Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12484 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8849/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale indicato come in atti
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale indicato come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di FIRENZE n. 1947/2019 depositata in data 1/08/2019.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/01/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Grosseto, la RAGIONE_SOCIALE imputandole una serie di inadempimenti al contratto denominato «mandato irrevocabile di commercializzazione e vendita in esclusiva» avente ad oggetto la vendita e la commercializzazione di bottiglie di vino prodotto dalla seconda società, concluso tra di esse il 13/10/2006, e chiese di dichiararlo risolto e comunque di dichiarare risolti gli accordi commerciali intercorsi e la condanna della NOME COGNOME al pagamento d ell’ importo recato da fatture impagate (nn. 28 e 29 del 2009) e al risarcimento dei danni, quantificati in oltre settecentomila euro (€ 780.000,00).
Nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, che propose domanda riconvenzionale, espletata una consulenza tecnica d’ufficio , al fine dell’accertamento delle quantità, e quindi delle percentuali, di vendita delle bottiglie di vino, il Tribunale di Grosseto rigettò la domanda della RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento della riconvenzionale, condannò la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di oltre centoquarantamila euro (€ 144.073,20).
RAGIONE_SOCIALE propose appello e, nel ricostituito contraddittorio delle parti, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1947 del 1/08/2019, ha rigettato l’impugnazione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione volontaria, con atto affidato a otto motivi di ricorso.
Risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
Entrambe le parti hanno depositato memorie per l’adunanza camerale del 26/01/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso.
I) art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c od. civ., laddove la Corte d ‘appello ha affermato che la violazione di una espressa previsione contrattuale contenente un limite economico specificamente concordato tra i contraenti assume scarsa importanza nell’economia dell’affare ai fini della misurazione e del bilanciamento tra le reciproche inadempienze.
II) art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la Corte territoriale ha omesso di esaminare il fatto che, oltre alla violazione del divieto di vendita diretta di prodotti, la società odierna resistente ha tenuto altri comportamenti inadempienti che hanno comportato la violazione della disciplina dell’esclusiva, nonché delle vendite in proprio e delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto .
III) art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello e per ultrapetizione, laddove la Corte d ‘appello ha omesso di pronunziarsi sul motivo di appello, presentato dalla ricorrente, relativo all’ultrapetizione compiuta dal Tribunale in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in ordine all’asserito mancato rispetto del termine contrattuale per il ritiro delle bottiglie di vino.
IV) art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., laddove la Corte d ‘appello ha dato una interpretazione della disciplina convenzionale delle scadenze contraria al testo dell’acco rdo.
V) art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c od. civ. laddove la Corte distrettuale ha interpretato l’art. 1455 c od. civ. -in ordine alla comparazione tra i reciproci inadempimenti -senza dare rilevanza al dato cronologico
in rapporto allo scopo del rapporto contrattuale analizzato nella sua interezza, senza tenere conto della proiezione in avanti del programma contrattuale, nonché del relativo progetto imprenditoriale.
VI) art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c od. civ., laddove la Corte d ‘appello ha interpretato l’art. 1455 c od. civ. non dando rilevanza al fatto che la società resistente tentava di invocare infondatamente ed illegittimamente lo scioglimento del contratto, e non tenendo conto di detto comportamento in modo coordinato con gli altri inadempimenti compiuti dalla stessa.
VII) art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c od. civ., laddove la Corte non ha tenuto conto della sovrapponibilità dell’interpretazione letterale a quella secondo la volontà delle parti, anche alla luce del successivo comportamento della società resistente, così deducendo la correttezza del comportamento della società in ordine alla mancata consegna della merce, senza considerare che la clausola contrattuale prevedeva espressamente un obbligo di consegna in capo alla detta società.
1.2. I motivi di ricorso possono compendiarsi in due gruppi, riguardanti rispettivamente l’art. 1455 cod. civ. e gli artt. 1362 1363 cod. civ., oltre a un ultimo motivo, l’ottavo, riguardante la mancata ammissione delle prove testimoniali.
1.3. Il primo gruppo di censure, quelle incentrate sull’art. 1455 cod. civ. comprende i motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto.
1.4. Il secondo gruppo comprende i motivi quarto e settimo.
In via preliminare deve rilevarsi che il testo del contratto non è adeguatamente riprodotto in ricorso, neppure nelle parti salienti che dovrebbero sorreggere l’impugnazione , se non in parte e in via marginale.
Il ricorso incorre, in tal modo, in vizio di carenza di specificità, con riferimento al parametro di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
3. Le censure relative all’art. 1455 cod. civ. sono di carattere fattuale , in quanto incentrate sulla prevalenza dell’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello della controparte e sull’anteriorità temporale di quello e comunque, al di là dell’inammissibilità (il secondo motivo specificamente anche ai sensi dell’art. 348 ter , comma 5, cod. proc. civ., all’epoca di proposizione del ricorso ancora vigente e il cui disposto è ora stato trasposto nell’art. 360, comma 4, codice di rit o, a opera dell’art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile ai ricorsi notificati dal 1/01/2023, il terzo per evidente aspecificità e comunque per mancato richiamo adeguato del testo contrattuale), sono infondate, in quanto la Corte d’appello premessa la giurisprudenza corrente in tema di reciproche inadempienze nei contratti con prestazioni corrispettive (Cass. n. 13827 del 22/05/2019 Rv. 654177 – 01), ha, con accertamento di fatto, sulla base della consulenza tecnica di ufficio, ritenuto che le inadempienze della RAGIONE_SOCIALE fossero di gran lunga prevalenti, in quanto la detta società non aveva mai acquistato il novanta per cento della produzione di bottiglie di vino della RAGIONE_SOCIALE e aveva perfino rifiutato di ritirare bottiglie già acquistate e in parte già ritirate, rendendosi inadempiente al pagamento delle fatture.
Giova, inoltre, precisare che per costante giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio ritiene di ribadire, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune
da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6401 del 30/03/2015 Rv. 634986 -01 e già Cass. n. 14974 del 28/06/2006 Rv. 593040 – 01).
La Corte di merito ha, con riferimento all’inadempimento reciproco, affermato che quello della RAGIONE_SOCIALE era di scarsa importanza nell’economia del contratto, in quanto questa aveva venduto in proprio, ossia non avvalendosi della commercializzazione a opera della RAGIONE_SOCIALE, soltanto una minima percentuale dello 0,3 per cento in più rispetto al quantitativo pattuito (del dieci per cento) di bottiglie contrattualmente fissato.
La Corte di merito ha, altresì, adeguatamente specificato che la circostanza, dell’esser si verificato uno sforamento del solo 0,3 per cento, sul 10 per cento di bottiglie vendute mediante canali diversi dalla RAGIONE_SOCIALE, previsto in contratto, era irrisoria nell’economia complessiva del contratto e comunque subvalente in relazione agli inadempimenti della RAGIONE_SOCIALE, consistiti nel mancato raggiungimento, per pressoché tutti e tre gli anni di vigenza del contratto, della percentuale di acquisto pattuita, pari al novanta per cento della produzione di bottiglie di vino della RAGIONE_SOCIALE e, peraltro, il detto superamento dello 0,3 per cento venne accertato, con adeguato grado di attendibilità solo successivamente al verificarsi delle inadempienze della RAGIONE_SOCIALE, in guisa tale da risultare meramente pretestuoso.
La motivazione della Corte territoriale resiste a tutte le censure mosse in relazione all’art. 1455 cod. civ, inclusa quella di omesso esame di fatto decisivo, di cui al secondo motivo per le ragioni già evidenziate.
La motivazione del giudice d’appello non è incisa neppure dal terzo motivo di ricorso, avendo la motivazione resa dato adeguata statuizione in ordine al termine contrattuale per il ritiro delle bottiglie di vino, posto che il tema risultava devoluto, in quanto parte delle reciproche domande di risoluzione per inadempimento di risarcimento danni, posto che la RAGIONE_SOCIALE
aveva proposto rituale domanda riconvenzionale, e i giudici di merito hanno affermato che le bottiglie, sulla base della previsione contrattuale, dovevano essere ritirate presso la sede della cedente, e quindi della RAGIONE_SOCIALE, e non dovevano, invece, essere da questa consegnate a destinazione presso la cessionaria RAGIONE_SOCIALE
Pure, non risultano adeguate censure avverso le parti della sentenza d’appello (a pag. 8, primo periodo che ivi inizia) che pure connotano in termini complessivamente negativi il comportamento della RAGIONE_SOCIALE, laddove la Corte territoriale evidenzia la sostanziale correttezza del comportamento della RAGIONE_SOCIALE, consistita nell’individuazione di canali alternativi di commercializzazione, a fronte della sostanziale inerzia della controparte contrattuale.
Le prospettazioni censorie di cui ai motivi quinto e sesto sono infondate, alla stregua di quanto sopra motivato in relazione ai motivi primo, secondo e terzo, in quanto entrambi detti ultimi mezzi si appuntano sull’interpretazione dell’art. 1455 cod. civ. che ha fornito la Corte territoriale e che, come già affermato, è da ritenersi immune da vizi in diritto e trattandosi, inoltre, in gran parte di censure di carattere fattuale, relative alle circostanze di fatto degli asseriti reciproci inadempimenti, e per questo inammissibili.
4. In relazione al gruppo di censure (essenzialmente motivi quarto e settimo) mosse con riferimento alla violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ, ossia alle norme sull’ interpretazione, deve rilevarsi che, anche con riferimento a detti due motivi, le censure in esse contenute sono essenzialmente fattuali e sono, nella parte di diritto, inconsistenti in relazione al testo della motivazione che ha interpretato la previsione contrattuale sul punto (clausola n. 7), peraltro riprodotta soltanto in sentenza e non anche nel ricorso, in ordine al tempo di pagamento delle fatture, in senso logico come
avente di mira un minor aggravio per la parte cedente, ossia la RAGIONE_SOCIALE
L’ inconsistenza della censura di cui al settimo motivo deriva, altresì, dalla complessiva interpretazione del testo contrattuale (peraltro, riportato soltanto in controricorso) e segnatamente della clausola n. 6, in punto di luogo di consegna delle bottiglie di vino, che è individuato nella sede della cedente e, quindi, indiscutibilmente, della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi assegnare alcun ruolo al comportamento, successivo alla conclusione del contratto, delle parti.
In relazione alle istanze istruttorie può soltanto rilevarsi che: le domande da porre ai testi non sono adeguatamente riprodotte, e comunque è in forte dubbio che quello contrassegnato con il numero otto costituisca un autonomo motivo di ricorso, limitandosi esso a un generico, e per questo inadeguato (Cass. n. 5741 del 27/02/2019 Rv. 652770 – 02), richiamo all’attività istruttoria richiesta.
Per mera completezza espositiva deve, peraltro, richiamarsi la parte di motivazione della sentenza d’appello (pag. 9) che ribadisce l’irrilevanza della prova testimoniale, in quanto comunque superata dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio.
Il ricorso va, alla luce delle argomentazioni che precedono, complessivamente rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di