Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26570 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26570 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5005-2021 proposto da:
NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3449/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/12/2020 R.G.N. 541/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Agenzia
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 03/07/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di Monte dei Paschi di Siena Spa volta a far dichiarare che il recesso dal contratto di agenzia sottoscritto in data 17 gennaio 2005 era avvenuto per giusta causa, rappresentata dalla manifestata volontà della preponente di non volersi più avvalere della collaborazione del NOME quale ‘ Executive Manager ‘, con richiesta di condanna della banca al pagamento delle indennità conseguenziali, oltre che al risarcimento del danno;
la Corte, in sintesi e per quanto qui ancora rilevi, ha confermato che dal tenore letterale dei contratti esaminati si evinceva come quello avente ad oggetto l’incarico di ‘ district manager ‘ fosse accessorio rispetto a quello di agenzia e che, essendo stata prevista la possibilità di recedere in qualsiasi momento con preavviso di quindici giorni, alcun inadempimento poteva essere imputato a Monte Paschi né alcun comportamento tenuto dall’ist ituto bancario poteva essere stato causa giustificativa del rece sso operato dall’agente;
ha aggiunto che, ‘nella fattispecie, correttamente il primo giudice ha evidenziato che non è emerso dalle risultanze istruttorie che la società convenuta abbia violato il patto fiduciario stretto con il ricorrente nel contratto di agenzia, non consentendo -in tal modo -la prosecuzione, anche provvisoria, dello stesso’;
la Corte infine ha argomentato: ‘sul mancato riconoscimento del diritto da parte del COGNOME a riscuotere l’importo di cui alla fattura n. 3 del 28.2.2014, a titolo di provvigioni residue, il giudice di primo grado ha evidenziato che in data 3.3.2014
risulta emessa dal COGNOME nota di credito di pari importo in favore della convenuta’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito l’intimata società con controricorso;
parte ricorrente ha comunicato memoria;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente;
1.1. il primo denuncia: ‘Nullità della sentenza impugnata -id est n. 3449/2020 Corte di Appello di Napoli – per error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per avere il giudice del gravame omesso di pronunziarsi sulle deduzioni di parte ricorrente che ha denunziato, in relazione al rapporto contrattuale oggetto di controversia, la violazione dell’obbligo in capo alla preponente, ai sensi dell’art. 1749 c.c., di agire con correttezza e buona fede nei confronti del promotore finanziario/ executive manager , configurando la violazione di tali obblighi contrattuali – in base alla comprovata gravità delle circostanze – giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, in applicazione analogica dell’art. 2119 c.c., con il consequenziale diritto del promotore recedente all’indennità prevista dall’art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto: omessa pronuncia, pur in presenza di specifica allegazione e deduzione di una concreta violazione di t ale obbligo da parte del dott. COGNOMECOGNOME‘;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per error in iudicando in relazione agli art. 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per l’insussistenza, erroneamente ritenuta, di una giusta causa di recesso del ricorrente, nonostante il comportamento tenuto da Monte dei Paschi di Siena in palese spregio agli obblighi di lealtà e buona fede, con conseguente lesione del vincolo fiduciario. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1751 e 2697 c.c. con conseguente nullità del provvedimento per motivazione apparente in ordine ai requisiti di spettanza dell’indennità di fine rapporto.’;
1.3. il terzo mezzo denuncia: ‘Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in base alla motivazione solo apparente della sentenza di appello motivata ‘ per relationem ‘ alla sentenza di primo grado, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, bensì riporta una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base a i motivi di gravame. Il ricorrente censura l’ error in procedendo del giudice d’appello, ove quest’ultimo non ha affatto motivato – se non apparentemente – il rigetto della richiesta del COGNOME di ottenere il pagamento degli importi di cui alla fattura n. 4/2014′;
2. il ricorso è inammissibile;
2.1. il primo motivo è inammissibile perché la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. può realizzarsi esclusivamente nel caso di omessa pronuncia su domande o eccezioni di merito (tra le tante, v. Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata) e
non certo nel caso di mancata valutazione di deduzioni difensive;
2.2. inammissibile è anche il secondo motivo perché nelle forme della pretesa violazione di norme di diritto nella sostanza invoca una diversa valutazione dei fatti -come comprova l’esteso riferimento ai materiali istruttori a partire dalle deposizioni testimoniali – avuto riguardo alla sussistenza o meno di una giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia che è senz’altro rimessa al giudice del merito (cfr. Cass. n. 3595 del 2011), restando peraltro la medesima intangibile in caso di cd. ‘doppia confor me’ ((cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022) ravvisabile nella specie quanto alla ritenuta insussistenza di fatti che giustificassero il recesso;
2.3. infine, inammissibile l’ultima censura posto che è senz’altro consentita la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado ( ex plurimis , Cass. n. 21037 del 2018), mostrando il Collegio d’appello di condividere pienamente il convincimento del primo giudice in ordine all’interpretazione di un documento (nota di credito), mentre chi ricorre pretende una diversa valutazione nel merito del medesimo, per di più senza neanche riportarne il contenuto, in violazione del canone di specificità del mezzo di gravame in sede di legittimità;
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 luglio 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME