Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18229 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18942 R.G. anno 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME ;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 965/2020 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 24 marzo 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con sentenza del 21 ottobre 2016 il Tribunale di Verona ha definito il giudizio promosso da RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE: giudizio in cui era intervenuto NOME COGNOME, fideiussore della società attrice.
Il Tribunale ha accertato l’illegittimità del recesso operato dalla banca da due aperture di credito, una delle quali garantita da ipoteca, e ha in conseguenza disposto il ripristino immediato dei relativi contratti, oltre che dei conti correnti su cui erano state concesse linee di finanziamento per gli importi di euro 400.000,00 e di euro 70.000,00; ha inoltre disposto che la banca procedesse alla cancellazione delle segnalazioni operate presso la Centrale rischi della Banca d’Italia e ha infine condannato la stessa convenuta al risarcimento del danno, liquidato nella complessiva somma di euro 70.000,00.
─ La pronuncia è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, nella resistenza della società RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Venezia ha reso, in data 24 marzo 2020, pronuncia con cui, in accoglimento del proposto gravame, ha respinto le domande proposte dei confronti della banca.
Contro la decisione della Corte lagunare RAGIONE_SOCIALE e COGNOME hanno notificato un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, resistito con controricorso da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Anche per rendere più agevole la comprensione dei motivi, conviene dar conto, in via di sintesi, del percorso motivazionale della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha preso anzitutto in considerazione le condizioni pattuite per le due aperture di credito. Ha osservato: che l’art. 3 dei due contratti prevedeva che l’apertura di credito avesse durata di due anni e che, decorso tale termine, il rapporto si intendeva concesso a tempo indeterminato; che non era stata convenuto alcunché
con riguardo al recesso dalle aperture di credito a tempo determinato divenute, alla scadenza del biennio, a tempo indeterminato; che, in particolare, doveva escludersi che dette aperture di credito restassero assoggettate alla disciplina del recesso per giusta causa di cui all’art. 8, lett. e), dei contratti, il quale regolava ipotesi specifiche di giusta causa di recesso consistenti nell’inadempimento e in altre specifiche situazioni di pregiudizio alla garanzia patrimoniale, ma nulla diceva «circa la possibilità di recesso ad nutum in caso di superamento del termine originario di due anni che – pertanto non espressamente disciplinato»; che, in conseguenza, alle aperture di credito a tempo determinato che si fossero convertite in aperture di credito a tempo indeterminato era applicabile l’art. 1845 c.c. (dovendosi qui precisare che la Corte di merito ha inteso far riferimento alla disciplina del recesso di cui al comma 3 del detto articolo); che l’applicazione di tale norma codicistica non poteva ritenersi esclusa: sebbene le parti avessero previsto una particolare disciplina del recesso per giusta causa nel periodo anteriore alla scadenza del termine dell’apertura di credito a tempo determinato, ovvero del termine minimo dell’apertura di credito a tempo indeterminato, nulla autorizzava a ritenere che le stesse avessero inteso limitare a tali ipotesi il recesso per il caso di apertura di credito divenuta a tempo indeterminato per il decorso dei due anni. Il Giudice distrettuale ha poi osservato che il termine di preavviso, assegnato dalla banca, e pari a quaranta giorni, risultava essere superiore a quello di quindici giorni contemplato dal cit. art. 1845, comma 3, c.c.. Ha spiegato che, una volta ritenuta la possibilità di recesso anche in assenza di giusta causa, l’unica verifica da compiersi in ordine all’eventuale illegittimità del recesso stesso si ricollegava alla violazione delle regole della buona fede, e quindi alla possibilità di individuare, nella fattispecie, gli estremi di un recesso del tutto improvviso ed inopinato, tale da determinare una brutale rottura del rapporto di credito. La Corte di merito ha poi osservato non essere
ravvisabili nella condotta della banca elementi tali da indurla a ritenere come contrario a buona fede l’esercizio del diritto di recesso. Sul punto ha rilevato: che il 6 giugno 2012 la banca aveva preannunciato l’ esigenza di una rinegoziazione dei termini contrattuali; che era rimasta sostanzialmente incontroversa in causa la circostanza per cui i bilanci della società RAGIONE_SOCIALE erano costantemente in perdita; che era restato parimenti incontestato il dato della mancata ricostituzione della provvista dell’apertura di credito ipotecaria: circostanza -questa del mancato ripristino della provvista -che, seppure non valutabile in termini di inadempimento della società, appariva, quantomeno, «significativa della necessità di verificare la concreta operatività di quell’impresa, certamente non essendo usuale che la somma utilizzata non mai stata ricostituita»; che il pregresso comportamento della banca valeva ad escludere che il recesso della stessa potesse considerarsi brusco ed inopinato; che infatti la missiva del 6 giugno 2012 aveva fatto seguito al costante trend negativo della società alla quale era stata pure richiesta, anni prima, la predisposizione di un piano di rientro; che l’ampiezza del termine assegnato in occasione del recesso, pari a quaranta giorni, valeva «ad evidenziare un comportamento della banca non diretto a porre in difficoltà finanziarie alla società, ma a concederle un ampio periodo di tempo per rientrare dal debito» e valeva comunque ad escludere «una condotta non di buona fede da parte della banca».
2. Col primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1845 c.c. . Si deduce che il contratto intercorso tra le parti individuava le precise condizioni in presenza delle quali la banca poteva recedere dal rapporto non ammettendo il recesso ad nutum. È contestata l’affermazione secondo cui il recesso delle aperture di credito divenute a tempo indeterminato non sarebbe regolata contrattualmente. Si invoca, sul punto, l’art. 8, lett. e) , dei contratti di apertura di credito, ove era previsto che in ogni caso la banca si
riservava il diritto di recedere dal contratto qualora il beneficiario del finanziamento non avesse adempiuto puntualmente alle proprie obbligazioni convenute o qualora si fossero verificate ulteriori situazioni specifiche.
Col secondo mezzo i ricorrenti oppongono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1375 c.c.. Deducono gli istanti che non sarebbe presente in atti alcuna comunicazione di recesso in relazione all’apertura di credito sul conto corrente n. 274/80 e che, con riferimento a tale rapporto, la lettera del 6 giugno 2012 non conterrebbe alcuna richiesta di rinegoziazione. Col motivo di ricorso si sottolinea, inoltre, il rilievo che assume, in materia di recesso dall’apertura di credito, l’osservanza dei principi di correttezza e di buona fede.
Col terzo motivo si lamenta il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.. Viene rilevato come l’illegittimità del recesso determini l’obbligo di ripristinare i rapporti e come tale illegittimità abbia precise conseguenze sul piano risarcitorio.
Il quarto motivo pure evoca l’art. 360, n. 3, c.p.c.. Esso è incentrato sugli effetti pregiudizievoli conseguiti alla segnalazione presso la Centrale dei rischi: segnalazione attuatasi per effetto del recesso da reputarsi illegittimo.
3 . -Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo preannuncia, nella rubrica, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1845 c.c., ma non è sviluppato in modo coerente con la sua titolazione. Esso consta, infatti, in una censura in fatto su ll’interpretazione che la Corte di appello ha fatto delle clausole contrattuali rilevanti ai fini della definizione della controversia.
Il ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., ha l’onere, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella
sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998). La censura che investe l’art. 1845 non è conforme a tale principio.
Non può del resto ritenersi che il motivo, al di là della sua rubricazione, abbia validamente introdotto doglianze, afferenti all’attività ermeneutica della Corte di appello, rispettose dei limiti del sindacato di legittimità. Infatti, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 9 agosto 2004, n. 15381). Il motivo in discorso si limita invece a dedurre che l’interpretazione del contr atto va condotta secondo i criteri legali (artt. 1363 ss. c.c.), tra cui include quella di cui all’artt. 1370 c.c., senza nulla ulteriormente argomentare in proposito.
Il primo motivo è dunque inammissibile.
3.2. Tale è anche il secondo mezzo.
La deduzione relativa al fatto che in relazione all’apertura di credito sul conto corrente n. 274/80 non sarebbe stata proposta una nuova negoziazione, né comunicato il recesso veicola questione di fatto, che nulla ha a che vedere con la violazione o falsa applicazione dell’art. 1375 c.c.: censura, quest’ultima che – al pari di quella avente ad oggetto l’art. 1845 c.c . -,non risulta svolta nei termini in cui avrebbe dovuto. La doglianza mostra, peraltro, di non confrontarsi con la sentenza impugnata dalla quale si ricava, in sintesi, che, esclusa l’illegittimità del recesso dall’apertura di credito ipotecaria , doveva ritenersi giustificato anche il recesso dall’apertura di credit o in conto corrente n. 274/80 (il rapporto su cui era incentrato il secondo motivo di appello: cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Per il resto, la Corte di merito non ha per certo sconfessato il principio, da ribadirsi nella presente sede, secondo cui il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell’affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un’interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate (Cass. 24 agosto 2016, n. 17291; cfr. pure Cass. 21 maggio 1997, n. 4538): la detta Corte ha anzi espressamente riconosciuto che la legittimità del recesso della banca andasse «vagliata alla stregua del parametro della buona fede contrattuale che la legge (art. 1375 c.c.) pone a carico del creditore».
Ora, il giudizio di merito applicativo di norme elastiche (come
appunto quella relativa alla buona fede) è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell’esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale), il giudice di merito compie un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. 6 aprile 2006, n. 8017; Cass. 13 maggio 2005, n. 10058), ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (Cass. Sez. U. 22 febbraio 2012, n. 2572, in motivazione).
Sennonché, alle plurime considerazioni attraverso cui la Corte di appello ha motivato il proprio convincimento circa la conformità dell ‘attività della banca al canone di buona fede, i ricorrenti contrappongono rilievi del tutto generici, basati sulla «copiosa documentazione» prodotta in causa e sugli arresti della giurisprudenza di legittimità circa la rilevanza di quel principio in materia di recesso dall’apertura di credito .
E’ da aggiungere che parte ricorrente, nel ricorso e nella memoria, sembra far menzione della legittimità del recesso dal rapporto di conto corrente n. 274/80, non del recesso dall’apertura di credito accesa su tale conto: in realtà, si legge nella sentenza impugnata (pag. 3) che il Tribunale aveva accertato l’illegittimità del recesso dal contratto di apertura di credito e il secondo motivo di gravame, come si è visto, investiva questo solo rapporto: la questione -di fatto -relativa al recesso dal conto corrente è dunque estranea al thema decidendum devoluto ai Giudici di merito ed è conseguentemente nuova in questa sede di legittimità; come tale essa deve considerarsi inammissibile.
3.3. Sono inammissibili, da ultimo, il terzo e il quarto motivo.
La Corte di merito ha ritenuto assorbiti i motivi di gravame in cui erano state sollevate questioni circa il ripristino dei rapporti, il risarcimento del danno e la segnalazione alla Centrale dei rischi. Ebbene, il ricorso per cassazione non può investire profili assorbiti dalla statuizione resa (sull’inammissibilità del ricorso su questioni assorbite cfr.: Cass. 16 giugno 2022, n. 19442; Cass. 5 novembre 2014, n. 23558; Cass. Cass. 1 marzo 2007, n. 4804).
4. – La sorte delle spese del giudizio di legittimità è regolata dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione