Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32455 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32455 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 9701-2018 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 265/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO
NOME COGNOME;
uditi gli avvocati NOME COGNOME per I ricorrenti e COGNOME, per il controricorrente, che hanno concluso rispettivamente per l’accoglimento del ricorso e per il suo rigetto
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 2007, il RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo di accertare la nullità del contratto di compravendita di un immobile concluso nel l’anno 2000 tra la società RAGIONE_SOCIALE e i convenuti, in quanto stipulato dall’amministratore unico della società NOME COGNOME, che era stato dichiarato fallito nel 1983.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 611/2011, dichiarava l’invalidità del contratto per carenza di potere rappresentativo di NOME COGNOME, applicando al caso di specie l’art. 2383 comma 7 c.c. (richiamato dall’art. 2487 c.c.) nel testo precedente alla riforma introdotta dal d. lgs. 6/2003, ritenendo provata la conoscenza della causa di invalidità dei convenuti per effetto dell e formalità previste dall’art. 17 L.F.,
ossia dall ‘affissione della sentenza dichiarativa di fallimento all’albo del Tribunale . Condannava di conseguenza i convenuti al rilascio dell’immobile.
Avverso la sentenza proponevano appello NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4 . Con sentenza n. 265/2018, nella resistenza dell’appellato, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo opponibili agli appellati gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento del COGNOME e non spendibile l’affidamento incolpevole degli acquirenti, cui è stato imputato un deficit di diligenza, considerata la prova delle pubblicità della sentenza di fallimento.
Contro la sentenza ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidando le loro censure a due motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE
Con ordinanza interlocutoria n. 1814/2020 della Sesta Sezione Civile-2 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza, in difetto dei presupposti per la pronuncia in camera di consiglio.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo contesta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 1337, 1338, 1393, 1398, 2382, 2384 c.c. e 360 n. 5 c.p.c.)”: a differenza di quanto ha ritenuto la Corte d’appello, i ricorrenti ritengono che non erano tenuti a verificare la legittimità del
potere rappresentativo di NOME COGNOME e che vada riconosciuto il loro incolpevole affidamento circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale.
Il secondo motivo lamenta “ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 1337, 1338, 1393, 1398, 2383 e 2384 c.c.)” per non avere la Corte d’appello considerato che, dal combinato disposto delle norme richiamate, risulta che il fallimento in proprio non determina l’incapacità alla carica sociale dell’amministratore unico della società a RAGIONE_SOCIALE limitata.
3.Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui si dirà subito.
4.Per ragioni di priorità logica, avendo ad oggetto il problema se la dichiarazione di fallimento dell’amministratore integri una causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica nell’ambito della società a RAGIONE_SOCIALE limitata , deve essere affrontato in via preliminare lo scrutinio del secondo motivo di ricorso.
La questione va collocata nella disciplina vigente ratione temporis , ossia prima della riforma del diritto societario, posto che l’atto di compravendita tra la società RAGIONE_SOCIALE (rappresentata da COGNOME NOME, già fallito in forza di sentenza del 1983) e gli acquirenti COGNOME NOME e COGNOME NOME venne stipulato il 14 settembre 2000 : in quell’epoca , diversamente dal regime vigente, il vecchio testo del l’art. 2487 c.c. estendeva, riguardo all’amministrazione delle s.r.l., l’art. 2382 c.c. dettato in tema di sRAGIONE_SOCIALE, dovendo pertanto trovare applicazione, anche per le prime, la regola secondo la quale
‘ non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, (…) il fallito’ .
Al momento della stipula del contratto, l’amministratore era dunque decaduto dalla carica in forza dell’operatività del richiamo all’art. 2382 c.c.
Il ricorrente invoca a sostegno del motivo giurisprudenza pronunciata in epoca post-riforma, dalla quale non è dato desumere motivi di riconsiderazione di tale indirizzo. Il legislatore del 2003 non ha, infatti, previsto per le società a RAGIONE_SOCIALE limitata un rinvio all’art. 2382 c.c. in ragione della divergenza segnata dalla riforma dei due modelli organizzativi societari: il primo -quello della società a RAGIONE_SOCIALE limitata -più elastico e flessibile, ‘ imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali ‘, volto altresì ‘ a consentire il reinserimento nell’attività imprenditoriale delle persone dichiarate fallite ‘ ; il secondo -quello delle società per RAGIONE_SOCIALE, destinato ad imprese di grandi dimensioni -‘ provvisto di una disciplina tendenzialmente rigida ‘ che non lascia ‘ particolari margini di adattamento agli intendimenti e bisogni concreti delle persone dei soci ‘ (Cass. n. 25050/2021), la quale giustifica -secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur nel quadro di rilievi critici provenienti da parte della dottrina -anche l’impossibilità di applicazione in via analogica della norma (in questi termini cfr., oltre alla decisione sopra riportata, anche Cass. n. 18904/2013).
5.Ciò precisato, si può passare ad analizzare il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti: a) pongono la questione dell’opponibilità o meno della causa di decadenza ai terzi aventi causa dalla società (rappresentata
dall’amministratore decaduto) e b) sostengono l’erronea applicazione compiuta dalla sentenza impugnata dei principi di diritto in ordine alla rappresentanza del falsus procurator e dell’incolpevole affidamento dei terzi .
Con riferimento al profilo sub b), in particolare, i ricorrenti deducono che nel corso del giudizio sia di primo grado sia di appello sarebbe mancata un’indagine circa la condotta colposa tenuta dalla società RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso, volta a considerare le circostanze nelle quali è emersa la rappresentanza apparente del sig. NOME COGNOME.
Tali considerRAGIONE_SOCIALE introducono una questione nuova (il comportamento colposo della controricorrente) che richiede un accertamento in punto di fatto non compiuto dal giudizio di merito, la quale non risulta trattata nei termini in cui viene proposta nel presente ricorso, come emerge dalla trascrizione dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, ‘ qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’ inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ‘ ex actis ‘ la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa ‘ (Cass. 32804/2019; Cass. n. 2038/19; Cass. n. 15430/18).
5.1.Secondo la Corte di appello di Roma il giudice di prime cure avrebbe correttamente applicato l’art. 2383 c.c. , nel punto in cui la norma prevede (anche nella versione antecedente alla riforma del diritto societario) l’inopponibilità delle anomalie concernenti la carica amministrativa ai terzi che non ‘ ne erano a conoscenza ‘ dopo l’iscrizione della nomina nel registro delle imprese, salvo che la società provi la sussistenza da parte dei terzi di questa conoscenza.
Nel caso in analisi, secondo i giudici di merito, la conoscenza legale della causa di invalidità della nomina del COGNOME ad amministratore della società sarebbe maturata per effetto dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie della sentenza di fallimento. La Curatela ha infatti adempiuto l’onere probatorio (che l’art. 2383 c.c. pone a carico della società), dando prova dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie della sentenza di fallimento richieste dalla disciplina vigente all’epoca della dichiarazione di fallimento del COGNOME, ossia del l’affissione della sentenza dichiarativa di fallimento all ‘Albo del T ribunale, oltre che della comunicazione al P.M., alla RAGIONE_SOCIALE, all’Archivio Notarile, all’Ufficio Anagrafico ed elettorale. Da qui, il deficit di diligenza degli attuali ricorrenti, ‘ considerato che risulta provata l’adozione del le forme di pubblicità della sentenza di fallimento ‘ (pag. 6).
La questione va dunque risolta verificando la corretta applicazione al caso de quo del principio di cui all’art. 2383 c.c. , dettato per il tipo delle società per RAGIONE_SOCIALE ma richiamato per le società a RAGIONE_SOCIALE limitata dall’art. 2487 c.c.
Come sostenuto anche dal AVV_NOTAIO nelle sue puntuali considerRAGIONE_SOCIALE, in proposito occorre muovere dalla considerazione che normalmente le delibere che prevedono la
revoca o dichiarano la decadenza degli amministratori (anche a cagione della nullità dell’atto di nomina) sono soggett e al normale regime pubblicitario dell’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2385, ult. co., c.c.). La conoscenza da parte del terzo della cessazione dell’amministratore dalla carica si presume iuris et de iure in quanto si tratta di fatti ordinariamente conoscibili attraverso la consultazione del registro. A questa situazione si attaglia la giurisprudenza invocata dal controricorrente per contestare il principio dell’apparenza avanzato dai ricorrenti, ossia che, ‘ con riferimento alla rappresentanza delle persone giuridiche, il principio dell’apparenza del diritto non può trovare applicazione a tutela dell’affidamento del terzo contraente nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere, come accade in ipotesi di organi di imprese commerciali regolarmente costituiti. (Nella specie la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la tutela del contraente che, nello stipulare con una società di trasporti un nuovo rapporto – distinto dai rapporti commerciali intercorsi in precedenza -di ingente onere economico e gravato da un patto di esclusiva, aveva omesso di accertare la reale consistenza dei poteri del soggetto che aveva contrattato) ‘ (Cass. n. 10375/2005).
Ma n el caso di specie la cessazione dell’amministratore dalla carica, in quanto fallito, opera automaticamente, in virtù della previsione di legge (v. supra , quanto argomentato con riferimento al secondo motivo di ricorso) e quindi manca una delibera societaria di decadenza dalla carica da rendere pubblica attraverso l’apposito registro .
L’inciso dell’ultima parte dell’ultimo capoverso dell’art. 2383 c.c., ‘salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza’ ( id est , erano a conoscenza delle cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori) opera qualora la delibera non sia stata ancora iscritta nel registro delle imprese ma -deve ritenersi – anche in caso di mancanza della delibera. La norma dunque disciplina anche ipotesi, come quella in esame, nelle quali la causa di nullità della nomina dell’amministratore sia conseguenza dell’ineleggibilità prevista dalla legge e operi indipendentemente da una delibera societaria di decadenza suscettibile di essere iscritta nel registro delle imprese.
Ciò è implicitamente riconosciuto anche da questa Corte secondo la quale ‘ Ai sensi degli artt. 2383 e 2385 cod. civ., richiamati dal successivo art. 2487, in tema di organi di una società a RAGIONE_SOCIALE limitata, la nomina e la revoca degli amministratori devono essere iscritte nel registro di cancelleria (art. 100 disp. att. cod. civ.) e pubblicate nel bollettino ufficiale delle società RAGIONE_SOCIALE ed a RAGIONE_SOCIALE limitata, divenendo opponibili ai terzi, ai sensi dell’art. 2457 ter cod. civ. (richiamato dal successivo art. 2497 bis), solo dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne fossero comunque a conoscenza ‘ (Cass. n. 16692/2002; Cass. n. 14051/2004).
Al criterio della conoscibilità (e quindi della conoscenza iuris et de iure ) devono dunque ritenersi affidate le vicende attinenti alla nomina e alla revoca degli amministratori che trovano la loro formale espressione in una delibera societaria regolarmente iscritta nel registro delle imprese, mentre le vicende che, pur soggette ad una diversa forma pubblicitaria, comportano l’invalidità della nomina dell’amministratore ma non risultano
conoscibili attraverso la consultazione degli atti riguardanti la società resi pubblici nel registro delle imprese devono ritenersi affidate alla prova della effettiva conoscenza del terzo avente causa dalla società.
Non è un caso che l’ultimo comma dell’art. 2383 c.c. , nel fare riferimento alla situazione soggettiva del terzo, non operi un riferimento alla buona fede (che sarebbe esclusa dalla conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza e tra l’altro potrebbe anche convivere con l’ignoranza dipendente da negligenza, stante il principio posto dall’art. 1147 comma 2 c.c. ), ma richiede la diversa prova della effettiva conoscenza dei vizi che affliggono la nomina degli amministratori.
Ma il richiamo al sistema pubblicitario che assiste la dichiarazione di fallimento, sul quale hanno fatto leva i giudici di merito, è idoneo a garantire la conoscibilità dell’apertura della procedura concorsuale, non ad integrare la prova della sicura consapevolezza da parte del terzo dell’esistenza di una causa di ineleggibilità alla nomina di amministratore e di sua decadenza.
In buona sostanza, la decisione impugnata, pur premettendo che nella specie trova applicazione l’art. 2383 c.c. per il quale le cause di invalidità della nomina degli amministratori non sono opponibili ai terzi dopo l ‘ iscrizione nel registro delle imprese, ha ritenuto raggiunta la conoscenza ( rectius , la possibilità di conoscenza) della automatica decadenza ex lege dell’amministratore quale conseguenza della sua ineleggibilità a seguito della dichiarazione di fallimento, la disciplina in tema di pubblicità della dichiarazione di fallimento, sostituendola a quella garantita dalla pubblicità degli atti e delle vicende societarie che si attua nel registro delle imprese.
Agli appellanti, attuali ricorrenti, cui è stato imputato dalla Corte distrettuale un deficit di diligenza è stato, all’opposto, richiesto in tal modo un surplus di attività, esteso alla verifica della situazione personale dell’amministratore per verificarne tutte le cause di decadenza previste dall’art. 2382 c.c. non richiesto dalla norma, ma anche non esigibile rispetto all’uso dell’ordinaria diligenza, che si traduce nella necessità di attivarsi per consultare il registro delle persone giuridiche, tanto più che nel caso in esame -come rilevato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO – nulla depone nel senso che gli acquirenti conoscessero quantomeno la qualifica di imprenditore commerciale dell’amministratore (elemento che avrebbe, in astratto, potuto allarmarli e dunque indurli ad uno specifico accertamento) e il fallimento in proprio del COGNOME (con la relativa affissione della sentenza all’Albo del Tribunale) risaliva peraltro a ben 17 anni prima il compimento dell’atto di compravendita .
6.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata per un nuovo esame, da condurre alla stregua dei principi posti, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, la quale dovrà anche statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile il giorno 24 gennaio 2023.
Il AVV_NOTAIO Rel. NOME COGNOME COGNOME Presidente
COGNOME NOME COGNOME