Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10485 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19021/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1124/2020 depositata il 28/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.- La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha effettuato lavori su un immobile condominiale di proprietà, oltre che di alcuni condomini, altresì dell’AVV_NOTAIO.
Costui si è inizialmente opposto ai lavori, non ha cioè inteso sottoscrivere il contratto, che è stato quindi formalmente stipulato dagli altri proprietari dell’immobile. Costoro hanno tuttavia indicato quale committente dei lavori altresì l’AVV_NOTAIO, nei cui confronti dunque la RAGIONE_SOCIALE ha preteso il pagamento del corrispettivo, ovviamente per la parte relativa.
E lo ha fatto notificando decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Rimini.
2.L’AVV_NOTAIO si è opposto, ed ha ottenuto ragione in primo grado, dove il Tribunale ha ritenuto che non si potesse considerare concluso alcun contratto tra il COGNOME e l’impresa RAGIONE_SOCIALE, neanche per fatti concludenti.
3.Nelle more dell’appello è deceduto il COGNOME, ed è subentrata quale sua erede la figlia, AVV_NOTAIO, che ha resistito all’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE.
4.- La Corte di Appello di Bologna ha riformato la decisione in quanto ha ritenuto che gli altri condomini avessero, sì, agito per conto del NOME, senza averne rappresentanza, ma che costui aveva poi ratificato il contratto, pagando gli stati di avanzamento lavori, salvo alcuni rimasti inadempiuti.
5.Questa decisione è qui contestata dall’AVV_NOTAIO, con quattro motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto la RAGIONE_SOCIALE, con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Considerato che
6.- Il primo motivo di ricorso prospetta violazione degli articoli 1398 e 1399 c.c.
La tesi della ricorrente è che, per aversi ratifica dell’operato altrui, occorre che altri abbiano agito in rappresentanza senza averne il potere.
Invece, in questo caso, gli altri condomini non avevano mai speso il nome dell’AVV_NOTAIO, non avevano effettuato alcuna dichiarazione che indicasse che essi agivano per conto del COGNOME, né una tale falsa rappresentanza poteva ravvisarsi in fatti concludenti: in
conclusione non v’era alcun elemento da cui dedurre che gli altri condomini avevano agito quali falsi rappresentanti.
7.- Il secondo motivo prospetta una violazione dell’articolo 132 c.p.c. ossia un difetto assoluto di motivazione.
Esso è conseguente al primo: la ricorrente ritiene che la Corte d’a ppello non abbia speso alcun argomento per dimostrare che vi sia stata una contemplatio domini , ossia che gli altri condomini abbiano agito per conto del suo dante causa, ponendosi quali falsi rappresentanti di costui. Nella motivazione manca l’indicazione degli elementi da cui la Corte di merito ha tratto la convinzione che vi sia stata rappresentanza senza potere.
Questi due motivi, che sono connessi logicamente, possono valutarsi insieme.
E sono infondati.
Intanto è principio di diritto che ‘ Nei contratti a forma libera, l’esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente; il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto ‘. (Cass. 22616/ 2019).
Ciò premesso, la Corte ha adeguatamente motivato la ragioni per cui ha ravvisato una rappresentanza senza potere, e tali ragioni stanno nel fatto che gli altri condomini hanno speso il nome del NOME, indicato anche egli quale committente. Il che è già, di per sé, una ragione sufficiente ad escludere il difetto di motivazione. Inoltre, essa va letta insieme alla circostanza, accertata dalla Corte di merito, relativa ai pagamenti effettuati dal NOME: non va fatta una lettura separata delle ragioni del decidere (che già da sole sono sufficienti) ma complessiva, poiché la Corte di merito ha inteso ricavare un contratto senza rappresentanza anche dalla successiva ratifica del rappresentato.
8.- Il terzo motivo prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.
Secondo la ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE creditrice aveva sostenuto che un contratto tra lei ed il AVV_NOTAIO si era concluso per fatti concludenti: non aveva però mai prospettato che si fosse concluso per rappresentanza, poi ratificata. Invece la Corte d’a ppello, adottando
questa seconda soluzione -contratto concluso da falso rappresentante e poi ratificato- avrebbe deciso ultra petita , su una domanda non posta.
Il motivo è infondato.
La Corte ha in realtà semplicemente qualificato la domanda fatta dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva genericamente prospettato che il AVV_NOTAIO era parte del contratto, per averlo concluso con comportamento concludente.
La ricostruzione del procedimento con cui è avvenuta tale conclusione è qualificazione giuridica, nel senso che il giudice di merito ravvisa in quei fatti la ratifica di una rappresentanza senza potere anziché la conclusione diretta del contratto per fatti concludenti, e la qualificazione dei fatti è rimessa al giudice di merito che non è vincolato dal principio della domanda.
9.- Il quarto motivo prospetta violazione degli articoli 1173, 1321, e 2697 c.c.
Ritiene la ricorrente che non v’era prova in atti di una ratifica da parte del padre e che era onere della RAGIONE_SOCIALE creditrice dimostrarla. Il motivo è infondato.
A prescindere dalla circostanza che qui si chiede il riesame di un fatto, ossia l’esistenza di una ratifica, già accertato dal giudice di merito, sulla scorta di documentazione prodotta dalla appellante; a prescindere da ciò, dalla motivazione (p. 5-6) risulta da dove la Corte d’appello ha ricavato l’esistenza di una ratifica, ossia dal fatto che prima il NOME, poi la figlia, ora ricorrente, hanno corrisposto saldi di avanzamento lavori, hanno cioè, con diversi assegni, pagato una parte della somma loro richiesta: pagamento che è condotta incompatibile con il rifiuto degli effetti del contratto nei propri confronti.
Il fatto di pagare parte dei lavori già effettuati è di certo un comportamento concludente, che può significare sia volontà di concludere direttamente il contratto, sia di ratificare il contratto stipulato da altri. La Corte di merito ha scelto questa seconda qualificazione, che, come si vede, ed al contrario di quanto denunciato nel terzo motivo, è attività di mera qualificazione giuridica. Tra l’altro, è una qualificazione corretta in ragione del fatto che, atteso il primo rifiuto di sottoscrivere il contratto, atteso che comunque l’atto era stato concluso con l’indicazione tra i committenti del nome dell’AVV_NOTAIO, si è ragionevolmente ritenuto che la stipula in sé, non voluta ma fatta comunque dagli altri con l’indicazione del nome, costituiva un’attività contrattuale fatta in rappresentanza altrui, ma senza potere, e che di conseguenza il
fatto di dare esecuzione al contratto (pagando il prezzo) da parte di chi inizialmente non aveva voluto sottoscrivere, ma si era ritrovato ad essere indicato nel contratto come committente, significava una ratifica dell’operato altrui.
Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione