Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11737 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5071/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che li rappresenta e difende.
–
ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale –
contro
COGNOME NOME, quale successore della società cessata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (EMAIL).
incidentale- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 749/2020 del 24 ottobre 2019 (sentenza parziale) e la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2271/2021 depositata il 16/07/2021 (sentenza definitiva).
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso, affidato a 5 motivi, per la cassazione sia della sentenza parziale n. 749/2020 del 10 marzo 2020, sia della sentenza definitiva n. 2271/2021 del 16 luglio 2021, con cui la Corte d’appello di Milano ha accertato: l’illegittimità del recesso dal contratto di affiliazione commerciale da parte di RAGIONE_SOCIALE; l’illegittima condotta tenuta da RAGIONE_SOCIALE nel periodo di preavviso; la violazione del divieto di concorrenza da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Il tutto nell’ambito di un articolato contesto negoziale tra le parti caratterizzato da: avere in data 1 Aprile 2008 RAGIONE_SOCIALE sottoscritto con RAGIONE_SOCIALE un contratto di franchising relativo ad un punto vendita in INDIRIZZO; avere in data 22 gennaio 2010 RAGIONE_SOCIALE stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda avente ad oggetto un locale sito al INDIRIZZO di INDIRIZZO con RAGIONE_SOCIALE, società partecipata da RAGIONE_SOCIALE che appunto si occupa della gestione dei negozi; avere in data 27 settembre 2011 MGS e RAGIONE_SOCIALE rinnovato con modifiche il contratto di
franchising; avere RAGIONE_SOCIALE tra novembre e dicembre 2012 imposto a NOME la chiusura di altro punto vendita in INDIRIZZO; avere, con raccomandata 21 gennaio 2013, RAGIONE_SOCIALE comunicato a NOME il recesso dal contratto di affiliazione del 2011 con un preavviso di tre mesi e la conseguente cessazione ipso iure degli effetti del collegato contratto di affitto di azienda in forza di clausola in tal senso appunto contenuta in tale ultimo contratto.
Resiste con controricorso, anche contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi, COGNOME NOME, in proprio ed in qualità di socio unico della RAGIONE_SOCIALE liquidazione, cancellata d’ufficio dal registro delle imprese.
Resistono con controricorso al ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti in via principale denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 3 della L. n. 129/2004 (‘legge sul franchising’) e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, avendo nelle impugnate sentenze la corte di merito erroneamente ritenuto che il recesso di RAGIONE_SOCIALE dal contratto di franchising sia stato esercitato in violazione della durata minima contrattuale prevista dalla norma, che sarebbe applicabile soltanto al contratto a tempo indeterminato, e non anche a quello a tempo determinato.
Con il secondo motivo denunciano, in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., l’irriducibile contraddittorietà tra le statuizioni della sentenza parziale e quelle della sentenza definitiva, ove quest’ultima considera -contrariamente alla prima -ai fini dell’accertamento e della
quantificazione del danno per la presunta violazione dell’art. 2557 c.c., che il rapporto di franchising tra le parti non sia stato interrotto e novato dal contratto di franchising sottoscritto nel 2011, mentre invece la sentenza parziale ha ritenuto che il contratto di franchising sottoscritto nel 2011 sia da considerare autonomo e distinto rispetto al contratto di franchising del 2008.
Con il terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione ex art. 360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ., delle norme sulla nullità e sulle decadenze processuali, là dove la corte territoriale ha ritenuto di potersi pronunciare sulla domanda di MGS con cui è stata dedotta l’illegittimità del recesso esercitato da RAGIONE_SOCIALE per violazione dell’art. 3, 3° comma, della legge sul franchising, ancorché configurante una mutatio libelli .
Con il quarto motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2557, 2043 e 2697 cod. civ., in quanto la corte d’appello non avrebbe correttamente considerato che il divieto di cui all’art. 2557 c.c. riguarda solo l’inizio di una ‘nuova impresa’; denunciano inoltre la violazione dell’art. 360, 1° comma n. 5, cod. proc. civ., dato che la corte di merito ha condannato RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno conseguente alla violazione dell’art. 2557 cod. civ., senza però aver condotto alcun accertamento in merito alla sussistenza di un effettivo sviamento di clientela a danno di MGS ed omettendo l’esame di fatti decisivi per il giudizio, circa il momento inziale da cui calcolare il risarcimento del danno.
Con il quinto motivo censurano la sentenza definitiva ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per omesso esame su fatti decisivi per il giudizio, in punto accertamento e quantificazione del danno in ipotesi subìto da MGS, oggetto di puntuali critiche rivolte dai ricorrenti alla CTU espletata nel secondo grado di giudizio, rimaste dal consulente tecnico d’ufficio invero non esaminate né confutate.
6. Il primo motivo è infondato.
Contrappone (anche facendo riferimento a tesi di dottrina, ad un’isolata pronuncia di merito e ad un disegno di legge n. 2093/1997 che aveva esplicitamente previsto la durata minima anche al contratto di franchising, per poi escluderla nella legge sul franchising) il dato letterale del citato art. 3, comma 3, legge n. 129/2004, all’interpretazione data dalla corte territoriale, tesa ad evitare disparità di trattamento tra l’ipotesi del contratto di franchising a tempo determinato, per cui letteralmente la disposizione prevede una durata minima triennale, ed il contratto di franchising a tempo indeterminato, per il quale la norma nulla espressamente dispone.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’esercizio del potere contrattuale di recesso riconosciuto dall’autonomia privata deve essere posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali – quali quello della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e della correttezza (alla luce dei quali devono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale)-, al fine di evitarsi che l’esercizio del relativo diritto soggettivo possa sconfinare nell’abuso e nell’arbitrio. Ne deriva dunque la possibilità del controllo da parte del giudice, in particolare in ipotesi di provata disparità di forze tra i contraenti, al fine di valutare se l’esercizio della facoltà riconosciuta all’autonomia contrattuale abbia operato in chiave elusiva dei princìpi espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della correttezza (Cass., 18/09/2009, n. 20106).
In sostanziale applicazione di tali principi la corte territoriale ha affermato l’illegittimità del recesso di RAGIONE_SOCIALE dal contratto di franchising stipulato con RAGIONE_SOCIALE, con ogni conseguenza anche in ordine alla cessazione del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con RAGIONE_SOCIALE, perché
come nel franchising a tempo determinato, anche nel caso di contratto di franchising a tempo indeterminato, quale appunto quello oggetto di causa, risulta contrario a buona fede, ed in ultima analisi abusivo ed arbitrario, il recesso dell’affiliante prima del decorso della durata minima di almeno tre anni, dato che che questo periodo costituisce il lasso di tempo minimo sufficiente all’ammortamento dell’investimento da parte dell’affiliato.
Le considerazioni svolte nel ricorso, secondo cui nel caso di specie sarebbe stato stipulato un contratto di franchising cd. light , implicante oneri ed investimenti non cospicui, non integrano idonee censure alle sentenze impugnate, concernendo accertamenti e valutazioni di fatti in mera contrapposizione di quelle operate dal giudice di merito, secondo cui RAGIONE_SOCIALE coinvolgeva il proprio operatore nelle iniziative concernenti la risistemazione dei punti vendita, imponendogli ulteriori oneri, e costringendo alla chiusura pre-natalizia tra il novembre e dicembre 2012 proprio il punto vendita di INDIRIZZO a Milano.
6.1. L’ulteriore assunto che il rapporto avrebbe dovuto essere unitariamente considerato a far data dal contratto del 2008, con la conseguenza che il periodo di durata minima triennale sarebbe interamente decorso alla data del recesso di RAGIONE_SOCIALE, si sostanzia del pari in una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella svolta dal giudice di merito e congruamente motivata in riferimento al dato testuale del successivo contratto del 2011 secondo cui quest’ultimo rappresenta ‘l’intera ed unica convenzione tra le parti che sostituisce ogni precedente accordo orale e scritto intercorso tra le parti’ (cfr. art. 21.1)’, che, in quanto valutazione del fatto e della prova documentale, non può essere oggetto di riesame in sede di legittimità (cfr., quanto al riesame del merito, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148 e, quanto alla revisione dell’apprezzamento delle prove, Cass.,
24/05/2006, n. 12362; conf. Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485).
6.2. Infondata è altresì la lamentata contraddizione tra la sentenza parziale e quella sentenza definitiva là dove si ravvisa l’esistenza di due contratti distinti di franchising, per altro verso emettendo condanna di risarcimento del danno per violazione dell’art. 2557 cod. civ. estesa anche nel periodo di sottoscrizione del nuovo contratto di franchising, in tal modo implicitamente considerando il rapporto di franchising tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE come un unico rapporto continuativo affatto interrotto dalla sottoscrizione nel 2011 del contratto modificativo del precedente.
Essa non risulta invero correlata alla motivazione con cui la corte milanese è sì pervenuta alla condanna al risarcimento del danno per violazione dell’art. 2557 cod. civ., ma nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in quanto individuata come autore dell’illecito, e non di RAGIONE_SOCIALE, parte del contratto di franchising. A nulla, dunque, rileva che la condanna sia stata estesa anche nel periodo di sottoscrizione del nuovo contratto di franchising, perché la violazione non riguarda i contratti di franchising che si sono susseguiti nel tempo, bensì il contratto di affitto di azienda questo sì unico- stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
7. Il secondo motivo è infondato.
Premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di sentenza definitiva il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio tale violazione (v. Cass. 6689/2012; Cass., 05/10/2020, n. 21258), nel caso di specie il motivo non è correlato alla motivazione, in cui sia la sentenza parziale sia quella definitiva sempre parlano di due distinti
contratti di franchising.
Come già rilevato in sede di scrutinio del primo motivo, la corte di merito accerta e quantifica il danno per la presunta violazione dell’art. 2557 cod. civ. in relazione all’illecito perpetrato da RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna considerazione in ordine ai contratti di franchising stipulati tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (v. infatti p. 27 della sentenza parziale : ‘è pacifico che RAGIONE_SOCIALE, successivamente alla conclusione del contratto di affitto stipulato con RAGIONE_SOCIALE, abbia iniziato una nuova attività identica a quella svolta da NOME (vendita di telefonia e accessori), nella stessa via dove NOME svolgeva la sua attività, a circa 700 metri di distanza (circostanza accertata e coperta da giudicato interno)’.
Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Esso non è correlato alla motivazione della sentenza parziale, ove non risulta evidenziata l’esistenza di un’ inammissibile mutatio libelli , quanto bensì posto in rilievo che ‘nel caso di specie, la violazione della durata minima contrattuale è stata dedotta dalla parte attrice nel giudizio di primo grado, con la memoria depositata nel termine assegnato ex art. 183 sesto comma n 1 c.p.c. e successivo conseguente sviluppo del contraddittorio. Le convenute sono state poste perciò in condizione di esercitare, come in concreto hanno fatto, le facoltà difensive in relazione a tale specifico profilo, senza che possa configurarsi alcuna violazione del contraddittorio’ (v. p. 23 della sentenza parziale).
La doglianza delle ricorrenti, per cui nella domanda introdotta solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la MGS avrebbe invocato, sulla base della ‘natura imperativa della norma posta a presidio del franchisee la rilevabilità anche d’ufficio della nullità di previsioni in deroga alla durata minima legale’, mentre oggetto
di causa non sarebbe ‘stata alcuna nullità delle previsioni contrattuali, bensì l’esercizio di un recesso che, in thesi , è stato compiuto prima del decorso del termine minimo previsto dall’art. 3, co. 3, L. n. 129/2004; e vi è stata una domanda di risarcimento danni fondata non già sulla nullità del contratto, bensì sulla ‘illegittimità’ del recesso perché esercitato prima del termine minimo di durata’ è in ogni caso infondata.
Giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimirtà la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ( petitum e causa petendi ), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n. 12310; Cass., 25/05/2018, n. 13091; Cass., 14/02/2019, n. 4322; Cass., 7 settembre 2020, n. 18546).
9. Il quarto motivo è infondato.
Le ricorrenti sollecitano invero un inammissibile riesame del giudizio di fatto della corte di merito concernente l’intrapresa da parte di RAGIONE_SOCIALE, successivamente alla conclusione del contratto di affitto stipulato con NOME, di una nuova attività identica a quella svolta da RAGIONE_SOCIALE (vendita di telefonia e accessori), nella stessa via dove NOME svolgeva la sua attività, a circa 700 metri di distanza e, ravvisando l’illecito ex art. 2557 cod. civ., l’ha condannata al risarcimento del danno, accertato nella sua derivazione causale e liquidato nell’ammontare sulla base dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Orbene, come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo di affermare, il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la rivalutazione dei fatti o delle prove, sostanziandosi nel mero
contro
llo che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logico-giuridici (v., tra le tante, Cass., 20/07/2021, n. 20753; Cass., 05/07/2022, n. 21259).
10. Il quinto motivo è infondato, perché dietro la censura dell’omesso esame su fatto decisivo si nasconde in realtà la richiesta di riesaminare i fatti di causa e le risultanze processuali, sindacato precluso a questa Corte di legittimità.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo tutte le volte in cui il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se in sentenza non ha dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. 19830/2021; 28887/2019; 23782/2017). Neppure si può far rientrare nel motivo di ricorso in esame l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 14802/2017), l’incompletezza dell’espletata CTU (Cass. 30315/2017), o il raffronto tra le ragioni della decisione e le risultanze del materiale istruttorio (Cass. 13023/2019).
Si è da questa Corte altresì precisato che ai fini della sussistenza del motivo previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. ‘costituisce un “fatto” non una “questione” o un “punto” ma un vero e proprio “accadimento storico”, non costituendo “fatti” suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c., l’omesso esame delle argomentazioni o deduzioni difensive. (Cass., 13/04/2021, n. 9637).
11. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente incidentale censura la sentenza definitiva nella parte in cui la corte di merito ha rigettato le domande del sesto motivo dell’appello principale di NOME, ritenendo erroneamente le relative richieste di condanna al pagamento non contenute nelle conclusioni di MGS stessa, che
invece vi facevano espresso riferimento.
Con il secondo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., censura la sentenza definitiva per insanabile contraddittorietà tra le premesse e le conclusioni della motivazione, ove -nel quantificare il danno subìto da RAGIONE_SOCIALE in conseguenza dell’esercizio illegittimo del recesso – ha liquidato una somma finale in maniera non corrispondente e non coerente rispetto all’intero percorso motivazionale.
Con il terzo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. censura la sentenza definitiva per inconciliabile contraddittorietà nella parte in cui ha considerato l’arco temporale del risarcimento dovuto da RAGIONE_SOCIALE fino al termine del contratto di affitto di azienda (22 gennaio 2013) invece che fino al termine del contratto di franchising (27 settembre 2014) o comunque fino al termine del periodo di preavviso (21 aprile 2013), avendo affermato che RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto recedere dal contratto di affitto una volta iniziata la concorrenza illecita da parte di RAGIONE_SOCIALE.
14. Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.
Nella sentenza impugnata la corte di merito ha espressamente affermato che RAGIONE_SOCIALE ‘non ha formulato le relative domande, né esse possono essere ricomprese nelle conclusioni come precisate (domanda di condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni conseguenti al divieto di concorrenza sleale)’ (v. pag. 31, Sentenza Definitiva)’.
Dal canto suo il ricorrente incidentale riporta nella presente sede le conclusioni assunte in atto di citazione in appello ed in sede di precisazione conclusioni, che non contengono espressamente le domande della cui omissione il ricorrente si duole, quanto piuttosto un riferimento a conclusioni in precedenza formulate, non solo in atto di citazione, ma anche in seconda memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., e
comunque ci si rimette alla valutazione del giudice in relazione al ‘diverso importo che emergerà a seguito dell’istruttoria o sarà ritenuto equo dalla Corte, alle voci attualmente non quantificabili’, per cui, nei limiti in cui il ricorrente incidentale ha ritenuto di delineare il contesto processuale, non risulta configurabile il lamentato vizio di omessa pronuncia (v. Cass., 14/10/2021, n. 28072: ‘Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. , postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi’; Cass., 25/05/2021, n. 14418; Cass., 17/02/2023, n. 5089).
Il secondo e il terzo motivo di ricorso incidentale sono inammissibili, sostanziandosi in realtà nella richiesta di riesame delle emergenze processuali e probatorie laddove il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado.
Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra i ricorrenti delle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi. Compensa tra i ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza