Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19389 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 26331/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso , dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palermo, alla INDIRIZZO.
ricorrente –
contro
LICATA COGNOME; LICATA COGNOME.
– intimati –
avverso la sentenza, n. cron. 1308/2020, della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, pubblCOGNOME il giorno 09/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/07/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ottenne dal Tribunale Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, il decreto ingiuntivo n. 792012, nei confronti di NOME COGNOME, avente ad oggetto il pagamento di € 17.000,00 (oltre accessori), sulla base di un assegno bancario azionato come promessa di pagamento.
1.1. Pronunciando sull’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. proposta dalla COGNOME, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 8192015, resa nel contraddittorio con NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo chiamato in causa dall’opposto, l’accolse, revocò il menzionato decreto e pose le spese di lite sostenute dall’opponente e dal terzo chiamato a carico dell’oppost o.
1.1.1. In particolare, quel giudice, espletata, mediante c.t.u. e prova testimoniale, la richiesta verificazione della sottoscrizione del titolo disconosciuta dalla COGNOME: i ) dichiarò inammissibile, per tardività, la domanda di garanzia di NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, in quanto formulata, per la prima volta, in comparsa conclusionale; ii ) affermò che la firma sull’assegno suddetto era apocrifa, in quanto apposta dal coniuge della COGNOME, NOME COGNOME, il quale, sentito come teste, aveva riferito che l’assegno in oggetto, unitamente ad altri due, era stato da lui sottoscritto , in luogo della moglie, a titolo di garanzia del pagamento del corrispettivo di una cessione di beni successivamente versato in contanti; iii ) ritenne di non accertare l’esistenza del rapporto sottostante l’emissione del titolo, in difetto di specifica domanda dell’opposto e del terzo chiamato.
Definendo i gravami, principale ed incidentale, proposti, rispettivamente, da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro quella decisione, l’adita Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 settembre 2020, n. 1308, così dispose: « in riforma della sentenza n. 819 2015, , revoca il decreto ingiuntivo n. 792012, emesso dal Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano; condanna COGNOME NOME al pagamento, in favore di COGNOME NOME, di euro 17.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; dichiara compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di primo grado nella misura del 50 per cento; condanna COGNOME NOME al pagamento delle residue, che liquida, in favore delle altre parti, in euro 1.400,00 ciascuno, oltre spese generali, iva e c.p.a.; pone le spese di
c.t.u. definitivamente a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME per quote uguali; condanna COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di appello, pari a complessivi euro 1.300,00 per ciascuno, in favore di COGNOME NOME e NOME, da distrarre in favore dei rispettivi procuratori antistatari ».
2.1. Quella corte accolse il secondo motivo dell’appello principale e l’unica doglianza di quello incidentale, con cui era stato ascritto al tribunale di avere errato nel ritenere che le parti non avessero formulato alcuna domanda di accertamento del rapporto sottostante, posto che questo era stato ampiamente dedotto sia dall’appellante che dal terzo chiamato, nonché oggetto di produzione documentale (scrittura privata del 6102011) ed attività istruttoria (prova testimoniale). Osservò, in proposito, che: i ) « sia nella comparsa di risposta dell’opposto ed in quella del terzo chiamato è stato espressamente dedotto, al fine di paralizzare l’opposizione proposta dalla COGNOME, che il credito azionato era stato oggetto di cessione da parte di COGNOME NOME in favore di COGNOME NOME e che il titolo originario del credito era costituito dalla cessione di beni aziendali effettuata dal primo in favore di COGNOME NOME. Entrambi i COGNOME, poi, formularono istanze istruttorie sulle suddette circostanze. Pertanto, il suddetto rapporto sottostante deve essere esaminato nel merito »; ii ) « nella scrittura privata del 6102011, che costituisce il titolo del credito azionato, viene dato atto dell’avvenuto pagamento del corrispettivo, con contestuale rilascio di quietanza liberatoria. Tuttavia, tale dizione si pone in contrasto con quanto riferito dal teste COGNOME NOME, coniuge dell’appellata, in quanto è evidente che l’emissione dei titoli a scopo di garanzia presuppone che il prezzo della cessione non sia stato versato. Di conseguenza, delle due l’una: o il teste ha mentito, ovvero quanto attestato nel contratto non corrisponde al reale svolgimento del rapporto contrattuale »; iii ) il complesso del corredo probatorio induceva a preferire quest’ultima conclusione; iv ) non poteva ritenersi avvenuta l’estinzione del credito; v ) « La revoca del decreto ingiuntivo deve essere confermata, in quanto il titolo azionato è invalido per firma apocrifa, ma, in forza del rapporto sottostante obbligatorio azionato nel
giudizio di opposizione, COGNOME NOME deve essere condannata al pagamento di euro 17.000,00, oltre accessori, in favore di COGNOME NOME, cessionario del credito, con efficacia nei confronti della debitrice ai sensi dell’art. 1264 c.c. ».
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ. Sono rimasti solo intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Nullità della sentenza per violazione del procedimento ed omesso esame di fatti decisivi seppur oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.) », per avere la corte territoriale dichiarato che NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano formulato domanda di accertamento del rapporto sottostante l’emissione del titolo posto a base del decreto ingiuntivo: domanda formulata, invece, solo in sede di gravame. Si deduce che « il Giudice d’appello, dando corso ad una errata qualificazione delle domande formulate dai signori COGNOME NOME e COGNOME COGNOME, ha del tutto inopinatamente affermato che la domanda di accertamento del rapporto sostanziale sia stata già formulata e precisata dagli stessi sin dal primo grado del giudizio. Tale affermazione si appalesa assolutamente errata e sganciata dall’effettivo contenuto degli atti di causa, ragion per cui la domanda doveva essere, dal Giudice d’appello, rigettata d’ufficio e dichiarata inammissibile in quanto proposta per la prima volta in quella sede »;
II) « Omesso esame di fatti decisivi seppur oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.) » per avere la Corte territoriale erroneamente posto a base della decisione unicamente la testimonianza del teste NOME COGNOME, marito della COGNOME, peraltro incapace a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ., non considerando le altre e opposte dichiarazioni degli altri testi, né attribuendo il giusto peso alla scrittura privata del 6 ottobre 2011, tempestivamente e ritualmente depositata dalla odierna ricorrente per dare forza alle proprie ragioni;
III) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) », posto che, alla stregua di quanto esposto nei precedenti motivi, la sentenza impugnata doveva considerarsi errata anche nella disciplina posta in materia di spese, laddove nessuna di queste ed in nessun grado del giudizio, poteva essere posta a carico della COGNOME.
La prima delle descritte doglianze -di cui nemmeno possono sottacersi gli evidenti profili di carenza di autosufficienza (non riportando, in modo realmente esaustivo, l’effettivo contenuto delle difese svolte in primo grado, al momento delle rispettive costituzioni, da NOME COGNOME (opposto) e da NOME COGNOME (chiamato in causa da quest’ultimo) si rivela destituita di fondamento.
2.1. Invero, dall’esame degli atti rinvenibili nel fascicolo di ufficio, cui il Collegio può accedere in ragione della sostanziale natura di error in procedendo del vizio denunciato (al di là, dunque, dell’impreciso riferimento ai nn. 3 e 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. contenuto nella sua rubrica), emerge che:
i ) la COGNOME, nella sua opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., come si legge anche nella sentenza impugnata, disconobbe la sottoscrizione del titolo posto a fondamento della domanda monitoria ed affermò l’insussistenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio con l’opposto e di rapporti bancari con l’istituto di credito : praticamente, dunque, invocò un accertamento negativo di eventuali rapporti sottostanti il titolo;
ii ) NOME COGNOME, nella sua comparsa di costituzione con richiesta di chiamata in causa: ii-a ) chiese la verificazione della sottoscrizione della COGNOME sull’assegno (poi rivelatasi falsa, perché l’aveva apposta il marito); iib ) riferì che quest’ultimo era stato rilasciato (unitamente ad altri) dalla COGNOME a NOME COGNOME in occasione del trasferimento delle attrezzature di una trattoria e che tutti i titoli erano stati consegnati senza indicazione del prenditore; ii-c ) dedusse che, avendo NOME COGNOME beneficiato di prestiti ottenuti da ll’esponente, aveva girato a quest’ultimo le promesse di pagamento contenute nei titoli suddetti; ii-d ) chiese ed ottenne di chiamare in causa NOME COGNOME ‘ tenuto a garantirlo dalle avverse domande nonché
per l’eventuale refusione delle spese di lite ‘. Precisò, peraltro, indicando le ragioni detta chiamata, che ‘ solo il terzo, quale titolare del rapporto sottostante all’emissione del titolo di credito, pu ò validamente contraddire le doglianze avanzate con l’atto di opposizione ‘; ii-e ) concluse chiedendo il rigetto della opposizione, che, come è noto, equivale ad una pronuncia sulla domanda monitoria ( cfr . Cass. n. 15224 del 2020 e Cass. n. 6421 del 2003, secondo cui l’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso, sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l’opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria. In senso sostanzialmente conforme, si veda pure Cass. n. 1954 del 2009);
iii ) NOME COGNOME, nella sua comparsa di costituzione: iii-a ) chiese la verifica della sottoscrizione della COGNOME; iii-b ) spiegò che, con scrittura privata del 6 ottobre 2011, aveva trasferito alla opponente tutta l’attr ezzatura di arredo di una trattoria a Castelvetrano, ricevendo in pagamento tre assegni (tra cui quello poi azionato in via monitoria da NOME COGNOME), altresì precisando che , ‘ pertanto, l’emissione del titolo di credito azionato trova la sua fonte nella citata scrittura privata ‘; iii-c ) concluse chiedendo il rigetto delle domande spiegate dall’opponente e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto perché ‘ validamente azionato ‘ ;
iv ) il secondo motivo dell’appello principale di NOME COGNOME (rubricato ‘ omessa pronuncia giudiziale in ordine al rapporto sottostante. violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. ‘) -analogo al primo motivo di quello incidentale di NOME COGNOME – contestò al tribunale di avere ‘ ritenuto, errando, che l’inespressa formalizzazione di una specifica domanda in ordine alla sussistenza del rapporto sottostante fosse di impedimento ad una pronuncia giudiziale sul punto ‘. Si dedusse, in particolare, che l’attivit à processuale -fatta eccezione per la verifica della sottoscrizione -si era incentrata sull’accertamento del rapporto causale sottostante l’emissione del titolo contestato e la conseguente negazione dell’obbligazione pecuniaria
dell’opponente sul dichiarato e non provato adempimento del debito scaduto (come chiaramente poteva evincersi dall’istruttoria svolta, i cui esiti avevano confermato la falsità della firma della S COGNOME sull’assegno, ma pure il mancato pagamento, da parte sua, del corrispettivo di cui alla scrittura privata del 6 ottobre 2011).
2.2. Alla stregua di quanto fin qui riportato, quindi, ne deriva la infondatezza della doglianza in esame, atteso che: a ) il giudizio di primo grado si era sviluppato, come di tutta evidenza, proprio sull’accertamento del rapporto sottostante il titolo allegato a corredo della domanda monitoria di NOME COGNOME; b ) la domanda di una parte va interpretata ed individuata alla luce dell’intero contenuto dell’atto che la contiene , e non solo delle sue formali conclusioni ( cfr. , ex aliis , Cass. n. 7322 del 2019; Cass. n. 118 del 2016; Cass. n. 26159 del 2014; Cass. n. 23794 del 2011; Cass. n. 19331 del 2007; iii ) la richiesta di rigetto dell’opposizione spiegata dalla COGNOME equivaleva comunque a richiesta di pronuncia sulla domanda monitoria ( cfr . le già citate Cass. n. 15224 del 2020, Cass. n. 6421 del 2003 e Cass. n. 1954 del 2009) , con tutto quanto ne conseguiva circa l’oggetto del relativo giudizio chiaramente estesosi alla verifica del rapporto sottostante come dedotto da opposto e terzo chiamato in causa.
Il secondo motivo di ricorso si rivela insuscettibile di accoglimento.
3.1. Invero, anche volendosi sottacere il rilievo che, l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 9 settembre 2020), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 6127 e 2607 del 2024;
Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), ciò che è assolutamente dirimente è che la corte distrettuale ha espressamente preso in considerazioni sia le altre testimonianze che il contenuto della scrittura privata del 6 ottobre 2011.
3.1.1. Non resta che ribadire, dunque, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712 e 16118 del 2024).
Il terzo motivo di ricorso, infine, è inammissibile, posto che la denuncia di violazione della norma di cui all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. trova ingresso, in questa sede di legittimità, solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa ( cfr., ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. nn. 26912 e 18128 del 2020), e tanto non è dato cogliere dal motivo all’esame.
In conclusione, l’odierno ricorso promosso da NOME COGNOME deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti
processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile