Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17262/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 6727/2023 depositato il 19/7/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/3/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, a seguito del deposito, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di un ricorso per l’apertura RAGIONE_SOCIALE procedura di liquidazione giudiziale dinanzi il Tribunale di Latina, domandava, ai sensi dell’art. 40, comma 10, C.C.I.I., di accedere agli strumenti di regolazione RAGIONE_SOCIALE crisi e dell’insolvenza previsti dalla
comma 2, lett. d),
CCII – reclamabilità
Ad. 26/03/2024
CC
nuova normativa con concessione di un termine per il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di altro strumento di regolazione RAGIONE_SOCIALE crisi e dell’insolvenza, oltre che dell’ulteriore documentazione di cui agli articoli da 39 a 44 C.C.I.I..
Il tribunale, con provvedimento del 29 marzo 2023, fissava un termine di sessanta giorni per il deposito RAGIONE_SOCIALE proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2, C.C.I.I. oppure di altri strumenti consentiti dalla legge, nominava il commissario giudiziale e ordinava al debitore di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la somma di € 10.000 -determinata in applicazione estensiva/analogica e nei limiti RAGIONE_SOCIALE compatibilità dell’art. 47, comma 2, lett. d), C.C.I.I. , in base alle risultanze documentali ed emergenze processuali -per spese processuali.
RAGIONE_SOCIALE presentava reclamo avanti alla Corte d’appello di Roma chiedendo che fosse disposto, in parziale riforma di tale provvedimento, il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 1.000 o di quella ritenuta più equa per le spese di procedura eventualmente occorrenti fino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), C.C.I.I..
La Corte distrettuale dichiarava il reclamo manifestamente inammissibile, non essendo previsto dal C.C.I.I..
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 19 luglio 2023, prospettando due motivi di doglianza.
Le intimate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Considerato che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, e ultimo comma, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: la
pronuncia di inammissibilità resa dalla Corte d’appello non risulta sorretta da adeguata motivazione, poiché la mera affermazione di una mancata, e non meglio circostanziata, previsione del reclamo da parte RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento non assolve la funzione di spiegare la ragione di fondo che sorregge il provvedimento giurisdizionale, il quale quanto meno doveva richiamare lo specifico parametro normativo da cui aveva tratto il proprio convincimento.
Il secondo motivo di ricorso prospetta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, e ultimo comma, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 124 C.C.I.I., che prevede espressamente che contro i decreti del tribunale il debitore possa proporre reclamo avanti alla Corte d’appello.
L’assenza di un costrutto motivazionale avversativo di questa disposizione di legge rende altresì incomprensibile -a dire RAGIONE_SOCIALE ricorrente – la declaratoria di inammissibilità del reclamo.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, non sono fondati.
6.1 La motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016).
Nel caso di specie la corte territoriale ha fornito una chiara ed inequivoca spiegazione delle ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALE propria decisione, là dove ha affermato che ‘ il reclamo … è manifestamente inammissibile non essendo previsto dal CCDI ‘, poiché in questo modo ha rappresentato che la propria statuizione di inammissibilità era fondata sul fatto che il gravame era stato proposto malgrado la disciplina del C.C.I.I. non prevedesse alcuna possibilità di
impugnazione del provvedimento reso dal tribunale ex art. 44, comma 1, lett. d), C.C.I.I..
Nessun vizio di motivazione, quindi, può essere predicato.
6.2 Il C.C.I.I. prevede al suo titolo III, capo IV, sezione II, in un quadro sistematico ispirato a finalità di semplificazione, una serie di norme – costituite dagli articoli da 40 a 53 – che regolano in linea generale il procedimento unitario per l’accesso alle procedur e di regolazione RAGIONE_SOCIALE crisi o dell’insolvenza.
A queste norme di carattere generale fanno seguito altre, di carattere peculiare, che disciplinano le singole procedure. L’art. 124 C.C.I.I.
procedimento
unitario per l’accesso alle procedure di regolazione RAGIONE_SOCIALE crisi o dell’insolvenza, al cui interno l’art. 44, nel disciplinare l” accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione ‘, stabilisce, al primo comma, lett. d), che il tribunale, ‘ in caso di nomina del commissario giudiziale,
arebbe pertanto strano considerare ammissibile il ricorso per cassazione avverso un siffatto decreto, per la sola parte in cui questo dispone in ordine alle future spese di procedura, quando il medesimo ricorso risulterebbe invece inammissibile ove proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE principale disposizione contenuta nel provvedimento, ossia contro la decisione di ammettere o meno l’imprenditore alla procedura concordataria …’; cfr. Cass. 10821/1996).
Ogni eventuale doglianza in ordine alla misura delle spese fissata ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), C.C.I.I. viene perciò a essere convogliata – a mente degli artt. 49, commi 1 e 2, e 51 C.C.I.I. -nei motivi di reclamo avverso la sentenza con cui il tribunale, una volta definita la domanda di accesso a una procedura di regolazione concordata RAGIONE_SOCIALE crisi proposta, dichiara l’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale.
In conclusione, vanno fissati i seguenti principi:
i) l’art. 124 C.C.I.I. a differenza delle norme contenute negli articoli da 40 a 53 dello stesso codice, che regolano in linea generale, a fini di semplificazione, il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione RAGIONE_SOCIALE crisi o dell’insolvenza – ii) il decreto con cui il tribunale ordina al debitore, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), C.C.I.I.,
eventuale doglianza in ordine alla misura delle spese così fissata può essere presentata nei motivi di reclamo avverso la sentenza con cui il tribunale, una volta definita la domanda di accesso a una procedura di regolazione concordata RAGIONE_SOCIALE crisi proposta, dichiara l’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale.
7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede delle società intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 26 marzo 2024.