Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31906 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31906 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3725/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
e
NOME COGNOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3415/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/11/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
considerato che,
con sentenza resa in data 23/11/2021, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE per la condanna di NOME COGNOME al risarcimento dei danni subiti dalla RAGIONE_SOCIALE in conseguenza degli inadempimenti in cui la COGNOME sarebbe incorsa nell’esercizio della propria attività professionale di avvocato difensore della RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il comportamento contestato a carico della COGNOME (assicurata per la responsabilità professionale dalla RAGIONE_SOCIALE) -segnatamente consistito nel proporre tardivamente un atto di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di canoni di locazione -non avesse determinato in concreto alcun danno a carico della RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che, pur quando la COGNOME avesse tempestivamente proposto l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, lo stesso sarebbe stato verosimilmente disatteso, atteso che (secondo una valutazione prognostica conAVV_NOTAIOa secondo il principio
del più probabile che non) l’illegittimità del recesso dal contratto di locazione operato dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto ex se inefficace, avrebbe comunque determinato la persistenza dell’obbligazione di pagamento dei canoni di locazione dovuti fino alla cessazione del rapporto di locazione, secondo gli importi corrispondenti a quanto indicato nel decreto ingiuntivo tardivamente opposto dalla COGNOME;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE (le ultime due chiamate in giudizio a fini di manleva) resistono ciascuna con un proprio controricorso;
NOME COGNOME (già chiamato in giudizio al fine di manleva dalla RAGIONE_SOCIALE) non ha svolto difese in questa sede; la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria;
ritenuto che
con il primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione inesistente o meramente apparente in relazione al punto concernente la presunta inefficacia ex se del recesso dal contratto di locazione, senza giustificare le ragioni per cui tale recesso non dovesse, al contrario, qualificarsi alla stregua di un recesso pienamente efficace, salvo il risarcimento del danno in favore della controparte;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, a carico del giudice di merito, non possa essere predicato il ricorso di alcuno specifico onere argomentativo in ordine alla giustificazione della scelta relativa a una determinata interpretazione delle norme di legge applicate: si tratterebbe, semmai,
in sede d ‘ impugnazione di legittimità, di far valere il diverso vizio della violazione o della falsa applicazione di legge, là dove il vizio di motivazione (nei limiti ancora consentiti dall’art. 360 n. 5 c.p.c.) rimane propriamente confinato al tema della valutazione dei fatti e delle prove concernenti il merito della controversia;
al riguardo, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì un’astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito, a norma dell’art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione aAVV_NOTAIOata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l’eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019, Rv. 654306 -04; Sez. 3, Sentenza n. 12753 del 17/11/1999, Rv. 531229 – 01);
da tanto deriva l’attestazione dell’infondatezza della censura in esame;
con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 27, co. 8, della legge n. 392/78, nonché degli artt. 1418 e 1441 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’inefficacia ex se del recesso dal contratto di locazione operato in assenza di gravi motivi (rilevanti ai sensi dell’art. 27 cit.), senza tener conto, al contrario, della piena efficacia di tale recesso (in nessun caso qualificabile alla stregua di un atto negoziale invalido o
inefficace), salvo il risarcimento del danno nei confronti della controparte (risarcimento, nella specie, non invocabile, né sostanzialmente né processualmente, in sede monitoria);
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, benché sia certamente vero che il recesso dal contratto di locazione, una volta che il conduttore abbia indicato i gravi motivi destinati a giustificarlo (indipendentemente dall’effettivo ricorso o meno degli stessi), deve ritenersi pienamente valido ed efficace non appena giunga a conoscenza del destinatario (in ragione del carattere ricettizio dell’atto), è altresì vero che, una volta che il destinatario del recesso abbia promosso un’azione di accertamento destinata ad attestare l’insussistenza di tali gravi motivi (sulla natura di accertamento di tale azione v. Sez. 3, Ordinanza n. 24266 del 03/11/2020, Rv. 659847 – 01), l’eventuale accoglimento di tale domanda di accertamento determina la risoluzione ex tunc di tale negozio di recesso, dovendo ritenersi che, in base alla formulazione dell’art. 27, co. 8, cit., la fattispecie del recesso dal contratto di locazione si configura alla stregua di un negozio unilaterale ricettizio sottoposto alla condicio iuris (risolutiva) della insussistenza dei gravi motivi adAVV_NOTAIOi a suo fondamento;
nella specie, avendo il giudice a quo ritenuto che il recesso comunicato dalla RAGIONE_SOCIALE non fosse assistito dalla sussistenza di tali gravi motivi, il concreto accertamento negativo di tale presupposto è valso a prospettare come verosimilmente priva di fondamento l’opposizione che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe tempestivamente proposto avverso il decreto ingiuntivo notificatole;
ne deriva la conseguente infondatezza della censura in esame; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 27, co. 8, della legge n.
392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il recesso concretamente comunicato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della controparte non fosse adeguatamente sostenuto da gravi motivi, così come evidentemente rilevabile sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente affermato la necessità che i gravi motivi indicati a fondamento del recesso dal contratto di locazione siano caratterizzati da una natura obiettiva e si sostanzino nell’evocazione di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della conclusione del contratto, tali da rendere non più giustificato il sinallagma contrattuale destinato a rimanere irrimediabilmente squilibrato in caso di persistenza del vincolo contrattuale;
ciò posto, la pretesa dell’odierna società ricorrente di rileggere i fatti di causa e le prove al fine di pervenire a una ricostruzione della fattispecie concreta in modo diverso da quello fatto proprio dal giudice del merito (con la pretesa di considerare oggettivamente imprevedibili i fatti viceversa ritenuti come caratterizzati da oggettiva prevedibilità dal giudice del merito), deve ritenersi non consentita in questa sede di legittimità;
a tale riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso la proposizione della censura in esame, la società ricorrente -lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate -si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della
norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo ;
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i
requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; liquidano come da le spese seguono la soccombenza e si dispositivo;
dev’essere dato atto la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione