Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31851 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31851 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 17794/2019
promosso da
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME e COGNOME NOME ;
– intimati – e di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore (società che ha incorporato per fusione il RAGIONE_SOCIALE e che è divenuta cessionaria ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 del RAGIONE_SOCIALE controverso) e, per essa, quale procuratrice, RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO
NOME, elettivamente domiciliata in Catania, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1011/2018, pubblicata il 04/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’ 08/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1986/2004, emesso dal Tribunale di Catania ad istanza della RAGIONE_SOCIALE, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di € 99.405,26, oltre interessi dalla domanda al saldo, in virtù del mutuo ipotecario concesso alla RAGIONE_SOCIALE in data 07/05/1997 e della fideiussione prestata dai destinatari dell’ingiunzione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni della società mutuataria, successivamente dichiarata fallita.
Gli opponenti eccepivano: 1) la decadenza dell’istituto di RAGIONE_SOCIALE dall’azione nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c. per non avere la banca creditrice proposto istanza di ammissione al passivo del fallimento della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla ricezione missiva del 20/10/2003; 2) la violazione dell’art. 93 l.fall.; 3) l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del fallimento. Chiedevano, inoltre, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno cagionato dell’ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto ingiuntivo opposto.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale.
Nel corso del processo, COGNOME NOME nominava un nuovo difensore, il quale, nel costituirsi, eccepiva il difetto insanabile di rappresentanza processuale dell’istituto di RAGIONE_SOCIALE, la cui azione monitoria era stata promossa da due funzionari privi della qualifica di institore e, comunque, privi dell’attribuzione di qualsivoglia potere sostanziale in ordine al rapporto deAVV_NOTAIOo in giudizio, dunque, privi del potere di conferire valida procura ad litem all’avvocato al quale era stata affidata l’azione in sede monitoria. Nel merito, dichiarava di volersi avvalere della legislazione vigente a tutela del consumatore, eccependo l’inefficacia della deroga convenzionale alla disciplina prevista dall’art. 1957 c.c.
Il Tribunale, con sentenza n. 3656/2011, accoglieva l’eccezione pregiudiziale di difetto di rappresentanza processuale e, ritenuta l’inammissibilità del ricorso monitorio per nullità della procura ad litem , revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Proposto appello dalla RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del RAGIONE_SOCIALE controverso per effetto di operazione di cessione di crediti ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, si costituiva in giudizio solo COGNOME NOME, il quale eccepiva in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione dell’art. 342 c.p.c. e per difetto di legittimazione a proporre appello in capo alla RAGIONE_SOCIALE, oltre al difetto di rappresentanza processuale della stessa (a seguito della nullità della procura posta a margine dell’atto di appello), contestando, poi, i motivi di appello e riproponendo le eccezioni già sollevate in primo grado.
La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1011/2018 accoglieva l’impugnazione, rigettando l’opposizione a decreto
ingiuntivo e condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
RAGIONE_SOCIALE – quale società che ha incorporato per fusione il RAGIONE_SOCIALE e che ha ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE la cessione del RAGIONE_SOCIALE controverso -per il tramite della sua procuratrice, la RAGIONE_SOCIALE, si è difesa con controricorso.
Le altre parti sono rimaste intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è deAVV_NOTAIOa la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte d’appello deciso in palese violazione del contraddittorio, essendo il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, quale asserita cessionaria del RAGIONE_SOCIALE azionato in via monitoria dalla RAGIONE_SOCIALE, senza integrazione del contraddittorio nei confronti d i quest’ultima, che aveva partecipato al giudizio di primo grado e non era stata estromessa dal processo.
Con il secondo motivo di ricorso è deAVV_NOTAIOa la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 11 c.p.c., dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , ed anche l’omesso esame , in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto provata l’intervenuta cessione del RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, nonostante COGNOME NOME avesse rilevato che non vi era prova che il RAGIONE_SOCIALE controverso fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
Con il terzo motivo di ricorso è deAVV_NOTAIOa la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 c.p.c. e dell’art. 2 3 84 c.c., in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., ed anche la motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto infondata l’eccezione di difetto di rappresentanza process uale della RAGIONE_SOCIALE, oltre alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., travisando il contenuto della procura del 22/03/2011, che non prevedeva l’attribuzione di po teri di rappresentanza sostanziale, ma solo deleghe per il processo, senza tenere conto che l’appellata, in realtà, non aveva fornito la prova dalla contestata sua legittimazione processuale.
Con il quarto motivo di ricorso è deAVV_NOTAIOa la motivazione solo apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in ordine all’eccepito difetto di legittimazione ad agire in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE da parte dei soggetti che avevano sottoscritto la procura alle liti a margine del ricorso monitorio, essendo le richiamate delibere del 29/08/2002 e del 25/06/2004 (una del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE e una del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE) del tutto inconferenti e inidonee ad individuare le persone fisiche legittimate a agire in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che la prima delle delibere menzionate attribuiva solo un potere di firma e la seconda era aAVV_NOTAIOata dal consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico diverso dalla RAGIONE_SOCIALE
Con il quinto motivo di ricorso è deAVV_NOTAIOa la violazione e la falsa applicazione degli artt. 77 c.p.c. e dell’art. 2384 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ed anche la motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, i n riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto infondata l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale della
RAGIONE_SOCIALE, oltre alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ritenendo infondata l’eccezione con cui veniva rilevato che COGNOME e COGNOME , che avevano firmato la procura alle liti, non erano institori, ma solo funzionari di banca, non muniti degli indispensabili poteri di rappresentanza sostanziale e processuale in ordine al rapporto oggetto di giudizio.
Con il sesto motivo di ricorso è deAVV_NOTAIOa la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1957 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ed anche l’omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., oltre al la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto tardiva l’eccezione di inefficacia della clausola vessatoria di deroga all’art. 1957 c.c. ai sensi d ell’ art. 1469 bis c.c., senza considerare che nel giudizio di primo grado la causa era stata rimessa sul ruolo (di qui l’asserito omesso esame) e senza instaurare il contraddittorio sulla questione relativa alla qualità di consumatore in capo all’appellante, che comunque n on è mai stata contestata in corso di causa.
Con il settimo motivo di ricorso è deAVV_NOTAIOa la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91, c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali di secondo grado.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. è infondata.
Dalla lettura dell’atto emerge con chiarezza che il ricorrente, nell’illustrare le censure mosse alla pronuncia impugnata, ha descritto le parti della decisione criticata spiegando le ragioni del dissenso e richiamando, ove necessario, le pronunce di legittimità a supporto dell’impugnazione.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Questa Corte ha precisato che è inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso per cassazione con cui si censuri una violazione processuale non valutata dal giudice di appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia traAVV_NOTAIOa in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa, poiché, convertendosi l’eventuale nullità della sentenza in motivo di impugnazione, l’impugnante deve, a pena d’inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall’invocato vizio processuale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20834 del 30/06/2022).
In effetti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020).
3.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha deAVV_NOTAIOo che il giudizio di appello è stato introAVV_NOTAIOo da un soggetto diverso dalla sua originaria controparte, il quale aveva allegato di essere successore a titolo particolare d i quest’ultima (qualità contestata dal ricorrente), senza citare in giudizio il proprio dante causa, che invece era un litisconsorte necessario, dato che non era stato estromesso, ed era stato, pertanto, rimasto ingiustamente escluso dal secondo grado di giudizio.
La deAVV_NOTAIOa mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del dante causa del l’appellante, non ha riguardato, dunque, il
ricorrente, ma un’altra parte , senza che il ricorrente abbia deAVV_NOTAIOo in che modo la deAVV_NOTAIOa violazione avesse compromesso il suo diritto di difesa.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto entrambi i profili.
4.1. Con riferimento alla deAVV_NOTAIOa violazione di legge, è sufficiente rilevare che dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la Corte d’appello si è soffermata sul fatto che la prova della cessione in blocco dei crediti in sofferenza, per effetto della quale la RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato la titolarità del RAGIONE_SOCIALE controverso -resa conoscibile erga omnes mediante pubblicazione sul Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -poteva essere data anche a seguito della contestazione, operata da COGNOME NOME, con la conseguenza che era irrilevante accertare se «il documento comprovante la cessione in blocco conclusa in data 8.10.2007 di crediti in sofferenza già del RAGIONE_SOCIALE» fosse stato proAVV_NOTAIOo unitamente all’atto di appello o nel corso del giudizio (p. 5 della sentenza impugnata).
La statuizione si è, in sintesi, incentrata sulla verifica della fondatezza dell’eccezione di inammissibilità per tardività della produzione della documentazione offerta ai fini della prova dell’intervenuta cessione del RAGIONE_SOCIALE controverso .
Nel proporre ricorso per cassazione, invece, il ricorrente ha manifestato una generica non condivisione delle valutazioni della Corte di merito in ordine alla valenza probatoria di tale documentazione (p. 17 e 18 del ricorso per cassazione), ma è evidente che si tratta di affermazioni che, oltre a non essere puntuali, attengono alla valutazione in fatto delle risultanze probatorie, incensurabile in cassazione.
Come di recente evidenziato da questa Corte, infatti, in caso di cessione dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del RAGIONE_SOCIALE in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
4.2. Nella specie, tuttavia, è inammissibile il motivo anche nella parte in cui è deAVV_NOTAIOa la violazione della norma da ultimo menzionata.
Com’è noto, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. consente l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».
La disposizione si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, inteso come fatto storico, accadimento naturalistico.
Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio evento, un preciso accadimento, una determinata circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, n. 26274/2018).
Non integrano, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, n. 14802/2017; Cass., Sez. 5, n. 21152/2014), gli elementi istruttori in sé considerati, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello.
Nella specie, il ricorrente non ha indicato nessun fatto decisivo, inteso nel senso sopra indicato, che non sia stato valutato dal giudice di merito, risolvendosi, infatti, la censura in una inammissibile contestazione della valutazione in fatto operata da lla Corte d’appello.
Il terzo motivo di ricorso è infondato sotto tutti i profili di censura.
Nella motivazione della sentenza si legge quanto segue: «Risulta invero dalla procura speciale del 22.3.2011 (rep. N. 200619, racc. 25390, AVV_NOTAIO, Sondrio), conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli altri anche al AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, l’attribuzione a quest’ultimo del potere di agire in nome e per conto della società e, segnatamente, il potere di rappresentare la società alle udienze nelle cause civili in cui la stessa è parte, ‘con facoltà di conciliare o transigere ogni singola controversia’, ed il potere di rappresentanza per atti pubblici e privati elencati al punto C) , tra i quali anche il potere di compiere ‘atti di transazione in sede giudiziaria e amministrativa in ogni ordine e grado nonché in sede stragiudiziale, sia con privati che con enti, organi e uffici’, ed il potere di ‘nomina di procuratori alle liti per g iudizi in ogni ordine e grado di giurisdizione munendo gli stessi di ogni occorrente potere’ ». Richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali, la Corte di merito ha poi ritenuto quanto segue: «Tale principio rende evidente nel caso di specie che il AVV_NOTAIO COGNOME, essendogli stati conferiti sia poteri di ordine processuale relativi alla nomina di procuratori alle liti o la rappresentanza della società alle udienze nelle cause civili ai sensi degli
artt. 183 e 185 c.p.c., che l’espresso potere di conciliare o transigere nel nome della società, validamente abbia esercitato tali suoi poteri in giudizio provvedendo, in rappresentanza della società, a proporre l’appello avverso la sentenza in questa sede impugnata e, a tal fine, conferendo all’avvocato valida procura ad litem .» (p. 7 e 8 della sentenza impugnata).
Il ricorrente ha ritenuto che il giudice di merito ha errato nel ritenere che, con la procura speciale del 22/03/2011, fosse stata conferita al dipendente della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, la rappresentanza sostanziale, oltre a quella processuale, perché, in realtà, si trattava di deleghe per il processo civile (come pure era scritto nella rubrica della procura), in alcun modo assimilabili ai poteri di natura sostanziale e processuale in ordine al rapporto deAVV_NOTAIOo in giudizio.
Secondo il COGNOME, in particolare, la Corte d’appello ha travisato il contenuto della descritta procura, violando o falsamente applicando l’art. 115 c.p.c. e il combinato disposto degli artt. 2384 c.c. e 77 c.p.c., sulla base di una motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
5.1. Occorre prima di tutto evidenziare l’infondatezza della censura nella parte in cui è deAVV_NOTAIOa l’esistenza di una motivazione sul punto apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Come già evidenziato, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. (introAVV_NOTAIOa dall’art. 54, comma 1, lett. b, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012) non consente più l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» , ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» .
La riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053/2014).
In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. di nuovo Cass., Sez. U, n. 8053/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248/2020).
A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, n. 22232/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, n. 22598/2018; Cass., Sez. L, n. 27112/2018; Cass., Sez. 6-L, n. 16611/2018; Cass., Sez. 3, n. 23940/2017).
In particolare, dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di ‘motivazione apparente’ o di ‘motivazione perplessa e incomprensibile’ può parlarsi laddove essa
non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (v. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 27411/2021).
Nel caso di specie, non è rinvenibile dalla lettura della censura formulata, la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non essendo prospettato alcun fatto, inteso nel senso sopra indicato, il cui esame sia stato omesso.
Né è ravvisabile la deAVV_NOTAIOa mera apparenza della motivazione, riconducibile piuttosto al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., tenuto conto che dalla semplice lettura della sentenza sopra riportata si evinc e con certezza l’assenza del prospettato vizio della motivazione, essendo esposte chiaramente le ragioni poste a fondamento della decisione, per avere il giudice del gravame dato rilievo al conferimento, nella menzionata procura, unitamente ai poteri di ordine processuale, del potere di conciliare o transigere nel nome della società, espressioni del conferimento di poteri sostanziali, che hanno fatto ritenere sussistenti i presupposti per la spendita del nome della società.
5.2. È, poi, inammissibile la censura nella parte in cui è prospettato il travisamento del contenuto della menzionata procura, poiché la critica non attiene alla comprensione di quanto riportato in tale atto, ma al significato ad esso attribuito dal giudice di appello, e cioè alla valutazione operata di tale risultanza documentale.
La censura attiene, dunque, al merito della decisione, insindacabile in sede di legittimità.
5.3. Il motivo è infondato anche nella parte in cui è prospettata la menzionata violazione di legge.
Occorre, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, nelle società di capitali, il potere di rappresentanza
spetta agli amministratori i quali possono conferirlo, in base allo statuto o alle determinazioni dell’organo deliberativo, anche a soggetti che siano preposti a un settore con poteri di rappresentanza sostanziale o inseriti con carattere sistematico nella gestione sociale o in un suo ramo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12640 del 25/06/2020; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14455 del 29/09/2003), con la precisazione che premesso che non può essere attribuita la rappresentanza processuale quando non risulti conferita al medesimo soggetto anche la rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto deAVV_NOTAIOo in giudizio la procura che conferisca il potere di decidere, a nome della società, le modalità di definizione dei rapporti controversi – quindi anche se transigere, sottoporre la questione al giudice o agli arbitri, o resistere – non può essere interpretata quale conferimento di rappresentanza di ordine meramente processuale, atteso che l’anzidetto potere di scegliere ed attuare la migliore soluzione dei rapporti stessi rivela tipiche caratteristiche sostanziali e negoziali, comprendendo in sé, e precedendo logicamente, quello di costituirsi in giudizio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12640 del 25/06/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24546 del 20/11/2009; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27284 del 20/12/2006; Cass., Sez. L, Sentenza n. 13347 del 22/06/2005).
Nel caso di specie, la Corte d’appello si è uniformata a tale orientamento, dal momento che ha dato rilievo all’attribuzione al funzionario della RAGIONE_SOCIALE, unitamente ai poteri di ordine processuale, anche del potere di conciliare o transigere nel nome della società, quali espressioni del conferimento di poteri sostanziali.
Il quarto e il quinto motivo di ricorso riguardano entrambi la statuizione sull’eccepito difetto del potere rappresentativo della RAGIONE_SOCIALE in capo a NOME COGNOME (procuratore di sede centrale) e all’AVV_NOTAIO (quadro direttivo autorizzato) ,
che avevano rilasciato la procura alle liti, in forza della quale era stata intrapresa l’azione monitoria e operata la costituzione nel giudizio di opposizione.
Il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui è prospettata la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non essendo deAVV_NOTAIOo alcun fatto storico, inteso nel senso sopra indicato, il cui esame sia stato omesso.
Anche riq ualificando la censura come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per la deAVV_NOTAIOa mera apparenza della motivazione, la critica risulta infondata.
Dal tenore della decisione impugnata si evince, infatti, che, a fronte dell’eccezione dell’appellato, secondo il quale le persone fisiche che avevano firmato la procura in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE non erano muniti di potere rappresentativo, la Corte di appello ha rilevato che agli atti erano acquisite le procure rilasciata dal consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE e, poi, dai successori a titolo particolare della stessa, nelle quali si attribuiva al dirigenti (come NOME COGNOME) e ai procuratori di sede centrale (come NOME COGNOME), congiuntamente tra due qualsiasi di loro o in unione a un quadro direttivo autorizzato, la facoltà di firmare tutti gli atti inerenti alla gestione dei crediti non performing , compresi gli atti di transazione in sede giudiziaria o amministrativa in ogni ordine e grado, nonché in sede stragiudiziale, e la nomina di procuratori alle liti per giudizi in ogni ordine e grado di giurisdizione, munendo gli stessi di ogni occorrente potere (p. 8 e 9 della sentenza impugnata).
È stato così illustrato che, contrariamente a quanto deAVV_NOTAIOo dal COGNOME, i menzionati atti conferivano poteri di rappresentanza sostanziale e processuale (anche) in capo a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, così evidenziandosi l’infondatezza della relativa eccezione.
Il quinto motivo di ricorso è infondato.
Come già evidenziato, dalla lettura combinata degli artt. 100 e 77 c.p.c. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l’interessato nella totalità dei suoi affari, e cioè al procuratore generale, o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un’azienda commerciale o ad un suo settore, e cioè all’ institore (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 43 del 03/01/2017).
La qualità di institore è da porre in correlazione con la preposizione, operata dall’imprenditore, all’esercizio dell’impresa commerciale, indipendentemente dall’inquadramento professionale del preposto dal punto di vista della carriera, dal conferimento di procura o comunque dall’utilizzo di forme solenni, tant’è che il preposto ad una sede secondaria dell’impresa è per ciò stesso institore, salva prova contraria, acquisendone automaticamente i relativi poteri rappresentativi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16532 del 05/08/2016).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che NOME COGNOME, procuratore di sede centrale, e NOME COGNOME, direttivo autorizzato, avessero ottenuto l’attribuzione di poteri sostanziali e processuali, sicché a prescindere alla formale nomina di institore vi erano i presupposti per rappresentare il giudizio la società creditrice.
È inammissibile il sesto motivo di ricorso sotto il profilo di seguito evidenziato da ritenersi assorbente rispetto agli altri.
Questa Corte ha più volte rilevato che l’obbligo del giudice di instaurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, riconducibile al disposto dell’art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, ovvero un’ulteriore attività assertiva in punto di fatto, e non già solo
mere difese (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1617 del 19/01/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15037 del 08/06/2018).
Nel caso di specie, è evidente che con la statuizione aAVV_NOTAIOata non è stata effettuata una valutazione in diritto che richiedeva l’instaurazione del contraddittorio , emergendo sin dalle prime deduzioni del ricorso per cassazione che il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti dei fideiussori di una società fallita.
Il fatto che il debitore principale fosse una società, dunque, era una circostanza pacificamente acquisita al processo e semplicemente valutata in diritto dal giudice di appello.
Nessuna violazione del contraddittorio deve pertanto ritenersi integrata per effetto della statuizione del giudice del gravame che, in conformità ad una giurisprudenza consolidata, ha ritenuto non applicabile la disciplina prevista a tutela del consumatore in favore del garante di un obbligato principale che non riveste tale qualità.
L’esame di ogni altra critica alla statuizione aAVV_NOTAIOata deve ritenersi superfluo, a seguito del rigetto della censura appena illustrata.
Anche il settimo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito, presupponendo l’accoglimento dei motivi in precedenza formulati.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE , che liquida in € 5,000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
dà atto, i n applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile