banca erogatrice acquisendone il medesimo diritto.
Hanno ribadito che al combinato disposto degli artt. 17 e 21 del D. Lgs 46/1999 consegue che sono suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti dell’ingiunzione fiscale e dell’iscrizione a ruolo le sole entrate pubblicistiche, ovvero, le entrate tributarie; viceversa, le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione esigono un titolo esecutivo propedeutico all’iscrizione a ruolo . Inoltre la procedura di riscossione a mezzo ruolo esattoriale non può trovare applicazione a norma dell’art. 9, comma 5, essendo questo applicabile soltanto a quei finanziamenti sorti successivamente all’entrata in vigore dell’art. 8 bis, comma 3, l. n. 33 del 201 5 (25 gennaio 2015), norma che ha esteso la disciplina del recupero a mezzo ruolo esattoriale anche alle ipotesi di RAGIONE_SOCIALE derivante dal rilascio di garanzie, in quanto il contratto di mutuo risale al 2010.
Hanno ribadito l ‘ eccezione di nullità delle fidejussioni rilasciate su moduli bancari e la violazione della normativa antiusura del contratto di finanziamento ed hanno, conclusivamente chiesto il rigetto dell’appello.
Con una comparsa depositata il 13.2.2023, si è costituita l’ eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, già eccepita in primo grado, eccezione sulla quale il Tribunale non si è pronunziato. Ed infatti, a parere dell’appe llata, la normativa previgente, infatti, all’art. 24 co. 5 del D.Lgs n. 46/99 prevedeva (…) Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore ed al concessionario. Successivamente tale specifica previsione è stata soppressa dall’art. 4 co. 2ter del D.L. 24.09.2002 n. 209, convertito con modificazioni ed integrazioni in L. n. 265 del 22.11.2002. ne consegue che il concessionario del servizio di riscossione deve pertanto ritenersi legittimato passivamente in giudizio solo rispetto all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto, a norma dell’articolo 25 del D.P.R. 602/1973.
Nel merito ha precisato che a suo parere il Tribunale ha errato nel l’affermare la natura privatistica del RAGIONE_SOCIALE in titolarità del RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, giustificato l’applicazione, al caso di specie, della disciplina dell’art. 21 D.lgs. n. 46/1999. Ha aderito alle contestazioni mosse in gravame alla impugnata sentenza, affermando la natura pubblicistica di tutti i crediti ascrivibili al RAGIONE_SOCIALE, posto che la ragione della natura erariale di tali crediti si ritroverebbe nella finalità dello strumento, votato cioè al RAGIONE_SOCIALE sostegno delle RAGIONE_SOCIALE, attraverso la RAGIONE_SOCIALE offerta da e sancita nella stessa norma istitutiva del RAGIONE_SOCIALE, in particolare l’art. 8 bis , co. 3 della L. 33/2015, così come la Suprema Corte ha costantemente confermato (sul punto tra le altre Cass. 2017, n. 21841, Cass. 2018 n. 9926).
Ha rassegnato le seguenti conclusioni ‘ in via del tutto preliminare, dichiarare l’estromissione della dal presente giudizio, per carenza di legittimazione passiva e la decadenza di parte opponente relativamente alle eccezioni formulate ex art. 617 c.p.c., per quanto non rilevato dal primo Giudicante;
-in via gradata accogliere le condivise eccezioni sollevate in gravame e per l’effetto riformare l’impugnata sentenza, dichiarando legittima l’iscrizione esattoriale relativa alle cartelle erroneamente annullate in primo grado, per tutte le motivazioni di diritto ut supra evidenziate;
-vittoria di spese del doppio grado di giudizio’ .
All’udienza cartolare del 2.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni; l’appello è stato trattenuto in decisione previa assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della banca non costituitasi in giudizio benchè ritualmente citata.
E’ infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dagli appellati con riferimento all’art. 342 c.p.c., considerato che l’appello supera il vaglio di ammissibilità in quanto le doglianze si rivelano idonee ad investire il giudice dell’impugnazione delimitando con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica e i motivi per i quali la stessa dovrebbe essere riformata.
Giova premettere che il Tribunale ha qualificato l’opposizione dei quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; tale qualificazione non è oggetto di contestazioni.
NOME nel costituirsi dinanzi al Tribunale aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, su cui il Tribunale non si è pronunziato.
Dall’esame dell’atto di opposizione emerge che essa è stata fondata su ragioni di merito attinenti all’eccepita insussistenza del diritto di di procedere all’esecuzione esattoriale a mezzo ruolo per inesistenza e/o nullità del titolo esecutivo. Inoltre, gli opponenti hanno richiesto dichiararsi l’inesistenza o la nullità o procedere all’annullamento delle cartelle esattoriali notificate agli interessati da
Con la comparsa di costituzione in appello l’ ha espressamente riproposto a norma dell’art. 346 c.p.c. l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, allegando l’esclusiva legittimazione passiva del soggetto impositore nel caso, come quello in esame, in cui gli opponenti abbiano contestato ex art. 615 c.p.c. esclusivamente il merito della pretesa RAGIONE_SOCIALEria.
A parere della Corte, l ‘eccezione è infondata ; secondo un recente e condivisibile orientamento della S.C. ‘ per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all’agente della riscossione, quest’ultimo è l’esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, ciò in caso di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c…………………..l’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore’ ( in motivazione a Cass. Ord. n. 3870/2024 in cui si citano altri numerosi precedenti . ‘
Secondo i giudici di legittimità, l’affermata legittimazione dell’agente di riscossione ( affermata in via esclusiva nella sentenza riportata e in via concorrente con l’ente impositore in altre decisioni tra quelle citate) trae fondamento dal fatto che ‘l’art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 prevede che «Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente RAGIONE_SOCIALEre interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». Quest’ultima norma, in particolare, impone all’agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ente RAGIONE_SOCIALEre quando sono in gioco questioni attinenti al RAGIONE_SOCIALE, se vuole evitare di ‘rispondere delle conseguenze della lite’. Il fatto che, laddove l’agente non provveda in tal senso, è previsto che esso ‘risponda delle conseguenze della lite’, implica, quindi, necessariamente: a) che è possibile che il giudizio di opposizione pervenga al suo esito anche senza la partecipazione dell’ente RAGIONE_SOCIALEre; b) che, anche senza la partecipazione al giudizio dell’ente RAGIONE_SOCIALEre, all’esito dell’opposizione esecutiva si forma, comunque, il giudicato sull’oggetto dell’opposizione stessa e, quindi, eventualmente anche sull’esist enza del RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dell’ente RAGIONE_SOCIALEre (in caso contrario, l’agente della riscossione non potrebbe rispondere delle conseguenze della lite nei confronti dell’ente RAGIONE_SOCIALEre, perché la decisione non sarebbe opponibile a quest’ultimo)’.
Passando al merito dell’appello , deve premettersi in fatto che la vicenda trae origine dalla notifica agli odierni appellati di cartelle esattoriali aventi ad oggetto il recupero di somme che nella sua qualità di amministratore del RAGIONE_SOCIALE -istituito per garantire i prestiti concessi dagli istituti di RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE) ai sensi dell’art. 2, co. 100, lett. a), L. n. 662/1996 , aveva erogato alla banca concesse in mutuo, previa ammissione all’intervento agevolativo de quo alla società ( successivamente fallita) garantito da fideiussione degli opponenti. Stante l ‘in adempimento della società, l ‘ istituto mutuante ha comunicato alla società ed ai fideiussori la volontà di intenderli decaduti dal beneficio del termine e di ritenere, pertanto, risolto il contratto. In mancanza di riscontro alla
diffida, la banca ha richiesto a l’attivazione del RAGIONE_SOCIALE , per intervento del quale è stata liquidata in favore di a perdita accertata. Di conseguenza il garante si è surrogato nei diritti spettanti alla banca nei confronti del soggetto beneficiario per il valore dell’importo liquidato (ai sensi dell’art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998, dell’art. 8 -bis, co. 3, L. n. 33/2015 e dell’art. 2, co. 4, D.M. n. 18456/2005, nonché degli artt. 1203 e 1204 c.c.).
Escussi invano i fideiussori, il ha formato il ruolo esattoriale destinato alla riscossione da parte del soggetto incaricato.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l ‘opposizione all’esecuzione ritenendo, come anticipato, che era mancata nel caso in esame, nei confronti dei fideiussori, la predisposizione di un titolo esecutivo, richiamando pronunce delle Sezioni Unite (emesse in sede di regolamento di giurisdizione, nn. 2655/2008 e 25934/2011), secondo cui l’obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva, ma anche oggettiva. Inoltre ha affermato che l’accesso a finanziamenti erogati da Istituti di RAGIONE_SOCIALE privati, può essere agevolato dalla RAGIONE_SOCIALE prevista dal RAGIONE_SOCIALE, istituito ai sensi dell’art. 2, co. 100, lett. a), L. n. 662/1996 (secondo cui « Nell’ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di RAGIONE_SOCIALE costituito presso il allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di RAGIONE_SOCIALE a favore delle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE »);
questa RAGIONE_SOCIALE comporta « una tutela, di natura privatistica, a favore del negozio di mutuo in riferimento al quale la
in qualità di gestore del RAGIONE_SOCIALE, assume, in considerazione della surrogazione legale conseguente l’escussione della RAGIONE_SOCIALE, la medesima posizione del RAGIONE_SOCIALEre originario »;
ed infatti, « il contratto stipulato tra la Banca erogatrice ed il beneficiario è un negozio di mutuo chirografario, retto dalle ordinarie norme codicistiche; le somme mutuate sono disponibilità finanziarie di un istituto bancario di diritto privato e l’obbligo restitutorio del mutuatario è di stretta natura civilistica. Il soggetto gestore del RAGIONE_SOCIALE,
erogando la RAGIONE_SOCIALE procede a surrogarsi, ai sensi dell’art. 1203 c.c., nella medesima posi zione della banca erogatrice acquisendone il medesimo diritto. (…) Dunque, il diritto azionato dal soggetto gestore del RAGIONE_SOCIALE, , è il medesimo diritto, in forza della surroga legale, della Banca erogatrice e, dunque, rappresenta un RAGIONE_SOCIALE di natura privatistica nato da negozio di mutuo chirografo »;
inoltre, « la lettura combinata degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. 46/1999 consente di affermare che sono suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti dell’ingiunzione fiscale e dell’iscrizione al ruolo (…) le sole entrate pubblicistiche, ovvero, l e entrate tributarie;
viceversa, le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici, per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione, esigono un titolo esecutivo propedeutico all’iscrizione a ruolo »;
nel caso delle entrate privatistiche, come quelle in esame, « il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo ma, al contrario, l’Ente è onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all’acquisizione di quest’ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, così, vengono ad assumere natura esclusiva di precetto »;
né sono previste eccezioni e deroghe, considerato che il D.M. 20.6.2005 n. 18456 (recante la disciplina relativa alla riscossione delle somme garantite dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) richiama « l’intera procedura esattoriale disciplinata dal D.lgs. 46/1999, senza alcuna deroga alla previsione di cui all’art. 21 del menzionato decreto e senza alcuna previsione di esecutività ad atti o provvedimenti del RAGIONE_SOCIALE. Da tanto consegue che, non sussistendo previsioni speciali ai sensi dell’art. 21 D.lgs. 46/1999, al fine dell’esecuzione a mezzo ruolo esattoriale, l’Ente ha l’onere di acquisire, previamente rispetto l’iscrizione al ruolo, idoneo titolo esecutivo della propria pretesa ».
La questione trattata in giudizio, oggetto dei motivi di gravame da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, è stata negli ultimi anni al centro di un largo dibattito giurisprudenziale, che ha assunto corpo solido successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, approdato alla seguente conclusione ‘ In tema di interventi di sostegno RAGIONE_SOCIALE erogati in forma di concessione di RAGIONE_SOCIALE pubblica, in capo al gestore del RAGIONE_SOCIALE, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del RAGIONE_SOCIALE di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il RAGIONE_SOCIALE sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente ‘ ( nei termini, Cass. Ord. n. 9657/2024, si vedano anche, ex multis, Cass. 29599/2025, Cass. 28620/2025 . Come sentenze di merito, si vedano tra le tante, di questa Corte, sent. n. 4347/2022, sent. n. 266/2024 e 1427/2024, sent. n. 3038/2025).
Ne consegue che erroneamente il Tribunale ha accolto l ‘opposizione dei fid eiussori affermando: ‘Resta, in definitiva, superata ogni distinzione tra rapporto intercorrente tra l’istituto finanziatore, l’impresa beneficiaria ed i fideiussori, che ha natura privatistica in quanto fondato sul contratto di finanziamento, ed il rapporto che si instaura fra – in qualità di gestore del fondo di RAGIONE_SOCIALE l’impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest’ultima, in quanto sebbene si sia al cospetto di una surrogazione legale con matrice
pubblicistica, nondimeno l’effetto principale della surroga, come disciplinata dagli artt. 1201 ss. c.c., è quello del subingresso del RAGIONE_SOCIALEre surrogante nella medesima posizione originaria del surrogato. Dal che discende da un lato l’acquisizione dei pr ivilegi alla stessa connessi (si pensi ad es. nel caso di surroga in mutuo fondiario al privilegio processuale di cui all’art. 41 TUB o all’esonero dalla previa notifica del titolo esecutivo per intraprendere il recupero coattivo del RAGIONE_SOCIALE), dall’altro i l rischio del riverbero in danno del surrogante delle carenze formali e sostanziali della posizione contrattuale in cui si subentra (se il contratto di mutuo o di fideiussione non costituivano titoli esecutivi per il mutuante originario non lo saranno nean che per il RAGIONE_SOCIALEre surrogante)’.
Con la comparsa di costituzione tardiva depositata il 22 aprile 2024 gli appellanti si limitano a ribadire i concetti espressi dinanzi al giudice di primo grado, del tutto superati dagli approdi giurisprudenziali già richiamati.
Correttamente l ‘ appellante -con l ‘ adesione nel merito dell -ha contestato gli assunti riportati e allega che il Tribunale ha, funditus, errato nel riconoscere al diritto di RAGIONE_SOCIALE del natura privatistica, posto che, tra l ‘ altro:
-in ipotesi di agevolazioni concesse alle RAGIONE_SOCIALE ex lege 662/1996, la natura pubblica del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è confermata dalla previsione della riscossione mediante la procedura esattoriale. In particolare, stante l’espressa previsione della seconda parte dell’art. 9, co. 5 D.lgs. 123/98;
-la possibilità del recupero del predetto RAGIONE_SOCIALE « mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 » è stata ribadita dall’art. 8 -bis, co. 3, del D.L. n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2015;
-se si ritenesse che il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE derivante dalla surroga legale è dotato di natura privatistica, si avrebbe una conseguenza paradossale cioè, quando liquida alla banca finanziatrice la perdita accertata, eroga danaro RAGIONE_SOCIALE ma, quando lo recupera dal finanziato o dai suoi fideiussori, l ‘ importo da recuperare cambierebbe veste e diventerebbe un RAGIONE_SOCIALE privatistico;
-l’iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal RAGIONE_SOCIALE è effettuata a norma del l’art 9 comma 5° comma D.L.vo 123/1998, che costituisce deroga tipizzata alla disciplina prevista dall’art 21 del DL.vo n.123 1998;
-unico presupposto fattuale e giuridico per legittimare il Gestore del RAGIONE_SOCIALE, ex art. 9, co. V, D.lgs.123/98, nonché ex art. 8-bis, co. III, L. 33/15, ex art. 2, co. IV, D.M. 18456/05 ed ex artt. 1203 e 1204 c.c., ad agire immediatamente tramite ruolo per il recupero del RAGIONE_SOCIALE statale anche nei confronti dei fideiussori è i l pagamento in favore dell’istituto di RAGIONE_SOCIALE che escute la RAGIONE_SOCIALE pubblica in parola, circostanza che qui non è contestata.
A parere della Corte le tesi dell ‘ appellante trovano conferma della consolidata giurisprudenza in materia. Ed infatti, come ritenuto nei plurimi arresti richiamati:
-il RAGIONE_SOCIALE azionato da non può affatto essere ricondotto a quelle « entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici », cui si riferisce l’art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 cit poiché il c.d. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ex L. n. 662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle PMI italiane, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una RAGIONE_SOCIALE pubblica c.d. a prima richiesta e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle RAGIONE_SOCIALE che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all’istituto mutuante, di guisa che, per effetto di tale guarentigia pubblica, le banche ottengano, di fatto, una sostanziale eliminazione del rischio di RAGIONE_SOCIALE su una rilevante quota del prestito da concedere;
-in caso di inadempimento dell’impresa la banca mutuante è abilitata ad attivare tempestivamente la RAGIONE_SOCIALE pubblica predisposta dalla legge offerta dal RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, a richiedere la liquidazione della perdita subita ;
-accertata l ‘insolvenza dell’impresa mutuataria , il RAGIONE_SOCIALE paga alla banca finanziatrice la perdita accertata e si surroga nei diritti spettanti a quest’ultima sia nei confronti del debitore che dei garanti;
-questa complessa disciplina rende evidente che il diritto di RAGIONE_SOCIALE azionato da non coincide con quello di cui era originariamente titolare l’istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente ed in conseguenza del pagamento della quota del valore della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore; è un RAGIONE_SOCIALE di natura pubblica, derivante da interventi di sostegno RAGIONE_SOCIALE per lo sviluppo delle attività produttive e discendente dall’avvenuta erogazione di danaro RAGIONE_SOCIALE ;
-l ‘art. 2 co. 4 del D.M. 18456/2005 (secondo cui « Nello svolgimento delle procedure di recupero del RAGIONE_SOCIALE per conto del RAGIONE_SOCIALE applica, così come previsto dall’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 123, la procedura esattoriale di cui all’articolo 67 del decreto d el Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43, così come sostituita dall’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, numero 46 ») autorizza il ricorso alla procedura esattoriale mediante ruolo, stante anche l’ulteriore richiamo dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998, secondo cui al recupero dei crediti nascenti dai finanziamenti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni;
-come ritenuto dai giudici di legittimità, la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015 deve essere eseguita ‘ pur se il
RAGIONE_SOCIALE sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente ‘ ( Cass. Ord. n. 9657/2024).
Alla luce delle svolte considerazioni, deve quindi ritenersi che nella specie l’esecuzione esattoriale con l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione (oltre che degli accessori) potesse essere legittimamente intrapresa, quindi che l ‘ opposizione fosse infondata.
Quanto alla questione della nullità delle garanzie prestate dai fideiussori in quanto rilasciate su ‘ moduli bancari ‘ ( in comparsa di costituzione in appello pagina 20) essa non si rinviene nell ‘ atto di opposizione ed è infondata, stante la carenza di idonee indicazioni con cui gli eccipienti specifichino le parti del modulo che avrebbero determinato il vizio genericamente asserito, a fronte del diritto della banca mutuante di attivare una procedura atta a dotarsi di ‘garanzie personali’ a supporto del finanziamento, utilizzando una modulistica di provenienza RAGIONE_SOCIALE.
La tematica della affermata usurarietà dei tassi di mutuo è estranea alla presente controversia, attenendo al rapporto tra banca mutuante mutuataria.
In accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, pertanto, l’opposizione all’esecuzione deve essere respinta.
Quanto al governo delle spese processuali del doppio grado, non può trascurarsi che la tematica della esecuzione esattoriale mediante ruolo per il recupero di agevolazioni concesse alle PMI ha formato oggetto di pronunzie discordanti quanto al fattore basilare della natura pubblicistica del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ed al valore da attribuire all ‘ intervento normativo di cui alla L. n. 33/2015; solo a partire dal 2022 si può ritenere che i principi oggi affermati abbiano acquisito requisiti di stabilità idonei a garantirne la unanime applicazione. Allo stesso modo, non può non registrarsi l ‘ esistenza di mutamenti della giurisprudenza di legittimità in merito alla questione della legittimazione ( esclusiva o concorrente) del soggetto esattore convenuto in giudizio in sede di opposizione all ‘ esecuzione ( per la tesi negatoria, si veda anche Cass. n. 7514/2022); tutto ciò induce la Corte a disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado tra tutte le parti, a norma dell ‘ art. 92 comma 2 c.p.c..
PQM
la Corte d’Appello di Napoli V sezione civile – come sopra composta, definitivamente giudicando sull’appello proposto da
nei confronti di
e
di
–
nelle spiegate qualità
–
nonchè dell
e della avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1388/2022 del 13/06/2022 così provvede:
accoglie l ‘ appello e, per l ‘ effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l ‘ opposizione all ‘ esecuzione relativa alle cartelle esattoriali nn. 071 2017 0052045762 001 e 071 2017 0052045762 002;
rigetta ogni altra domanda, eccezione e deduzione;
compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10/02/2026
Il Presidente estensore DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME