Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31361 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31361 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18505/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO n. 222/2020 depositato il 25/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con decreto depositato il 25.5.2020 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta dal doValue s.p.a. (già doBank s.p.a.), avverso il decreto con cui il G.D. del Fallimento Pumex s.p.a. in liquidazione aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo del credito di € 581.485,49, di cui € 36.384,61 in via chirografaria a titolo di saldo debitore relativo al rapporto di conto corrente n. 5028296, ed € 545.100,88 in via privilegiata a titolo di rate scadute maturate in relazione al contratto di mutuo fondiario ipotecario concesso alla RAGIONE_SOCIALE s.p.a., garantito in virtù di fideiussione omnibus del 24.7.2000 rilasciata dalla Pumex s.p.a.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato che il Credito Italiano RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, già titolare del credito di cui è causa, fosse il soggetto beneficiario della garanzia fideiussoria, essendo riportata sulla stessa la mera denominazione ‘Credito RAGIONE_SOCIALE‘, con la conseguenza che vi era incertezza soggettiva in ordine al soggetto beneficiario della garanzia.
Il Tribunale ha altresì osservato che, ‘ anche a voler prescindere dal superiore rilievo inerente il paradigma della validità del titolo…. La documentazione prodotta non consente di ritenere fondata la pretesa stante la inidoneità del solo estratto di saldaconto a porsi quale prova del credito oggetto di domanda’.
Data, infatti, la natura di giudizio di cognizione ordinaria e contenziosa del giudizio di opposizione allo stato passivo, in
assenza di produzione degli estratti conto, la sola produzione del saldaconto ex art. 50 TUB impone il rigetto della domanda.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a sette motivi.
La curatela del RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato per carenza assoluta di motivazione, ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c.
Lamenta la ricorrente la dichiarazione, da parte del giudice di primo grado, di inammissibilità dell’eccezione di prescrizione dell’azione di annullamento della fideiussione.
Con il secondo motivo è stata reiterata la deduzione di nullità del decreto impugnato per carenza assoluta di motivazione, ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c.
Espone la ricorrente di aver dimostrato, nel corso del giudizio di opposizione ex art. 98 L.F., attraverso la produzione dell’interrogazione storica del sito internet della Banca d’Italia, che non esisteva altro istituto bancario cui potesse riferirsi la denominazione ‘Credito Italiano’ se non il ‘Credito Italiano s.p.aRAGIONE_SOCIALE‘ che aveva erogato il mutuo a RAGIONE_SOCIALE.a. Il giudice di primo grado non aveva fornito alcuna spiegazione a tale circostanza.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
Lamenta la ricorrente che il giudice di primo grado non aveva erroneamente ritenuto provata la domanda e non aveva posto a fondamento della decisione la prova correttamente offerta dalla stessa ricorrente.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Lamenta la ricorrente che il giudice di primo grado mal percepito la portata della ‘lista intermediari per ricerca storia’ tratta dal sito internet di Banca Italia.
Con il quinto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione dell’art. 115 c.p.c.
La ricorrente lamenta la mancata ammissione da parte del giudice di primo grado di un capitolo di prova finalizzato a dimostrare che il soggetto beneficiario della garanzia fideiussoria era il Credito Italiano s.p.a. Tale prova, ove espletata, avrebbe potuto accertare in modo definitivo che beneficiario della garanzia di cui è causa era il Credito Italiano s.p.a.
Con il sesto motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per contraddittorietà manifesta ed insanabile della motivazione. La ricorrente si duole che il giudice di primo grado, da un lato, ha ritenuto che la stessa non avesse provato di essere titolare della garanzia fideiussoria, e dall’altro, ha rigettato l’istanza di ammissione della prova testimoniale finalizzata proprio a dimostrare tale circostanza.
Con il settimo motivo è stata la violazione e falsa applicazione dell’ art. 91 c.p.c. in relazione al regime delle spese di lite.
Il ricorso è inammissibile in relazione a tutti i motivi.
Va osservato che come già evidenziato in narrativa, il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione ex art. 98 L.F. con una doppia ratio decidendi :
la ricorrente non aveva provato che il RAGIONE_SOCIALE, già titolare del credito di cui è causa, fosse il soggetto beneficiario della garanzia fideiussoria, essendo riportata sulla stessa la mera denominazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con la conseguenza che vi era
incertezza soggettiva in ordine al soggetto beneficiario della garanzia.
‘ anche a voler prescindere dal superiore rilievo inerente il paradigma della validità del titolo…. La documentazione prodotta non consente di ritenere fondata la pretesa stante la inidoneità del solo estratto di saldaconto a porsi quale prova del credito oggetto di domanda ‘.
Va osservato che mentre la prima ratio decidendi è stata censurata dalla ricorrente, non altrettanto è avvenuto con la seconda ratio , non avendo la ricorrente in alcun modo aggredito tale ratio decidendi.
Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 11.700, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 17.10.2024