Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15503 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
Oggetto
Locazione del conduttore -Recesso del conduttore -Legittimità -Presupposti Fattispecie
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16790/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso NOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
NOME;
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, n. 178/2021, depositata il 21 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME adì, nel 2018, il Tribunale di Taranto chiedendo che, in contraddittorio con NOME COGNOME:
fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento del COGNOME, quale conduttore, agli obblighi derivanti da contratto di locazione relativo ad immobile adibito a farmacia;
fosse pronunciata condanna nei confronti dello stesso al risarcimento del danno nella misura di € 18.000,00, corrispondente a diciotto mensilità del canone maturate dal gennaio del 2014 fino a giugno del 2015, dal mese successivo avendo essa locato a terzi il bene che le era già stato riconsegnato;
il NOME resistette ad entrambe le domande eccependo che il rapporto era già cessato per effetto del recesso da lui comunicato nel mese di luglio 2013, in esercizio della facoltà prevista in contratto e, comunque, in presenza dei gravi motivi che lo giustificavano per legge;
in accoglimento di tale ultima eccezione il Tribunale, con sentenza n. 2473 del 2020, rigettò la domanda, condannando l’istante alle spese;
con sentenza n. 178/2021, depositata il 21 maggio 2021, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha accolto il gravame interposto dalla NOME e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accertata la rinnovazione del contratto alla prima scadenza del 31 ottobre 2013, ha condannato l’appellato a corrisponderle i canoni maturati dal gennaio 2014 al giugno 2015, per l’importo di € 18.000,00 totali, oltre interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo ed oltre alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito;
r ilevate l’inefficacia del recesso e la conseguente fondatezza della
pretesa risarcitoria dell’appellante, la Corte pugliese ha tuttavia escluso doversi dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento, per essersi il contratto « già risolto alla data in cui il locatore ha fittato l’immobile a terzi »;
avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi;
l ‘intimata non svolge difese nella presente sede ;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
c on il primo motivo ─ rubricato « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; errores in iudicando , in relazione all’ art. 360, co.1, n. 5) c .p.c. » ─ il ricorrente si duole dell’« omesso esame circa l’eccezione di inesistenza e/o nullità della procura alle liti rilasciata in secondo grado »;
c on il secondo motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 , co.1, n. 3) c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; errores in iudicando , in relazione all’art. 360 , co. 1, n. 5) c.p.c. » ─ sono svolte due censure : a) con la prima si deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, oltre che contraddittorietà e incomprensibilità del ragionamento, per avere la Corte d’appello operato un accertamento, quello sulla inefficacia del recesso, in realtà mai richiesto dalla locatrice, che piuttosto aveva chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento; b) con la seconda si deduce omesso esame di « un fatto decisivo per il giudizio, ossia l’inconferenza e l’inammissibilità della domanda della locatrice » (così testualmente a
pag. 13 del ricorso);
c on il terzo motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione degli artt. 27, co. 7, l. n. 392/1978, 1341 c.c., 1367 e ss. c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3) c .p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 co. 1, n. 5 c .p.c.) » ─ il ricorrente si duole della erronea interpretazione della clausola n. 9 del contratto di locazione, ritenuta inidonea ad attribuire al conduttore facoltà di libero recesso dal contratto, senza che però di contro la Corte d’appello abbia positivamente indicato che senso occorra ad attribuire;
c on il quarto motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c .p.c. e dell’art. 27, co. 8, l. n. 392/1978, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c.; omesso esame circa altro fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; errores in iudicando, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c .p.c.) ─ il ricorrente deduce che erroneamente, e in violazione delle norme evocate, la Corte d’appello abbia ritenuto insussistenti gravi motivi idonei a giustificare l’esercitato recesso ;
c on il quinto motivo ─ rubricato « violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; errores in iudicando in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. » ─ il ricorrente si duole della statuizione condannatoria poiché non supportata da una valutazione in concreto del danno asseritamente subito dal locatore, mancante di adeguato supporto probatorio e nemmeno motivazionale;
evocando i precedenti di Cass. n. 27614 del 2013 e Cass. n. 530 del 2014, sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare insussistente il preteso danno in conseguenza del recesso esercitato, atteso il regolare pagamento del periodo di preavviso e il regolare
rilascio dei locali con annessa esecuzione dei lavori di ripristino richiesti e tenuto conto anche del fatto che il locatore si è trattenuto la cauzione imputandola a pagamento delle ultime tre mensilità e si è ricevuto le chiavi senza riserve;
con il sesto motivo il ricorrente denuncia, infine, « omesso esame circa altro fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; errores in iudicando in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5) c .p.c. », per avere la Corte territoriale omesso di considerare che la mensilità di gennaio 2014, compresa nell’importo liquidato a titolo di risarcimento, era stata in realtà già pagata dal conduttore quale indennizzo per la protratta (fino a quel mese) occupazione sine titulo dell’immobile ;
ritenuto che:
il quinto motivo di ricorso intercetta la questione rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 31276 del 2023 (n. 1947 del 2019 R.G.);
si rende pertanto necessario rinviare la presente causa a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione;
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione sulla questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 31276 del 09/11/2023.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza