Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19835 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27806/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata presso il suo recapito digitale con indirizzo pec;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n. 1073/2019, depositata l’ 11 luglio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso ex art 702 bis cod. proc. civ., NOME COGNOME, premesso: di aver trattato insieme a NOME COGNOME l’acquisto da terzi di un immobile in Genova, sottoscrivendo una promessa di vendita in cui entrambi si impegnavano, in solido tra loro, per sé o per persona da nominare, all’acquisto, corrispondendo la somma di euro 40.000,00 quale caparra confirmatoria; che in data 14 dicembre 2012 – erroneamente indicata in atti 14 gennaio 2012 – le parti avevano sottoscritto una scrittura privata in cui il COGNOME aveva rinunciato espressamente a proseguire l’acquisto e ceduto la propria quota a NOME COGNOME, il quale a sua volta si era impegnato a restituire la somma di euro 40.000,00 secondo un piano di rientro da perfezionarsi entro la data del 31 gennaio 2013, ovvero, in alternativa, che COGNOME sarebbe entrato in società con COGNOME per la somma di euro 40.000,00; che il 14 dicembre 2012 era stato stipulato l’atto definitivo di compravendita a mezzo scrittura privata autenticata, cui avevano preso parte, oltre alla parte venditrice, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in cui era stato precisato che COGNOME e COGNOME nominavano NOME COGNOME ai fini degli artt. 1401 e ss. cod. civ., dichiarando di nulla avere a pretendere per la dichiarazione di nomina di cui sopra, senza alcuna eccezione o riserva, ‘ritenendosi tacitati nelle proprie ragioni, e senza ulteriore pretesa ‘ ; che era decorso un anno dalla definizione dell’accordo senza che COGNOME corrispondesse a COGNOME i 40.00,00 euro come da scrittura separata di cui sopra; che la scrittura di cui sopra era stata sottoscritta in realtà dalla COGNOME, che aveva assunto l’impegno della restituzione di euro 40.000,00 da parte del COGNOME, senza spendere la qualità di rappresentante del medesimo; che la RAGIONE_SOCIALE nella vicenda era portatrice di un interesse in proprio, come dimostrato dal contratto del 15 a luglio 2013 relativo ai lavori di ristrutturazione dell’immobile, in cui ella era intervenuta nella qualità di ‘solvente per il figlio, il quale rimane unico obbligato per
tutte le pattuizioni derivanti dal presente contratto ‘ ; che detta qualità di effettiva solvente era ulteriormente comprovata dalla fattura n. 71 del 12 agosto 2013, in cui si dava atto del pagamento da parte della RAGIONE_SOCIALE dell’acco nto per i lavori eseguiti ‘per Vs ordine e conto” presso l’immobile compravenduto; che dalla scrittura del 14 gennaio 2013 doveva pertanto evincersi la sussistenza di una società di fatto tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in cui la stessa aveva speso il nome del figlio NOME; tutto ciò premesso aveva chiesto accertarsi e dichiarare pertanto tenuta e, per l’effetto, condannare NOME COGNOME al pagamento della somma di euro 40.000,00, oltre interessi di legge dal 10 febbraio 2014.
La COGNOME si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Genova, con ordinanza n. 2661/2014 del 20 agosto 2014, rigettava il ricorso.
–NOME COGNOME interponeva appello.
Si costituiva NOME COGNOME chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte di appello ha rigettato l’impugnazione, condannando l’appellante al rimborso delle spese del gravame.
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
4. -Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, giacché dalla lettura complessiva dell’atto, nonostante la sua prolissità e la riproduzione testuale di diversi atti del giudizio, è possibile comunque comprenderne il significato e individuare i motivi di doglianza.
2. -Con il primo motivo di ricorso si prospetta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. che si denuncia ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Parte ricorrente deduce che la Corte ha posto a fondamento della propria decisione un fatto estintivo, vale a dire l’avvenuto adempimento dell’obbligazione assunta con la scrittura datata 14 gennaio 2012, che, in ipotesi, sarebbe comprovato dalla dichiarazione liberatoria richiamata in motivazione: un fatto che peraltro non sarebbe mai stato eccepito dalla parte interessata a opporlo, così incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Sul punto, si evidenzia che se è vero che il pagamento e forse anche l’adempimento – non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa della quale il giudice deve tenere conto, sempre che risulti provato, nel caso specifico, non solo il fatto non era provato ma risultava il contrario, in quanto era stata la COGNOME a escludere implicitamente che il pagamento fosse avvenuto, assumendo che le pattuizioni di cui alla scrittura erano state ‘superate’ dal contenuto del definitivo.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1351, 2697, 2932, che si denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente concorda con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello , almeno a livello teorico, correttamente esclude l’applicabilità al caso di specie del principio del c.d. assorbimento del preliminare, che era stato ritenuto applicabile dal Tribunale. Tuttavia, si contesta la pronuncia per il rilievo dato al contenuto della quietanza liberatoria, dove tale asserzione si scontra con il fatto che la Corte medesima aveva appena riconosciuto che, sebbene il COGNOME e la COGNOME avessero reso tale dichiarazione liberatoria, avevano in realtà regolato, prima di rendere detta dichiarazione, i loro rapporti interni nei modi previsti dalla separata scrittura del 14 gennaio 2012 ( rectius 14 dicembre 2012). In pratica, dopo aver riconosciuto il
collegamento funzionale tra la scrittura COGNOME e il contratto definitivo stipulato immediatamente dopo, nell’unico senso possibile (vale a dire definizione dei rapporti interni tra i due stipulanti, in funzione della dichiarazione che subito dopo avrebbe dovuto rendere, di nomina quale acquirente del COGNOME nell’atto notarile), non si può affermare, come fa la Corte, senza avvedersi dell ‘irrimediabile contraddizione , che i tre (COGNOME, COGNOME e COGNOME) avrebbero ‘inteso definir e in maniera esaustiva tutte le reciproche ragioni assunte tanto nel preliminare quanto nell’atto di nomina’ . Si sostiene che non avrebbe avuto senso definire in un certo modo i rapporti tra COGNOME e COGNOME e subito dopo rendere nell’atto notarile la dichiarazione liberatoria sopra riportata se non si fosse voluto creare un’apparenza formale (nell’atto notarile) diversa dalla realtà sostanziale ed effettiva (di cui la scrittura più volte citata costituisce prova inequivocabile). La Corte, in virtù di una interpretazione complessiva della volontà delle parti, desumibile dal tenore e dal contenuto complessivo degli scritti prodotti, ritiene che tale dichiarazione liberatoria abbia posto nel nulla l’obbligazione assunta nella scrittura datata 14 gennaio 2012. A prescindere da ogni considerazione in merito al fatto che tale questione non era stata sollevata dalla difesa della COGNOME, che si era limitata a eccepire l’intervenuto assorbimento del preliminare nel definitivo, incorrendo pertanto la Corte nella violazione dell ‘art. 112 cod. proc. civ., sarebbe evidente la contraddittorietà della motivazione, che da un lato vede il collegamento funzionale della scrittura con l’assunzione dell’impegno alla restituzione della somma di euro 40.000,00 (per di più senza contemplatio domini ) quale contropartita per la rinuncia del COGNOME e per la nomina del COGNOME come acquirente nel definitivo; dall’altro, vede nel definitivo il superamento (anche) della scrittura, senza che sia mai stata neanche allegato da controparte l’adempimento dell’impegno in essa assunto e senza avvedersi la
Corte che in tale modo perde di qualsiasi significato lo stesso collegamento funzionale da essa posto a fondamento della propria decisione. La Corte ritiene che la mancata prova della data effettiva di tale scrittura, comunque indicata da entrambe le parti come in nessun caso successiva alla stipula dell’atto definitivo, conforterebbe tale interpretazione della volontà contrattuale, laddove nella logica del collegamento funzionale appena citato, l’unica cosa che conta è che la scrittura sia stata stipulata dopo il preliminare e prima del definitivo e, in questa logica, la mancata prova della data (che comunque, nella logica delle cose, non può che essere la stessa dell’atto notarile) è del tutto irrilevante e nulla aggiunge o toglie a quanto sin qui detto, come del resto sostenuto con il secondo motivo di appello, ingiustamente rigettato. Le contraddizioni evidenziate non rileverebbero di per sé stesse, ma soltanto perché palesano che la Corte è incorsa nella violazione degli artt. 1230, 1351, 2697, 2932 cod. civ., così come interpretati dalla giurisprudenza (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9063 del 5 giugno 2012). Sul punto o si riconosce che la Corte ha fatto applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza a un caso cui non poteva essere applicato, perché la scrittura apparentemente datata 14 gennaio 2012 non è un preliminare in quanto non vi partecipa il promittente venditore, ma solo i due promissari acquirenti e non ha ad oggetto l’impegno alla stipula di un definitivo, ma solo la regolazione dei rapporti tra i due soggetti stipulanti, così incorrendo nella violazione degli artt. 1230, 1351, 2697, 2932 cod. civ., o si attribuisce rilevanza, in realtà, alla sola dichiarazione liberatoria quale prova di un adempimento che non è stato neppure allegato dalla controparte ed è inconciliabile con il tenore delle difese da essa formulate, sia in primo grado che in appello, così incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., come dedotto con il primo motivo.
2.1. -Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.
Al di là della mancanza di linearità presente nel primo motivo di ricorso, riguardo al fatto estintivo e al rilievo dell’eccezione in senso stretto, la prima doglianza non coglie la ratio della decisione che si incentra sull’interpretazione degli atti oggetto del contendere, aspetti che non risultano essere contestati nella maniera corretta. La Corte d’appello è infatti giunta a escludere ogni pretesa fatta valere dall’attuale ricorrente in ragione non dell’accoglimento di una eccezione avanzata dalla convenuta ma in virtù della volontà delle parti ricavabile dall’insieme de gli scritti prodotti in giudizio, collegando la scrittura datata 14 gennaio 2012 alla quietanza liberatoria contenuta nel contratto definitivo, il cui contenuto non è stato disconosciuto dalle parti e viene riprodotto nel medesimo ricorso.
L’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass., Sez. III, 10 maggio 2018, n. 11254).
Peraltro, nel caso di specie, non risulta dedotto alcun vizio riguardante l’interpretazione degli atti intercorsi tra le parti, così come letti dalla Corte di appello, che ha escluso -contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante oggi ricorrente -l’assoluta autonomia dell’obbligazione contenuta nella scrittura del 14 gennaio 2012 rispetto agli obblighi assunti dalle parti nel contratto preliminare, atteso che nella stessa si fa riferimento sia all’imputazione della somma a quanto versato a titolo di caparra confirmatoria per l’acquisto dell’immobile oggetto del definitivo, sia
all’atto di nomina del COGNOME, quale acquirente definitivo subentrato alle parti ai sensi degli artt. 1401 e ss. cod. civ.
-Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 156, secondo comma, 132 n. 4 cod. proc. civ., che si denuncia ex art. 360, comma 1, n. 4 e 5 cod. proc. civ., comportando nullità della sentenza (vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Parte ricorrente prospetta il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza -non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione -che non può essere eliminata con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando invece la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. In alternativa, poiché la decisione adottata (rigetto del secondo e terzo motivo di appello, assorbimento del primo) è supportata da una motivazione, dalla quale si evince l’accoglimento esplicito del primo motivo (quindi totalmente scollegata rispetto alla decisione), si configurerebbe il vizio di assenza di motivazione o motivazione apparente.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).
Nella specie non sussiste, invero, alcuna irrimediabile contraddizione nei termini dedotti, tale da inficiarne il minimo costituzionale, avendo la Corte d’appello ritenuto estinta ogni obbligazione preesistente dalle parti in virtù della dichiarazione liberatoria e dell’interpretazione complessiva dell’atto.
-Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obblig o di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 26 giugno 2024.
La Presidente
NOME COGNOME