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Recesso contratto preliminare: la validità parziale

La Corte di Cassazione chiarisce la validità del recesso da un contratto preliminare, anche se l’accordo di recesso è sottoscritto solo da alcuni dei contraenti. L’ordinanza stabilisce che, sebbene l’accordo non possa sciogliere l’intero contratto, produce effetti vincolanti tra le parti firmatarie. Nel caso specifico, un promissario acquirente di quote societarie aveva pattuito il recesso con due dei tre promittenti venditori. La Corte ha ritenuto tale recesso valido ed efficace tra di loro, rigettando la tesi dell’inefficacia totale dell’atto e respingendo la conseguente richiesta di risarcimento per responsabilità professionale degli avvocati coinvolti.

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Recesso Contratto Preliminare: Quando è Valido Anche Senza la Firma di Tutti?

Il recesso da un contratto preliminare è una questione complessa, specialmente quando coinvolge più parti e una di esse non partecipa all’accordo di scioglimento. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sulla validità ed efficacia di un recesso pattuito solo da alcuni dei contraenti, delineando i confini tra risoluzione totale e validità parziale dell’accordo. Questo caso offre spunti fondamentali sulla gestione dei contratti plurilaterali e sulle conseguenze di un’intesa non unanime.

I Fatti del Caso

La vicenda trae origine da un contratto preliminare stipulato nel 2007, con cui tre soci si impegnavano a vendere a un acquirente il 25% delle quote di una S.r.l. Il contratto conteneva una clausola specifica che negava al promissario acquirente la possibilità di recedere. Tuttavia, alcuni mesi dopo, lo stesso acquirente manifestava l’intenzione di ritirarsi dall’affare. Veniva quindi redatta una scrittura privata, firmata però solo da due dei tre soci venditori, con cui si prendeva atto del recesso dell’acquirente e si concordava la restituzione delle somme già versate.

Il terzo socio, non firmatario dell’accordo, non ha mai aderito. La situazione si è complicata ulteriormente a seguito del decesso di uno dei soci firmatari e della successiva azione legale intentata dall’acquirente per ottenere la restituzione del residuo importo pattuito. I soci venditori, assistiti da due legali, si sono opposti a un decreto ingiuntivo, ma il procedimento di opposizione è stato dichiarato estinto per un vizio procedurale. Di conseguenza, i soci hanno avviato una causa per responsabilità professionale contro i loro avvocati, sostenendo che, se l’opposizione fosse andata a buon fine, non avrebbero subito alcun danno. La tesi difensiva si basava sull’inefficacia della scrittura di recesso, proprio perché non sottoscritta da tutti i contraenti originari.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di uno dei soci, confermando le decisioni dei giudici di merito e negando il diritto al risarcimento del danno per responsabilità professionale. Il punto centrale della decisione è che la scrittura privata, sebbene non firmata da tutti i promittenti venditori, non era affatto inefficace. Secondo i giudici, quell’atto aveva una duplice valenza: da un lato, rappresentava una rinuncia da parte dei due soci firmatari ad avvalersi della clausola che vietava il recesso; dall’altro, consentiva legittimamente all’acquirente di recedere dal contratto, ma con effetti limitati esclusivamente ai rapporti con i due soci che avevano sottoscritto l’accordo.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha operato una distinzione fondamentale tra la risoluzione per mutuo dissenso dell’intero contratto preliminare e l’esercizio del diritto di recesso consentito solo da alcuni dei contraenti. Per sciogliere l’intero contratto (risoluzione), sarebbe stato necessario il consenso di tutte le parti originarie, incluso il terzo socio non firmatario. La mancanza della sua firma ha impedito il perfezionamento dell’effetto risolutivo totale.

Tuttavia, questo non rende l’accordo invalido. La scrittura privata del settembre 2007 è stata interpretata come un patto valido ed efficace tra i soli firmatari. I due soci, firmando, hanno di fatto rinunciato alla clausola di irrevocabilità e hanno accettato il recesso dell’acquirente. Questo recesso, sebbene non opponibile al terzo socio, era perfettamente legittimo nei confronti dei due che lo avevano autorizzato. Di conseguenza, l’obbligazione di restituire le somme versate, assunta dai due soci, era pienamente valida.

La Cassazione ha anche sottolineato che la pretesa inefficacia della scrittura era infondata. L’accordo, pur non essendo in grado di estinguere il rapporto contrattuale con il socio assente, aveva creato nuovi e vincolanti obblighi tra le parti che lo avevano sottoscritto. Pertanto, l’opposizione al decreto ingiuntivo, basata su questa presunta inefficacia, avrebbe avuto scarse probabilità di successo. Di conseguenza, è stato escluso un danno risarcibile derivante dall’estinzione del giudizio di opposizione, rendendo infondata l’azione di responsabilità contro i legali.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza offre un importante principio di diritto per la gestione dei contratti plurilaterali. La lezione principale è che un accordo modificativo o risolutorio parziale non è necessariamente nullo, ma può produrre effetti limitati alle sole parti che lo hanno sottoscritto. Chi firma un accordo di questo tipo non può successivamente invocarne l’inefficacia a causa della mancata adesione di un’altra parte, in virtù del principio che vieta di agire contro il proprio operato (venire contra factum proprium).

In pratica, prima di firmare un accordo che modifica un contratto precedente, è fondamentale assicurarsi del consenso di tutte le parti originarie se si desidera ottenere un effetto estintivo totale. In caso contrario, si rischia di rimanere vincolati a obbligazioni parziali, valide ed esigibili, mentre il rapporto contrattuale con le parti non firmatarie potrebbe rimanere in vigore, con tutte le possibili complicazioni che ne derivano.

Un accordo di recesso da un contratto preliminare è valido se firmato solo da alcune delle parti?
Sì, ma solo tra le parti che lo hanno sottoscritto. Secondo la Corte, l’accordo non può sciogliere l’intero contratto (effetto che richiederebbe il consenso di tutti), ma è efficace nel regolare i rapporti tra i firmatari, che con la loro sottoscrizione rinunciano a far valere patti contrari, come un divieto di recesso.

Quali sono gli effetti di un recesso parziale nei confronti del contraente che non ha firmato l’accordo?
L’accordo di recesso non è opponibile al contraente che non lo ha sottoscritto. Questo significa che il rapporto contrattuale tra l’acquirente recedente e il venditore non firmatario rimane inalterato. In teoria, quest’ultimo potrebbe ancora agire per l’adempimento del contratto preliminare nei limiti della sua quota.

Perché è stata respinta la domanda di responsabilità professionale contro gli avvocati?
La domanda è stata respinta perché la Corte ha ritenuto che l’esito favorevole del giudizio di opposizione (poi estinto) fosse altamente improbabile. La tesi difensiva principale, basata sull’inefficacia dell’accordo di recesso, era infondata. Poiché non vi era un’alta probabilità di vittoria, non si poteva configurare un danno concreto e risarcibile causato dall’errore procedurale che ha portato all’estinzione del processo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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