Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25936 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3735/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata, ex lege, in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), NOME NOME (CODICE_FISCALE);
ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-intimato-
avverso la sentenza di Corte d’Appello di Catania n. 2429/2019 depositata il 07/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propose domanda di ammissione tardiva allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE del credito di € 1.121.036,71, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per lavori di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Acireale, spettanti alla società fallita, in forza di contratto di locazione del 30/1/1998.
2 Il Tribunale di Catania rigettò la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela per i crediti maturati sino al 3/6/2003 e ritenendo non provata la prestazione di esecuzione e del pagamento dei lavori asseritamente svolti dalla società; sul gravame della società, la Corte d’Appello di Catania ha respinto l’appello e condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado osservando che: i) il primo atto interruttivo della prescrizione del credito fatto valere dalla conduttrice dell’immobile andava individuato non nell’atto di insinuazione allo stato passivo (giugno 2013), ma nella domanda riconvenzionale proposta nel luglio 2012 dalla società nell’ambito del giudizio di sfratto per morosità promosso dalla curatela, con la conseguenza che erano da considerate prescritti i crediti anteriori al luglio 2002; ii) i lavori, asseritamente eseguiti dal conduttore sull’immobile concesso in locazione, difettavano del requisito della indifferibilità, come provato dal fatto che a distanza di dieci anni dalla loro comunicazione ancora non erano iniziati; iii) non vi era prova -che non poteva ricavarsi per facta concludentia -di un accordo di compensazione tra il credito vantato dalla curatela per canoni insoluti e l’asserito controcredito della società conduttrice per il rimborso degli esborsi sostenuto per la realizzazione degli interventi sull’immobile; iv) con riferimento alla prova dei pagamenti, l’appellante non aveva adeguatamente confutato le argomentazioni del giudice di primo grado in ordine alla inidoneità delle fatture a dimostrare le spese sostenute e la loro
riconducibilità ai lavori posti a carico della curatela, limitandosi genericamente ad indicare altre fonti di prova nelle scritture contabili della società; v) in ogni caso nei bilanci 2020 e 2011 erano assenti annotazioni a credito e a debito riferite alle poste in contestazione.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi; il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I mezzi di impugnazione possono essere così riassunti:
violazione degli artt. 1575, 1576, 1577, commi 1 e 2 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c., per non avere la Corte tenuto conto che il curatore era stato messo a conoscenza della necessità di procedersi a lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile locato entro un limite temporale ragionevole come risultava dalle plurime missive trascritte nel corpo del ricorso;
violazione dell’art . 360 comma 1 nr. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’essere state la maggior parte delle fatture quietanzate; tale circostanza non valutata dalla Corte renderebbe « del tutto abnorme la conclusione cui giunge la sentenza gravata circa la mancata prova del pagamento »;
violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 244 c.p.c., 2721 c.c., 24 e 11 Cost., in relazione all’art . 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.: la ricorrente lamenta il mancato accoglimento dell’istanza di ammissione della prova per testi chiesta nel giudizio di primo grado e reiterata in sede di appello vertente su fatti decisivi ai fini del decidere, quali la conferma delle fatture emesse per i lavori effettuati;
violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. 24 e 111 Cost., in relazione all’art . 360 comma 1 nr. 5 c.p.c., per non
aver la Corte ammesso la richiesta CTU « volta a determinare l’esatto ammontare del credito di RAGIONE_SOCIALE da portare in compensazione con gli importi relativi ai canoni locativi non prescritti » e « la precisa imputazione degli stessi (lavori) a oneri di straordinaria amministrazione di competenza del locatore »;
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2435 bis c.c. per avere la Corte erroneamente interpretato i dati del bilancio 2010 e 2011 in quanto redatti in forma abbreviata con la conseguenza che non era riportata la singola annotazione dei costi «manutenzione» raggruppata sotto la voce «altri costi generali»;
violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art . 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.; la Corte, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto compensare le spese del grado di giudizio avendo rigettato l’eccezione di prescrizione.
2 I primi cinque motivi sono inammissibili per carenza di interesse.
2.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora la decisione di merito si fondi su i una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. tra le tante Cass.nr. 11493 /2018, 18641/2017, 15350/2017).
2.2 Nel caso di specie una delle ragioni fondanti la decisione risiede nella non provata indifferibilità dei lavori sull’immobile locato, ritenuta dalla Corte condizione necessaria per il riconoscimento del credito del conduttore ai sensi dell’art . 1577 comma 2 c.c..
2.3 Non avendo la ricorrente censurato tale autonoma ratio decidendi , anche se i restanti motivi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base del capo non impugnato.
3 Il sesto motivo è infondato.
3.1 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Corte distrettuale non ha affatto rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata, peraltro in via gradata, dalla curatela ma ne ha solo calibrato il termine di decorrenza a ritroso.
3.2 RAGIONE_SOCIALE, quindi, essendo stato ritenuto non provato il credito e non sussistenti le condizioni per il suo riconoscimento, è totalmente soccombente, ragion per cui non può predicarsi alcuna violazione dei principi che regolano la regolamentazione delle spese processuali.
4 In conclusione, il ricorso va rigettato.
5 Nulla è da statuire sulle spese di giudizio non avendo il RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 settembre