ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00016179 2025 DEPOSITO MINUTA 07 08 2025 PUBBLICAZIONE 18 08 2025
SEZIONE FERIALE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NOME COGNOME
Presidente
Dott. NOME COGNOME
Giudice
Dott. NOME COGNOME
Giudice relatore
a scioglimento della riserva assunta
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento di reclamo ex art. 124 c.c.i.i. iscritto al n. 16179/2025 R.G. proposto con ricorso depositato da
(c.f.
), con l’avv. COGNOME NOME
reclamante
contro
, con l’avv.
C.F.
reclamata premesso che:
-, sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale, con ricorso depositato il 17.7.25 ha proposto opposizione avverso il provvedimento in data 30.5.25 con il quale il G.D. della procedura, disattendendo le istanze dell’odierno opponente in ordine ad una presunta incommerciabilità dell’immobile staggito derivante da insanabili irregolarità, ha ritenuto di non sospendere la vendita
-a motivo dell ‘opposizione ha dedotto l’insanabile invalidità di tutt o il procedimento di vendita, in ragione della detta irregolarità urbanistica, e richiesto la sospensione della procedura
-la procedura di liquidazione giudiziale si è costituita in giudizio eccependo la tardività del reclamo ex art. 124 c.c.i.i. giacché (come riconosciuto) è venuto a conoscenza del provvedimento impugnato in data 5.7.25; l’inammissibilità della richiesta cautelare di sospensione e, comunque, del reclamo attesa la conclusione dell ‘ iter procedurale di liquidazione; l’infondatezza nel merito dell’opposizione
osservato e ritenuto che:
-l’istanza inibitoria rimane assorbita dall’immediata decisione del collegio in ordine al proposto reclamo ex art. 124 c.c.i.i.
-se anche ammessa la tempestività del reclamo (dovendosi ritenere che la norma esiga, per la decorrenza del termine, la conoscenza legale del provvedimento impugnato), il rimedio esperito risulta comunque inammissibile avendo la procedura di liquidazione esaurito completamente i propri effetti ed essendo la stessa giunta a conclusione (come allegato dall’opposta) con il trasferimento notarile dell’immobile all’aggiudicatario e la formale immissione nel possesso, sicché ogni eventuale doglianza dovrà essere fatta valere se del caso in un giudizio ordinario
-le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla non complessità della controversia
-al rigetto e/o, comunque, alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo consegue l ‘ obbligo per il reclamante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell ‘ impugnazione, ex art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/02
p.q.m.
rigetta e/o dichiara inammissibile il reclamo
condanna il reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore della reclamata , che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
dichiara sussistenti i presupposti per l ‘ applicazione nei confronti del reclamante dell ‘ art. 13 comma 1quater d.p.r. 115/02
Venezia, nella camera di consiglio del 7 agosto 2025
Il Giudice relatore dott. NOME COGNOME
Il Presidente dott. NOME COGNOME