Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33689 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33689 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21659/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 271/2023 depositata il 23/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 271 del 2023 della Corte di appello di Lecce, esponendo, per quanto qui ancora di utilità, che:
-il RAGIONE_SOCIALE di Poggiardo aveva indetto una gara, a procedura aperta, per l’appalto di ‘Lavori di realizzazione di fognatura pluviale e opere terminali’, per un importo soggetto a ribasso eccetto che per oneri di sicurezza;
-le imprese RAGIONE_SOCIALE, ossia la deducente RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, avevano partecipato alla suddetta gara di appalto, quale costituenda RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 37, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006, dichiarando di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a costituire l’ATI e a conferire, ai sensi del comma 15 dello stesso articolo, mandato speciale con rappresentanza e relativa procura speciale e generale alla società deducente, qualificata impresa Capogruppo Mandataria;
-nel 2010 le due società si erano aggiudicate l’appalto ed era stata quindi costituita l’ATI cosiddetta orizzontale, con pari quote di partecipazione: COGNOME per il 50% delle opere ricadenti nella specificata categoria, e NOME COGNOME per il 50% delle opere ricadenti nella medesima categoria;
–NOME COGNOME aveva dunque conferito alla società capogruppo mandato speciale e irrevocabile con rappresentanza nonché procura speciale generale con rappresentanza a emettere le relative fatture all’ente appaltante per l’intero importo del contratto, autorizzandola a ricevere e incassare i relativi pagamenti disposti dallo stesso;
-con il contratto di appalto, l’appaltatore si era impegnato a eseguire, altresì tutte le opportune opere migliorative proposte in sede di gara, così come specificate negli elaborati presentati nella ‘Offerta Tecnica’;
-nel 2013 NOME COGNOME aveva ottenuto due decreti ingiuntivi per ricevere da RAGIONE_SOCIALE il pagamento della sua quota parte del primo quarto e quinto Stato di Avanzamento Lavori (SAL), con susseguente opposizione e revoca, in prime cure, dei moniti, in uno alla condanna dell’istante in ingiunzione al pagamento di un importo in favore dell’opposta;
-nelle more del contenzioso il RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la mancata esecuzione di tutte le opere migliorative offerte;
-la Direzione dei Lavori aveva certificato l’ultimazione dei lavori del progetto esecutivo posto a base dell’appalto e successiva variante, e, nel registro di contabilità a tutto il sesto e ultimo SAL, aveva certificato e contabilizzato i lavori, annotando che dalla «somma sopra specificata… detratti gli importi relativi alle opere non realizzate facenti parte delle offerte migliorative…»;
–NOME COGNOME aveva convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la condanna al pagamento della quota parte del sesto SAL ritenuta oggetto d’inadempimento nel pagamento delle spettanze tra le due imprese associate;
-l’attrice aveva dedotto che non erano stati sul punto rispettati gli accordi contrattuali e RAGIONE_SOCIALE aveva incassato quanto liquidato dalla stazione appaltante senza relazionarla in merito a tempi e modalità di chiusura, con la stazione stessa, dei rapporti economici afferenti all’appalto;
-la deducente COGNOME aveva resistito controdeducendo l’omesso computo di detrazioni, spese e penali, con necessità di
rideterminazione in suo favore, posta a fondamento della così spiegata domanda riconvenzionale;
-il Tribunale in parziale accoglimento della domanda attorea e rideterminazione delle poste di dare e avere tra le due società in lite, aveva condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’importo stabilito, con interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 dalla messa in mora al saldo;
-la Corte di appello adita aveva accolto, parzialmente, solo il gravame incidentale di NOME COGNOME, statuendo che, sulla somma liquidata dal giudice di prime cure, decorressero gli interessi per transazioni commerciali dalla data di emissione del sesto certificato di acconto e saldo erogato con l’approvazione dello stato finale dei lavori;
-aveva osservato, in particolare, il giudice di secondo grado che:
-non erano rilevanti le contestazioni di RAGIONE_SOCIALE afferenti ai rapporti tra le parti riferiti a precedenti SAL, anteriori rispetto alle modifiche contrattuali intervenute nel corso dell’appalto;
-era infondata la pretesa di COGNOME di non attribuire valenza negoziale alle suddette modifiche «esitate nella predisposizione di un registro della contabilità del D.L. redatto non con riferimento ai lavori previsti nel progetto esecutivo a base di gara, ma con riferimento anche ai lavori previsti da alcune delle proposte migliorative originariamente proposte dall’ATI ed inseriti nella perizia di variante» connessa;
-la tesi di COGNOME non era coerente con la disciplina dell’appalto oggetto di collaudo, certificazione dell’ultimazione dei lavori e accettazione del conseguente conto finale, senza contestazioni della contabilizzazione e senza riserve iscritte nel registro stesso e confermate in sede di sottoscrizione del suddetto conto;
-non vi era stata specifica censura alla statuizione del Tribunale secondo cui «poiché l’ATI non è qualificabile come soggetto giuridico a sé stante e poiché la capogruppo svolge mera funzione di mandataria della consociata, non può riconoscersi alcuna discrasia tra le condizioni negoziali in séguito convenute fra l’ATI e la stazione appaltante e quelle regolanti i rapporti interni fra le partecipanti»;
-era così risultata «priva di qualsivoglia fondamento, in definitiva, la pretesa di RAGIONE_SOCIALE -che, quale capogruppo mandataria dell’ATI appaltatrice accettato nei confronti della stazione appaltante…le risultanze contabili e tecniche dell’opera collaudata -di veder messe in discussione ex post tali risultanze nei confronti della mandante all’interno dei rapporti fra partecipanti all’ATI appaltatrice»;
–COGNOME non poteva poi «dolersi -peraltro infondatamente- della applicazione, da parte del primo giudice, degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 in quanto nel caso di specie non ricorrerebbe un’ipotesi di transazione commerciale, dato che dagli atti che la stessa COGNOME costituendosi in primo grado… chiesto, nelle conclusioni, l’applicazione degli interessi» suddetti;
-era invece fondato il motivo di appello incidentale di NOME COGNOME inerente alla decorrenza degli interessi, da riferire alla loro maturazione e non alla messa in mora, a mente dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2002;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
fissata la trattazione nell’odierna adunanza camerale, il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre entrambe le parti hanno depositato memorie.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 329, 116, cod. proc. civ., 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non era maturato alcun giudicato interno in ordine alla statuizione del giudice di primo grado concernente la mancanza di soggettività giuridica autonoma dell’ATI, e alla conseguente valenza vincolante delle condotte poste in essere dall’associazione nella relazione con la stazione appaltante, in specie quanto alla contestata contabilizzazione delle opere migliorative, poiché con il primo motivo di appello era stata specificatamente dedotta la carenza di valenza negoziale dei «documenti intercorsi tra l’ATI e la stazione appaltante», non essendo al contempo configurabile un capo decisorio autonomo nella suddetta argomentazione posta dal Tribunale a sostengo della determinazione dei rapporti di dare e avere tra le due società anche alla luce della contabilità intercorsa tra l’ATI e l’ente appaltante;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 161 e 181, d.P.R. n. 207 del 2010, nonché degli artt. 83 e 132, d.lgs. n. 183 del 2006, codice appalti, e dell’art. 1173 cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:
-il contratto di ATI, in coerenza con l’art. 37, codice appalti allora vigente, aveva previsto che «il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali»;
-pertanto, le associate avevano il diritto di ripartire il corrispettivo finale, previsto nel contratto di appalto, «in ragione dei lavori effettivamente eseguiti», attesa la natura privatistica del rapporto tra le stesse, nonché di ripartire al 50% spese ed oneri di gestione;
-il corrispettivo finale non era stato modificato neanche in fase di sottoscrizione della perizia di variante;
-infatti, tutte le migliorie non rientravano nel corrispettivo in una gara del tipo ad ‘Offerta economicamente più vantaggiosa’, laddove le stesse erano state proposte a costo zero, essendo quindi spese vive che l’ATI aveva sostenuto, e la loro quantificazione economica in contabilità non era di competenza della Direzione dei Lavori, riguardando solo le associate in ATI al fine di ripartirsi le somme, come da accordi interni;
-l’inserimento nell’ambito dell’offerta tecnica di proposte migliorative relativi a lavori non ricompresi nell’elenco allegato al bando non poteva, perciò, essere oggetto di riconoscimento economico in fase di contabilizzazione dei lavori eseguiti, proprio per la separatezza, relativa al tipo di gara, tra offerta tecnica, comprensiva delle migliorie, ed offerta economica, a corrispettivo immodificabile;
-le opere migliorative, in tal senso, non potevano essere considerate inammissibili varianti di gara;
-la contabilità, erroneamente formata in contrasto con la suddetta ricostruzione, restava priva della capacità d’incidere sul rapporto privatistico tra le associate;
-inoltre, non era stato reso comprensibile sulla base di quali dati quantitativi la Direzione dei Lavori avesse espresso il valore economico delle migliorie;
-la facoltà di riserva dell’appaltatore, per contestare i corrispettivi dovuti dalla stazione appaltante, era inconferente perché relativa solo alla richiesta di un maggior corrispettivo, nel caso escluso, con invarianza del totale contabilizzato;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 112, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 2,
comma 1, d.lgs. n. 231 del 2002, poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato mancando immotivatamente di considerare che vi era stato specifico motivo di appello sull’illegittima attribuzione degli interessi previsti dalla legislazione speciale in parola, in luogo di quelli legali, non vertendosi nella fattispecie di transazione commerciale tra le due imprese associate, fermo restando che non poteva ostare il fatto che in prime cure era stata formulata analoga richiesta, dalla deducente, in ordine alla propria pretesa di rimborso delle spese anticipate;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2002, nonché 1714, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe comunque errato nel riconoscere gli interessi di cui alla legislazione speciale a fronte del mandato intercorrente tra le due società, non sussumibile nella fattispecie della transazione commerciale assunta a presupposto dalle norme in parola.
Considerato che
il primo e secondo motivo, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, sono complessivamente inammissibili;
la Corte territoriale ha affermato che l’odierna ricorrente non aveva formulato specifica censura in ordine alla statuizione del Tribunale concernente la mancanza di soggettività giuridica autonoma dell’ATI, con conseguente esclusione di «discrasie» tra le condizioni negoziali man mano -ovvero «in séguito» -convenute tra l’associazione e la stazione appaltante rispetto a quelle regolatorie dei rapporti interni tra le partecipanti: lo ha fatto, però, concludendo che «l’intervenuta preclusione da ‘giudicato interno’ sul punto» rendeva «irrilevanti le statuizioni» rese da decisioni giurisdizionali in altri giudizi (richiamati in parte narrativa) e afferenti, tra le parti, ad «altra, precedente fase di avanzamento dei lavori» (paragrafo 2.9, pag. 9);
tale ragione decisoria, dunque, risulta espressamente volta a sorreggere la conclusione per cui il disallineamento in questione -tra i due rapporti negoziali, quello ATI/stazione appaltante e quello COGNOMENOMENOME -verso cui potevano ‘orientare’ (stessi paragrafo e pagina) altre decisioni giudiziali intervenute tra le parti private, afferenti ad altri SAL, non poteva venire in rilievo;
quanto al sesto SAL, oggetto del giudizio e di scrutinio ad opera della Corte territoriale, quest’ultima ha fatto propria una ragione decisoria ulteriore e coerente con la riportata affermazione del Tribunale, direttamente inerente al merito della «rete dei rapporti fra le parti di un appalto pubblico nella fase di esecuzione del contratto» (paragrafo 2.8, pagina 8, punto appena precedente a quello sopra esaminato): ad avviso del Collegio di seconde cure «dopo il collaudo, la certificazione di ultimazione dei lavori e l’accettazione del conto finale» non vi poteva essere spazio per ulteriori contestazioni, ad intendere, cioè, che la «contabilizzazione dei corrispettivi» su cui basarsi non poteva più essere rimessa in discussione neppure tra mandataria e mandante (come esplicitato infatti nel distinto e sùbito seguente paragrafo 2.10, pag. 9);
il primo motivo di ricorso per cassazione volto ad affermare l’insussistenza dell’assunto giudicato interno prima ricordato, avendo RAGIONE_SOCIALE articolato un -in questa sede correttamente riportato -motivo di appello sull’inopponibilità, in termini negoziali, delle interlocuzioni tra RAGIONE_SOCIALE, in persona della mandataria, e stazione appaltante, non si rivela, allora, di per sé concludente, perché non incide sulla complementare e, come detto, coerente ragione decisoria fatta autonomamente propria dalla Corte distrettuale in ordine al sesto e ultimo SAL;
d’altro canto, sia che si assuma una soggettività giuridica autonoma dell’ATI sia che si assuma il contrario (come ribadisce in memoria RAGIONE_SOCIALE invocando Cass., 24/02/2025, n. 4753), resta immutato il fondo della questione, ossia la possibilità o meno che i riconoscimenti negoziali
concernenti le opere realizzate quali migliorie ulteriori, rispetto alle previsioni originarie del contratto di appalto, rilevino, nei termini accettati dalla mandataria, anche per la mandante e ai fini del riparto degli importi incassati;
ora, è stato accertato che il corrispettivo finale che il RAGIONE_SOCIALE ha dovuto corrispondere all’ATI non è mutato e non poteva mutare per il tipo di gara in cui le migliorie erano proposte a costo zero, rappresentando quindi un ‘costo’, ovvero secondo la ricorrente «spese vive», per le imprese associate, ma questo non è spiegato come si correli utilmente alla doglianza descritta nella (seconda) censura di COGNOME secondo cui le due società mantenevano, in forza dei loro rapporti negoziali privatistici, «il diritto di ripartire il corrispettivo finale, ovvero quello previsto dal contratto di appalto…, in ragione dei lavori effettivamente eseguiti», suddividendo a metà «spese e oneri di gestione» (pag. 21 del ricorso);
RAGIONE_SOCIALE fa peraltro discendere tanto dalla previsione contrattuale ATI secondo cui il rapporto di mandato non determinava una fusione organizzativa o gestoria, ovvero riguardante gli adempimenti fiscali e sociali (pag. 20 dell’atto di gravame), ma non è illustrato come oltre che perché questo avrebbe ricadute utili, per COGNOME, sul riparto del corrispettivo;
la ricorrente, inoltre, nemmeno ha dimostrato di aver formulato questa specifica deduzione -concernente la clausola contrattuale -davanti ai giudici di merito, permettendone l’apprezzamento fattuale invocato, non potendo desumersi un tanto dal richiamo alle «previsioni contrattuali» contenuto nel motivo di appello, prima discusso, sulla sostenuta inopponibilità delle interlocuzioni negoziali susseguitesi tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dopo l’originario contratto di appalto e afferenti alle variazioni migliorative quali poi contabilizzate;
al contempo, se s’ipotizzasse una deduzione di omesso esame, essa sarebbe per un verso preclusa dalla doppia conforme delle decisioni di
merito sul punto (art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., corrispondente al previgente art. 348ter , cod. proc. civ.), per altro verso priva di potenziale decisività, trattandosi di una conclusione affatto logicamente imposta dall’invocata previsione contrattuale con cui non risulta escluso che le opere migliorative di cui alle possibili proposte effettuate non dovessero avere una loro valorizzazione contabile, come vorrebbe la ricorrente, secondo la quale -anche se ciò nemmeno è univocamente esplicitato nel ricorso con conseguente aggiuntivo profilo di aspecificità -il riparto interno in parola avrebbe dovuto seguire il criterio dei lavori in concreto eseguiti dall’una o altra società, espunte le migliorie d’apprezzare come ‘spese vive’;
né risulta specificatamente allegato e dimostrato come discusso nei gradi di merito il fatto che vi sia stato un accordo tra le due imprese diverso da quello -di un appalto a corrispettivo non incrementabile quale obbligazione passiva del comune appaltante -per la suddivisione paritaria delle quote di tutte le opere da eseguire in ragione di quel negozio quale riferito nel medesimo ricorso (pag. 3), e in tal senso rispondente al principio di corrispondenza tra quanto pattuito con l’appalto in questione e quanto concordato, per la ripartizione del corrispettivo, tra le imprese associate, in coerenza con la sussistenza di un rapporto di mandato collettivo con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da un’imprese ad altra impresa capogruppo, proprio da tempo della disciplina dei contratti pubblici (Cass., 23/01/2012, n. 837, in cui, specie a pag. 16, si evidenzia la continuità normativa precedente all’art. 37, d.lgs. n. 163 del 2006, qui invocato ratione temporis );
in altri termini, la difesa ricorrente non ha chiarito se vi fosse un accordo per una regola di riparto (relativa ai lavori ‘effettivamente eseguiti’ ma migliorie escluse) differente da quella propria del rapporto contrattuale di appalto quale svolto (migliorie incluse) -così come non ha spiegato perché esso, in tesi, dovesse ritenersi valido e in quali ricostruiti
termini utile per sé -né, quindi ed esplicativamente, perché le valorizzazioni contabili intervenute dopo la stipula dell’appalto stesso, accettate dalla mandataria e legittime in ragione di quel contratto, dovessero ritenersi non solo a corrispettivo fermo per la stazione appaltante ma, altresì, a computo quali ‘spese vive’ o comunque non opere da contabilizzare con rilievo quanto ai rapporti interni tra le società dell’ATI;
in questo quadro aspecifico, la stessa difesa ha poi dedotto che non sarebbero comunque stati resi noti i criteri di valorizzazione delle migliorie seguiti dalla Direzione dei Lavori (pag. 24, penultimo capoverso, del ricorso per cassazione), ma si tratta di deduzione che neppure si dimostra quando e come allegata nei gradi di merito;
né risulta diversamente censurata una violazione degli obblighi di mandato, in capo alla mandataria, nell’accettare sia le opere migliorative sia la loro valorizzazione contabile in quanto tale;
anche la seconda censura non riesce pertanto ad essere concludente;
ne consegue l’anticipata inammissibilità;
il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, sono fondati per quanto di ragione, cioè innanzitutto là dove si denuncia la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 , cod. proc. civ., e lo si fa in prima battuta senza evocare elementi aliunde rispetto alla motivazione e, dunque, rimanendo nell’àmbito del criterio di deduzione di detta violazione quale indicato dalle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte negli arresti nn. 8053 e 8054 del 2014;
secondo la Corte territoriale, RAGIONE_SOCIALE, già in prime cure, reclamando per sé il pagamento di spese anticipate, aveva invocato, quanto agli interessi, il d.lgs. n. 231 del 2002, senza però affermare che sarebbe stato inammissibile, in tesi per novità dopo quel ‘riconoscimento di operatività normativa’, il motivo di appello che ne negava l’applicabilità;
aggiunge poi la Corte distrettuale che la negazione dell’applicabilità della suddetta disciplina sarebbe stata doglianza formulata «peraltro infondatamente», ma lo fa senza spiegare in alcun modo il perché: il terzo motivo di ricorso è in tal senso fondato, essendo cioè del tutto carente ogni anche minima motivazione dell’assunto ;
al contempo, occorre osservare che l’espressione “prestazione di servizi”, adottata dall’art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (cfr., ad esempio, Cass., 24/01/2025, n. 1747), laddove, quanto non all’appalto bensì al rapporto di mandato, normativamente gratuito e irrevocabile, tra le due imprese associate, non risulta affatto una tale fattispecie: questa la ragione per cui il quarto motivo di ricorso è, dunque, parimenti fondato;
non essendo necessari altri accertamenti fattuali la sentenza di appello può essere cassata con decisione nel merito, statuendo la spettanza degli interessi legali, sul capitale liquidato, a decorrere dalla rimasta accertata messa in mora dell’11 gennaio 2016 (paragrafo 7, pag. 13 della sentenza impugnata);
i profili di soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, ferma, nel resto, la liquidazione quale statuita dal giudice di appello.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il primo e secondo motivo, accoglie il terzo e quarto. Cassa in relazione la sentenza n. 271 del 2023 della Corte di appello di Lecce e, decidendo nel merito, condanna parte controricorrente al pagamento, in favore della parte ricorrente, degli interessi legali sulla somma ivi stabilita, con decorrenza dall’11 gennaio 2016. Spese del giudizio di legittimità compensate, ferma, nel resto, la liquidazione delle spese statuita nella sentenza n. 271 del 2023 della Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile del 13/11/2025.
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME