Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27538 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30976-2020 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 11/11/2020 R.G.N. 46952/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
Il tribunale di Roma, sezione fallimentare, in sede di opposizione ex art. 98 l.f. avverso lo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE – proposta da
Oggetto
R.G.N. 30976/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/09/2024
CC
NOME COGNOME, definitivamente pronunciando, ha rigettato il ricorso, con il quale la parte ricorrente aveva chiesto di sentire accogliere, in riforma del provvedimento del giudice delegato, la domanda di insinuazione del credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. di complessivi € 50.329,41, oltre accessori, per emolumenti e TFR relativi al rapporto di lavoro subordinato che la stessa NOME avrebbe intrattenuto con la RAGIONE_SOCIALE dal 24 agosto 2012 al 17 febbraio 2016, previo accertamento incidentale della nullità dei plurimi contratti di collaborazione a progetto stipulati con la società, i quali sarebbero stati caratterizzati da un identico contenuto, mancata esplicitazione di un effettivo progetto e funzionali al soddisfacimento di esigenze ordinarie e costanti dell’attività aziendale.
A fondamento della decisione di rigetto il tribunale ha sostenuto che la ricorrente non aveva soddisfatto l’onere probatorio a suo carico posto che non aveva prodotto il CCNL Scuole private (ANINSEI) che regola il rapporto contrattuale da essa invocato, bensì il contratto (AGIDAE) stipulato tra l’RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE che disciplina i rapporti di lavoro del personale direttivo, docente e non docente, dipendenti dagli RAGIONE_SOCIALE esercenti attività educative di istruzione e dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Ecclesiastica in asili nido, micro nido, scuole dell’infanzia, scuola primaria e secondaria; dunque un contratto di lavoro non riferibile alla società fallita e all’attività di istruzione RAGIONE_SOCIALEa stessa svolta. Inoltre, secondo la Corte, la ricorrente non aveva provato la durata del rapporto di lavoro, giacché i testi escussi nella fase istruttoria avevano riferito su fatti che si erano svolti in un limitato arco temporale. Infine la COGNOME non aveva prodotto i Cud, le dichiarazioni annuali dei redditi ed altra documentazione da cui potesse ricavarsi la prova degli emolumenti ricevuti nel corso del
rapporto di lavoro, talché risultava concretamente impossibile quantificare le maggiori somme ad essa eventualmente spettanti per retribuzioni e TFR.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con sette motivi di ricorso. Il fallimento RAGIONE_SOCIALE intimato non si è costituito e non ha svolto attività difensiva. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380b is1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo si deduce ex articolo 360 numero 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in riferimento all’articolo 69, comma 1 decreto legislativo 276/2003 in relazione alla mancata pronuncia della trasformazione in rapporto di lavoro subordinato dei plurimi rapporti di collaborazione a progetto non formalizzati e non sottoscritti, secondo la domanda svolta in giudizio.
2.- Con il secondo motivo ex articolo 360 numero 4 c.p.c. si deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 112 c.p.c. per la natura subordinata del rapporto di lavoro e conseguente violazione dell’articolo 69, comma 1 decreto legislativo 276/2003. Omessa pronuncia, violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
3.- Col terzo motivo si deduce ex articolo 360 numero 4 c.p.c. nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli articoli 112, 115 c.p.c. e 97 disp. att. c.p.c. rigetto della domanda per ritenuta applicabilità al rapporto di un contratto collettivo non dedotto, né eccepito RAGIONE_SOCIALEe parti; decisione sulla base di scienza privata del giudice e al di fuori dei limiti della domanda e del principio dispositivo.
4.- Col quarto motivo si sostiene ex articolo 360 numero 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione di norme di diritto o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in riferimento all’articolo 2099 c.c. e articolo 36 Costituzione. Rigetto della domanda di determinazione della retribuzione spettante per omessa produzione del CCNL ritenuto spettante.
5.- Col quinto motivo ex articolo 360 numero 4 c.p.c. si denuncia nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli articoli 112, 115 c.p.c. Mancata pronuncia sulla domanda di declaratoria della subordinazione del rapporto essendo stata raggiunta la prova soltanto per periodi più limitati di quelli rivendicati. Violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato del principio dispositivo.
6.- Col sesto motivo si lamenta ex articolo 360 numero 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in riferimento all’articolo 2697 c.c. Mancata pronuncia sulla domanda di declaratoria della subordinazione essendo stata raggiunta la prova soltanto per periodi più limitati di quelli rivendicati, violazione di legge.
7.- Col settimo motivo si sostiene ex articolo 360 numero tre c.p.c. violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro in riferimento all’articolo 2697 c.c., inversione dell’onere probatorio circa la prova del pagamento della retribuzione del TFR, violazione di legge.
8.I motivi di ricorso, da affrontare unitariamente per l’intima connessione delle censure che li contraddistingue, sono fondati.
9.- Anzitutto deve essere rilevato che il tribunale fallimentare non ha proceduto, in applicazione dell’art. 112 c.p.c., al corretto esame della domanda con cui la lavoratrice ricorrente aveva chiesto l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato ex art. 69 d.lgs. n. 276/2003 per la invalidità dei vari contratti di
collaborazione a progetto stipulati per il periodo dal 24 agosto 2012 al 17 febbraio 2016, posti a base della domanda (per carenza del progetto, identità di contenuti, mancata esplicitazione di un effettivo progetto o funzionalità al soddisfacimento di esigenze ordinarie costanti dell’attività aziendale, come pure si dice nella sentenza gravata).
Come è noto, in base all’art.69 d.lgs. 276/2003 cit., la mancanza o l’invalidità del progetto – anche soltanto di uno dei vari progetti commissionati alla lavoratrice -sarebbe stata tale da determinare l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ed allo scopo non esplica alcuna valenza il fatto che non sarebbe stata provata per intero la durata del rapporto di lavoro; dovendo il giudice giudicare sulla intera domanda da cui sarebbe potuta risultare comunque la nullità di uno dei contratti a progetto con conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche in relazione ad un periodo di tempo più ristretto.
10.- Quanto al CCNL applicabile al rapporto, le censure sollevate in ricorso devono ritenersi parimenti fondate per violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt.2099 c.c. e 36 Cost. atteso che, essendo stato il fallimento contumace nel giudizio, e non essendo stata eccepita l’applicazione al rapporto di un CCNL diverso da quello prodotto in giudizio, il giudice non poteva certo rigettare pregiudizialmente la domanda affermando che il contratto collettivo da applicare era quello di un settore diverso da quello indicato RAGIONE_SOCIALEa parte in ricorso.
11.- In relazione a tale tema va piuttosto evidenziato che nell’attuale sistema di diritto comune e d’inattuazione della seconda parte dell’art. 39 Cost., il datore di lavoro può bensì liberamente applicare – in base al criterio volontaristico – un CCNL anche diverso da quello riferito al settore economico di
RAGIONE_SOCIALE in cui egli opera, fatta salva la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art.36 Cost.
In tali termini si sono pronunciate, con indirizzo che si è poi consolidato, le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 2665 del 26/03/1997, e da ultimo v. ordinanza n. 7203 del 2024) affermando che ‘Il primo comma dell’art. 2070 cod. civ. (secondo cui l’appartenenza alla RAGIONE_SOCIALE professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni RAGIONE_SOCIALE stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dell’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.’
Quanto al potere giudiziale di determinazione della retribuzione minima costituzionale sulla base dell’art. 36 Cost. (su cui da ultimo Cass. n. 27711/23) si tratta anzitutto di richiamare l’insegnamento giurisprudenziale, pure esso risalente alle medesime Sez. Unite n. 2665/1997, sopra citate, secondo cui ‘sul piano processuale, nella domanda con la quale il lavoratore chiede il pagamento di quanto spettantegli sulla base di un contratto collettivo, deve ritenersi implicita, anche se questo si riveli inapplicabile alla fattispecie, la richiesta di
adeguamento della retribuzione medesima alla stregua dell’art. 36 Cost. (Cass.14 dicembre 1982 n. 6885)’.
Nel caso in esame la parte ha affermato di aver percepito mensilmente mediamente la somma di € 800 mensili ed ha richiamato il contratto collettivo AGIDAE soltanto come un parametro esterno ai fini della determinazione giudiziale della retribuzione dovuta dopo l’accertamento della natura subordinata del rapporto; ciò in base al potere officioso che la legge (l’art. 2099 c.c.) affida al giudice al fine di determinare la retribuzione, in mancanza o anche in sostituzione di quella stabilita RAGIONE_SOCIALEe parti individuali o collettive in violazione dei due precetti inderogabili (di sufficienza e proporzionalità) contenuti nell’art.36 Cost.
Sicchè in tale prospettiva il tribunale di Roma, piuttosto che rigettare la domanda della lavoratrice, avrebbe dovuto semmai applicare, anche d’ufficio, il contratto di RAGIONE_SOCIALE corrispondente all’attività economica in cui opera effettivamente il datore di lavoro, in ipotesi diverso da quello indicato RAGIONE_SOCIALEa stessa parte (quello ANINSEI piuttosto che il contratto AGIDAE prodotto), secondo il criterio formulato RAGIONE_SOCIALEe Sez Un.
12.- Infine anche il settimo motivo di ricorso è fondato laddove il tribunale ha rigettato la domanda invertendo l’onere della prova del pagamento dei compensi maturati dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro della cui prova è onerato invece il datore di lavoro (Cass.13150/2016, 10306/18).
13.- La violazione delle norme indicate porta quindi alla cassazione della sentenza. Da ciò la necessità di rinviare il giudizio ad altro collegio dello stesso Tribunale di Roma, sez. fallimentare, che procederà all’esame della domanda in merito alla nullità del contratto a progetto e, in caso di accoglimento della domanda, individuerà il regolamento contrattuale da applicare nella fattispecie anche ai fini della determinazione
della retribuzione ex art 36 Cost. uniformandosi ai principi di diritto sopra indicati e procederà al conteggio di eventuale differenze retributive, tenendo conto che la prova del pagamento incombe sul debitore.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla statuizione sulle spese processuali relative anche a questa fase del giudizio.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso; cassa la pronuncia impugnata e rinvia la causa per nuovo esame al Tribunale Civile di Roma sez. Fallimentare, che provvederà sulle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio 24.9.2024