Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33850 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33850 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AVV_NOTAIO NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1212-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
COGNOME NOME;
ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3653/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2021 R.G.N. 428/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Contratto di subagenzia -Recesso del preponente.
R.G.N.1212/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 20/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 84/2019 il Tribunale di Tivoli, in parziale accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, accertava l’illegittimità del recesso del preponente NOME COGNOME dal contratto di subagenzia, comunicato in data 13.11.14 e, per l’effetto, condannava il COGNOME al pagamento delle indennità di cui agli artt. 7 e 8 del contratto di subagenzia per un totale di € 19.700,00. Rigettava, invece, le domande del COGNOME volte al pagamento di € 43.885,00 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. e di € 10.500,00, a titolo di risarcimento danni, nonché quella avente ad oggetto l’indebito arricchimento del preponente. Rigettava, altresì, le domande riconvenzionali svolte dal COGNOME ed aventi ad oggetto il pagamento di € 5.911,49 per storno provigionale e di €. 9.503,83 a titolo di penale prevista dall’art. 5 del contratto di subagenzia.
Con sentenza n. 3653/2021 pubblicata il 29.10.2021 la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello proposto dal COGNOME e rigettava il ricorso del COGNOME nonché l’appello incidentale da quest’ultimo proposto
Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione il COGNOME affidato a due motivi.
Replica con controricorso contenente ricorso incidentale il COGNOME. Il COGNOME si difende con controricorso su ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale il COGNOME deduce la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt.132, n. 4 e 118 disp. att. C.p.c., sotto il profilo della omessa motivazione in relazione alla domanda, espressamente formulata dal COGNOME nella precedente fase di giudizio, di restituzione delle somme dallo stesso corrisposte al Sig. COGNOME in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo censura la sentenza ex art. 360, co. 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 112 e 336 c.p.c., sempre in relazione alla domanda restitutoria formulata nel giudizio di appello, per non avere, i giudici di secondo grado, pronunciato sulla stessa, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Con il primo motivo di ricorso incidentale il COGNOME deduce ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 1, n.4 c.p.c. per motivazione illogica, contraddittoria e apparente nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la sussistenza della giusta causa di recesso. Lamenta che la motivazione -come integralmente riprodotta nel controricorso -nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che i documenti acquisiti ed i testi escussi dimostravano che non era possibile alcuna deroga al superamento del termine di riconsegna delle polizze per prassi di agenzia, sarebbe chiaramente illogica e contraddittoria, oltre che palesemente volta ad evidenziare e delineare una serie di elementi di fatto emersi nell’istruttoria processuale, tralasciando altri fatti, giustamente valorizzati in primo grado, così non valutando correttamente e razionalmente le risultanze istruttorie. Ancor più illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui ritiene che la violazione dell’art. 5 del contratto, invece di condurre esclusivamente ad uno storno provvigionale, come riferito da tutti i testi, avrebbe giustificato il recesso per giusta causa del COGNOME, ipotesi questa che nessuno dei testi escussi avrebbe confermato.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c. avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto tardiva l’argomentazione svolta dal COGNOME secondo la quale questi non avrebbe posto in essere la violazione dell’art.5 perché nel recesso si
contesterebbe la ‘diversa fattispecie attinente titoli semplicemente «non riconsegnati» all’agenzia, pur se perfezionati, invece che mancata riconsegna di titoli «non perfezionati» ‘, trattandosi ‘ di una nuova prospettazione dei fatti incompatibile con quelle originaria (ammessa nel ricorso ex art.414 c.p.c.) che necessiterebbe persino di nuovi accertamenti istruttori oramai preclusi .’ Deduce che l’eccezione era stata già formulata nelle note conclusive di primo grado e che dunque andava considerata ammissibile e anche fondata alla luce del contenuto letterale dell’art. 5 in questione.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale il COGNOME deduce, ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p. c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c. avendo la sentenza impugnata escluso il riconoscimento della relativa indennità, spettante a prescindere dalla legittimità del recesso, alla luce dell’art. 1751 c.c. interpretato alla luce del canone ermeneutico fornito dall’art. 18, co. 1, lett. a), della Direttiva n. 86/653/CEE, in attuazione della quale l’art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 ha novellato l’art. 1751 c.c. nella sua attuale formulazione. Nel caso di specie, come sopra dedotto, nell’art. 5 del contratto di subagenzia si pattuisce che la risoluzione è configurabile solo nel caso di violazione di più ‘norme’ del medesimo articolo, e non di una sola di esse.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale si censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2141 c.c. per aver rigettato la domanda di risarcimento ex art. 2141 c.c. per indebito arricchimento conseguito dal COGNOME in danno del COGNOME, atteso che il comportamento del COGNOME aveva, in ogni caso, provocato un indebito arricchimento ed un oggettivo danno al patrimonio del COGNOME, che si è visto privato, da un giorno all’altro, del portafoglio clienti creato in tanti anni di lavoro.
E’ pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale attinente alla legittimità del recesso.
Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile ed in ogni caso infondato alla luce del consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie” (Cass. n. 5888 del 1992). Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste, poi, solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto – pur denunciabile sotto altri profili – tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti (Cass. n. 17196 del 17/08/2020, Rv. 658536-01).
8.1. Tali radicali carenze non sono in alcun modo riscontrabili nella sentenza impugnata della quale è agevole ricostruire il percorso logicogiuridico che ha condotto all’accoglimento dell’appello, percorso fondato essenzialmente sul positivo riscontro dell’inadempimento da parte del COGNOME al disposto dell’art. 5 del contratto -in base sia all’istruttoria svolta che allo stesso contegno processuale del COGNOME il quale ‘ nel ricorso ex art.414 c.p.c. non ha contestato di essere stato inadempiente agli obblighi previsti dalla seconda parte dell’art.5, ma ha solo sostenuto
che ciò fece in virtù di una prassi tollerante invalsa nei rapporti fra l’agente COGNOME ed i sub-agenti, nonché, quanto al recesso previsto dall’art.5, che questo si riferiva alla violazione di una pluralità di norme contenute nel medesimo art.5, mentre il COGNOME gli aveva contestato solo una violazione e cioè la «mancata riconsegna» dei titoli’ e sulla carenza di prova circa l’esistenza di ‘ una prassi di tolleranza tale da ritenere senza conseguenze l’inadempimento de quo, ii quale mantiene la sua importanza anche alla luce dell’indicazione contrattuale come giusta causa di recesso’ . La Corte d’appello ha, infatti, chiaramente analizzato le risultanze delle dichiarazioni testimoniali ed ha ritenuto, contrariamente a quanto fatto dal giudice di primo grado, che gli altri sub agenti erano consapevoli della necessità di rispettare i termini indicati nell’art. 5 del contratto e che solo il sub agente COGNOME, in virtù di specifica autorizzazione del COGNOME, aveva ottenuto una deroga e che il COGNOME svolgeva controlli periodici volti a verificare il rispetto dei termini di consegna della documentazione. Al riguardo la Corte territoriale argomenta nel senso che ‘Alla luce di quanto sopra è emerso che le previsioni sugli adempimenti di riconsegna delle polizze e delle quietanze non riscosse entro i termini erano fondamentali per la verifica del lavoro dei sub agenti e per l’organizzazione del lavoro dell’Agenzia anche nei confronti della Direzione Generali, tanto che venivano effettuati controlli anche da parte di quest’ultima oltre che da parte dello stesso COGNOME. L’inadempimento non era poi privo di conseguenze bensì potenzialmente foriero di danno patrimoniale. A fronte dell’omesso incasso entro i termini la Direzione aveva titolo allo storno delle provvigioni a carico sia dell’agente sia del sub-agente, ulteriore elemento che rivela l’importanza degli adempimenti relativi alla riconsegna dei titoli non incassati anche ai fini di una ottimale organizzazione del lavoro dell’agenzia (che altrimenti si sarebbe trovata a rispondere nei confronti della Direzione Generali). La documentazione in atti relativa ai controlli effettuati sugli altri agenti nel periodo oggetto di contestazione mostra che tutti, ad eccezione del COGNOME, consegnavano nei termini’. ‘D’altro canto, non è
neanche emerso in quale misura quantitativa (di numeri di polizze e di quietanze non riconsegnate) vi sarebbe stata la predetta tolleranza, perché, si ribadisce, la contestazione relativa al COGNOME ha riguardato in tutto 52 titoli (totale premi euro 21.544,72), che ben possono assumere rilevanza ai fini del grave inadempimento’.
8.2. Ebbene, è sufficiente esaminare i passi della motivazione sopra riportati ed oggetto della censura in esame, perché sia palese che essa è infondata, atteso che la motivazione è non solo esistente, ma anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne il percorso logico.
Il secondo motivo di ricorso incidentale è, del pari, infondato, ove non inammissibile. La deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo , in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 6014 del 13/03/2018, Rv. 648411-01). In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. valido anche per il controricorso in caso di deduzione di errores in procedendo , impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 21346 del
30/07/2024, Rv. 671835-01; Cass. n. 4840 del 07/03/2006, Rv. 587360-01).
9.1. A tale stregua, l’accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dalla corte di merito nell’impugnata sentenza – secondo cui ‘ Deve pertanto ritenersi ormai tardiva la difesa del COGNOME sostenuta nella sola memoria difensiva in appello, per la quale egli non avrebbe posto in essere violazione dell’art.5 (perché nel recesso si contesterebbe la diversa fattispecie attinente «titoli semplicemente non riconsegnati» all’agenzia, pur se perfezionati, invece che mancata riconsegna di titoli «non perfezionati», così in appello): si tratta infatti di una nuova prospettazione dei fatti incompatibile con quelle originaria (ammessa nel ricorso ex art.414 c.p.c.) che necessiterebbe persino di nuovi accertamenti istruttori ormai preclusi ‘ -rimangono invero non idoneamente censurate dall’odierna ricorrente.
9.2. Va, peraltro, evidenziato che lo stesso controricorrente nella parte in cui deduce che ‘l’eccezione’ sarebbe stata svolta sin dal primo grado per essere contenuta nelle note conclusive, dimostra l’infondatezza della censura essendo l’allegazione di fatti nuovi soggetta alle preclusioni ed al regime di cui al comma uno dell’articolo 420 c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso incidentale è infondato. L’art. 1751 comma 2 c.c. prevede espressamente che l’indennità di cessazione del rapporto non spetti allorché, come nel caso di specie, il recesso del preponente sia riconducibile ad una inadempienza dell’agente ‘la quale per la sua gravità non consenta la prosecuzione del rapporto’. La Corte d’appello ha infatti affermato la gravità dell’inadempimento dell’agente che legittima il recesso del preponente per giusta causa.
Anche il quarto motivo di ricorso incidentale è infondato. L’azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può
dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria (Cass. n. 12405 del 24/06/2020, Rv. 658221-01), né, stante il requisito di sussidiarietà previsto dall’art. 2041 cod. civ., è consentito esercitare l’azione di arricchimento in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli. Nel caso di specie, una volta rigettata la domanda di accertamento dell’illegittimità del recesso del preponente e, dunque, accertatane la sua legittimità, ammettere la proposizione dell’azione di arricchimento significherebbe aprire la possibilità di aggirare il rigetto della domanda principale mediante l’esperimento di quella sussidiaria (cfr. Cass. Sez. Un. n. 33954/2023, Rv. 669447-01, ove si chiarisce che la domanda di ingiustificato arricchimento, (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile solo ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico).
Passando all’esame del ricorso principale, i motivi possono essere congiuntamente esaminati avendo entrambi riguardo all’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
12.1. Al riguardo va premesso, in via generale, che la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, anche nel rito del lavoro, consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello, se formulata, a pena di decadenza, con l’atto di gravame, ove
a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio, qualora l’esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell’impugnazione (Così Cass. sez. lav. n. 2292/2018, Rv. 647305-01; cfr. Cass. n. 24896 del 21/08/2023, Rv. 668749-01; Cass. n. 7144 del 15/03/2021, Rv. 660998-01; Cass. n. 23972 del 29/10/2020, Rv. 659603-01), sicché incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria (Cass. n. 17664 del 02/07/2019; Cass. n. 8639 del 03/05/2016, Rv. 639739-01).
12.2. La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata va, tuttavia, proposta allegando e provando il pagamento di quanto oggetto della sentenza di condanna. La prova del pagamento può essere desunta anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all’operatività del principio di economia processuale (cfr. Cass. sez. lav. n. 1886 del 2022 e Cass. sez. lav. n. 11115 del 2021).
L’operatività del principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell’avversario dall’onere probatorio, postula, peraltro, che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all’onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa (Cass. n. 26908/2020, Rv. 659902-01; Cass. n. 9439/2022, Rv. 664451- 01, Cass. n. 20525 del 2020, Rv. 659198-02, Cass. n.3023/2016, Cass. n.19896/2015).
12.3. Nel caso di specie la domanda risulta proposta solo nelle memorie di discussione per l’udienza del 15.10.2021 a trattazione scritta e contiene una allegazione assolutamente generica sia rispetto al
momento in cui sarebbe avvenuto il pagamento di quanto oggetto della sentenza di primo grado sia in ordine al quantum . Il ricorrente, infatti, si limita a dedurre di aver dato spontaneo adempimento alle statuizioni condannatorie derivanti dalla sentenza di primo grado, senza altra specificazione, con la conseguenza che non può profilarsi alcuna forma di ‘non contestazione’, ovvero un onere per la controparte di prendere specifica posizione di contestazione.
In conclusione vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale e, stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di legittimità.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e del controricorrente ricorrente incidentale , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del controricorrente/ricorrente incidentale , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 20 novembre 2025.
LA PRESIDENTE NOME COGNOME