Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7663 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7663 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
– con troricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1800/2017, pubblicata il 9 ottobre 2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria depositata nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis.1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1.- Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2006, la RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (Sezione distaccata di Monreale), COGNOME NOME, al fine di sentirlo condannare alla restituzione del capannone sito in Monreale, INDIRIZZO, già oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti, in esito al recesso esercitato dal committente in data 14 giugno 2002, nonché al risarcimento dei danni subiti per l’illegittima detenzione del capannone (sia in termini di deprezzamento del cespite, sia con riguardo alla perdita di utilità che sarebbero potute derivare dal suo godimento indiretto).
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, il quale resisteva alle domande avversarie.
L’azione proposta era stata preceduta da un procedimento possessorio intrapreso dal COGNOME, in ragione allo spoglio perpetrato dalla RAGIONE_SOCIALE in data 23/24 luglio 2002.
Tale procedimento possessorio si era concluso con ordinanza interdittale del 7 novembre 2002, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa quale il COGNOME era stato reimmesso nella detenzione del cantiere. Le relative statuizioni RAGIONE_SOCIALEa fase sommaria erano state confermate all’esito RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del merito possessorio, con sentenza n. 39/2005 del 26 aprile 2005.
In seguito al recesso esercitato dall’appaltante nell’ambito di altro procedimento pendente tra le parti, avente ad oggetto l’opposizione ad un decreto ingiuntivo, il COGNOME aveva ottenuto le indennità spettanti per l’esercizio di tale diritto.
Nel corso del giudizio petitorio era richiesta, in via d’urgenza, la restituzione del bene, cui seguiva l’ordinanza cautelare del 30 gennaio 2006, che ordinava il rilascio del capannone in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con la successiva attuazione del 15 febbraio 2006.
Quindi, era espletata consulenza tecnica d’ufficio ed erano escussi i testimoni ammessi.
Con sentenza n. 168/2010, depositata il 7 dicembre 2010, il Tribunale adito condannava COGNOME NOME alla restituzione del capannone, confermando l’ordinanza cautelare emessa in corso di causa, nonché al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 238.614,23, a titolo di risarcimento dei danni.
2.- Con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2012, COGNOME NOME proponeva appello, lamentando l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, poiché, a seguito del provvedimento possessorio di reintegra, questi aveva detenuto legittimamente il cantiere, nonché l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa determinazione del quantum del danno subito e l’inesistenza del recesso.
Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva la RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, condannava COGNOME NOME a versare alla RAGIONE_SOCIALE, a titolo di risarcimento danni, la minore somma di euro 68.413,16, oltre interessi a decorrere dal 2 dicembre 2009, confermando, per il resto, la pronuncia impugnata.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l’esercizio del diritto potestativo di recesso da parte del committente aveva comportato lo scioglimento del contratto di appalto, con l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore di restituire il cantiere, non potendo operare, in ogni caso, il diritto di ritenzione; b) che la tutela possessoria accordata all’appaltatore non escludeva il diritto RAGIONE_SOCIALE‘appaltante di ottenere la restituzione del cespite e il risarcimento dei danni subiti; c) che il danno riconoscibile ammontava ad euro 68.413,16 al 2 dicembre 2009, importo quantificato in sede di indagini tecniche per i danneggiamenti e gli ammaloramenti conseguenti alla mancata riconsegna del cantiere; d) che non spettava, invece, la voce di danno per il mancato utile, atteso che la stessa non risultava essere stata adeguatamente dimostrata nel suo ammontare.
3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME NOME. Ha resistito con controricorso l’intimata RAGIONE_SOCIALE
4.- La controricorrente ha presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 705 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1671 c.c. nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 115, 116 e 118 c.p.c., in relazione al disposto di cui all’art. 2697 c.c., ed ancora il vizio di motivazione con riferimento all’individuazione del dies a quo del termine di restituzione del capannone controverso, per avere la Corte di merito accordato la tutela petitoria in pendenza del giudizio possessorio, essendo stato il recesso esercitato con atto notificato all’appaltatore il 14 giugno 2002, a fronte di uno spoglio perpetrato nel luglio del 2002.
Sicché, ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘istante, la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto pretendere la restituzione RAGIONE_SOCIALE‘opificio, facendo valere il suo diritto di proprietà.
Obietta il ricorrente che, comunque, il recesso unilaterale del committente avrebbe prodotto effetti subordinatamente alla condizione che fossero corrisposte le indennità dovute all’appaltatore, con la conseguente legittimità RAGIONE_SOCIALEo status detentionis del capannone controverso.
Tutto ciò, secondo il ricorrente, avrebbe escluso la sussistenza di un danno ingiusto imputabile all’appaltatore, rispetto peraltro ad un’azione petitoria esercitata ben sei mesi dopo la conclusione del procedimento possessorio.
1.1.- Il motivo è infondato.
1.2.- Per un verso, l’azione petitoria è stata proposta nel rispetto del principio riassunto dal brocardo latino spoliatus ante omnia restituendus, in quanto l’atto di citazione introduttivo RAGIONE_SOCIALE‘azione di rivendicazione è
stato notificato il 9 gennaio 2006, a fronte RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALE‘interdetto, a conclusione RAGIONE_SOCIALEa fase sommaria del procedimento possessorio, il 7 novembre 2002 (cui era data pronta attuazione) e RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEa reintegrazione nella detenzione, al termine RAGIONE_SOCIALEa fase relativa al merito possessorio, il 26 aprile 2005, con sentenza non più soggetta ad impugnazione (secondo la pacifica asserzione RAGIONE_SOCIALEe parti).
Ebbene, in tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall’art. 705, primo comma, c.p.c., che riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trova la propria ratio nell’esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall’attore possa essere paralizzata, prima RAGIONE_SOCIALEa sua completa attuazione, dall’opposizione diretta ad accertare l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEo ius possidendi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24236 del 04/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 10588 del 25/06/2012).
Esigenza pienamente soddisfatta nella fattispecie, posto che solo dopo la piena attuazione RAGIONE_SOCIALEa tutela RAGIONE_SOCIALEa signoria di fatto sulla res è stato intrapreso il giudizio volto ad ottenere la salvaguardia del titolo dominicale sul bene (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20324 del 16/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 4728 del 25/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 8367 del 20/06/2001; Sez. 2, Sentenza n. 3755 del 15/04/1999).
1.3.- Per altro verso, la pendenza del giudizio possessorio non avrebbe certo impedito all’appaltante di esercitare, in via stragiudiziale, il diritto di recesso dall’appalto, essendo la preclusione di cui all’art. 705, primo comma, c.p.c. espressamente limitata alla proposizione del giudizio petitorio. Tanto più che nel caso concreto il recesso è stato attuato mediante notifica del 14 giugno 2002, prima che fosse avvenuto lo spoglio contestato nel procedimento possessorio, risalente al 23/24 luglio 2002.
Piuttosto, tale preventivo esercizio del recesso ha comunque consentito l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘azione di reintegrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘assuntore, che – fino alla consegna RAGIONE_SOCIALE‘opera al committente detiene l’opera stessa nel suo personale interesse, in virtù di un rapporto obbligatorio, e deve pertanto considerarsi detentore qualificato, con la
conseguenza che, ove sia contestata l’avvenuta cessazione del rapporto contrattuale, va escluso il venir meno RAGIONE_SOCIALEo ius detinendi e l’appaltatore è legittimato all’azione di reintegrazione anche nei confronti del committente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8522 del 28/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 4908 del 15/05/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7700 del 21/08/1996; Sez. 2, Sentenza n. 1383 del 18/02/1985; Sez. 2, Sentenza n. 4030 del 05/09/1978; Sez. 2, Sentenza n. 743 del 15/03/1966).
Ma una volta che l’azione possessoria è stata definita, non vi era alcuna preclusione acché l’appaltante agisse rivendicando la restituzione del capannone, previo accertamento RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto scioglimento del rapporto, alla luce del recesso esercitato in via stragiudiziale.
Al riguardo, l’esercizio del diritto potestativo di recesso ad nutum del committente determina lo scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘appalto con efficacia ex nunc, perfezionandosi con la notizia datane all’appaltatore, rispetto alla quale il pagamento di quanto dovuto costituisce una mera conseguenza, e non una condizione, con la correlativa acquisizione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore a ricevere l’indennizzo per le spese sostenute, i lavori eseguiti ed il mancato guadagno, secondo il moRAGIONE_SOCIALEo che si profila per i riflessi risarcitori di un fatto già accaduto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012; Sez. 2, Sentenza n. 8448 del 01/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4750 del 29/04/1991; Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 24/10/1975; Sez. 3, Sentenza n. 1491 del 18/04/1975; Sez. 1, Sentenza n. 456 del 13/02/1958; Sez. 3, Sentenza n. 1870 del 14/06/1972; contra le risalenti e superate pronunce di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2484 del 16/10/1967; Sez. 2, Sentenza n. 743 del 15/03/1966).
Peraltro, la pronuncia impugnata ha puntualizzato che, attraverso l’instaurazione di un autonomo giudizio, l’assuntore aveva ottenuto l’indennità spettante per l’esercizio del recesso a cura RAGIONE_SOCIALE‘appaltante. Ed ha altrettanto correttamente rilevato che, in ogni caso, l’appaltatore – a fronte RAGIONE_SOCIALEa domanda di rivendica azionata dal committente, alla luce
RAGIONE_SOCIALE‘esercitato diritto potestativo unilaterale di recesso – non avrebbe potuto ritenere il cespite in attesa del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1152 c.c., diritto di ritenzione che costituisce un mezzo di autotutela di natura eccezionale che non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12483 del 19/04/2022; Sez. 2, Sentenza n. 12232 del 19/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 5828 del 16/11/1984; Sez. 1, Sentenza n. 51 del 09/01/1975).
1.4.- Né ha senso indagare sulla ricorrenza del paventato vizio di motivazione sulla individuazione del momento in cui sarebbe stata dovuta la restituzione.
Premesso che tale vizio è stato dedotto senza il riferimento ad alcuna cornice edittale volta a ricondurlo nello schema tassativo dei vizi denunciabili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, c.p.c., in ogni caso, la verifica richiesta è stata argomentata alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘incidenza sul quantum RAGIONE_SOCIALEa tutela risarcitoria riconosciuta, sicché vi è carenza di interesse sul punto, atteso che la sentenza d’appello ha limitato la riparazione del danno ai soli nocumenti derivanti da danneggiamenti e ammaloramenti del capannone, escludendo la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria relativa alle perdite di utilità derivate dalla mancata disponibilità del cespite, per difetto di prova.
Ora, rispetto ai pregiudizi per il deprezzamento del bene, non assume alcun rilievo stabilire il momento da cui la restituzione fosse dovuta.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il radicale contrasto di giudizio su vicende identiche, per avere la Corte RAGIONE_SOCIALE riconosciuto il risarcimento del danno, a fronte di altro giudizio intrapreso dinanzi alla stessa Corte tra COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE, i cui “componenti” sarebbero stati “gli stessi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE“, concernente altro capannone artigianale, le cui opere sarebbero state appaltate all’odierno ricorrente, giudizio nel quale, rispetto ad analoghi fatti di spoglio e di recesso contrattuale, la pronuncia
finale aveva avuto un contenuto radicalmente diverso, essendo stato escluso il diritto al risarcimento del danno in ordine a qualsiasi voce.
2.1.- La censura è inammissibile.
Infatti, anche tale contestazione non è stata ricondotta nell’ambito dei vizi tipici di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c.
In proposito, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri RAGIONE_SOCIALEa tassatività e RAGIONE_SOCIALEa specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021; Sez. L, Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014).
Nella fattispecie, si fa riferimento genericamente ad un contrasto con l’esito di altro giudizio, senza null’altro addurre, sicché difetta, in ordine a tale doglianza, l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa rubrica, la puntuale esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui è proposta nonché l’illustrazione RAGIONE_SOCIALE argomenti posti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e l’analitica precisazione RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronunzia.
2.2.- E in ogni caso, quand’anche tale motivo si fosse potuto leggere in termini di violazione del giudicato, il rilievo non sarebbe stato pertinente, posto che la sentenza prodotta (RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1152/2017, pubblicata il 15 giugno 2017) non risulta munita RAGIONE_SOCIALE‘attestazione circa il passaggio in cosa giudicata ex art. 124 disp. att. c.p.c., il cui onere ricadeva sull’istante, indipendentemente dalla mancata contestazione RAGIONE_SOCIALEa controparte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018; Sez. 3,
Sentenza n. 6024 del 09/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 19883 del 29/08/2013).
E, in ogni caso, detto asserito giudicato si riferisce ad una vertenza che ha riguardato un committente diverso e un opificio diverso dato in appalto al COGNOME, sicché non si rientra nei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato di cui all’art. 2909 c.c.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta l’errore RAGIONE_SOCIALEa Corte distrettuale nella determinazione dei danni subiti dalla RAGIONE_SOCIALE, poiché l’appaltatore avrebbe detenuto il capannone in forza di un provvedimento giudiziario, sicché sarebbe difettato il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘illegittima detenzione del bene, senza peraltro che la RAGIONE_SOCIALE avesse indicato, né quantificato, i danni subiti.
In proposito, l’istante deduce che il danno per stasi produttiva RAGIONE_SOCIALE‘attività e per il mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALE obiettivi imposti con il decreto di finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘opera avrebbe rappresentato la conseguenza diretta del richiamato illecito comportamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, tanto da indurre il RAGIONE_SOCIALE ad ottenere, in sede penale, il sequestro conservativo del capannone.
Aggiunge il ricorrente che il cespite sarebbe stato privo di agibilità e che l’attività lavorativa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sarebbe iniziata solo il 27 ottobre 2016 e dunque a distanza di oltre 11 anni dalla restituzione, avvenuta il 15 febbraio 2006, né la RAGIONE_SOCIALE avrebbe proposto ricorso avverso il decreto di revoca del finanziamento pubblico riguardante il capannone.
3.1.- La censura è inammissibile.
Anche in questo caso il motivo è indefinito e, dunque, lede il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, primo comma, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le
censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa.
Il che non è accaduto nel caso di specie.
3.2.- Ad ogni modo, per quanto anzidetto, vi è difetto di interesse a contestare la quantificazione del danno sulla scorta del riferimento al periodo in cui ha avuto origine l’illegittima detenzione del cespite, posto che la sentenza d’appello si è limitata a riconoscere i nocumenti per il deprezzamento del capannone e ha, invece, espressamente negato la spettanza RAGIONE_SOCIALEa voce di danno da occupazione illegittima per carenza di prova (vedi sui termini del riconoscimento di tale voce risarcitoria, da ultimo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
4.- In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente (non ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, come da comunicazione del RAGIONE_SOCIALE del 23 luglio 2018, prot. n. 22531), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione civile, in data 20 gennaio 2023.