Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35638 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35638 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20365/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3552/2018 depositata il 24/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3552/2018, pubblicata il 24/5/2018, – in giudizio promosso, nel 2007, da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, soci assegnatari di immobili ad uso abitativo ristrutturati dalla RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di NOME COGNOME (cui subentrava l’erede NOME COGNOME) e della RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità del trasferimento, da parte della società RAGIONE_SOCIALE alla COGNOME, dell’alloggio del portiere, previo accertamento della comproprietà in capo agli attori del suddetto immobile, con condanna della COGNOME al rilascio e della convenuta RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 2013, con la quale, dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti del COGNOME, accertata l’esistenza di un giudicato esterno tra il socio RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, rappresentato dalla sentenza n. 16605/2005 del Tribunale di Roma, di declaratoria della legittimità dei bilanci della RAGIONE_SOCIALE, impugnati dal COGNOME sull’assunto dell’illegittima appostazione di alcuni beni costituenti parti comuni (incluso l’alloggio del portiere) tra le rimanenze sociali, giudicato avente efficacia riflessa anche sui soci che non avevano partecipato a quel giudizio, era stata respinta la domanda attorea.
In particolare, i giudici di appello, per quanto in questa sede interessa, hanno ritenuto che: a) la sentenza del Tribunale di Roma n. 16605/2005 aveva accertato, in controversia tra il RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, l’infondatezza della tesi del socio secondo cui i bilanci avevano illegittimamente indicato nello stato patrimoniale, sotto la voce « rimanenze », il valore di immobili, come l’alloggio del portiere, di cui la società non era più titolare, avendoli assegnati in proprietà comune indivisa ai soci con i rispettivi atti di
assegnazione, essendosi affermato che la proprietà dei beni comuni suddetti non era stata trasferita dalla RAGIONE_SOCIALE ai singoli soci, e tale accertamento negativo spiegava sicuramente effetti preclusivi sulla domanda proposta dal COGNOME nel presente giudizio (vertente sulla proprietà dell’alloggio del portiere), non rilevando che, nel giudizio di impugnazione dei bilanci, non fosse stato chiesto espressamente l’accertamento della proprietà comune del bene, « costituendo detto accertamento il presupposto per valutare la legittimità o meno dei bilanci »; b) correttamente il Tribunale aveva, poi, ritenuto che tale giudicato spiegasse « efficacia riflessa » anche nei confronti dei soci che non avevano partecipato al giudizio, considerato che tali soggetti, estranei a quel rapporto processuale, erano titolari, non di rapporti autonomi ed indipendenti rispetto a quello in ordine al quale il giudicato era intervenuto, ma dei medesimi rapporti con la società; c) « in ogni caso e indipendentemente dall’efficacia riflessa del giudicato », anche nel merito, la pretesa attorea era infondata, potendo la sentenza del 2005 del Tribunale di Roma comunque essere richiamata come « precedente specifico », e, anche nella fattispecie in esame, nei singoli atti di assegnazione ai soci, di identico contenuto, erano indicati, oltre ai rispettivi appartamenti, le quote di comproprietà delle parti comuni del complesso e dell’edificio, « tra le quali non risulta menzionata la villetta » costituente l’alloggio del portiere, non individuata a mezzo dei dati catastali, ed inoltre in tutti gli atti di assegnazione è prevista la vendita programmata delle zone di proprietà comune (art.7), senza che ne sia disposto il frazionamento e l’assegnazione in proprietà ai soci, con conseguente esclusione di un diritto dei soci assegnatari della proprietà comune sul citato immobile; c) era infondato il secondo motivo di appello, con il quale si lamentava l’omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla domanda volta ad accertare la nullità dell’atto di compravendita con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva
disposto del bene, senza il consenso di tutti i condomini, qualora si fosse ritenuto che l’immobile adibito ad alloggio del portiere rientrasse nella definizione dell’art.1117 n. 2 c.c., avendo il Tribunale ritenuto che la domanda degli attori era preclusa in forza del giudicato rappresentato dalle sentenze citate, cosicché la domanda subordinata, basata « sul confliggente presupposto della sussistenza della proprietà del bene da parte degli assegnatari », era da ritenersi assorbita; d) non meritava accoglimento neppure il terzo motivo di appello, denunciante omesso esame della documentazione dalla quale emergeva che l’immobile venduto alla COGNOME era di proprietà comune degli assegnatari, in quanto, da un lato, l’appartamento del portiere, pur indicato tra le « zone di proprietà comune », non risultava individuato catastalmente, con conseguente incertezza in ordine alla identità tra detto appartamento e quello in concreto venduto alla RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, non era stato redatto, all’epoca delle assegnazioni, né era stato prodotto in giudizio il regolamento delle parti comuni (che avrebbe dovuto indicare con esattezza le proprietà comuni indivisibili ed inalienabili tra i soci della RAGIONE_SOCIALE), cosicché si doveva intendere, in riferimento all’art.2 dell’atto di assegnazione, che le parti comuni indivisibili e inalienabili assegnate ai soci fossero solo quelle che « necessariamente costituiscono oggetto di proprietà comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, i muri maestri, i tetti e lastrici solari, le scale, gli androni e così via ».
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 24/6/2019 (trattasi di giudizio introdotto ante 4/7/2009, nel 2007, e quindi soggetto al termine lungo annuale di impugnazione, ex art.327 c.p.c., come formulato ante Novella di cui a l.n. 69/2009; il termine lungo scadeva il 25/6/2019), affidato a unico motivo, nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (che non
svolgono difese).
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 3 e 24 cost., 2909 c.c. e 34 c.p.c., 832, 102 c.p.c. e 112 c.p.c., rilevando, quanto a un primo profilo, che, mentre con sentenza n. 2460/2006 del Tribunale di Roma, resa in altro giudizio avente ad oggetto domanda di accertamento del trasferimento ai soci assegnatari di uno dei cosiddetti beni comuni, il ristorante, si era riconosciuto il pieno diritto di comproprietà dei soci assegnatari, incluso il COGNOME, anche sulle zone comuni, incluse nell’allegato B degli identici atti di assegnazione, tra i quali era compreso anche l’appartamento del portiere, la Corte d’appello, nella sentenza in questa sede impugnata, modificando la motivazione del Tribunale in sentenza del 2013, ha escluso tale diritto (sia per il COGNOME sia per gli altri soci assegnatari che avevano rivendicato la proprietà comune e l’illegittimità dei trasferimenti successivamente effettuati dal liquidatore della sRAGIONE_SOCIALE a favore di terzi) per essere intervenuto un giudicato con la sentenza n. 16650/2005 del Tribunale di Roma, con la quale, in giudizio tra il RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, avente ad oggetto impugnazione delle deliberazioni della RAGIONE_SOCIALE del 2002 di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2001 e a quello intermedio, in quanto riportavano all’attivo dello stato patrimoniale alla voce « rimanenze » anche il valore di beni comuni che, a seguito di atti di assegnazione ai soci, erano usciti dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, era stata respinta la domanda attrice, essendosi ritenuto che gli elementi interpretativi del contenuto degli atti di assegnazione ai soci inducevano ad escludere che la proprietà dei c.d. beni comuni fosse passata dalla RAGIONE_SOCIALE ai soci.
Assume il ricorrente che la Corte d’appello abbia errato nel conferire valore di giudicato a meri argomenti su questione pregiudiziale, espressi in parte della motivazione della sentenza del Tribunale di Roma del 2005, non aventi valenza di accertamento di diritti reali in assenza di volontà di legge o di domanda di parte (art.34 c.p.c.), anche per l’evidente difetto di contraddittorio, ma costituenti mere valutazioni effettuate incidenter tantum , passibili di essere disattese in un diverso contesto.
Per quanto attiene il merito della vicenda, si deduce soltanto la violazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda formulata, al punto 5 delle conclusioni, per l’ipotesi in cui l’immobile adibito (dal 1994) ad alloggio del portiere fosse da porsi tra i beni elencati dall’art.1117 n. 2 c.c., di nullità dell’atto di compravendita della RAGIONE_SOCIALE, perché adottato senza il previo consenso di tutti i condomini.
L’unica censura è inammissibile.
2.1. Occorre rilevare che la sentenza della Corte d’appello contiene due rationes decidendi : a) con una prima ratio , si è affermato che la domanda attrice dovesse essere respinta stante l’effetto preclusivo rappresentato dal giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 16605/2005 (così confermando la motivazione di primo grado); b) con una seconda ratio (modificando, per quanto emerge dagli atti, la decisione del Tribunale), la domanda veniva respinta « in ogni caso » anche nel merito, condividendosi il precedente specifico del 2005 e esplicandosi comunque le ragioni (interpretazione degli atti di assegnazione) fondanti la reiezione della domanda attorea.
Costituisce consolidato principio quello secondo cui « la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della
motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa “ratio decidendi”, né contiene, quanto alla “causa petendi” alternativa o subordinata, un mero “obiter dictum”, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato », configurando detta sentenza « una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso » (Cass. 21490/2005; Cass. ; 10815/2019; Cass. 17182/2020).
2.2. Orbene, il presente ricorso per cassazione, dopo avere diffusamente esposto (anche con trascrizione integrale della sentenza di appello), da pag.9 a pag. 27, i motivi di appello della sentenza di primo grado, contiene, da pag. 27 a pag.39, le argomentazioni a sostegno dell’unico motivo di ricorso (denunciante la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 3 e 24 cost., 2909 c.c. e 34 c.p.c., 832, 102 c.p.c. e 112 c.p.c.,), incentrate (sino a pag.38) sulla prima ratio della sentenza impugnata, al fine di confutare l’effettiva valenza del giudicato di cui alla sentenza n. 16605/2005 del Tribunale di Roma, la cui motivazione viene integralmente riprodotta; solo a pag.39, a partire dal periodo che inizia « Per quanto attiene ulteriormente il merito della vicenda », si lamenta soltanto la violazione dell’art.112 c.p.c., per « omessa pronuncia » sulla domanda formulata, al punto 5 delle conclusioni, per l’ipotesi in cui l’immobile adibito (dal 1994) ad alloggio del portiere fosse da porsi tra i beni elencati dall’art.1117 n. 2 c.c., di nullità dell’atto di compravendita della RAGIONE_SOCIALE, perché adottato senza il previo consenso di tutti i condomini.
Ma tale profilo dell’unico motivo di ricorso risulta infondato, in quanto la Corte d’appello si è pronunciata espressamente sul secondo motivo di appello, con il quale si lamentava l’omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine proprio alla domanda
volta ad accertare la nullità dell’atto di compravendita con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva disposto del bene, senza il consenso di tutti i condomini, qualora si fosse ritenuto che l’immobile adibito ad alloggio del portiere rientrasse nella definizione dell’art.1117 n. 2 c.c.: la Corte territoriale ha affermato che non ricorreva il vizio dedotto in quanto, avendo il Tribunale respinto la domanda principale in forza dell’effetto preclusivo del giudicato del 2005 doveva ritenersi la domanda subordinata, basata « sul confliggente presupposto della sussistenza della proprietà del bene da parte degli assegnatari », assorbita .
La Corte d’appello ha ritenuto quindi operante un caso di assorbimento c.d. « improprio », che ricorre allorché una domanda viene rigettata in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre (mentre la figura dell’assorbimento « in senso proprio » ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno).
Ne consegue che non ricorre l’unico vizio denunciato, in relazione al rigetto, nel merito, della domanda attorea, di omessa pronuncia, in quanto tale vizio, che si traduce in una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, sussiste soltanto quando vi sia la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto.
L’assorbimento, invece, non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale), in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza
della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di «motivazione del tutto omessa» (Cass. 28663/2013; Cass. 28995/2018; Cass. 33764/2019; cfr. anche Cass. 2334/2020: « In tema di provvedimenti del giudice, l’assorbimento in senso improprio – configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza ».
2.3. In definitiva, non essendo stata efficacemente censurata la seconda e distinta ratio decidendi, la prima parte del motivo, incentrata sulla non correttezza della prima ratio , fondata sull’efficacia preclusiva del giudicato del 2005, nei riguardi non solo del COGNOME ma degli altri soci assegnatari, è inammissibile per carenza di interesse.
Infatti, va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle « rationes decidendi » rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24 novembre