Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27829 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
Oggetto: vendita
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8419/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , con domicilio in Napoli, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO. -CONTRORICORRENTE- avverso l a sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 387/2019, depositata in data 7.2.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 387/2019, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia con cui il giudice di primo grado aveva
accolto la domanda di risarcimento del danno proposta da NOME COGNOME, per aver acquistato in data 6.3.2004 dall’RAGIONE_SOCIALE, concessionaria RAGIONE_SOCIALE, una vettura tipo RAGIONE_SOCIALE X Type nuova, versando una caparra di €. 3000,00 , senza ottenere la consegna del veicolo. Il COGNOME aveva lamentato che la RAGIONE_SOCIALE aveva revocato la concessione di vendita senza ritirare le insegne e i moduli contrattuali, generando nell’acquirente la convinzione che la concessionaria fosse legittimata di contrarre. Ha chiesto il pagamento del doppio della caparra a titolo di risarcimento del danno, evidenziando che l’RAGIONE_SOCIALE era nel frattempo fallita.
La Corte d’appello , confermando la decisione di primo grado, ha rilevato che il Tribunale aveva tutelato l’affidamento d ell’acquirente nella legittimazione dell ‘A utoingross, che aveva agito come falsus procurator, e nella corrispondenza tra la situazione apparente con quella reale, non avendo il COGNOME motivo di dubitare dell’effettività dei rappor ti concessori tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE .
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE affidato a 5 motivi, illustrati con memoria. NOME COGNOME resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che il COGNOME non aveva mai allegato, a fondamento della richiesta di risarcimento, una situazione di carenza di potere rappresentativo in capo alla concessionaria, per cui la Corte di merito, nel ritenere che RAGIONE_SOCIALE avesse agito come falsus procurator, avrebbe accolto una domanda diversa, per causa petendi, da quella proposta.
Il motivo è infondato.
Non vi è contrasto tra le deduzioni formulate in citazione e i fatti posti a fondamento di entrambe le decisioni.
La RAGIONE_SOCIALE era stata chiamata a rispondere per aver consentito alla concessionaria di utilizzare le insegne, il marchio e i propri moduli contrattuali a nche dopo l’interruzione dei rappo rti di concessione e
per aver in tal modo generato l’inco lpevole affidam ento dell’attore sulla legittimazione del concessionario .
La sentenza di primo grado aveva, appunto, ‘ stigmatizzato l’att eggiamento della convenuta, che aveva consentito che RAGIONE_SOCIALE operasse per mesi in danno dei clienti che avevano confid ato nell’insegna e nel marchio RAGIONE_SOCIALE ‘ , e la sentenza di appello ha, del pari, affermato che le omissioni contestate alla RAGIONE_SOCIALE avevano leso l’affidamento del cli e nte nell’eff ettività dei rapporti tra la concessionaria e la RAGIONE_SOCIALE e nell’appartenenza alla rete commerciale, sostenendo, su tale premessa, che la NOME avesse agito come falsa rappresentante.
Non risulta -in definitiva – violato il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, il quale implica unicamente il divieto per il giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda (Cass. 2209/2016), dovendo considerarsi che anche la rappresentanza tollerata, che si configura se il rappresentato non intervenga o non faccia quanto sarebbe necessario per far cessare l’attività del presunto rappresentante, è un’ipotesi di rappresentanza apparente, con l’effetto, peraltro, non di dar luogo a conseguenze meramente risarcitorie, ma al l’efficacia del contratto nei confronti del rappresentato (cfr., Cass. 4113/2016).
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., evidenziando che, sia nel contratto di trasferimento dell’autoveicolo concluso tra la concessionaria e il COGNOME, che in quello di concessione di vendita era esplicita l’esclusione di un potere rappresentativo in capo alla RAGIONE_SOCIALE, essendo il concessionario e la casa madre entità tra loro distinte, senza che alcuno di essi avesse il potere di impegnare l’altro in alcun modo, non potendo i potenziali clienti fare affidamento sul potere rappresentativo in capo alla concessionaria, né potendo configurarsi un’ipotesi di falsa rappresentanza.
Si denuncia la violazione dei criteri di interpretazione letterale e sistematica del contratto, per aver la Corte di merito ritenuto che la
concessionaria avesse agito a norma della RAGIONE_SOCIALE senza considerare che aveva accettato la proposta di acquisto in proprio e non quale rappresentante della concedente come era provato dall’art. 2 del contratto, e che l’assenza dei poteri di rappresentanza emergeva da una pluralità di pattuizioni.
Si afferma inoltre che il concedente e il concessionario nell’ambito della distribuzione dei beni di consumo sono soggetti autonomi, operanti ciascuno a proprio nome e rischio e privi di poteri rappresentativi reciproci, in conformità di una precisa regola stabilita dal Trattato dell’unione europea, che promuove l’autonomia del mercato della produzione rispetto a quello della distribuzione, giudicando con disfavore il cumulo in capo al produttore delle attività distributive, affidate in piena autonomia ad operatori indipendenti.
Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, deducendo che l’uso da parte di RAGIONE_SOCIALE delle insegne e della modulistica RAGIONE_SOCIALE non consentiva all’acquirente di avanzare pretese nei confronti della ricorrente in caso di inadempimento del contratto di vendita.
Il quarto motivo denuncia la falsa applicazione dell’art. 1388 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente un’ipotesi di rappresentanza apparente senza accertare la spendita del potere di rappresentanza da parte della RAGIONE_SOCIALE e senza verificare se l’acquirente potesse legittimamente fare affidamento sui poteri della concessionaria in relazione alle previsioni del contratto di vendita del veicolo.
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 2729 c.c., lamentando la carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari ritenuti sufficienti a dimostrare l’apparenza del potere rappresentativo e l’affidamento incolpevole del cliente.
Deve esaminarsi con priorità il quarto motivo di ricorso, che è fondato e dal cui accoglimento discende l’assorbimento delle altre censure.
Il mezzo è anzitutto ammissibile, enunciando con chiarezza e con la dovuta specificità le carenze della sentenza impugnata e le violazioni contestate, con un esaustivo aggancio agli atti di causa.
Nel merito va considerato che i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole sono invocabili allorché vi siano, da un lato, un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente, ed inoltre la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante (Cass. 27349/2023; Cass. 18519/2018; Cass. 3787/2012; Cass. 2725/2007).
Occorre quindi, oltre ad una condotta del rappresentato idonea a ge nerare l’apparenza della rappresentanza, anche la sussistenza di elementi obiettivi atti a giustificare l’opinione del terzo che contratti con il ” falsus procurator ” in ordine alla corrispondenza fra la situazione apparente e quella reale.
Tale convinzione deve essere ragionevole e non deve essere determinata da un comportamento colposo del terzo, che, in violazione della normale diligenza, abbia trascurato di verificare la reale situazione dei rapporti tra rappresentato e rappresentante (Cass. 10709/1991; Cass. 9381/1994; Cass. 11186/1998; Cass. 6756/2001; Cass. 13829/2004; Cass. 408/2006).
Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che il COGNOME potesse legittimamente confidare sui poteri di rappresentanza della RAGIONE_SOCIALE per effetto della mera situazione di apparenza creata dalla RAGIONE_SOCIALE (che non aveva ritirato le insegne e i moduli contrattuali), senza effettuare alcuna verifica sulla conoscenza o conoscibilità dell’assenza di poteri rappresentativi in capo alla concessionaria alla luce di tutte le circostanze concrete e soprattutto delle clausole dell’atto di vendita che definivano e rendevano espliciti, anche nei confronti del cliente, i rapporti tra la casa madre e la concessionaria e le modalità di conclusione e gestione delle singole vendite.
E’ accolto il quarto motivo, con rigetto del primo e con assorbimento delle altre censure.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso, respinge il primo e dichiara assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione