Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18095 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11061-2023 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1153/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2022 R.G.N. 1235/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Rapporto di agenzia
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, riformando la pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE volto ad ottenere il pagamento di somme a titolo di indennità di fine rapporto di agenzia e di indennità di mancato preavviso; in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla società, ha condannato l’agente al pagamento di euro 4.854,79 a titolo di restituzione di integrazioni provvigionali;
la Corte territoriale, in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che il recesso della società dal rapporto di agenzia con il COGNOME fosse giustificato dall’inadempimento di costui per il mancato raggiungimento dei minimi contrattuali pattuiti, in relazione ad una clausola contenuta nel contratto stipulato tra le parti che prevedeva come il mancato conseguimento di determinati obiettivi potesse consentire la risoluzione del rapporto;
la Corte, quindi, ritenuta la giusta causa di recesso ha negato l’indennità sostitutiva del preavviso ma anche l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., invocando la preclusione di cui al quarto comma della stessa norma, stante l’inadempimento grave imputabile all’agente;
in ogni caso, rammentate le condizioni cui la disposizione subordina l’erogazione dell’indennità in parola, la Corte territoriale ha rilevato come, nella specie, la prova di tali condizioni non fosse stata ‘minimamente fornita dal COGNOME, giacché costui nulla aveva allegato nel corpo del ricorso introduttivo di primo grado’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso la società;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito; 1.1. col primo motivo si denuncia: ‘nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art.2119 c.c., in relazione all’art. 360 n.3 e/o n.5 c.p.c., laddove la Corte territoriale, a pag.9 del provvedimento impugnato, ha ritenuto legittimo l’atto di recesso ad opera della RAGIONE_SOCIALE‘; si deduce che ‘la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto la legittimità del recesso operato dalla RAGIONE_SOCIALE e ciò in spregio delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa’;
1.2. con il secondo motivo si denuncia: ‘nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art.1341 c., in relazione all’art. 360 n.3 e/o n.5 c.p.c., laddove la Corte di Appello, non abbia considerato la vessatorietà della cl ausola contenuta nell’Allegato del mandato di agenzia del 01 aprile 2015.’; si eccepisce la vessatorietà di tale clausola e la mancanza di ‘specifica e duplice sottoscrizione ad opera del lavoratore’;
1.3. col terzo mezzo si denuncia: ‘nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art.1751 c., in relazione all’art. 360 n.3 e/o n.5 c.p.c., laddove la Corte di Appello, a pag.9 e 10, abbia escluso il riconoscimento della indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità di fine rapporto’; si sostiene che ‘in conseguenza della illegittimità del
recesso operato dalla NOME, all’agente deve essere riconosciuta la spettanza dell’indennità di preavviso e l’indennità di fine rapporto’;
2. il ricorso è inammissibile;
2.1. il primo motivo è inammissibile perché prospetta solo formalmente un error in iudicando ma, nella sostanza, critica l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza in fatto di un inadempimento dell’agente tale da giustificare il recesso per giusta causa della società, come è reso palese dal riferimento nella censur a ‘alle risultanze istruttorie emerse in corso di causa’;
le Sezioni unite hanno più volte ribadito l’inammissibilità di censure che ‘sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione’, così travalicando ‘dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti’ (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020);
2.2. parimenti inammissibile è il secondo motivo, perché la questione della mancata approvazione della clausola ritenuta vessatoria non risulta affrontata nella sentenza impugnata; alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente
come noto, secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di
evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 34469 del 2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017);
oneri nella specie non adempiuti dalla parte ricorrente;
2.3. l’ultimo motivo è inammissibile perché non si confronta col decisum e si fonda su di un presupposto errato, e cioè l’affermata ‘illegittimità del recesso operato dalla NOME‘ che, invece, per quanto sopra ha anche superato il vaglio di legittimità;
ogni altra doglianza contenuta nel motivo involge apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità;
conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ult eriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024 .