Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31693 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31693 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18738/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1184/2021 depositata il 21/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– Il Tribunale di Vicenza, con sentenza in data 1.3.2018, ha accolto la domanda svolta dall’attrice, RAGIONE_SOCIALE, nei confronti
della banca convenuta, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. dichiarando illegittimo il recesso operato da quest’ultima dai rapporti di conto corrente e di apertura di credito in essere con l’attrice e condannando la convenuta genericamente a risarcire i danni da questo causati. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il recesso fosse avvenuto con effetto immediato e senza preavviso (non risultando che la banca avesse notiziato il correntista del giustificato motivo dello stesso) dunque con modalità del tutto arbitrarie e contrarie all’obbligo contrattuale di buona fede. Ha poi accolto la domanda si condanna generica al risarcimento dei danni perché ha riconosciuto che la condotta inadempiente tenuta dalla banca convenuta in ordine alle modalità di recesso aveva generato allarme sia presso altri istituti di credito, sia presso i clienti della società che eseguivano i pagamenti sui conti correnti presso la banca convenuta, come risultato dalle deposizioni testimoniali.
– La Corte d’appello Venezia ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE osservando:
quanto al primo motivo – ove si lamentava che il giudice non avesse riconosciuto la rilevanza del fatto che i conti correnti erano rimasti aperti per mesi dopo la comunicazione di recesso del 31.8.2011, ovvero ben oltre il periodo di preavviso, continuando a garantire alla società la medesima operatività sugli stessi -che la lettera del 31.8.2011 conteneva una chiara ed evidente comunicazione di recesso immediato e immotivato, che, per il suo contenuto, aveva imposto alla RAGIONE_SOCIALE di attivarsi subito per porvi rimedio, avvisando i propri clienti della cessazione del rapporto di conto corrente con Deutsche RAGIONE_SOCIALE e fornendo le coordinate bancaria del nuovo istituto di credito su cui operare fin da subito tutti i pagamenti, né nella lettera era indicato che la banca avrebbe tenuto operativi i conti per un certo periodo, per agevolare e semplificare le comunicazioni della società alla propria clientela; perciò correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto irrilevante il fatto predetto;
b) che se era vero che il disposto contrattuale non imponeva la comunicazione dei motivi nella lettera di recesso, tali motivi, però, dovevano, comunque, consistere ed essere rappresentati da un evento o atto dispositivo idoneo ad incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente; tant’è che in sede giudiziaria la banca aveva dedotto di essersi determinata a tale soluzione alla luce delle notizie comparse sulla stampa locale circa accertamenti fiscali in corso presso la società benché detto evento non rientrasse nella previsione contrattuale che legittimava il recesso immediato dal rapporto di conto corrente da parte della banca; peraltro, in generale, le mere notizie di stampa prive di riscontri potevano, al più, giustificare l’adozione da parte della banca (e del cliente) di una maggiore ‘cautela’ nei rapporti in corso, laddove recedere, invece, immediatamente dai rapporti di conto corrente aveva comportato l’accettazione del rischio di attivare il c.d. effetto domino, questo, sì, fonte di eventi destinati ragionevolmente a incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria legale o economica del cliente; peraltro RAGIONE_SOCIALE aveva già preventivato in bilancio un fondo rischi per fronteggiare l’accertamento fiscale in questione (circostanza pacifica) e le condizioni economiche e finanziare del gruppo, emergenti dai bilanci degli ultimi anni, avrebbero dovuto indurre la banca a trovare soluzioni alternative a quella adottata di recesso immediato dai conti correnti, che, erano addirittura in attivo (circostanza pacifica);
c) il fatto che la banca avesse mantenuto pur riducendolo a 81.500 euro il fido di portafoglio (una linea di credito per anticipo fatture) sino al 4 ottobre 2011 e che gli affidamenti in essere alla data del recesso erano tutti a revoca, tranne l’ultimo (di euro 4.000.000,00, concesso a tempo determinato con scadenza al 31 gennaio 2016) mai utilizzato, non era rilevante per escludere un abuso del diritto di recesso immediato e senza preavviso dai contratti di apertura di credito, perché -fermo che la banca
aveva proceduto senza spiegare alcunché alla cliente con la quale aveva rapporti economici significativi con aperture di credito spesso inutilizzate e che avendole concesso un ingente credito, non poteva non conoscerne la situazione patrimoniale e finanziaria, pacificamente florida e capiente – la scelta estrema del recesso immediato e senza preavviso (non adottata dalle altre banche) appariva eccessiva rispetto alla finalità della banca di garantire la propria posizione ma, al contempo, fonte di rischi estremi per il cliente, che, proprio a causa di tale condotta della banca, avrebbe potuto vedersi revocare gli affidamenti anche dalle altre banche, il che non era avvenuto grazie alla prudenze degli altri istituti di credito e degli approfondimenti da questi effettuati dopo il recesso di Deutsche RAGIONE_SOCIALE (anche su sollecitazione del personale della RAGIONE_SOCIALE, come era emerso dalle deposizioni dei testi) da cui, evidentemente, avevano tratto il convincimento che non sussisteva per i loro interessi alcun rischio: né in ragione delle notizie di stampa sugli accertamenti fiscali in corso, né per effetto della repentina fuoriuscita della Deutsche RAGIONE_SOCIALE dal gruppo delle banche di primaria importanza con cui la società operava negli ultimi anni; perciò il mantenimento del solo affidamento per anticipo fatture con termine al 4.10.2011 ( peraltro ridotto a 81.500) non appariva di alcun significato anche per l’importo esiguo del medesimo rispetto a quello degli affidamenti revocati pari a circa 9,5 milioni di euro;
quanto alla condanna generica al risarcimento danni -ritenuta dalla banca erronea poiché il cliente non avrebbe subito danni, bensì, al più, meri disagi – che la condotta della banca aveva provocato la lesione dell’immagine commerciale della RAGIONE_SOCIALE con allarme tra le altre banche che avrebbero potuto ritenere che cautela consigliasse loro di seguire l’esempio di Deutsche RAGIONE_SOCIALE, sicuramente autorevole alla luce del prestigio anche internazionale goduto da tale istituto di credito; il fatto, invero, non poteva restare ignoto all’esterno, vuoi perché la società aveva dovuto attivarsi subito avvisando i propri numerosi clienti, anche stranieri,
della già intimata disdetta dei rapporti di conto corrente, vuoi perché dalle annotazioni della RAGIONE_SOCIALE era emerso che, da un mese all’altro, gli affidamenti della Deutsche RAGIONE_SOCIALE erano passati da circa 9,5 milioni di euro a 81.500 euro (linea di credito per anticipo fatture con termine al 4.10.2011); in questo contesto, il ritiro di Deutsche RAGIONE_SOCIALE aveva gettato sulla società un discredito che avrebbe potuto comportare un danno di dimensioni significative che non si era verificato perché la RAGIONE_SOCIALE COGNOME aveva fatto corretta applicazione dei principi di cui all’art. 1227 c.c., impiegando il proprio personale in attività dedicate sia alle informazioni alla clientela sul cambio di domiciliazione dei pagamenti, sia alle banche sulla solidità della propria posizione (in questo ultimo caso anche con incontri per ridiscutere la posizione del cliente, alla luce della sua situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata); attività che aveva richiesto l’impiego di ore/giornate di lavoro del personale della RAGIONE_SOCIALE in misura significativa, alla luce delle numerose rimesse quotidiane in conto operate da molteplici clienti della correntista, soprattutto esteri (come documentato da parte attrice) e dell’elevato numero di banche con le quali la società si rapportava (Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., Unicredit s.p.a., Veneto Banca s.c.p.a., Banca Antonveneta s.p.a., Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., Banco Popolare di Verona s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.), personale distolto dalle sue usuali attività in modo improvviso per affrontare e rimediare alle conseguenze della scelta della Deutsche RAGIONE_SOCIALE di recedere immediatamente e senza preavviso dai conti correnti e dalle aperture di credito, ed evitare il diffondersi del discredito (come avevano confermato i testi escussi), personale che, quindi, era stato pagato per svolgere un’attività che non sarebbe stata necessaria se la banca avesse tenuto una condotta secondo correttezza e buona fede; il che -come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure- non costituiva un mero disagio, bensì un danno vero e proprio, quantificabile economicamente e
causalmente ricollegabile alla condotta della banca alla luce degli oneri di intervento in capo al danneggiato imposti dall’art.1227 c.c.
– Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Deutsche RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di cassazione. Ha resistito RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1175 e 1375 c.c. Secondo la ricorrente la Corte d’Appello di Venezia nel respingere il primo motivo di impugnazione avrebbe violato, anzitutto, gli artt. 1362, primo comma, e 1363 c.c., in quanto non ha svolto alcuna disamina del tenore letterale delle parole utilizzate nella comunicazione di recesso e della correlazione tra le varie espressioni, limitandosi ad affermare che « la lettera del 31.8.2011 contiene una chiara ed evidente comunicazione di recesso immediato ed immotivato » quando in realtà, nella detta lettera non si indicava che sarebbe avvenuto con effetto immediato il recesso dal rapporto di conto corrente poiché la locuzione « effetto immediato » viene utilizzata con riferimento alla revoca degli affidamenti (vi si legge: « Vi comunichiamo che ogni affidamento a Vostro favore… è da intendersi revocato con effetto immediato »), ed alla revoca della convenzione di assegno (vi si legge: « Vi comunichiamo, altresì, la revoca con effetto immediato dell’autorizzazione ad emettere assegni bancari»), ma non anche con riferimento ai rapporti di conto corrente (vi si legge: «Vi comunichiamo il nostro recesso dal contratto di conto corrente di cui all’oggetto »). Sostiene, quindi, che in assenza di specificazione circa l’effetto immediato, il recesso dai rapporti di conto corrente non poteva che essere naturalmente destinato a spiegare i propri effetti soltanto una volta decorso, quantomeno, il termine di preavviso di quindici giorni, come stabilito dal contratto. Inoltre la Corte d’Appello avrebbe trascurato un altro importante elemento letterale,
laddove, nella lettera si precisava che sarebbe stato mantenuto in essere sino al 4 ottobre 2011 l’affidamento relativo al portafoglio (vi si legge: « Vi comunichiamo che l’affidamento relativo al suddetto portafoglio viene ridotto, con decorrenza immediata, ad euro 81.500,00 e avrà scadenza al 4/10/2011 ») giacché il mantenimento del fido di portafoglio per un certo periodo sarebbe stato logicamente incompatibile con la chiusura immediata del rapporto di conto corrente, dal momento che gli affidamenti, per loro natura, sono regolati in conto corrente, e che i conti anticipi costituiscono una mera evidenza contabile, priva di autonomia.
La Corte d’Appello così facendo avrebbe violato anche gli artt. 1362, secondo comma, 1366, 1175 e 1375 c.c., nella parte in cui ha valorizzato il solo comportamento del destinatario dell’atto di recesso – ossia la circostanza che la comunicazione avrebbe imposto alla correntista di attivarsi subito per porre rimedio alla perdita di tali rapporti – ritenendo, per contro, del tutto irrilevante il comportamento del recedente, laddove trattandosi di negozio unilaterale doveva essere indagato l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, senza poter far ricorso, per valutarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari dell’atto stesso, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: comportamento del recedente che nella specie avrebbe evidenziato come l’Istituto non intendesse recedere con effetto immediato dai rapporti di conto corrente, mantenuti aperti ed operativi per diversi mesi dopo la comunicazione di recesso.
1.1.- Il motivo è inammissibile.
E’ noto il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., oppure nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., la quale deve dedursi con la
specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti nella mera proposta di un’interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (v. per tutte da ultimo Cass. n. 353/2025, che richiama la risalente e sempre confermata Cass. n. 17427/2003), fermo che quella data dal giudice al testo non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni alla luce del complesso delle nome ermeneutiche dettate dalla legge; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (v. Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo -laddove censuri l’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (v. Cass. n. 18214/2024, in termini: Cass. n. 18375 del 2006).
Nel caso di specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione più favorevole in ordine alla comunicazione del 31.8.2011.
Afferma, invero, che il giudice si sarebbe discostato dai canoni interpretativi che presiedono: (a) alla indagine dell’intenzione della parte recedente, attraverso una inesatta disamina del tenore letterale delle parole utilizzate nell’atto (unilaterale); (b) alla interpretazione secondo buona fede, perché avrebbe valorizzato solo la condotta del destinatario dell’atto successiva alla sua ricezione; giungendo così ad una interpretazione scorretta del medesimo come atto intimante un recesso immediato dai rapporti in essere. In tal modo tuttavia svolge un’argomentazione critica dell’interpretazione della corte territoriale che non prospetta un’obiettiva e inaccettabile contrarietà ai canoni predetti o una irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto; bensì propone, attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, una propria lettura dei medesimi, valorizzando un elemento testuale anche alla luce della condotta successiva della parte di cui la corte territoriale ha tenuto conto e che ha (diversamente) valorizzato ed interpretato motivatamente; in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) e sollecitando la Corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito.
Sul punto, è appena il caso di aggiungere che la corte territoriale ha proceduto alla lettura e all’interpretazione della dichiarazioni negoziale in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore e in tesi della ricorrente violati – giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale che non si presta ad essere censurato come preteso in ricorso, avendo osservato: a) che la lettera del 31.8.2011 conteneva una chiara ed evidente comunicazione di recesso immediato (oltre che immotivato); b) che nella lettera non era indicato che la banca avrebbe tenuto operativi i conti per un certo periodo, per agevolare e semplificare le comunicazioni della società alla propria clientela, bensì solo che la banca avrebbe mantenuto il fido di portafoglio (una linea di credito per
anticipo fatture ridotta a 81.500 e fino al termine del 4.10.2011, ovvero a poco più di un mese dalla comunicazione di recesso) a fronte della revoca di affidamenti di circa 9,5 milioni di euro; c) che tale condotta era da ritenersi abusiva del diritto di recesso avendo realizzato una sproporzione tra il risultato di tutela dei propri interessi perseguito dalla banca con una decisione unilaterale e quello prodotto in capo alla società, fonte di rischi estremi (quali la revoca degli affidamenti anche dalle altre banche), che non si era concretizzato solo in ragione del fatto che le altre banche, tempestivamente sollecitate dalla società stessa, avevano compiuto approfondimenti che le avevano condotte ad escludere un rischio per i loro interessi (non solo per le notizie di stampa sull’accertamento fiscale in corso, ma anche per la repentina fuoriuscita della Deutsche RAGIONE_SOCIALE dal gruppo delle banche di primaria importanza con cui la società operava negli ultimi anni).
Resta solo da aggiungere che con dette argomentazioni la corte territoriale non ha affatto valorizzato la condotta dell’altra parte, impropriamente, ovvero (come si afferma nel motivo) per indagare l’intento proprio del soggetto che aveva posto in essere il negozio e trascurando per contro il comportamento del recedente che avrebbe evidenziato che l’Istituto non intendeva recedere con effetto immediato dai rapporti di conto corrente, poiché, da un lato, come detto, il comportamento successivo della banca è stato invece ben tenuto presente ma ritenuto irrilevante tanto per escludere che il recesso non avesse avuto effetto immediato, quanto per escludere un comportamento abusivo; mentre la condotta della società destinataria dell’atto è stata valorizzata al fine del tutto diverso di accertare il presupposto della condanna generica al risarcimento del danno.
-Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1845, 1175 e 1375 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) ed omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (art. 360,
n. 5, c.p.c.), laddove la Corte d’Appello ha ravvisato come già il Tribunale -un « abuso del diritto di recesso immediato e senza preavviso… per non essersi la banca ispirata nella propria condotta alle regole della correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto» .
Quanto al primo profilo ovvero alla dedotta violazione di legge, la ricorrente osserva che trattandosi di recesso ad nutum, senza obbligo di motivazione e senza preavviso, l’unico limite era costituito dal rispetto dei principi di buona fede e correttezza che tutelano non un indeterminato interesse al mantenimento dei rapporti, bensì la ragionevole aspettativa del cliente di poter disporre della provvista per il tempo previsto e, più in particolare, la ragionevole aspettativa del cliente a non essere tenuto improvvisamente alla restituzione delle somme utilizzate (citando Cass. n. 17291/2016). Perciò la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare se la correntista si fosse trovata esposta ad un rischio di rientro immediato delle somme anticipate, mentre aveva incentrato la propria decisione su altri e diversi elementi, (a suo dire, l’assenza di valide motivazioni, la mancata richiesta alla cliente di chiarimenti e precisazioni sulla sua situazione patrimoniale, ed il rischio di un ipotetico ‘effetto domino’) non idonei per valutare la legittimità del recesso; errata sarebbe stata anche la valutazione circa l’irrilevanza del mantenimento, sino al 4 ottobre 2011, del fido di portafoglio di euro 81.500,00, giacché questo attestava la correttezza della condotta dell’Istituto, che aveva, appunto, evitato alla cliente la restituzione immediata dell’unico affidamento in concreto utilizzato.
Quanto al secondo profilo ovvero al vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., la ricorrente osserva che la corte d’appello non avrebbe considerato la circostanza, specificamente dedotta in giudizio, che oggetto di revoca fossero affidamenti inutilizzati ad eccezione del fido di portafoglio; e che, perciò, la revoca non aveva inciso sull’ordinario andamento del rapporto tra le parti visto che, nel periodo precedente, gli
utilizzi degli affidamenti erano stati minimi; né la cliente aveva allegato alcunché circa la propria volontà o necessità di impiegare tali somme, ed anzi, enfatizzando la propria solidità economico-finanziaria, aveva riconosciuto che non aveva alcuna necessità di disporne: tutti elementi fattuali documentati ed espressamente trattati dall’esponente nelle proprie difese e che avevano perciò formato oggetto di discussione tra le parti, di carattere dirimente per l’esito della lite.
2.1- Il motivo che si articola in due distinte censure di legittimità, è inammissibile sotto entrambi i profili.
2.1.1- Sotto il primo aspetto che attiene alla violazione di legge la ricorrente muove critiche inconferenti rispetto alla ratio decidendi che si incentra sull’abuso del diritto di recesso e non sulla sua legittimità ex art. 1845 c.c.: sulla base di una accertamento in fatto come già detto immune da censure, la Corte di merito ha ritenuto che il recesso ad effetto immediato (oltre che senza alcun preavviso come è pacifico) sia stata una scelta negoziale ad effetti tutelanti per la banca sproporzionati rispetto al grave rischio provocato a danno della cliente, in violazione dell’obbligo di buona fede che impone alle parti di un rapporto negoziale di salvaguardare i reciproci interessi nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio del proprio, ovvero il rischio che, proprio a causa di detta condotta della banca, fossero revocati alla società gli affidamenti anche dalle altre banche, effetto scongiurato per essersi la società stessa attivata tempestivamente preso dette banche onde rappresentare la propria solidità finanziaria. Ai fini dell’ «abuso» la corte distrettuale richiama elementi in fatto del tutto pertinenti con un accertamento in fatto che non è suscettibile di sindacato di legittimità; il quale tantomeno è ammissibile con riguardo alla ritenuta irrilevanza rispetto all’esclusione di una condotta contraria a buona fede- del mantenimento del fido di portafoglio di euro 81.500,00, costituendo questa una valutazione in fatto riservata al giudice di merito, motivata congruamente con riguardo
all’esiguità del medesimo fido rispetto agli affidamenti revocati per circa 9,5 milioni di euro.
Quanto poi al secondo profilo di censura relativo all’omesso esame della circostanza che oggetto di revoca fossero affidamenti inutilizzati ad eccezione del fido di portafoglio è evidente l’inammissibilità ex art. 360 comma 4 c.p.c. trattandosi di decisione c.d. doppia conforme.
-Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 278, 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.). con riguardo all’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni in forma generica.
La decisione gravata non sarebbe corretta poiché la Corte d’appello avrebbe ritenuto dimostrata la portata dannosa della condotta della Deutsche RAGIONE_SOCIALE in ragione di elementi non ritualmente allegati dall’appellata e, comunque, non idonei sul piano probatorio, ovvero sul c.d. rischio di «effetto domino», non riconducibile alla nozione di fatto notorio ai sensi dell’art. 115, secondo comma, c.p.c. e, in ogni caso, poi escluso in concreto dalla stessa Corte d’Appello; inoltre il danno patrimoniale subito per aver la società dovuto impiegare il proprio personale in attività dedicate a fornire informazioni alla clientela sul cambio di domiciliazione dei pagamenti e alle altre banche sulla solidità della propria posizione finanziaria, sarebbero frutto di elementi non ritualmente allegati dalla resistente, la quale aveva lamentato unicamente la lesione dell’immagine di solidità patrimoniale e del prestigio commerciale e dedotto il danno relativo alla distrazione di risorse aziendali solo genericamente e solo nella comparsa di costituzione e risposta in appello, quindi tardivamente.
In ogni caso, gli elementi predetti ovvero il disagio di aver dovuto richiedere ai clienti di effettuare altrove i propri bonifici o per aver dovuto trattare con le altre banche per mantenere gli affidamenti, non sarebbero
qualificabili quali danni ingiusti, trattandosi di evenienze che si potevano verificare anche nel caso di recesso legittimo esercitato dalla banca.
3.1- Il motivo è infondato.
Premesso che il richiamo alla nozione di fatto notorio, cui la corte territoriale avrebbe erroneamente fatto ricorso, è censura eccentrica rispetto alla motivazione non avendo la Corte fatto applicazione di detta categoria, e che la valorizzazione del fatto che la società aveva dovuto richiedere ai clienti di effettuare altrove i propri bonifici e trattare con le altre banche per mantenere gli affidamenti quale pregiudizio reale e concreto e non mero «disagio» è profilo riservato al giudice merito, è infondata l’unica censura suscettibile di sindacato in questa sede, ovvero quella che attiene alla violazione dell’art. 345 c.p.c.
3.2- Giova anzitutto rammentare che ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 c.p.c., deve accertarsi l’illegittimità della condotta e con valutazione probabilistica, la sua portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. « Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l’accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'”an debeatur” e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto» . (v Cass. n. 21326/2018, Cass. n. 24058/2022). Dunque, come chiarito anche da Sez. Un. 29862/2022 ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno « è sufficiente che l’attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l’esistenza del danno appaia anche solo probabile»; tanto che è stato opportunamente puntualizzato che essendo sufficiente il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli « il giudicato formatosi su una condanna
generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l’esistenza» .
Dunque, il perimetro del giudizio di accertamento ove si discuta di una condanna generica, è quello del l’esistenza del « danno evento », essendo riservato al successivo giudizio la valutazione del se ed in che misura detto evento dannoso abbia poi prodotto il « danno conseguenza » di cui all’art. 1223 c.c.
3.3- Nel caso di specie il giudice ha affermato la sussistenza del danno evento, che, convenendo con il giudice di prime cure, ha ritenuto ravvisabile nel discredito commerciale prodottosi obiettivamente con riguardo alla RAGIONE_SOCIALE presso gli altri istituti di credito per effetto della revoca repentina di affidamenti di notevole entità disposta da Deutsche RAGIONE_SOCIALE, giacché il fatto non poteva restare ignoto all’esterno, vuoi perché la società aveva dovuto attivarsi subito avvisando i propri numerosi clienti, vuoi perché dalle annotazioni della RAGIONE_SOCIALE era emerso che, da un mese all’altro, gli affidamenti della Deutsche RAGIONE_SOCIALE erano passati da circa 9,5 milioni di euro a 81.500 euro. Detto discredito commerciale non si era, poi, tradotto in termini di revoca degli ulteriori affidamenti (ciò che la corte territoriale sintetizza nell’espressione «effetto domino») solo perché la RAGIONE_SOCIALE – in applicazione del principio soggiacente l’art. 1227 c.c. – aveva impiegato il proprio personale in attività dedicate alle informazioni alla clientela sul cambio di domiciliazione dei pagamenti e alle banche sulla solidità della propria posizione (in questo ultimo caso anche rinegoziando le condizioni, alla luce della sua situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata), attività che aveva richiesto l’impiego di personale della società distolto, così, dalle usuali attività per cui era retribuita: in breve la società era stata costretta ad attivarsi per ridurre o neutralizzare le conseguenze del discredito commerciale che la condotta della RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto in conformità a quanto previsto dall’art. 1227, comma primo, c.c.
3.4Orbene venendo alla questione della legittimità di detta ricostruzione del danno evento e della sua imputabilità alla banca, alla luce della dedotta intempestività della stessa, va considerato che, a fronte della negazione da parte della banca (debitrice) che la sua condotta avesse causato il danno dedotto, il rilievo della società (creditrice) che ciò non era avvenuto solo per effetto di una condotta attiva della medesima che aveva neutralizzato o ridotto le conseguenze del discredito commerciale obiettivamente riconducibile alla condotta di recesso improvviso ed immediato da tutti gli affidamenti (salvo l’irrilevante mantenimento temporaneo di una linea di credito per l’importo assai limitato di 81.500 euro) costituiva oggetto di un eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio e dunque deducibile dalla parte anche in appello.
Invero, come « l’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev’essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte » sicché «a nche il giudice d’appello può valutare d’ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare in toto la propria responsabilità» (da ultimo v. Cass.11138/2025, che ribadisce, al riguardo, un insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità), così, nell’ipotesi in cui l’esistenza della condotta attiva del creditore rilevi, all’opposto, per la prova che il danno riconducibile alla condotta del debitore sia stato ridotto o addirittura neutralizzato, la sua deduzione integra un eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio e perciò deducibile dalla parte senza alcun termine decadenziale, anche in appello: in entrambe le prospettive, invero,
oggetto della valutazione del giudice è il prodursi o l’aggravarsi del danno evento dedotto.
Pertanto, va chiarito che ciò che tempestivamente il creditore (la società) doveva allegare nella fattispecie era il danno evento come in effetti il RAGIONE_SOCIALE ha fatto deducendolo in termini di lesione dell’immagine di solidità patrimoniale e del prestigio commerciale della società. A fronte della negazione da parte del debitore di detto danno, il giudice ha considerato e valorizzato ai sensi dell’art. 1227 c.c. che il creditore aveva adottato una condotta – dovuta e conforme a diligenza per limitarne o neutralizzarne gli effetti, e ciò ha fatto nell’esercizio del suo proprio potere di rilievo d’ufficio. Né può dirsi che nella specie fosse stato tardivamente dedotto proprio il «fatto» in sé della attivazione predetta, perché detto fatto era circostanza che la stessa ricorrente afferma essere stata allegata già in primo grado (cfr. pag 12 del ricorso: « Ed infatti, nel giudizio di primo grado la COGNOME aveva rilevato che, in conseguenza del recesso operato dalla Deutsche RAGIONE_SOCIALE, si era dovuta attivare per scongiurare il rischio che anche altri istituti bancari procedessero alla revoca dei rapporti in essere e per salvaguardare la propria immagine commerciale, anche nei confronti della propria clientela (cfr. atto di citazione COGNOME, qui sub all. F, pag. 7; comparsa conclusionale di primo grado COGNOME, qui sub all. G, pag. 18) »).
Ne consegue che la Corte d’appello non ha violato l’art. 345 c.p.c. né l’art. 2697 c.c., avendo bensì valutato compiutamente alla luce dei fatti dedotti l’esistenza di un danno evento riconducibile alla condotta abusiva accertata e la sua piena imputabilità alla banca debitrice.
In che termini, poi, detto comportamento pregiudizievole si sia in concreto tradotto (danno conseguenza) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1223 c.c. (perdita e mancato guadagno) sarà oggetto del successivo giudizio a ciò destinato.
Va solo aggiunto che è infondato anche l’argomento con cui la banca osserva che l’impiego del personale della società RAGIONE_SOCIALE nelle attività sopra indicate non potrebbe costituire un danno ingiusto, e perciò risarcibile, atteso poiché detta attivazione si sarebbe verificata ugualmente, anche in caso di recesso esercitato dalla banca con preavviso trattandosi di un semplice ed ordinario onere organizzativo che la parte avrebbe, comunque, dovuto sopportare: invero proprio il fatto che il recesso sia avvenuto nei termini abusivi accertati -e non censurabili come dettorende non conferente l’osservazione, essendo chiaro che la reazione della società che l’aveva subito aveva ben altra urgenza ed anche contenuto da quella che la ricorrente definisce «semplice ed ordinario onere organizzativo»
4.- In conclusione il ricorso va respinto.
6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell’importo di euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sez. Civile del 27.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME