Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34109 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22998-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 205/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/03/2021 R.G.N. 641/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Rapporto di agenzia
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/11/2025
CC
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Lecco (di rigetto delle domande), dichiarava la giusta causa del recesso dell’agente commerciale NOME COGNOME in data 9.11.2015 dal contratto di agenzia intercorrente dal 2009 con la società RAGIONE_SOCIALE e condannava la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso (nella misura di € 60.667,31), delle provvigioni maturate sino alla data del recesso (pari a € 60.045,48), dell’indennità suppletiva ai sensi dell’AEC, da calcolarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Osservava la Corte di merito, in particolare, per quanto qui rileva, che era sussistente la giusta causa di recesso per il ritardo nel pagamento delle provvigioni, non essendo dimostrata una prassi dilatoria accettata e condivisa dall’agente, ritardo nei pagamenti aggravato nell’anno 2015, sì da giustificare la reazione dell’agente stessa.
Per la cassazione della sentenza d’appello la società propone ricorso con tre motivi, cui resiste l’agente con controricorso e ricorso incidentale con due motivi; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la società ricorrente principale deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1455, 1749 c.c.; sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha disatteso il principio in base al quale, nell’interpretazione del contratto, si deve valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla
conclusione del contratto, omettendo di considerare che la corresponsione da parte del preponente di provvigioni, accettate dall’agente con modalità differenti rispetto a quelle formalmente stabilite nel contratto, comporta l’instaurarsi di una prassi tra le parti che prevale sui termini formalmente previsti nell’accordo.
2. Il motivo è infondato.
La Corte non ha disatteso il principio interpretativo ricordato da parte ricorrente, ma in fatto ha valutato il comportamento complessivo delle parti del contratto di agenzia diversamente da quanto auspicato dalla parte medesima.
Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, risolvendosi il motivo di ricorso in esame nella richiesta di rivalutazione in fatto delle prove per mero dissenso sulle loro risultanze, rivalutazione inammissibile in questa sede di legittimità che non costituisce, per definizione, il terzo grado di merito; né parte ricorrente specifica quale affermazione della Corte di Milano è in contrasto con le norme richiamate.
Posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza
impugnata (v. Cass. n. 11769/2025, n. 14270/2024, n. 33425/2022, n. 9461/2021, n. 27702/2020, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006); c iò in linea con i più recenti approdi di questa Corte in tema di interpretazione degli atti negoziali, riservata al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi, da condurre sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell’ambito, più che di priorità di uno dei due criteri, piuttosto di un razionale gradualismo dei mezzi d’interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell’apprezzamento dell’atto negoziale (cfr. Cass. n. 701/2021; n. 11666/2022, n. 33425/2022, n. 20766/2024).
Con il secondo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1455, 1749, 1751, 2119 c.c. e art. 10 AEC Commercio. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che il lieve ritardo nella corresponsione delle provvigioni da parte del preponente non potesse qualificarsi quale inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto e legittimare il recesso dell’agente.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Come ricordato nella sentenza impugnata, al contratto di agenzia è applicabile il recesso per giusta causa le cui motivazioni sono mutuabili da quelle previste per il lavoro subordinato (Cass. n. 3595/2011, n. 11728/2014; v. anche Cass. n. 29290/2019).
9. Tanto acclarato, non sussiste errore di sussunzione, atteso che la valutazione della gravità della condotta ai fini del recesso è rimessa al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.
10. Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 1746, 1751 c.c. e art. 10 AEC Commercio e omesso esame del fatto decisivo consistente nell’inizio della nuova collaborazione dell’agente con un’azienda concorrente in concomitanza dell’invocato recesso con conseguente indebito riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Il motivo è inammissibile, perché dal compendio motivazionale della sentenza impugnata si ricava che tale dato non è stato considerato rilevante ai fini della valutazione della legittimità del recesso dell’agente o idoneo a elidere la stessa, trattandosi di dato esterno e successivo.
12. Infatti, ribadito quanto sopra osservato (§ 10) sull’insindacabilità in questa sede della congruamente motivata valutazione della legittimità del recesso, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), ma va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass n. 2961/2025). Né con il ricorso per cassazione
la parte può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017; cfr. anche Cass. n. 16056/2016, n. 5556/2025).
13. Con tempestivo ricorso incidentale, viene dedotta da parte controricorrente, con il primo motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), falsa o erronea applicazione degli artt. 1751, 2697 c.c., 7 AEC Commercio, 112 c.p.c., in relazione ai rivendicati bonus 2015 e indennità meritocratica, in base al criterio di prossimità della prova.
14. Il motivo non è ammissibile, perché la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile per cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; diverso profilo è quello dell’apprezzamento delle prove, spettante al giudice di merito, nel senso che la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.
15. Osserva il Collegio che il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all’art. 2697 c.c. (che impone all’attore di provare i fatti costitutivi del proprio
diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all’attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (Cass. n. 12910/2022).
16. Va, pertanto, disatteso il motivo di censura a mezzo del ·quale parte ricorrente incidentale si duole del mancato accoglimento dell’istanza di ordine di esibizione della documentazione contabile aziendale, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui tale strumento istruttorio è residuale ed espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, e deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultano indispensabili al fine della prova dei fatti controversi (cfr. Cass. n. 31251/2021).
17. Con il secondo motivo di ricorso incidentale di denuncia (art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.) omessa motivazione in violazione degli artt. 112 c.p.c., 5 d. lgs. n. 231/2002, 1224 e 1749 c.c., 5 RAGIONE_SOCIALE Commercio, in relazione alle richieste di pagamento delle provvigioni maturate nel semestre successivo alla cessazione del contratto, nonché degli interessi di mora sui ritardati pagamenti provvigionali in costanza di rapporto.
18. Il motivo non è fondato.
19. Quanto al primo aspetto, l’infondatezza discende dal carattere puramente esplorativo dei mezzi di prova richiesti, in assenza di qualsiasi elemento idoneo a specificarli e circoscriverli.
20. Quanto al secondo aspetto (spettanza degli interessi ex d. lgs. n. 231/2002), si osserva che i crediti riconosciuti in favore dell’agente sono stati maggiorati di (cumulo di) interessi e rivalutazione monetaria, quali crediti di lavoro, ai quali sono assimilati i crediti di lavoro parasubordinato.
21. Infatti, nell’ambito dei crediti di lavoro soggetti al regime di cui all’art. 429 c.p.c. e successive modificazioni, in materia di rivalutazione monetaria e interessi, rientrano tutti i crediti derivanti dai rapporti enumerati dall’art. 409 c.p.c., inclusi quelli di agenzia (Cass. n. 4957/2002 e successive conformi).
22. Ora, questa Corte ha affermato (Cass. n. 10528/2022; v. anche Cass. n. 1265/2025; cfr., inoltre, Cass n. 12088/2025) che, in tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di ” transazione commerciale ” di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 231/2002 – intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo – vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il genus dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso anche il contratto di agenzia.
23. Si trattava, peraltro, in tale caso, di attività di agente svolta avvalendosi della forma societaria, diversamente dal caso in esame, in cui l’attività di agente risulta essere stata svolta in forma individuale, quale prestazione d’opera continuativa e coordinata, quantunque autonoma, prevalentemente personale,
ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c.; invero, la causa è stata azionata e decisa nelle forme del rito del lavoro.
24. Opera, pertanto, la diversa (rispetto al meccanismo di protezione del creditore dai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali mediante applicazione, automatica a determinate condizioni, di interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002) e specifica protezione dei crediti di lavoro (privato) realizzata mediante il meccanismo di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria (nel senso di pagamento degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate) di cui all’art. 429, comma 3, c.p.c.
25. La locuzione ” crediti di lavoro ” di cui all’art. 429 cit. ha infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, un’ampia portata applicativa, essendo ricompresi in tale accezione tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto quelli aventi natura strettamente retributiva (Cass. 13624/2020, cui adde Cass. n. 976/1996 per la generale affermazione che l’art. 429 c.p.c. sulla decorrenza degli interessi e della rivalutazione liquidati a favore del lavoratore si riferisce a tutti i crediti connessi ad un rapporto di lavoro, senza esclusione per quelli aventi titolo risarcitorio).
26. Del resto, la Corte Costituzionale ha sottolineato (sentenze n. 459/2000, n. 82/2003) la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un’effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, ponendo una remora all’inadempimento del datore di lavoro mediante la previsione di un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente da lui conseguito, anche per disincentivare l’inadempimento del datore di lavoro, consentendogli di lucrare (con investimenti finanziari, pur privi di rischio) l’eventuale differenziale tra il rendimento dell’investimento ed il tasso di svalutazione.
Detta specifica ratio porta ad includere i crediti di lavoro, anche parasubordinato, in un genus diverso da quelli per cui si applica la disciplina degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nel caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, con conseguente incompatibilità giuridica del cumulo degli stessi con il già operante cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria (v. da ultimo, Cass. n. 11343/2025).
In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere respinti.
La soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Le parti ricorrenti principale e incidentale sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 20 novembre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME