Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33852 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33852 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21460-2021 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1065/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/02/2021 R.G.N. 1274/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Contratto di agenziaRecesso per giusta causa.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 20/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 710/2018 del 22/5/2018 il Tribunale di Agrigento, in accoglimento della domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto fondato il suo recesso per giusta causa dal contratto di agenzia intercorso con NOME e condannato quest’ultimo a corrispondere all’Istituto l’importo complessivo di € 129.171,36 oltre accessori di legge, di cui € 64.585,68 a titolo di penale contrattuale ex art. 5 dell’All.2 (Patti Aggiuntivi del contratto di agenzia) ed € 64.585,68 a titolo di recupero degli anticipi bonus di reclutamento relativi al promotore COGNOME NOME. Il Tribunale ha premesso che il rapporto tra le parti era stato regolato: da un contratto di agenzia sottoscritto in data 12/2/2015 – avente ad oggetto la promozione ed il collocamento di servizi, attività di investimento di prodotti della banca e di società del RAGIONE_SOCIALE BNP Paribas e caratterizzato dall’inserimento di una penale contrattuale equivalente a quanto erogato a titolo di bonus di reclutamento per il caso in cui il contratto avesse cessato di produrre effetti (per giusta causa) prima del decorso di sessanta mesi; da un ulteriore contratto concluso in data 21/9/2015 denomin ato ‘Patti aggiuntivi del Contratto di agenzia -Bonus una tantum per il reclutamento della promotrice finanziaria COGNOME NOME contenente la previsione di una condizione risolutiva per il caso in cui si fosse verificato ‘lo scioglimento del contratto di agenzia tra la RAGIONE_SOCIALE e il Promotore, da qualunque causa determinato, ivi compreso il recesso del Promotore o della RAGIONE_SOCIALE entro la data del 17/11/2015′; che, in data 22/10/2015, la RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato all’agente il recesso dal contratto di agenzia a causa del comportamento del NOME, responsabile di avere rivelato ad una sua collaboratrice esterna (COGNOME NOME) informazioni riservate sulla identità di clienti della BNL e che, conseguentemente, si era verificata anche la condizione risolutiva dal rapporto riguardante la gestione della promotrice COGNOME NOME. Ciò premesso il Tribunale, ritenuta ‘ l’inammissibilità di ogni contestazione riferibile alla giusta causa del recesso dal rapporto di
agenzia ‘ per essere il NOME decaduto dall’impugnazione – proposta in via riconvenzionale dell’atto risolutivo, ai sensi dell’art. 32 comma 3 lett. b) della Legge 183/2010, applicabile anche ai rapporti di agenzia, ha affermato il diritto della RAGIONE_SOCIALE a pretendere il pagamento della penale contrattuale corrispondente a quanto pacificamente erogato a titolo di bonus contrattuale nonché ad avere restituito il ‘ bonus reclutamento ‘ erogato per la promotrice COGNOME. Il giudice di primo grado ha, altresì, rigettato le altre domande riconvenzionali azionate dal NOME e volte a ottenere il pagamento delle spettanze contrattuali concernenti il bonus complessivamente maturato, le competenze di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso nonché quelle dirette al risarcimento dei danni contrattuali collegati al recesso illegittimamente intimato ed extra-contrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, correlati alla lesione della reputazione e dell’immagine professionale e alla violazione della privacy dovuta alla divulgazione all’esterno della ragioni della risoluzione.
Con sentenza n. 1065/2020 del 3.2.2021 la Corte d’appello di Palermo ha accolto parzialmente l’appello proposto dal NOME e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il NOME a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a. il minore importo di € 101.191,82 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 12/11/2015 fino al soddisfo. In particolare, la Corte ha ritenuto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che ai rapporti di agenzia non si applicasse la decadenza di cui all’art. 32 comma 3° lett. b) Legge n. 183/2010 e che, dunque, andassero esaminate le domande riconvenzionali spiegate dal NOME. In ordine alla giusta causa di recesso – che la BNL nella lettera del 4/11/2015 aveva ricondotto alla comunicazione di informazioni riservate sulla identità di clienti della RAGIONE_SOCIALE ad una sua collaboratrice esterna, NOME COGNOME – ha ritenuto che la sussistenza dei fatti addebitati, ‘ oggettivamente emergente dalla documentazione in atti, è stata
blandamente confutata dal NOME (cfr. pag. 29 dell’atto di appello) il quale ha contestato il contenuto labiale della denuncia viceversa suffragato dalla corrispondenza email proveniente dal NOME ed allegata alla missiva della COGNOME ‘ e che la rilevanza giudica di tali ‘ comportamenti siccome integranti violazione degli obblighi di riservatezza posti a carico dell’agente e sulla loro idoneità a configurare giusta causa di recesso dal vincolo negoziale ‘ non era stata oggetto di contestazioni da parte del NOME, sicché andava confermata la sussistenza della giusta causa di recesso e il rigetto delle domande riconvenzionali collegato alla violazione di obblighi contrattuali in capo alla RAGIONE_SOCIALE. Quanto alle domande risarcitorie extracontrattuali, ha rilevato come il NOME non avesse allegato né fornito elementi alla luce dei quali potere ricavare la diffusione pubblica della vicenda .
Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione il NOME NOME a cinque motivi.
Replica con controricorso la BNL.
Parte controricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancanza del contenuto minimo della motivazione o carattere ‘apparente’ della stessa, rispetto ai motivi di appello e alle difese dell’appellata. Nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi indicati al punto F1) del ricorso in appello – nella parte in cui il ricorrente esponeva che la comunicazione del recesso per giusta causa, avvenuta per pec in data 22.10.2015 era del tutto sfornita dell’indicazione sia pur sommaria delle circostanze che avevano determinato la preponente a risolvere il rapporto – e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato ex art 112 c.p.c.. Falsa applicazione dell’art.1175, 1375 e 2119 c.c. con riferimento all’art. 360 n.3 c .p.c..
Con il secondo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancanza del contenuto minimo della motivazione o carattere ‘apparente’ della stessa, rispetto ai motivi di appello e alle difese dell’appellata. Nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi indicati al punto F2) del ricorso in appello e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art 112 c.p.c.. Falsa applicazione dell’art. 1749, commi 2 e 3, 2119 c.c., art. 4 e ss. d.lgs n. 196/03 con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. p er avere la Corte d’appello ritenuto apoditticamente che il comportamento posto in essere dal ricorrente – consistente nel fornire degli statini provvigionali ad una sua collaboratrice esterna – fosse stato effettuato ‘abusivamente in violazione degli obblighi che lo legavano alla preponente’ omettendo di fornire la benché minima motivazione sul perché detto comportamento deve essere ritenuto abusivo.
Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2043 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. e per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie ex art. 360 n. 4 c.p.c. per avere rigettato la domanda risarcitoria senza ammettere la prova testi relativa al discredito professionale conseguito (come da articolato 17 delle richieste istruttorie in appello riprodotto in ricorso).
Con il quarto motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancanza del contenuto minimo della motivazione o carattere ‘apparente’ della stessa, rispetto ai motivi di appello e alle difese dell’appellata e falsa applicazione degli artt. 1175 , 1375, 2043 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 cpc nella parte in cui il ricorrente aveva richiesto al giudice di merito di giudicare in ordine alla lesività ex art. 2043 c.c. dei contenuti della comunicazione
del 4.11.2015 (lettera di revoca del contratto) non strumentali ai motivi di recesso contrattuale, distinguendoli da quelli strumentali.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancanza del contenuto minimo della motivazione o carattere ‘apparente’ della stessa, rispetto ai motivi di appello e alle difese dell’appellata. Nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi indicati al punto B) del ricorso in appello e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art 112 c.p.c.. Falsa applicazione degli artt. 1362 , 1363, 1366, 1368, 1370, 1382 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 cpc nella parte in cui la Corte d’appello ha interpretato l’art. 5 dei patti aggiuntivi al contratto di agenzia del 12.2.2015 (secondo il quale nel caso di venir meno del contratto d’agenzia per volontà del dr. NOME o per volontà della banca, per giusta causa, la banca provvederà a ‘richiederLe a titolo di penale quanto erogatoLe a titolo di bonus ….’ nel senso che dall’accertamento della giusta causa di recesso discendesse l’obbligo del NOME di corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE un importo ‘pari’ ai bonus complessivamente riconosciuti per l’attività di reclutamento della promotrice COGNOME NOME in aggiunta alla restituzione di quanto versato per il medesimo titolo.
Il ricorso è inammissibile essendo inammissibili i motivi con esso svolti. In disparte l’inammissibilità derivante, già di per sé, dalla prospettazione, con ciascuno dei motivi, in riferimento al medesimo unitario discorso argomentativo (v. Cass. 17/05/2023, n. 13542; 11/04/2018, n. 8915; Sez. U. 10/07/2017, n. 16990; Sez. U, 6/05/2015, n. 9100; Cass. 23/04/2013, n. 9793; 12/09/2012, n. 15242; 23/09/2011, n. 19443) di due eterogenei e incompatibili vizi cassatori – da un lato error in iudicando per violazione di norme del codice civile di vario contenuto, dall’altro error in procedendo per omessa pronuncia su motivi d’appello – va rilevato che la deduzione
della omessa pronuncia su un motivo di appello integra un error in procedendo che, pur legittimando il giudice di legittimità all’esame degli atti del giudizio, in quanto l’oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato, presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso (Cass. n. 16028/2023, Rv. 667816-02).
6.1. Orbene, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate (oppure di uno specifico motivo di gravame se la violazione è imputata al giudice d’appello) e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del ‘fatto processuale’, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, tra le altre, Cass. 4/07/2014, n. 15367).
6.2. Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto riportare nei loro esatti termini le doglianze prospettate al giudice d’appello in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado, eventualmente trascrivendo i corrispondenti brani dell’atto di impugnazione. Non sono
invece sufficienti, per ritenere soddisfatto l’onere gravante sul ricorrente, ai fini della deduzione del vizio di omessa pronuncia, le indicazioni sullo ‘svolgimento del processo in secondo grado’, contenute a p. 6 del ricorso, ove si dà conto dei vizi della sentenza di primo grado asseritamente evidenziati dinanzi alla Corte d’appello, senza, peraltro, riportare, negli esatti termini sopra precisati, i motivi di gravame su cui la Corte stessa avrebbe omesso di pronunciare. In difetto dell’assoluzione di questo onere, tutte le censure fondate sul dedotto error in procedendo sono inammissibili.
7. Quanto alle censure di violazione di legge articolate nei motivi di ricorso esse sono inammissibili per difetto di specificità, a norma dell’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., norma che impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, non solo ‘di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione’, ma anche ‘di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa’ (Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01). Affinché, dunque, il requisito di specificità del motivo con cui venga denunciato il vizio di violazione di legge possa dirsi rispettato, occorre ‘la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento
della denunziata violazione’ (Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2024, n. 20870, Rv. 671836-01).
7.1. Va ulteriormente rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488-01).
7.3. Nel caso di specie, quanto ai motivi primo e quarto, manca ogni trascrizione sia pur parziale della comunicazione del recesso per giusta causa del 22.10.2015 e del 4.11.2015 della cui incompletezza (la prima) e lesività (la seconda) il ricorrente si lamenta.
Con specifico riferimento al secondo motivo, poi, va osservato che nel rapporto di agenzia la regola dettata dall’art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso – da compiersi tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale (Cass. n. 16802 del 23/06/2025, Rv. 67566001) -è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od
argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia (Cass. n. 107 del 03/01/2024, Rv. 669701-01).
In relazione al terzo motivo di ricorso va precisato che la mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime (Cass. n. 9731 del 14/04/2025, Rv. 674614-01). La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è, invece, inammissibile se con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito di irrilevanza della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (in tal senso Cass. n. 8204 del 04/04/2018, Rv. 647571-01).
9.1. Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto ‘ Quanto alle richieste che traggono titolo da contegni extra/post-contrattuali dell’Istituto costituiti dal divieto opposto al NOME ad accedere nella postazione esistente all’interno dei locali della banca e l’onta che ne è conseguita per l’onorabilità dell’interessatoè sufficiente osservare che il NOME non ha allegato né fornito elementi alla luce dei quali potere
ricavare la diffusione pubblica della vicenda. Analogamente si opina in ordine alla supposta violazione della riservatezza legata alla divulgazione dei fatti posti a base del recesso, quale conseguenza inevitabile della informazione che il NOME sarebbe stato tenuto a darne ai futuri contraenti, dovendosi convenire con il primo giudice sul fatto che tale eventualità non può ascriversi a responsabilità per fatto illecito della RAGIONE_SOCIALE, la quale ha soltanto adempiuto ad un obbligo giuridico di motivare le ragioni della decisione’
10. Infine, quanto al quinto motivo, esso è inammissibile in quanto – pur volendo prescindere dal difetto di autosufficienza per omessa riproduzione del contenuto della clausola contrattuale della quale è lamentata l’erroneità dell’interpretazione, adempimento indefettibile allorché si lamentino vizi di tal fatta (cfr. Cass. 15/11/2013, n. 25728, Rv. 628585-01; analogamente pure Cass. 08/03/2019, n. 6735, Rv. 653255-01) – l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito. Di contro, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e
plausibili, interpretazioni (Cass. n. 9461 del 09/04/2021; Cass. n. 28319 del 28/11/2017; Cass. n. 27136 del 15/11/2017).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha plausibilmente ritenuto che, in base al contratto di agenzia, dal recesso della banca per giusta causa discendesse ‘ l’obbligo del NOME di corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE un importo pari ai bonus complessivamente riconosciuti e che risultano pari ad € 64.585,68 per come pacificamente ammesso dallo stesso NOME‘ a titolo di penale contrattuale e, in base all’art. 5 del patto aggiunto al medesimo contratto di agenzia, il NOME fosse tenuto a restituire ‘ quanto specificamente anticipato dalla RAGIONE_SOCIALE al NOME per l’attività di reclutamento della COGNOME ‘.
Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate come da dispositivo da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
condanna il ricorrente NOME al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 20 novembre 2025.
LA PRESIDENTE
NOME COGNOME