Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17179 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2779/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore , NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE),
rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.;
-intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2903/2021, depositata il 22/11/2021 e notificata in data 3/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con decreto n. 863/13 veniva ingiunto al RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in proprio e quale mandatario e capogruppo dell’ATI, costituitasi tra lo stesso e il RAGIONE_SOCIALE – entrambi risultati aggiudicatari dei lavori relativi alla realizzazione del Cavalcaferrovia Sarpi e dei relativi raccordi viari – il pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 800.000,00, oltre ad interessi e spese.
Il provvedimento monitorio era stato ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE in forza della scrittura privata datata 16.12.11 da cui risultava che l’istante, che aveva partecipato all’esecuzione dell’appalto quale subappaltatrice della società RAGIONE_SOCIALE, designata dal RAGIONE_SOCIALE quale impresa esecutrice delle opere di sua competenza, aveva diritto al 40% delle somme eventualmente riconosciute all’RAGIONE_SOCIALE all’esito del giudizio da quest’ultima intentato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione a riserve iscritte nel registro di contabilità, in parte relative ai lavori eseguiti proprio dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il contenzioso con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stato definito con un accordo transattivo del 24.09.12, con il quale il RAGIONE_SOCIALE si era impegnato a corrispondere all’ATI la somma complessiva di euro 2.997.650,14 in due tranches : la prima di euro 2.000.000,00, rispetto alla quale, sulla scorta della scrittura privata sopra menzionata, a RAGIONE_SOCIALE sarebbe spettato il 40% e, quindi, appunto, la somma di euro 800.000,00, oggetto di ingiunzione.
Il giudizio di opposizione che ne era seguito, promosso dal RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE – nel corso del quale era stata autorizzata la chiamata, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE -quest’ultima era la società di cui il RAGIONE_SOCIALE si era avvalso per eseguire i lavori di sua competenza – a titolo di manleva, di garanzia e risarcitorio, e nel quale l’opposta spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento altresì della ulteriore somma di euro 399.042,05, pari al 40% di euro 997.605,00, corrispondente alla seconda tranche corrisposta dal RAGIONE_SOCIALE all’ATI, oltre agli interessi ex d.lgs 231/2002 dal dovuto al saldo – si concludeva con la sentenza n. 817/2018. Con detta pronuncia il Tribunale di Treviso rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto; accogliendo la domanda riconvenzionale, condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore somma di euro 399.042,05, al netto degli interessi; rigettava la domanda di manleva nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE impugnava detta decisione dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, la quale, con la sentenza n. 2903/2021, resa pubblica in data 22/11/2022, ha accolto il quinto motivo di impugnazione ed ha riformato parzialmente la sentenza di prime cure, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato il RAGIONE_SOCIALE a pagare alla ricorrente opposta, NOME
RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 800.000,00; da detta somma ha sottratto l’importo di euro 442.242,01, ricavato in sede esecutiva, ed ha applicato sull’importo differenziale così risultante gli interessi calcolati ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 231/2002.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando otto motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, rimasti intimati.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. o, comunque, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 324, 329 e 346 cod.proc.civ. e dell’art. 37, comma 14, d.lgs. n. 163 del 12-04-06, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
A tale scopo deduce che: i) sin dall’atto di citazione in opposizione aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, perché l’accordo, documentato dalla scrittura privata del 16.12.11, era efficace ed obbligatorio solo nei confronti dell’ATI ; ii) la società RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato detto assunto efficacemente, avendo svolto solo difese generiche relative al carattere generale della procura, alla ratifica e alla rappresentanza apparente; iii) il RAGIONE_SOCIALE avevano, a loro volta, eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’ingiunta; iv) il Tribunale di Treviso aveva rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l’ATI non dà luogo alla creazione di un autonomo soggetto giuridico o centro d’interessi cui possa essere imputata la titolarità di rapporti giuridici attivi o passivi, tanto più nei confronti di un soggetto terzo rispetto al
contratto di appalto intercorso con la stazione appaltante; v) detto capo della sentenza non era stato impugnato; vi) la Corte d’appello, a p. 10 della sentenza, quando ha affermato: ‘Non ha invece proposto appello l’RAGIONE_SOCIALE, come risulta evidente dall’intestazione dell’atto di impugnazione e dal contenuto della procura sulla base della quale i difensori procuratori del RAGIONE_SOCIALE hanno proposto l’impugnazione, donde la definitività della sentenza di primo grado nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE‘, avrebbe violato ‘più norme processuali e sostanziali’.
Segnatamente la statuizione del giudice a quo : a) contrasterebbe con la sentenza di primo grado che aveva negato la soggettività giuridica in capo all’ATI, riferendo la scrittura RAGIONE_SOCIALE, in forza del potere rappresentativo della capogruppo, direttamente in capo ai rappresentati. Non essendo stata detta statuizione impugnata, su di essa si era formato il giudicato interno (Cass. n. 29601/2017); b) violerebbe l’art. 37, comma 14, d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, il quale configura l’ATI quale mera aggregazione temporanea e occasionale funzionale allo svolgimento di determinate attività e per il periodo necessario per le stesse, incentrato su un mandato collettivo speciale che non assurge, come tale, a centro di autonoma imputazione giuridica, risolvendosi in una mera modalità organizzativa convergente al fine di agevolare l’amministrazione appaltante nei rapporti con le imprese appaltatrici (Cass. 03/03/2020 n. 5751).
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza di prime cure, confermata in appello, quanto alla sua legittimazione passiva e, non avendola ben individuata, non l’ha censurata efficacemente.
È ben vero che è stata esclusa dal Tribunale -e correttamente la soggettività giuridica dell’ATI (cfr. Cass. 20/05/2010, n. 12422; Cass. 29/12/2011, n. 29737), ma ciò non significa che sia stata
negata la rappresentanza (anche processuale) dell’RAGIONE_SOCIALE attraverso l’impresa capogruppo che oltre che in proprio ben poteva agire spendendo il nome dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il capo della sentenza qui impugnato va inteso in tal senso: la pronuncia di prime cure è stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE in proprio, ma non anche in veste di rappresentante dell’ATI e quindi nei confronti di quest’ultima la pronuncia è passata in giudicato. Ciò risulta del tutto coerente con il fatto che il RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio di opposizione, aveva agito sia in proprio sia come rappresentante dell’ATI (p. 6 della sentenza di prime cure, che questa Corte, in quanto giudice del fatto processuale ha potuto esaminare).
Risulta, in ogni caso, dirimente il rilievo che il giudicato interno si è formato sulla rappresentanza dell’ATI attraverso l’impresa capogruppo/mandataria e sul fatto che, pertanto, l’atto stipulato, ove era stato speso il nome dell’ATI, producesse i suoi effetti nella sfera giuridica dei rappresentati; di conseguenza, l’impugnata sentenza non si è affatto pronunciata in contrasto con detta statuizione.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. o, comunque, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., in relazione all’art. 342 cod.proc.civ.
Attinta da impugnazione è la statuizione con cui il giudice a quo ha ritenuto inammissibile il primo motivo di appello che censurava la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva riconosciuto la ricorrenza di una rappresentanza apparente, ritenendo che le confutazioni non si confrontassero con le reali motivazioni poste dal Tribunale a base della ritenuta validità ed efficacia della scrittura privata del 16-12-2011, azionata da RAGIONE_SOCIALE con il ricorso monitorio. L’appellante aveva incentrato tutto il suo sforzo confutativo sul contenuto e sui limiti della procura rilasciata all’AVV_NOTAIO
COGNOME e sulla conseguente impossibilità per questi di vincolare il RAGIONE_SOCIALE anche nei confronti di un soggetto diverso dalla stazione appaltante, e segnatamente nei confronti di un subappaltatore (qual è NOME), là dove il Tribunale aveva ritenuto che, indipendentemente dal contenuto della procura, l’efficacia della scrittura privata potesse affermarsi sulla scorta dell’affidamento che lo COGNOME avesse il potere di rappresentare l’ATI, venutosi a creare nella subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE
Il consorzio ricorrente si sforza di dimostrare di avere puntualmente contestato la statuizione del Tribunale, allo scopo di far emergere che il motivo non era affatto inammissibile, avendo fatto rilevare, con l’atto di citazione in appello, che, occorrendo un comportamento incolpevole per fondare il legittimo affidamento, detta incolpevolezza non poteva predicarsi nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità, mediante i quali sia possibile controllare, adoperando l’ordinaria diligenza, la consistenza effettiva dell’altrui potere, come accade in ipotesi di organi di società di capitali regolarmente costituiti, ed avendo evidenziato la presenza di plurimi indizi che escludevano la sussistenza di alcun affidamento incolpevole del terzo contraente: i) la specialità della procura che non comprendeva la possibilità di agire se non nei confronti della stazione appaltante; ii) se la procura fosse stata generale, non poteva comprendere la stipulazione della transazione che è un atto di straordinaria amministrazione; iii) la stessa procura prevedeva comunque che le decisioni definitive erano subordinate all’approvazione del legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE e tale approvazione non era mai intervenuta; iv) la procura generale è incompatibile con il diritto societario, perché comporterebbe l’esautorazione dei poteri rappresentativi in capo all’organo amministrativo e l’elusione della responsabilità civile da parte dell’amministratore.
Nondimeno, detto sforzo confutativo non si confronta affatto con la sentenza impugnata che ha confermato nel merito quella di prime cure, rigettando quindi le censure articolate dall’odierno ricorrente. Deve darsi seguito all’orientamento di questa Corte secondo cui ove il giudice di merito enunci una doppia ratio decidendi , allo scopo di rafforzare e sostenere la decisione pure nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non contiene un obiter dictum , ma si configura come una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, che, pertanto può essere utilmente impugnata solo mediante la censura di entrambe (Cass., Sez. Un., 20/02/2007 n. 3840 e successiva giurisprudenza conforme).
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. e la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., in riferimento agli artt. 112 , 343, 329, 346 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ. nonché la nullità della sentenza, ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ..civ., per violazione dell’art. 111 Cost. e 101 cod.proc.civ..
Il Tribunale di Treviso aveva ritenuto che la procura, facendo riferimento nelle premesse ‘alla gestione dell’appalto’, conferisse sì ampi poteri, ma limitati ai rapporti con la stazione appaltante (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). con esclusione quindi dei rapporti con soggetti terzi. La Corte d’Appello di Venezia, sebbene detta statuizione del giudice di prime cure non fosse stata contestata, avrebbe posto a base della asserita rappresentanza apparente la pretesa attribuzione all’AVV_NOTAIO di una procura ‘dal carattere generale’ non limitata ai rapporti con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello, in particolare, ha affermato che la procura conferita all’ingCOGNOME dall’RAGIONE_SOCIALE appariva pienamente coerente con la circostanza che fosse proprio questi il soggetto deputato a rappresentare il raggruppamento d’imprese in dette questioni, non
solo con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (stazione appaltante), ma anche con le imprese esecutrici delle opere designate dalle appartenenti all’ATI ed ha aggiunto che : a) l’omessa contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE della vincolatività delle scritture private del 2007 e del 2009 sotto il profilo della suddivisione dei corrispettivi da riconoscere a NOME, rendeva irrazionale la tesi secondo cui il rappresentante non fosse più legittimato a definire contabilmente una situazione che lo stesso aveva sempre seguito in tutto il suo iter in nome e per conto dell’ATI stessa, perché rientrante nelle sue competenze; b) la procura riportava l’espresso riferimento al tema delle riserve, oggetto della scrittura privata contestata, e non risultava in parte qua mai revocata, né comunque modificata; c) il carattere generale della procura era desumibile dal suo tenore letterale, atteso che essa non conteneva un elenco di atti ed operazioni espressamente autorizzati, ma indicava il perseguimento di obiettivi globali e generalizzati e che detto carattere era stato pienamente riconosciuto dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nella sentenza n. 1796/2015, pronunciata all’esito del giudizio vertente sul medesimo petitum e sulla medesima causa petendi del caso qui in esame, ovvero sulla richiesta di pagamento formalizzata da RAGIONE_SOCIALE all’altra società costituente l’ATI, il RAGIONE_SOCIALE, che aveva accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE
Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe violato il giudicato interno già prodottosi sulla opposta statuizione resa dal Tribunale di Treviso, incorrendo nella violazione degli artt. 112, 343, 329, 346 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ., rilevanti ex art. 360, 1° comma, n. 3, non avendo alcuna parte appellato in via principale o incidentale la statuizione di primo grado in cui si affermava che i poteri dell’AVV_NOTAIO COGNOME seppur riferiti ad una pluralità -quanto a numero e tipologia- di negozi giuridici … fossero limitati ai rapporti con la stazione appaltante (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE)’.
La Corte d’appello sarebbe incorsa anche nella violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 111 Cost. e 101 cod.proc.civ., ponendo a base della sua statuizione una sentenza resa in un giudizio intercorso tra altre parti.
Il motivo non ha pregio.
La Corte d’appello non ha affatto ritenuto, contrariamente al Tribunale, che lo COGNOME avesse una procura generale non limitata al rapporto con la stazione appaltante, ma che il contenuto della procura fosse inequivocabilmente tale da ingenerare il ragionevole e incolpevole affidamento circa il fatto che lo COGNOME fosse legittimato a rappresentare l’ATI con riferimento alle questioni oggetto della transazione, anche in considerazione del fatto che la procura conteneva un potere generale di sottoscrizione di atti.
Per completare il ragionamento, deve considerarsi che, avendo il ricorrente sottoposto al giudice a quo la questione del potere di rappresentanza, non poteva essersi formato sul punto alcun giudicato interno. Va ribadito che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico; ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (cfr. Cass. 16/05/2017, n. 12202; Cass. 08/10/2018, n. 24783 e la più recente Cass. 19/10/2022, n. 30728).
Il giudice d’appello quindi ben avrebbe potuto trarre un effetto giuridico conforme a quello del Tribunale, sulla base però di una motivazione diversa, dovendosi ribadire che la sentenza d’appello,
anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d’appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado (Cass. 19/10/2022, n. 30728). L’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE sulla questione del potere di rappresentanza ha riaperto la cognizione sull’intera questione.
4) Con il quarto motivo alla Corte d’appello si imputa di aver violato gli artt. 132, 2 co., n. 4) e 156 cod.proc.civ., ai sensi dell’all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., perché, dopo avere ritrascritto, i passi salienti della sentenza del Tribunale li ha condivisi, ‘alla luce delle evidenze di causa’, salvo poi discostarsi ampiamente dalla motivazione della sentenza di primo grado e addirittura dalle statuizioni della stessa coperte da giudicato, tra le quali quella concernente il limite oggettivo e soggettivo cui doveva ritenersi assoggettata la procura, supportare le proprie conclusioni con la sentenza di primo e secondo grado resa in un giudizio intercorso con altre parti, esporre argomenti alla base della pretesa rappresentanza apparente, aventi quale dato unificante comune ed ineludibile la conoscenza del contenuto della procura al momento della transazione e la ritenuta natura ‘generale’ della stessa, non considerata dal giudice di prime cure; il tutto senza alcuna verifica degli argomenti contrari portati a confutazione.
La conclusione del ricorrente è che la motivazione della sentenza impugnata non soddisfi il ‘minimo costituzionale’, perché, pur se graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione resa, essendo basata su argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento risultando altresì affetta da irriducibile contraddittorietà, perché basata su affermazioni inconciliabili e comunque perplessa.
Il motivo è infondato.
Non solo il ragionamento sotteso alla decisione impugnata è del tutto percepibile -la Corte d’appello ha ritenuto, come già il Tribunale, sulla scorta delle evidenze di causa, di cui ha dato ampiamente conto, che anche se la procura non legittimava a rappresentare l’ATI nei rapporti con i terzi, si fosse formato nella RAGIONE_SOCIALE il non incolpevole affidamento circa il fatto che lo COGNOME agisse per conto dell’RAGIONE_SOCIALE -e soddisfa il requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale”, richiesto dall’art. 111 Cost., 6° comma, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte in termini di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa od incomprensibile, ma il vizio motivazionale per giustificare la cassazione della statuizione impugnata avrebbe dovuto emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata e non dal confronto tra essa ed elementi estrinseci (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054 e successiva giurisprudenza conforme).
5) Con il quinto motivo il consorzio si duole della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I co., n. 3) cod.proc.civ. in riferimento all’art. 342 cod.proc.civ.
Il ricorrente rappresenta di avere censurato, con il secondo motivo di appello, la statuizione resa dal Tribunale in riferimento alla transazione, datata sempre 16-12-11, intercorsa tra NOME e il RAGIONE_SOCIALE che contemplava al suo art. 2.2. una rinuncia globale di NOME ad ogni pretesa, e ciò testualmente ed espressamente anche in favore del RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva dichiarato di volerne profittare con memoria ex art. 183, 6 comma, n. 3) cod.proc.civ.
Il Tribunale aveva sul punto osservato che l’unica interpretazione possibile dei due negozi posti in essere da parte di NOME era quella di ritenere che la transazione con il RAGIONE_SOCIALE avesse ad
oggetto i crediti di cui alle fatture elencate nella premessa di tale negoziazione, mentre quella intercorsa con l’RAGIONE_SOCIALE riguardasse le somme a titolo di riserve iscritte nella contabilità dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e quindi quelle oggetto della presente controversia e di conseguenza aveva concluso che la dichiarazione di NOME di non avere null’altro a pretendere ‘in relazione all’appalto descritto in premessa’ doveva ritenersi limitata ai crediti oggetto di contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE, elencati appunto nella premessa dell’atto e che, dunque, fosse irrilevante ai fini dei crediti azionati nel giudizio in corso’.
La corte territoriale ha ritenuto il motivo inammissibile, risolvendosi nella mera sottolineatura di un preteso contrasto tra le due riferite scritture private (sottoscritte entrambe il 16-12-2011), non accompagnata però dalla formulazione di alcuna specifica censura al percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice (salvo poi analizzarlo nel merito).
Il ricorrente sostiene, invece, di avere formulato specifiche censure che consentivano agevolmente al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto della censura incentrata sulla formulazione ritenuta omnicomprensiva della transazione RAGIONE_SOCIALE e non circoscritta a specifico ambito, come ritenuto dal Tribunale, aggiungendo che il grado di specificità della censura non può che essere rapportato all’ambito della motivazione nella fattispecie incentrata sulla ritenuta settorialità e specialità dell’accordo RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile.
Anche in questo caso il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione, ma trascura il fatto che sul punto vi è stata (anche) una pronuncia di merito. Come già rilevato supra § 2, scrutinando il secondo motivo, il giudice a quo anche in questo caso ha rafforzato la sua decisione reiettiva del secondo motivo di appello con una duplice
ratio decidendi che il ricorrente avrebbe dovuto confutare utilmente nella sua globalità, pena il passaggio in giudicato della ratio decidendi non censurata o non censurata efficacemente.
Con il sesto motivo il consorzio deduce la violazione e/o falsa applicazione agli artt. 1362, 1363, 1367, 2727, 2729, 1325 e 1411 cod.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Il giudice di appello, ritenendo che le scritture private avessero ad oggetto crediti differenti, sarebbe incorso nella violazione dei canoni di cui all’art. 1363 cod.civ., non avendo interpretato le clausole dei contratti ‘le une per mezzo delle altre’, nonostante anche il Tribunale avesse rilevato la portata indubbiamente lata di altre clausole di cui alla scrittura RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE tra cui la previsione di non avere quest’ultima null’altro a pretendere ‘in relazione all’appalto descritto in premesse’ oltre al riconoscimento ‘in favore di NOME a saldo e stralcio di ogni pretesa’ della somma di euro 500.000,00 con dichiarazione da parte di NOME, con il pagamento della predetta somma, di non avere più nulla a pretendere da parte di RAGIONE_SOCIALE, né di NOME, né di RAGIONE_SOCIALE, né del RAGIONE_SOCIALE e nemmeno nei confronti dell’ente appaltante in relazione all’appalto descritto in premesse’.
In aggiunta, la Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito rilievo a delle inferenze prive dei requisiti della gravità e della precisione, avrebbe violato l’art. 1325 cod.civ., atteso che un contratto non può certamente ritenersi privo di causa per il fatto di non contenere l’esplicitazione ‘ delle ragioni della presunta mera abdicazione peraltro non configurabile in quanto l’economia del contratto COGNOME con le previsioni economiche concordate, non consente di avvalorare la nuova tesi della mera abdicazione’, così come sarebbe errata la pretesa ricorrenza di un ‘atto unilaterale d’obbligo, proprio dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione, dal momento che trattasi di un contratto
(transazione) intercorrente tra soggetti privati di cui peraltro non è contestata la natura di contratto in favore di terzi’, con conseguente violazione dell’art. 1411 cod.civ. quanto alla pretesa revoca per il tramite della transazione RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE della stipulazione a favore del RAGIONE_SOCIALE, essendo la revoca riconosciuta ex lege in favore dello stipulante e non del promittente COGNOME.
Il motivo è inammissibile.
La censura risulta direttamente fattuale, in quanto complessivamente ed in ultima analisi ciò che ne sta alla base è, in massima parte, la sollecitazione ad una diversa valutazione di accertamenti che inequivocabilmente attengono a circostanze di fatto sottratte allo scrutinio di legittimità. Il ricorrente sovrappone ed oppone a quella della Corte d’appello una propria diversa valutazione di quanto ha costituito oggetto di accertamento da parte del giudice di merito, peraltro, confrontandosi in maniera del tutto parziale con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, omettendo, cioè, il confronto con tutto ciò che verosimilmente non risultava strumentale a sorreggere la tesi ricostruttiva prospettata. Va rimarcato, peraltro, che le censure al provvedimento impugnato non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra ( Cass., 28/11/2017, n. 28319; Cass. 09/04/2021, n. 9461).
7) Con il settimo motivo sono denunciate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633, 645, 183, 161, 342 cod.proc.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Con domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione, l’ingiungente NOME aveva chiesto anche la condanna dell’ingiunto al pagamento della somma corrispondente al 40% della seconda tranche, pari ad euro 997.605,00 riconosciuta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE in conseguenza della transazione tra esse intervenuta, oltre agli interessi ex D. lgs 231/2002 dal dovuto al saldo ‘ .
Il Tribunale di Treviso, ritenendola fondata sul medesimo titolo negoziale, aveva accolto la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore importo di euro 399.042,05, ritenendo che non si trattava di domanda riconvenzionale, dato che la convenuta opposta rivestiva la posizione sostanziale di attrice, bensì di emendatio libelli .
Il motivo di appello che riguardava detta statuizione del Tribunale è stato dichiarato inammissibile dalla corte territoriale, perché : i) la questione non era stata tempestivamente dedotta in primo grado nella prima udienza di comparizione né comunque nella prima memoria, essendosi limitato -ma solo nella memoria di replica ex art. 190 cod.proc.civ. -a dichiarare di aderire alla corrispondente eccezione sollevata dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE in comparsa conclusionale, e quindi anche da parte di questa comunque tardivamente; ii) non risultava assunta alcuna posizione in merito al richiamato insegnamento di Cass., Sez. Unite, n. 12310/2015, in forza del quale il giudice di primo grado aveva giudicato l’estensione della pretesa azionata in via monitoria quale mera emendatio libelli .
Il ricorrente afferma, al contrario, che l’inammissibilità della riconvenzionale dell’opposto può essere sollevata anche d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche di legittimità, essendo le preclusioni nel rito civile poste non solo a tutela dell’interesse della parte, ma anche nell’interesse pubblico al corretto e celere svolgimento del processo, sicché la relativa inosservanza deve
essere rilevata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al più tardi entro il grado di giudizio nel quale il vizio si è manifestato.
Né il giudice a quo avrebbe correttamente ritenuto che in sede di appello non vi fosse stata, da parte sua, una specifica contestazione circa l’applicazione di Cass., Sez. Un., n. 12310/2015, avendo evidenziato che non vi era stata una mera emendatio libelli , imponendo la domanda nuova l’accertamento di fatti diversi da quelli fatti valere con l’ingiunzione.
Il motivo è inammissibile.
Ancora una volta il ricorrente omette di considerare che la sentenza impugnata ha rigettato anche nel merito il motivo di appello (§ 3.5), ravvisando nella richiesta di RAGIONE_SOCIALE una mera e mendatio della domanda iniziale: la causa petendi non era mutata e concerneva solo la maggiorazione dell’importo spettante alla RAGIONE_SOCIALE in forza della medesina scrittura privata , rientrante a pieno titolo nell’ambito delle modifiche consentite da Cass. n. 121310/2015. Il che evidentemente dimostra che la corte territoriale ha superato la inammissibilità e si è pronunciata sul merito del domanda.
8) Con l’ottavo e ultimo motivo si imputa alla Corte d’appello di aver violato e/o falsamente applicato gli artt. 183 cod.proc.civ., 112 cod.proc.civ., 645 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ .
Il Tribunale di Treviso accoglieva la ‘domanda riconvenzionale’ (così qualificata dalla stessa NOME) specificamente rilevando: ‘Va altresì accolta, in quanto fondata sul medesimo titolo negoziale, la domanda proposta da NOME -impropriamente qualificata ‘riconvenzionale’ -di condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’ulteriore importo di euro 399.042,05, pari al 40% della tranche di pagamento effettuata a saldo dal RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE, non ancora esigibile alla data della proposizione della domanda in sede monitoria…’.
Evidentemente il riconoscimento della ulteriore somma esigeva l’accertamento ‘dell’effettuato saldo’, prima del quale la somma non era esigibile. La causa petendi , rispetto al monitorio, richiedeva, dunque, la verifica e l’ accertamento di un quid pluris . Anche facendo applicazione della pronuncia n . Cass. n. 12310/2015, la domanda non avrebbe dovuto essere accolta, perché secondo i principi enunciati dalle Sezioni unite, ‘ la vera differenza tra le domande ‘nuove’ implicitamente vietate -in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse – e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le ‘modifiche’ non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività’.
E la domanda introdotta con la riconvenzionale non si poneva in termini di alternatività né di sostituzione della domanda originaria, si trattava invece di una domanda aggiunta, come tale inammissibile.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente la domanda di NOME, volta ad ottenere il pagamento della percentuale spettantele sulla seconda tranche erogata in forza della transazione dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non implicava l’accertamento di un quid novi , atteso che l’accordo transattivo trasfuso nella scrittura privata azionato da RAGIONE_SOCIALE aveva predeterminato la percentuale
spettante all’ingiungente sulla somma che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si era impegnato a corrispondere all’ATI in due tranche ; la somma era quindi liquida ed era divenuta esigibile dopo la domanda originaria.
Non si trattava dunque di una domanda nuova, aggiuntasi a quella originaria, senza prenderne il posto, come ipotizza il consorzio ricorrente, ma di una rideterminazione nel quantum della domanda originaria che, facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte, la RAGIONE_SOCIALE era legittimata a formulare entro il termine di cui all’art. 183 n. 1 cod.proc.civ.
Si vedano, a titolo di esempio: Cass. 14/02/2017, n. 3847 che ha escluso, quando il mutamento riguardi solo il petitum , che ci si trovi in presenza di una domanda nuova; la fattispecie decisa riguardava l’azione risarcitoria proposta avverso un decreto di esproprio illegittimo, nel corso di causa era intervenuto un nuovo decreto di esproprio, egualmente illegittimo, per una porzione ulteriore del medesimo bene, in sede di precisazione delle conclusioni la domanda risarcitoria era stata estesa al nuovo decreto di esproprio ; Cass. 24/01/2019, n. 2038 ha ammesso, nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non solo come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio. Si pensi, ancora, all’ipotesi dei canoni ed oneri accessori maturati in corso di causa, che determinano un ampliamento quantitativo della domanda (Cass. n. 9266/2010).
Va precisato che, avendo escluso che quella proposta da RAGIONE_SOCIALE fosse una domanda nuova, il motivo può essere scrutinato nel senso chiarito senza attendere la pronuncia delle
sezioni unite sollecitata dall’ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17/07/2023 circa se l’opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, in favore dell’ufficio del merito competente, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della