Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1244 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1244 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 6761-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1262/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/12/2021 R.G.N. 1141/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 20/11/2025
CC
1.- Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3523/2019, decidendo sulla causa introdotta dal Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti di NOME COGNOME, ha accolto la domanda diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso per € 94.712,27 formulata dalla Banca ed ha respinto la pretesa avanzata in via riconvenzionale dall’COGNOME volta ad ottenere l’indennità di fine rapporto.
In ordine alle rimanenti rivendicazioni proposte da COGNOME in via riconvenzionale il tribunale ha computato un credito complessivo in favore dello stesso di € 56.876,40 riferito a premi e provvigioni.
2.- La Corte d’appello di Palermo, su appello principale di NOME COGNOME e sull’appello incidentale della Banca, con la sentenza in atti, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Palermo, ha rigettato la domanda riconvenzionale volta al rimborso del residuo provvigioni di dicembre 2012 e del sistema premiante 2011 proposta da NOME COGNOME con la memoria di primo grado, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata relativamente alla mancanza di una giusta causa di recesso del l’COGNOME dal contratto.
La Corte d’appello a fondamento della decisione ha ritenuto condivisibile l’analisi del tribunale in ordine alle contestazioni dei presupposti riferiti alla giusta causa del recesso dal rapporto di agenzia con la conseguenza che non solo era dovuta alla banca l’indennità di mancato preavviso, ma che tutte le domande proposte in via riconvenzionale dal COGNOME, le quali presupponevano variamente l’accertamento della giusta causa del recesso del medesimo, dovevano essere rigettate.
Analizzati i fatti che avevano determinato il recesso dell’COGNOME dal rapporto contrattuale (da pagg. 6 a pag. 11), la Corte ha ribadito che mancavano gli estremi della giusta causa intesa
come inadempimento di notevole gravità ed ha richiamato a conferma la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 22246/21, 29290/19, 1376/2018).
Avverso la sentenza ha proposito ricorso per cassazione NOME COGNOME con due motivi ai quali ha resistito la Banca Monte dei Paschi di Siena spa con controricorso. Le parti hanno depositato memorie prima dell’udienza. Dopo la decisione, il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1748, 1749, 1750, 1751 c.c. ; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.
Con tale motivo si sostiene che la Corte d’appello, facendo proprie le argomentazioni proposte dal tribunale in ordine alle contestazioni riferibili alla giusta causa del recesso dal rapporto di agenzia, aveva erroneamente ritenuto che tutte le condotte illecite, lamentate dall’odierno esponente in primo grado e reiterate con l’appello, non costituissero giusta causa di recesso. La Corte d’appello così facendo aveva dimostrato di aver omesso di valutare tutte le circostanze lamentate sin dal primo grado anche soprattutto alla luce dei principi consolidati dalla Corte di giustizia europea pienamente recepite dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 10732 del 2019).
Secondo il ricorrente la Corte, da una parte, aveva dato atto dell’orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui il recesso dell’COGNOME è giustificato anche per fatti di minore
consistenza rispetto a quelli richiesti per i rapporti di lavoro subordinato e, dall’altro lato, aveva poi ritenuto non sussistente nel caso di specie la giustificazione del recesso per circostanze attribuibili alla proponente.
Pertanto aveva completamente omesso di valutare le condotte della proponente che avevano comportato il deterioramento progressivo e completo del rapporto fiduciario tale da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso.
Il tribunale aveva omesso l’esame di tutte le dedotte documentate circostanze che avevano determinato la progressiva definitiva erosione del rapporto fiduciario. In particolare, con riferimento ad interferenze nei confronti di clienti del COGNOME rispetto alle quali la liceità non era relativa al contatto di per sé lecito tra la banca e il cliente ma al contenuto del contatto; sia la condotta precisa ed insistente della banca che interferiva continuamente nel rapporto cliente/COGNOME.
La Corte d’appello aveva erroneamente sminuito gli episodi contestati definendo episodi semmai riferibili a irregolarità procedurali, espressione di un disservizio e/o cattiva gestione del rapporto correntizio. Quelli che la Corte d’appello si era limitata a qualificare come contatti leciti fra la proponente e i clienti del promotore, andavano configurati, invece, certamente come condotte illecite ostacolanti il normale svolgimento del rapporto di agenzia.
1.1.- Il primo motivo deve essere disatteso.
Ed invero, aldilà dell’apparente rubrica, esso sostanzialmente mira (come dimostrato dalla riproduzione in ricorso del contenuto di determinate prove) ad una rivisitazione degli accertamenti di merito e dei fatti sottesi alla valutazione della
insussistenza della giusta causa di recesso dell’COGNOME che la Corte di merito ha effettuato motivatamente ed in conformità alla giurisprudenza di questa Corte.
Esso è quindi inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di error in procedendo o in iudicando, denunciano vizi relativi all’accertamento dei fatti, alla valutazione delle prove ed alla individuazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione che la Corte ha effettuato motivatamente valutando le emergenze probatorie prodotte dalle parti, sottoponendole al proprio prudente e discrezionale vaglio critico. Questa Corte di legittimità non potrebbe mai sostituirsi al giudice di appello e ritenere inesistenti i presupposti di fatto dichiarati esistenti dalla Corte di appello e necessari ai fini dell’integrazione della fattispecie giuridica ; e quindi ripetere le valutazioni delle circostanze di fatto, o riesaminare il materiale probatorio o il contenuto degli atti già valutati in maniera motivata dalla Corte d’appello.
Fatta salva l’omessa valutazione di un fatto decisivo, il potere di selezionare e valutare le prove idonee ai fini della dimostrazione del fatto appartiene al giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede di legittimità.
Nel caso in esame peraltro, il medesimo motivo, laddove reclama l’omessa valutazione di plurimi fatti decisivi, incorre in un ulteriore vizio di inammissibilità posto che il ricorrente denuncia l’esistenza del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi che è preclusa dalla ricorrenza di una cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando
che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).
Tra l’altro la stessa parte sostiene che la Corte ha in realtà
valutato i fatti essendosi solo limitata a sminuirne la portata.
Non sussiste poi alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. che si riferisce solo alle domande ed eccezioni e non vale certamente per le prove.
Inoltre, la Corte non ha violato gli articoli 1748, 1749, 1750 e 1751 c.c. essendosi limitata ad accertare che mancavano i presupposti per l’applicazione di dette norme. Come ribadito anche di recente da questa Corte, appartiene poi al giudice di merito ogni valutazione circa l’esistenza della giusta causa di recesso dell’COGNOME. Ed invero (Cass. n. 16802 del 23/06/2025) ‘ nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall’art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’COGNOME, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto’.
2.- Col secondo motivo si sostiene la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c..; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112
c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli art. 1751 c.c. in relazione all’art.360 n. 3) c.p.c.
Con tale motivo si sostiene che, risultando ampiamente provata già nel procedimento di primo grado la grave violazione dell’obbligo della proponente di comportarsi secondo buona fede e correttezza e dell’obbligo di pagare le provvigioni dovute all’COGNOME, la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere pienamente giustificato il recesso dell’COGNOME, comunque riferibile a circostanze imputabili alla preponente e, conseguentemente, rigettare la domanda della banca ed accogliere le domande riconvenzionali dell’odierno ricorrente. Si evidenzia, in particolare, che il ricorrente aveva domandato già in primo grado il riconoscimento del premio fedeltà esponendo e provando la fondatezza della propria pretesa nei termini contenuti nella propria comparsa di costituzione risposta con domanda riconvenzionale, già a partire dal primo grado. Infatti, i fatti posti a fondamento della specifica domanda di pagamento del premio fedeltà non sono stati mai minimamente contestati dalla banca, né nel primo né nel secondo grado; essi avrebbero dovuto essere confermati dalla Corte d’appello, ritenendoli provati come aveva fatto il tribunale in primo grado, in applicazione dell’art. 115 c.p.c..
Se la Corte d’appello avesse fatto buono governo dell’art. 115 c.p.c. avrebbe certamente confermato l’accoglimento di cui alla sentenza di primo grado della domanda del COGNOME di pagamento del premio fedeltà, richiesto e specificamente documentato con la domanda riconvenzionale non contestata in alcun modo dalla banca nella prima difesa utile depositata successivamente alla costituzione del COGNOME con le memorie avverse del 3/1/2018.
La Corte d’appello in palese violazione dell’articolo 115 aveva invece accolto una difesa che la banca ricorrente non aveva mai ritualmente proposto né dedotto incorrendo altresì nel vizio di ultra-petizione e/o extrapetizione in violazione dell’art. 112. 2.Il motivo presenta profili di infondatezza e profili di
inammissibilità.
Esso è inammissibile laddove deduce la violazione dell’art.115 c.p.c. in contrasto con l’insegnamento nomofilattico (v. Cass. n. 11892 del 2016) che, a proposito di tale norma , indica che la violazione “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre’.
Del pari risulta inammissibile la censura con la quale si ripropone la tesi della giustificazione del recesso dell’COGNOME in contrario avviso all’accertamento operato dalla Corte di merito a seguito del motivato e complessivo accertamento dei fatti di causa.
Inoltre il motivo difetta di specificità in ordine alla non contestazione, laddove non trascrive le rispettive difese allo scopo di dimostrare che i fatti dedotti in ordine al sistema premiante non sarebbero stati contestati.
3.- Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi complessivamente rigettato.
4.- Le spese di lite da liquidarsi in favore della controricorrente seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
5.- Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20.11.2025
La Presidente
AVV_NOTAIOssa. NOME COGNOME